Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 958
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Non debenza imposta di registro

    La Corte ha ritenuto che la distinzione tra parte sostanziale e parte formale del giudizio non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, la quale è dovuta in base alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono un giudizio, come previsto dall'art. 37 del D.P.R. n. 131/1986.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 958
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 958
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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