Articolo 10 della Legge 2 dicembre 1975, n. 576
Articolo 9Articolo 11
Versione
5 dicembre 1975
>
Versione
17 aprile 1977
Art. 10.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e secondo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:
"L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell'articolo 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti diversi, e' ridotto del cinquanta per cento se l'ammontare medesimo non supera i dieci milioni di lire, del trenta per cento se e' superiore a dieci ma non a venti milioni, del venti per cento se e' superiore a venti ma non a cinquanta milioni e in ogni caso, successivamente alla predetta riduzione in quanto spettante, di lire centomila per ogni anno o frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennita' di anzianita'.
Se l'ammontare complessivo dei redditi di cui al precedente comma e' superiore a dieci milioni, a venti milioni o a cinquanta milioni, l'imposta e' ridotta nella misura necessaria per evitare che il reddito residuo scenda al di sotto della cifra risultante dall'applicazione dell'imposta su un ammontare, rispettivamente, di dieci milioni, di venti milioni o di cinquanta milioni";
b) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 13 APRILE 1977, N. 114))
c) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 13 APRILE 1977, N. 114))
d) l'importo di lire trentaseimila indicato alla lettera a) e l'importo di lire dodicimila indicato alla lettera b) del primo comma dell'articolo 16 sono elevati a lire ottantaquattromila ed a lire diciottomila; gli importi di lire quarantottomila e trentaseimila indicati nel terzo comma dello stesso articolo sono elevati rispettivamente a lire centoduemila e ottantaquattromila;
e) il secondo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente: "Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa di una o piu' persone, il cui ammontare non superi lire quattromilionicinquecentomila per persona, si detraggono dall'imposta, per ciascuna di dette persone, le stesse somme indicate nel comma precedente. Il contribuente ha facolta' di optare per la deduzione, nell'effettiva misura, delle spese di produzione del reddito d'impresa e degli oneri di cui all'articolo 10 dal reddito complessivo";
f) al terzo comma dell'articolo 48 le parole "dodicimila" e "quindicimila" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "diciottomila" e "ventitremila".
Entrata in vigore il 17 aprile 1977
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente