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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 29/07/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Michele Cuccaro – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 808/2024 e promossa con ricorso depositato il 19/11/2024 da:
(c.f. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._1
30/12/1973 e residente in [...]; rappresentata e difesa
– giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. PERENZONI MARISA (c.f. C.F.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via G. Tartarotti, 45 C.F._2
38068 Rovereto (TN) Italia
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] e residente in CP_2 C.F._3
Ledro (TN), Loc. Tiarno di Sopra, Via Vittorio Emanuele nr. 4; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. MARCABRUNI LARA (c.f. e C.F._4 dall'avv. DE SCOLARI BONATTI CLAUDIA (c.f. ) VIALE DEI TIGLI, 14 C.F._5 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in viale dei Tigli n.14 38066 Riva del
Garda (TN) Italia;
PARTE RESISTENTE
e con la nomina di
AVV. in proprio;
Persona_1
CURATRICE SPECIALE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina1 di 3 Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) e risarcimento del danno da mancata instaurazione del rapporto genitoriale
Conclusioni
Parte ricorrente: come da note
Parte resistente: come da note
Curatrice speciale: come da note
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 19/11/2024 ha chiesto la modifica delle Controparte_1 condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore , nata ad [...] Persona_2
(TN) il 08/04/2022, così come stabilite nella sentenza n.96/2024 pronunciata dal Tribunale di
Rovereto il 22/02/2024;
2. Con memoria di costituzione depositata il 04/04/2025, ha contestato in fatto e CP_2 in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze.
3. Con note di trattazione scritta le parti hanno accettato e sottoscritto la proposta conciliativa formulata all'udienza del 07.05.2025, così come parzialmente riformulata con ordinanza del
26.06.2025 a fronte dei dubbi interpretativi sorti fra le parti.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 09.07.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiamano sul punto le motivazioni di cui alla proposta conciliativa formulata a verbale d'udienza del 07.05.2025, nonché le motivazioni di cui all'ordinanza del
26.06.2025.
6. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
6. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art. 473 bis 29 e 473 bis 51 c.p.c., così provvede:
pagina2 di 3 1. “pronuncia della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sulla CP_2 figlia Persona_2
2. pone a carico di un contributo per il mantenimento ordinario di CP_2 Persona_2 pari a € 500,00 mensili;
detto importo, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT, andrà versato sul conto corrente di entro il giorno 10 di ogni mese;
Controparte_1
3. pone le spese straordinarie necessarie per la minore in capo a ciascun genitore nella misura del 50%; dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate solo se superiori, per singola spesa ancorché frazionata, a € 250,00;
4. riconosce a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi Controparte_1 previsti dalla legge a favore dei figli a carico;
5. verserà, su un conto corrente con vincolo pupillare intestato a favore di CP_2 Per_2
un risarcimento del danno non patrimoniale pari a € 100.000,00; su tale importo,
[...] espresso in moneta attuale, andranno applicati gli interessi compensativi, nella misura del saggio legale, calcolati su detta somma devalutata alla data del 06.11.2012 (pari a € 82.324,00) e via via rivalutata sino alla data della formulazione della proposta conciliativa (07.05.2025) (per complessivi € 114.142,28), oltre a rivalutazione e interessi legali da tale data (07.05.2025) al saldo (versamento dell'ultima rata), con facoltà di di rateizzare l'importo in cinque rate CP_2 annuali, la prima da versare entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento da parte del
Tribunale, e salva in ogni caso la facoltà di saldo anticipato
6. compensazione integrale delle spese del giudizio fra parte ricorrente e parte resistente;
7. condanna di al pagamento a favore dell'Erario delle spese del giudizio della CP_2 curatrice speciale, liquidate (avendo a riferimento i valori medi dello scaglione da € 26.000 a €
52.000 per quanto riguarda la fase di studio e introduttiva e i valori minimi per quanto riguarda la fase di trattazione e decisoria, attesa la loro particolare semplificazione, con riduzione del
50% ai sensi del d.p.r. 115/2002) in € 2.630,50 oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Michele Cuccaro – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 808/2024 e promossa con ricorso depositato il 19/11/2024 da:
(c.f. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._1
30/12/1973 e residente in [...]; rappresentata e difesa
– giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. PERENZONI MARISA (c.f. C.F.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via G. Tartarotti, 45 C.F._2
38068 Rovereto (TN) Italia
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] e residente in CP_2 C.F._3
Ledro (TN), Loc. Tiarno di Sopra, Via Vittorio Emanuele nr. 4; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. MARCABRUNI LARA (c.f. e C.F._4 dall'avv. DE SCOLARI BONATTI CLAUDIA (c.f. ) VIALE DEI TIGLI, 14 C.F._5 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in viale dei Tigli n.14 38066 Riva del
Garda (TN) Italia;
PARTE RESISTENTE
e con la nomina di
AVV. in proprio;
Persona_1
CURATRICE SPECIALE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina1 di 3 Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) e risarcimento del danno da mancata instaurazione del rapporto genitoriale
Conclusioni
Parte ricorrente: come da note
Parte resistente: come da note
Curatrice speciale: come da note
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 19/11/2024 ha chiesto la modifica delle Controparte_1 condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore , nata ad [...] Persona_2
(TN) il 08/04/2022, così come stabilite nella sentenza n.96/2024 pronunciata dal Tribunale di
Rovereto il 22/02/2024;
2. Con memoria di costituzione depositata il 04/04/2025, ha contestato in fatto e CP_2 in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze.
3. Con note di trattazione scritta le parti hanno accettato e sottoscritto la proposta conciliativa formulata all'udienza del 07.05.2025, così come parzialmente riformulata con ordinanza del
26.06.2025 a fronte dei dubbi interpretativi sorti fra le parti.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 09.07.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiamano sul punto le motivazioni di cui alla proposta conciliativa formulata a verbale d'udienza del 07.05.2025, nonché le motivazioni di cui all'ordinanza del
26.06.2025.
6. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
6. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art. 473 bis 29 e 473 bis 51 c.p.c., così provvede:
pagina2 di 3 1. “pronuncia della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sulla CP_2 figlia Persona_2
2. pone a carico di un contributo per il mantenimento ordinario di CP_2 Persona_2 pari a € 500,00 mensili;
detto importo, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT, andrà versato sul conto corrente di entro il giorno 10 di ogni mese;
Controparte_1
3. pone le spese straordinarie necessarie per la minore in capo a ciascun genitore nella misura del 50%; dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate solo se superiori, per singola spesa ancorché frazionata, a € 250,00;
4. riconosce a il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi Controparte_1 previsti dalla legge a favore dei figli a carico;
5. verserà, su un conto corrente con vincolo pupillare intestato a favore di CP_2 Per_2
un risarcimento del danno non patrimoniale pari a € 100.000,00; su tale importo,
[...] espresso in moneta attuale, andranno applicati gli interessi compensativi, nella misura del saggio legale, calcolati su detta somma devalutata alla data del 06.11.2012 (pari a € 82.324,00) e via via rivalutata sino alla data della formulazione della proposta conciliativa (07.05.2025) (per complessivi € 114.142,28), oltre a rivalutazione e interessi legali da tale data (07.05.2025) al saldo (versamento dell'ultima rata), con facoltà di di rateizzare l'importo in cinque rate CP_2 annuali, la prima da versare entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento da parte del
Tribunale, e salva in ogni caso la facoltà di saldo anticipato
6. compensazione integrale delle spese del giudizio fra parte ricorrente e parte resistente;
7. condanna di al pagamento a favore dell'Erario delle spese del giudizio della CP_2 curatrice speciale, liquidate (avendo a riferimento i valori medi dello scaglione da € 26.000 a €
52.000 per quanto riguarda la fase di studio e introduttiva e i valori minimi per quanto riguarda la fase di trattazione e decisoria, attesa la loro particolare semplificazione, con riduzione del
50% ai sensi del d.p.r. 115/2002) in € 2.630,50 oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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