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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 266-1/ 2024
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale Liccardo Presidente rel.
Dott. Maurizio Atzori Giudice
Dott.ssa Alessandra Mirabelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 266-1/ 2024 per l'apertura di procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società promosso da Controparte_1 CP_2 [...]
Pt_1
avente sede legale in Imola (BO) in via Molino Rosso n. 8, C.F. e P.IVA P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura posta in calce al presente atto, P.IVA_2
dagli Avv.ti Piero Salituro, Luca Nanni e Silvia Marsano contro
, con sede legale in Imola (BO), via Turati n. 9, cap 40026 Controparte_1
C.F. e P.IVA nella persona dell'Amministratore Unico e legale P.IVA_3
rappresentante, , rappresentata e difesa, giusta procura dall'Avv. Marco Controparte_3
Montanarini con studio in Bologna, via Castiglione 47 presso il cui studio la società elegge il proprio domicilio
Premesso
Che in data 23 luglio 2024 la società veva presentato ricorso per Parte_2
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice
[...]
e che il Tribunale, con decreto pubblicato in data 27 settembre 2024, CP_1
pagina1 di 6 fissava udienza di comparizione delle parti al 5/11/2024 per sentirle in merito alla sussistenza dei presupposti, di cui all'art. 121 CCII, necessari ai fini dell'apertura della stessa procedura;
che all'atto della propria costituzione, la Società debitrice comunicava di aver depositato istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi con contestuale richiesta di misure protettive, e per l'effetto delle medesime, chiedeva al Tribunale di dichiarare la temporanea improcedibilità dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
che con decreto pubblicato in data 21/11/2024, il Giudice designato, rilevava l'opportunità di separare a norma e per gli effetti dell'art 103 c.p.c. i due procedimenti ,
l'uno avente ad oggetto l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale a danno della società debitrice, l'altro avente ad oggetto l'applicazione delle misure protettive a vantaggio della società debitrice con conseguente distinzione di NRG;
che in data 29 novembre 2024 la società debitrice depositava ricorso, iscritto al procedimento N.R.G. 14470/2024 avente ad oggetto la conferma delle misure protettive, dando atto della nomina e relativa accettazione dell'incarico dell'Esperto, individuato nella persona del dott. al fine di consentire lo svolgimento delle trattive senza Persona_1
rischi per la continuità aziendale;
che con decreto emanato in data 5 dicembre 2024, il Giudice designato fissava l'udienza del 16 gennaio 2025 per la comparizione della società debitrice, l'Esperto nonché dei creditori avente ad oggetto la conferma ovvero la revoca delle misure protettive;
che, come da verbale, all'esito dell'udienza del 16/01/2025 il Presidente designato, “Avuto riguardo al parere negativo espresso dal dott. per le attività analiticamente indicate nella fase Per_1
introdotta della composizione negoziale della crisi, revoca[va], le misure protettive di cui al decreto in data
5 dicembre 2024, non sussistendone i presupposti che consentono l'esplicazione positiva della composizione introdotta e si riserva[va], al Collegio sull'istanza di liquidazione di cui al N.R.G. 266-1/2024; rilevato che, essendo le misure protettive revocate come da provvedimento del 16/01/2025, il
Tribunale deve valutare la sussistenza dei presupposti, di cui all'art. 121 CCII, come oggetto del ricorso originariamente introdotto;
pagina2 di 6 che ricorrono gli estremi della competenza del Tribunale, avendo la società legale il centro principale dei propri interessi in Bologna;
che ricorrono gli estremi per l'apertura della liquidazione giudiziale, atteso il superamento dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) CCII;
a tal fine occorre ricordare che ammontare dei debiti maturati dalla società debitrice nei confronti di creditori e fornitori ammonta complessivamente ad € 8.579.600,00 superando così la condizione di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma CCII.
Ritenuto
Che con riferimento all'evidente stato di insolvenza, nessuna contestazione risulta sollevata dalla società debitrice nel corso delle udienze espletate, attesa anche, quanto prodotto in sede di composizione negoziata;
che attesa la natura particolare dell'attività espletata, la società a richiesto che venisse garantita la continuità per quanto temporalmente limitata, dell'esercizio provvisorio;
che sussistono i presupposti di cui all'art.121 CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice.
Che sussistono i presupposti per la prosecuzione dell'esercizio di impresa, nei limiti in cui la stessa non arrechi pregiudizio ai creditori fino al giorno 10 febbraio, demandando al curatore la verifica della sostenibilità in concreto della continuità assicurata a norma e per l'effetto dell'art 211 CCII;
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1 aprile 2023.
P.Q.M.
Visti e applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII, dichiara
, con sede legale in Imola (BO), via Turati n. 9, cap 40026 Controparte_1
C.F. e P.IVA nella persona dell'Amministratore Unico e legale P.IVA_3
rappresentante, , rappresentata e difesa, giusta procura dall'Avv. Marco Controparte_3
pagina3 di 6 Montanarini con studio in Bologna, via Castiglione 47 presso il cui studio la società elegge il proprio domicilio,
n o m i n a
Giudice Delegato il dott. Pasquale Liccardo;
n o m i n a
Curatore il dott. (con studio in Bologna), dando atto che entro due Persona_2
giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
autorizza il curatore all'esercizio dell'impresa nei limiti dell'assenza di pregiudizio per i creditori, fino al 10 febbraio 2025;
a v v e r t e il curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 18 marzo 2025 ad ore 12.30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello pagina4 di 6 stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al
Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Dispone che la presente sentenza sia annessa anche al fascicolo delle misure protettive per quanto statuito in ordine alla revoca intervenuta delle misure medesime;
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 17 gennaio 2025.
pagina5 di 6 Il Presidente est.
Dott. Pasquale Liccardo
pagina6 di 6
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale Liccardo Presidente rel.
Dott. Maurizio Atzori Giudice
Dott.ssa Alessandra Mirabelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 266-1/ 2024 per l'apertura di procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società promosso da Controparte_1 CP_2 [...]
Pt_1
avente sede legale in Imola (BO) in via Molino Rosso n. 8, C.F. e P.IVA P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura posta in calce al presente atto, P.IVA_2
dagli Avv.ti Piero Salituro, Luca Nanni e Silvia Marsano contro
, con sede legale in Imola (BO), via Turati n. 9, cap 40026 Controparte_1
C.F. e P.IVA nella persona dell'Amministratore Unico e legale P.IVA_3
rappresentante, , rappresentata e difesa, giusta procura dall'Avv. Marco Controparte_3
Montanarini con studio in Bologna, via Castiglione 47 presso il cui studio la società elegge il proprio domicilio
Premesso
Che in data 23 luglio 2024 la società veva presentato ricorso per Parte_2
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice
[...]
e che il Tribunale, con decreto pubblicato in data 27 settembre 2024, CP_1
pagina1 di 6 fissava udienza di comparizione delle parti al 5/11/2024 per sentirle in merito alla sussistenza dei presupposti, di cui all'art. 121 CCII, necessari ai fini dell'apertura della stessa procedura;
che all'atto della propria costituzione, la Società debitrice comunicava di aver depositato istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi con contestuale richiesta di misure protettive, e per l'effetto delle medesime, chiedeva al Tribunale di dichiarare la temporanea improcedibilità dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
che con decreto pubblicato in data 21/11/2024, il Giudice designato, rilevava l'opportunità di separare a norma e per gli effetti dell'art 103 c.p.c. i due procedimenti ,
l'uno avente ad oggetto l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale a danno della società debitrice, l'altro avente ad oggetto l'applicazione delle misure protettive a vantaggio della società debitrice con conseguente distinzione di NRG;
che in data 29 novembre 2024 la società debitrice depositava ricorso, iscritto al procedimento N.R.G. 14470/2024 avente ad oggetto la conferma delle misure protettive, dando atto della nomina e relativa accettazione dell'incarico dell'Esperto, individuato nella persona del dott. al fine di consentire lo svolgimento delle trattive senza Persona_1
rischi per la continuità aziendale;
che con decreto emanato in data 5 dicembre 2024, il Giudice designato fissava l'udienza del 16 gennaio 2025 per la comparizione della società debitrice, l'Esperto nonché dei creditori avente ad oggetto la conferma ovvero la revoca delle misure protettive;
che, come da verbale, all'esito dell'udienza del 16/01/2025 il Presidente designato, “Avuto riguardo al parere negativo espresso dal dott. per le attività analiticamente indicate nella fase Per_1
introdotta della composizione negoziale della crisi, revoca[va], le misure protettive di cui al decreto in data
5 dicembre 2024, non sussistendone i presupposti che consentono l'esplicazione positiva della composizione introdotta e si riserva[va], al Collegio sull'istanza di liquidazione di cui al N.R.G. 266-1/2024; rilevato che, essendo le misure protettive revocate come da provvedimento del 16/01/2025, il
Tribunale deve valutare la sussistenza dei presupposti, di cui all'art. 121 CCII, come oggetto del ricorso originariamente introdotto;
pagina2 di 6 che ricorrono gli estremi della competenza del Tribunale, avendo la società legale il centro principale dei propri interessi in Bologna;
che ricorrono gli estremi per l'apertura della liquidazione giudiziale, atteso il superamento dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) CCII;
a tal fine occorre ricordare che ammontare dei debiti maturati dalla società debitrice nei confronti di creditori e fornitori ammonta complessivamente ad € 8.579.600,00 superando così la condizione di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma CCII.
Ritenuto
Che con riferimento all'evidente stato di insolvenza, nessuna contestazione risulta sollevata dalla società debitrice nel corso delle udienze espletate, attesa anche, quanto prodotto in sede di composizione negoziata;
che attesa la natura particolare dell'attività espletata, la società a richiesto che venisse garantita la continuità per quanto temporalmente limitata, dell'esercizio provvisorio;
che sussistono i presupposti di cui all'art.121 CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice.
Che sussistono i presupposti per la prosecuzione dell'esercizio di impresa, nei limiti in cui la stessa non arrechi pregiudizio ai creditori fino al giorno 10 febbraio, demandando al curatore la verifica della sostenibilità in concreto della continuità assicurata a norma e per l'effetto dell'art 211 CCII;
La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1 aprile 2023.
P.Q.M.
Visti e applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII, dichiara
, con sede legale in Imola (BO), via Turati n. 9, cap 40026 Controparte_1
C.F. e P.IVA nella persona dell'Amministratore Unico e legale P.IVA_3
rappresentante, , rappresentata e difesa, giusta procura dall'Avv. Marco Controparte_3
pagina3 di 6 Montanarini con studio in Bologna, via Castiglione 47 presso il cui studio la società elegge il proprio domicilio,
n o m i n a
Giudice Delegato il dott. Pasquale Liccardo;
n o m i n a
Curatore il dott. (con studio in Bologna), dando atto che entro due Persona_2
giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
autorizza il curatore all'esercizio dell'impresa nei limiti dell'assenza di pregiudizio per i creditori, fino al 10 febbraio 2025;
a v v e r t e il curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 18 marzo 2025 ad ore 12.30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello pagina4 di 6 stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al
Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Dispone che la presente sentenza sia annessa anche al fascicolo delle misure protettive per quanto statuito in ordine alla revoca intervenuta delle misure medesime;
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 17 gennaio 2025.
pagina5 di 6 Il Presidente est.
Dott. Pasquale Liccardo
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