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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 958/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7284/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/010/SC/000000841/0/005 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5423/2025 depositato il 29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 Ricorrente_1 e Ricorrente_2, come in atti rappresentati e difesi, impugnavano l'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni n. 2021/010/
SC/000000841/0/005 notificato il 2.9.2024, con il quale l'Ufficio accertava un imposta di registro pari ad
€ 1.859,00 in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Patti n. 841/2021.
A sostegno del gravame, i ricorrenti deducevano la non debenza dell'imposta per non essere stati parte sostanziale nel giudizio civile, essendo stati riconosciuti estranei per carenza di legittimazione passiva.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, con proprie controdeduzioni, chiedeva il rigetto del ricorso. L'Ufficio sosteneva la piena legittimità del proprio operato, richiamando l'art. 37 del D.P.R. n.
131/1986, che assoggetta a registrazione tutti gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono il giudizio.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La pretesa impositiva dell'Agenzia delle Entrate si fonda sull'applicazione dell'art. 37 del D.P.R. n. 131/1986
(TUR), che assoggetta a tassazione, in termine fisso, gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, un giudizio.
I ricorrenti invocano un principio di esenzione attinente la distinzione tra parte in senso sostanziale del giudizio e parte in senso formale, con riferimento alla tassazione della sentenza ai fini dell'imposta di registro.
Orbene, la parte sostanziale dell'imposta di registro si riferisce all'effetto giuridico degli atti, mentre la parte formale si riferisce alla registrazione degli atti. La parte sostanziale è dovuta per gli effetti giuridici degli atti, come la validità o l'invalidità, mentre la parte formale è dovuta per la registrazione degli atti presso l'ufficio competente. La normativa stabilisce che l'imposta di registro è dovuta dalle parti in causa.
Pertanto, la distinzione sopra richiamata non rileva minimamente ai fini della richiesta di versamento dell'imposta di registro richiesta in pagamento dall'Ufficio con l'avviso di liquidazione impugnato.
Per tali ragioni, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocrtaica, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia Entrate, liquidate in € 450,00, oltre accessori come per legge. Cosi è deciso in Messina li, 22 settembre 2025
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7284/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/010/SC/000000841/0/005 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5423/2025 depositato il 29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 Ricorrente_1 e Ricorrente_2, come in atti rappresentati e difesi, impugnavano l'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni n. 2021/010/
SC/000000841/0/005 notificato il 2.9.2024, con il quale l'Ufficio accertava un imposta di registro pari ad
€ 1.859,00 in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Patti n. 841/2021.
A sostegno del gravame, i ricorrenti deducevano la non debenza dell'imposta per non essere stati parte sostanziale nel giudizio civile, essendo stati riconosciuti estranei per carenza di legittimazione passiva.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, con proprie controdeduzioni, chiedeva il rigetto del ricorso. L'Ufficio sosteneva la piena legittimità del proprio operato, richiamando l'art. 37 del D.P.R. n.
131/1986, che assoggetta a registrazione tutti gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono il giudizio.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La pretesa impositiva dell'Agenzia delle Entrate si fonda sull'applicazione dell'art. 37 del D.P.R. n. 131/1986
(TUR), che assoggetta a tassazione, in termine fisso, gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, un giudizio.
I ricorrenti invocano un principio di esenzione attinente la distinzione tra parte in senso sostanziale del giudizio e parte in senso formale, con riferimento alla tassazione della sentenza ai fini dell'imposta di registro.
Orbene, la parte sostanziale dell'imposta di registro si riferisce all'effetto giuridico degli atti, mentre la parte formale si riferisce alla registrazione degli atti. La parte sostanziale è dovuta per gli effetti giuridici degli atti, come la validità o l'invalidità, mentre la parte formale è dovuta per la registrazione degli atti presso l'ufficio competente. La normativa stabilisce che l'imposta di registro è dovuta dalle parti in causa.
Pertanto, la distinzione sopra richiamata non rileva minimamente ai fini della richiesta di versamento dell'imposta di registro richiesta in pagamento dall'Ufficio con l'avviso di liquidazione impugnato.
Per tali ragioni, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocrtaica, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia Entrate, liquidate in € 450,00, oltre accessori come per legge. Cosi è deciso in Messina li, 22 settembre 2025