CASS
Sentenza 9 agosto 2024
Sentenza 9 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/08/2024, n. 32472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32472 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/05/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL LL, che ha chiesto annullamento senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi B) e D) per prescrizione;
inammissibilità nel resto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 32472 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 15 maggio 2023 in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputato RO CA avverso la sentenza emessa in data 15 aprile 2019 dal locale Tribunale, in parziale riforma della decisione ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo A perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena inflitta in relazione alla responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi B (artt. 81 cpv., 341-bis, comma 2, cod. pen.), C (artt. 81 cpv., 336, 337 cod. pen.) e D (artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 1, 61 nn. 2 e 10 cod. pen.). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 157, comma 2 e 161, comma 2, cod. pen. con riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione dei delitti Il rinvio all'udienza del 5.03.2018 alla successiva data del 11.6.2018, in quanto vi era astensione del difensore dalla udienza proclamata dalla camera penale, non menzionata in sentenza, non rileva ai fini della sospensione in quanto il processo non si sarebbe comunque trattato per assenza dei testi. 2.2. Con il secondo motivo violazione ed erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. per mancanza dei presupposti in ordine alla recidiva reiterata - con conseguente prescrizione di tutti i reati - in quanto i fatti di cui alla seconda condanna non potevano consentire di ritenere la recidiva semplice. Invero, la prima condanna per i reati di cui agli artt. 477, 481 cod. pen., commessi il 26.02.2009, risultava definitiva alla data del 20.11.2012, mentre quella per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 489, 494 e 485 cod. pen., commessi in data 20.04.2009 fino al 24.04.2009, è divenuta irrevocabile il 03.02.2012. 2.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., 341-bis, 582 cod. pen. non essendovi le condizioni per il superamento del ragionevole dubbio sulla responsabilità in ragione delle innumerevoli contraddizioni presenti nelle deposizioni dei testi di accusa. In particolare, la Corte di merito ometteva di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni degli agenti di polizia e forniva una illogica motivazione in ordine alla contrapposta versione del CA, ove si consideri che nessuna delle parti civili riconosceva, nell'ambito del procedimento, che quest'ultimo aveva subito lesioni. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è in parte fondato. 2. Il preliminare secondo motivo è manifestamente infondato. La sentenza ha correttamente rigettato l'istanza difensiva di esclusione della recidiva richiamando l'autorevole orientamento secondo il quale in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878), non essendovi dubbio che, al momento della commissione dei reati per i quali si procede in data 28.02.2013, l'imputato era già gravato da due precedenti condanne definitive - rispettivamente - il 20.11.2012 e il 03/02/2012 -, rispetto alle quali le condotte per le quali è processo sono state considerate espressione di una maggiore pericolosità. 3. Il primo motivo è fondato. I reati sub B e D risultano commessi il 28.02.2013 e con la riconosciuta recidiva reiterata - che comporta un aumento di 2/3 - il termine ordinario è pari ad anni sei, mentre quello massimo è di dieci anni, decorrendo la prescrizione massima dal 28.02.2023, anteriormente alla sentenza impugnata, non potendosi apprezzare alcuna sospensione della decorrenza del termine della prescrizione in quanto, all'esito della consentita disamina degli atti, il rinvio dalla udienza dal 5.3.2018 al 11.6.2018 è avvenuto solo a seguito di decreto del Presidente del Tribunale per le consultazioni elettorali del 4.3.2018. 4. Il terzo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla incensurabile valutazione della attendibilità delle persone offese, considerate sostanzialmente conformi e sovrapponibili, secondo le quali gli agenti di polizia giudiziaria subivano delle lesioni del tutto compatibili con il racconto reso, corroborato dai referti medici acquisiti in atti (v. pg. 3 e sg. della sentenza 3 impugnata), dandosi in censurabile conto della verosimile provenienza delle lesioni refertate all'imputato ricorrente dalla colluttazione da lui stesso ingenerata e della inverosimiglianza della sua versione circa la aggressione da lui patita alla presenza della moglie, mai ascoltata a riguardo. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi B) e D) per intervenuta prescrizione, escludendosi la relativa pena. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), la pena in ordine ai residui reati di cui al capo C) può essere rideterminata da questa Corte nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 19 e D) perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Ridetermina la pena in 'mesi sei di reclusione. Così deciso il 4 luglio 20224.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL LL, che ha chiesto annullamento senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi B) e D) per prescrizione;
inammissibilità nel resto del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 32472 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 15 maggio 2023 in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputato RO CA avverso la sentenza emessa in data 15 aprile 2019 dal locale Tribunale, in parziale riforma della decisione ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo A perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena inflitta in relazione alla responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi B (artt. 81 cpv., 341-bis, comma 2, cod. pen.), C (artt. 81 cpv., 336, 337 cod. pen.) e D (artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 1, 61 nn. 2 e 10 cod. pen.). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 157, comma 2 e 161, comma 2, cod. pen. con riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione dei delitti Il rinvio all'udienza del 5.03.2018 alla successiva data del 11.6.2018, in quanto vi era astensione del difensore dalla udienza proclamata dalla camera penale, non menzionata in sentenza, non rileva ai fini della sospensione in quanto il processo non si sarebbe comunque trattato per assenza dei testi. 2.2. Con il secondo motivo violazione ed erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. per mancanza dei presupposti in ordine alla recidiva reiterata - con conseguente prescrizione di tutti i reati - in quanto i fatti di cui alla seconda condanna non potevano consentire di ritenere la recidiva semplice. Invero, la prima condanna per i reati di cui agli artt. 477, 481 cod. pen., commessi il 26.02.2009, risultava definitiva alla data del 20.11.2012, mentre quella per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 489, 494 e 485 cod. pen., commessi in data 20.04.2009 fino al 24.04.2009, è divenuta irrevocabile il 03.02.2012. 2.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., 341-bis, 582 cod. pen. non essendovi le condizioni per il superamento del ragionevole dubbio sulla responsabilità in ragione delle innumerevoli contraddizioni presenti nelle deposizioni dei testi di accusa. In particolare, la Corte di merito ometteva di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni degli agenti di polizia e forniva una illogica motivazione in ordine alla contrapposta versione del CA, ove si consideri che nessuna delle parti civili riconosceva, nell'ambito del procedimento, che quest'ultimo aveva subito lesioni. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è in parte fondato. 2. Il preliminare secondo motivo è manifestamente infondato. La sentenza ha correttamente rigettato l'istanza difensiva di esclusione della recidiva richiamando l'autorevole orientamento secondo il quale in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878), non essendovi dubbio che, al momento della commissione dei reati per i quali si procede in data 28.02.2013, l'imputato era già gravato da due precedenti condanne definitive - rispettivamente - il 20.11.2012 e il 03/02/2012 -, rispetto alle quali le condotte per le quali è processo sono state considerate espressione di una maggiore pericolosità. 3. Il primo motivo è fondato. I reati sub B e D risultano commessi il 28.02.2013 e con la riconosciuta recidiva reiterata - che comporta un aumento di 2/3 - il termine ordinario è pari ad anni sei, mentre quello massimo è di dieci anni, decorrendo la prescrizione massima dal 28.02.2023, anteriormente alla sentenza impugnata, non potendosi apprezzare alcuna sospensione della decorrenza del termine della prescrizione in quanto, all'esito della consentita disamina degli atti, il rinvio dalla udienza dal 5.3.2018 al 11.6.2018 è avvenuto solo a seguito di decreto del Presidente del Tribunale per le consultazioni elettorali del 4.3.2018. 4. Il terzo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla incensurabile valutazione della attendibilità delle persone offese, considerate sostanzialmente conformi e sovrapponibili, secondo le quali gli agenti di polizia giudiziaria subivano delle lesioni del tutto compatibili con il racconto reso, corroborato dai referti medici acquisiti in atti (v. pg. 3 e sg. della sentenza 3 impugnata), dandosi in censurabile conto della verosimile provenienza delle lesioni refertate all'imputato ricorrente dalla colluttazione da lui stesso ingenerata e della inverosimiglianza della sua versione circa la aggressione da lui patita alla presenza della moglie, mai ascoltata a riguardo. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi B) e D) per intervenuta prescrizione, escludendosi la relativa pena. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), la pena in ordine ai residui reati di cui al capo C) può essere rideterminata da questa Corte nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 19 e D) perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Ridetermina la pena in 'mesi sei di reclusione. Così deciso il 4 luglio 20224.