CASS
Sentenza 22 dicembre 2020
Sentenza 22 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/12/2020, n. 37086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37086 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RB CO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa il 17/12/2019 dalla Corte di appello di Palermo;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. CO RB, con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo del 17 dicembre 2019, che ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 337, cod. pen., e 4, legge n. 110 del 1975, inflittagli dal Tribunale di Trapani il 12 giugno precedente. Penale Sent. Sez. 6 Num. 37086 Anno 2020 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 01/12/2020 2. Con un unico, articolato motivo, egli denuncia: a) violazione di legge processuale, con conseguente nullità della sentenza impugnata, a causa del mancato avviso della fissazione del procedimento d'appello al proprio difensore di fiducia, avv. Diego Tranchida, avendo la Corte distrettuale erroneamente riferito ad esso imputato una nomina fiduciaria in favore di altro difensore, avv. Katiuscia Strade, tuttavia rilasciata da imputato omonimo, come si evince dalla diversa data di nascita, dalla differenza grafica delle rispettive sottoscrizioni, dall'assenza, nel relativo atto, del numero identificativo del presente procedimento. b) mancanza di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante della provocazione. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. Entrambe le doglianze sono inammissibili. 4.1. La prima è manifestamente infondata in fatto. Dalla consultazione degli atti del processo - consentita al giudice di legittimità in ragione della natura processuale della censura - si rileva che l'avviso di fissazione del giudizio di appello è stato correttamente spedito, per via telematica, all'avv. Tranchida, difensore di fiducia dell'indagato (difensore che, peraltro, a conferma della sua effettiva conoscenza del processo, aveva presentato istanza di rinvio per l'udienza fissata). La menzione dell'avv. Strade, nel verbale della successiva e conclusiva udienza e nell'intestazione della sentenza d'appello, è chiaramente ascrivibile ad un refuso, dal quale non è derivato alcun pregiudizio per il diritto di difesa dell'imputato. 4.2. La seconda, invece, è del tutto aspecifica, risolvendosi nella mera enunciazione della stessa. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2020.
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. CO RB, con atto del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo del 17 dicembre 2019, che ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 337, cod. pen., e 4, legge n. 110 del 1975, inflittagli dal Tribunale di Trapani il 12 giugno precedente. Penale Sent. Sez. 6 Num. 37086 Anno 2020 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 01/12/2020 2. Con un unico, articolato motivo, egli denuncia: a) violazione di legge processuale, con conseguente nullità della sentenza impugnata, a causa del mancato avviso della fissazione del procedimento d'appello al proprio difensore di fiducia, avv. Diego Tranchida, avendo la Corte distrettuale erroneamente riferito ad esso imputato una nomina fiduciaria in favore di altro difensore, avv. Katiuscia Strade, tuttavia rilasciata da imputato omonimo, come si evince dalla diversa data di nascita, dalla differenza grafica delle rispettive sottoscrizioni, dall'assenza, nel relativo atto, del numero identificativo del presente procedimento. b) mancanza di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante della provocazione. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. Entrambe le doglianze sono inammissibili. 4.1. La prima è manifestamente infondata in fatto. Dalla consultazione degli atti del processo - consentita al giudice di legittimità in ragione della natura processuale della censura - si rileva che l'avviso di fissazione del giudizio di appello è stato correttamente spedito, per via telematica, all'avv. Tranchida, difensore di fiducia dell'indagato (difensore che, peraltro, a conferma della sua effettiva conoscenza del processo, aveva presentato istanza di rinvio per l'udienza fissata). La menzione dell'avv. Strade, nel verbale della successiva e conclusiva udienza e nell'intestazione della sentenza d'appello, è chiaramente ascrivibile ad un refuso, dal quale non è derivato alcun pregiudizio per il diritto di difesa dell'imputato. 4.2. La seconda, invece, è del tutto aspecifica, risolvendosi nella mera enunciazione della stessa. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2020.