Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra Italia e Spagna in materia di sicurezza sociale e l'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione, firmati a Madrid il 30 ottobre 1979.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra Italia e Spagna in materia di sicurezza sociale e l'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione, firmati a Madrid il 30 ottobre 1979.