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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 336/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
DI NARDO MARILIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3221/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13709/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 09/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I2000892024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I2000892024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I2000892024 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7390/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.4.2025, Ricorrente_1, rapp.to e difeso dal dott. Difensore_1 proponeva appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli n. 3709/2024 depositata il 9.10.2024 chiedendone la riforma con vittoria di spese.
L'appellante censurava la sentenza di primo grado affermando che l'imputazione al socio del maggior reddito da utili extracontabili accertato in capo alla società a ristretta base societaria era fondata su una mera presunzione e non risultava sufficientemente supportata da elementi di prova. In particolare, sottolineava che avendo l'accertamento nei confronti della società fatto riferimento ad operazioni inesistenti, risulterebbero inesistenti sia gli acquisiti che le vendite/rimanenze e dunque il redditto accertato risultrebbe neutro e senza alcun incremento.
Con il secondo motivo, l'appellante eccepiva che l'Ufficioo non aveva fornito alcuna prova in ordine alla disponibiità in capo al socio dei presunti maggiori flussi reddituali.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia dell Entrate chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza.
In particolare, la controparte evidenziava la piena correttezza dell'oerato dell'Ufficio sul quale non gravava alcun particolare onere della prova, risultando applicabile al caso in esame la presunzione di maggiori utili extacontabuli in capo al socio, in caso di accertamento nei confronti della società a ristretta base societaria.
Infatti, nel caso in esame, risultando realizzati i presupposti di ristretta base sociale i maggiori utili accertati con autonomo avviso di accertamento n. TF503I202022/2023 nei confronti della società “Società_1 srl” notificato alla società il 28/08/2023 sarebbero da ritenersi affluiti, nell'anno d'imposta 2017, nella disponibilità di tutti i soci e di conto pro quota del sig. Ricorrente_1 così come dettagliatamente esposto nell'avviso di accertamento impugnato.
A differenza di quanto avviene per gli utili regolarmente risultanti dal bilancio, per i quali la prova della avvenuta distribuzione è costituita dalla relativa deliberazione, per gli utili/ricavi extrabilancio si presume che la distribuzione sia avvenuta al di fuori di qualsiasi deliberazione ufficiale, non essendo logicamente ipotizzabile che gli stessi vengano distribuiti con una formale deliberazione di approvazione di un bilancio che non li contiene, ed ancora, anche la Corte di Cassazione, ritiene che la ristretta compagine sociale fonda già da sé la presunzione semplice della distribuzione di utili non contabilizzati, salva la prova contraria a carico degli stessi soci che non era stata in alcun modo fornita nel caso di specie. Nel caso di specie, essendo pacifica la ristretta base sociale della “Società_1 SRL”, l'Ufficio evidenziava che sussistevano tutte le condizioni per procedere ad attribuire al signor Ricorrente_1, la distribuzione occulta degli utili rilevati in sede di accertamento nei confronti della società, quale reddito di capitale così come quantificati puntualmente all'interno dell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.
In conclusione, l'Agenzia evidenziava che non avendo l'appellante alcuna esimente confermativa della suaestraneità alla compagine societaria e dunque della mancata percezione dei maggiori utili accertati, si era limitato a confutare in generale l'intero impianto impositivo che costituisce la risultante di presunzione
(ristretta base societaria) e disposizioni tributarie (tassazione, a titolo di reddito di capitale, del dividendo conseguito dal socio, ai sensi dell'art. 47, 1° comma,TUIR 917/86).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello risulta infondato e come tale va rigettato.
Invero, nel caso in esame ricorre l'ipotesi tipica dell'accertamento di maggori redditi nei confronti della società a ristretta base sociale “Società_1 srl” di cui il ricorrente era socio.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che secondo l'ormai consolidato oreintamento della Corte di Cassazione si applica la presunzione secondo la quale i maggiori utili extracontabili della società sono da ritenersi affluiti, nell'anno d'imposta 2017, nella disponibilità di tutti i soci e di conto pro quota del sig. Ricorrente_1 così come dettagliatamente esposto nell'avviso di accertamento impugnato.
La ristretta base societaria, infatti, implica un rapporto di solidarietà e di reciproco controllo della gestione societaria da parte dei soci che fa ritenere plausibile in tutti la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extrabilancio, alla cui distribuzione è plausibilmente ragionevole ritenere che tutti i soci abbiano, in assenza di validi elementi deponenti in senso contrario, partecipato in misura conforme al loro apporto sociale.
In sostanza, va evidenziato che in presenza di società a ristretta base sociale, risulta logico supporre che i maggiori utili accertati risultino distribuiti pro-quota tra i soci, salvo la prova contraria che dimostri il loro accantonamento o reinvestimento all'interno della società stessa (cfr: ex plurimis Cass.nn. 1947/2019,
15824/2016), prova contraria che non è stata in alcun modo fornita dal contribuente.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro
2000,00
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
DI NARDO MARILIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3221/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13709/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 09/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I2000892024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I2000892024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I2000892024 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7390/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.4.2025, Ricorrente_1, rapp.to e difeso dal dott. Difensore_1 proponeva appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli n. 3709/2024 depositata il 9.10.2024 chiedendone la riforma con vittoria di spese.
L'appellante censurava la sentenza di primo grado affermando che l'imputazione al socio del maggior reddito da utili extracontabili accertato in capo alla società a ristretta base societaria era fondata su una mera presunzione e non risultava sufficientemente supportata da elementi di prova. In particolare, sottolineava che avendo l'accertamento nei confronti della società fatto riferimento ad operazioni inesistenti, risulterebbero inesistenti sia gli acquisiti che le vendite/rimanenze e dunque il redditto accertato risultrebbe neutro e senza alcun incremento.
Con il secondo motivo, l'appellante eccepiva che l'Ufficioo non aveva fornito alcuna prova in ordine alla disponibiità in capo al socio dei presunti maggiori flussi reddituali.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia dell Entrate chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza.
In particolare, la controparte evidenziava la piena correttezza dell'oerato dell'Ufficio sul quale non gravava alcun particolare onere della prova, risultando applicabile al caso in esame la presunzione di maggiori utili extacontabuli in capo al socio, in caso di accertamento nei confronti della società a ristretta base societaria.
Infatti, nel caso in esame, risultando realizzati i presupposti di ristretta base sociale i maggiori utili accertati con autonomo avviso di accertamento n. TF503I202022/2023 nei confronti della società “Società_1 srl” notificato alla società il 28/08/2023 sarebbero da ritenersi affluiti, nell'anno d'imposta 2017, nella disponibilità di tutti i soci e di conto pro quota del sig. Ricorrente_1 così come dettagliatamente esposto nell'avviso di accertamento impugnato.
A differenza di quanto avviene per gli utili regolarmente risultanti dal bilancio, per i quali la prova della avvenuta distribuzione è costituita dalla relativa deliberazione, per gli utili/ricavi extrabilancio si presume che la distribuzione sia avvenuta al di fuori di qualsiasi deliberazione ufficiale, non essendo logicamente ipotizzabile che gli stessi vengano distribuiti con una formale deliberazione di approvazione di un bilancio che non li contiene, ed ancora, anche la Corte di Cassazione, ritiene che la ristretta compagine sociale fonda già da sé la presunzione semplice della distribuzione di utili non contabilizzati, salva la prova contraria a carico degli stessi soci che non era stata in alcun modo fornita nel caso di specie. Nel caso di specie, essendo pacifica la ristretta base sociale della “Società_1 SRL”, l'Ufficio evidenziava che sussistevano tutte le condizioni per procedere ad attribuire al signor Ricorrente_1, la distribuzione occulta degli utili rilevati in sede di accertamento nei confronti della società, quale reddito di capitale così come quantificati puntualmente all'interno dell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.
In conclusione, l'Agenzia evidenziava che non avendo l'appellante alcuna esimente confermativa della suaestraneità alla compagine societaria e dunque della mancata percezione dei maggiori utili accertati, si era limitato a confutare in generale l'intero impianto impositivo che costituisce la risultante di presunzione
(ristretta base societaria) e disposizioni tributarie (tassazione, a titolo di reddito di capitale, del dividendo conseguito dal socio, ai sensi dell'art. 47, 1° comma,TUIR 917/86).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello risulta infondato e come tale va rigettato.
Invero, nel caso in esame ricorre l'ipotesi tipica dell'accertamento di maggori redditi nei confronti della società a ristretta base sociale “Società_1 srl” di cui il ricorrente era socio.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che secondo l'ormai consolidato oreintamento della Corte di Cassazione si applica la presunzione secondo la quale i maggiori utili extracontabili della società sono da ritenersi affluiti, nell'anno d'imposta 2017, nella disponibilità di tutti i soci e di conto pro quota del sig. Ricorrente_1 così come dettagliatamente esposto nell'avviso di accertamento impugnato.
La ristretta base societaria, infatti, implica un rapporto di solidarietà e di reciproco controllo della gestione societaria da parte dei soci che fa ritenere plausibile in tutti la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extrabilancio, alla cui distribuzione è plausibilmente ragionevole ritenere che tutti i soci abbiano, in assenza di validi elementi deponenti in senso contrario, partecipato in misura conforme al loro apporto sociale.
In sostanza, va evidenziato che in presenza di società a ristretta base sociale, risulta logico supporre che i maggiori utili accertati risultino distribuiti pro-quota tra i soci, salvo la prova contraria che dimostri il loro accantonamento o reinvestimento all'interno della società stessa (cfr: ex plurimis Cass.nn. 1947/2019,
15824/2016), prova contraria che non è stata in alcun modo fornita dal contribuente.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro
2000,00