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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 3629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3629 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PESARO nel procedimento a carico di: UC ET nato a [...]( ALBANIA) il 25/11/1982 avverso la sentenza del 20/11/2024 del GIP TRIBUNALE di PESARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilità del ricorso come da memoria scritta depositata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3629 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 17/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 novembre 2024 il G.U.P. del Tribunale di Pesaro, esclusa la circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenuto il vincolo della continuazione e operata la riduzione per il rito, ha condannato CA TO alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 2); 648 cod. pen. (capo 3); 697 cod. pen. (capo 4). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro eccependo, con un unico articolato motivo, violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla disposta esclusione, relativamente al capo 1, dell'aggravante dell'ingente quantitativo di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché in ordine all'effettuato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato. Il giudice, in particolare, avrebbe errato nell'escludere l'aggravante ex art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990 sul presupposto che la campionatura dei Carabinieri del LASS di Ancona sarebbe stata esigua, e quindi insufficiente a determinare il principio attivo dello stupefacente, nonché a verificare l'eventuale superamento del valore soglia ritenuto necessario ai fini della configurazione dell'aggravante, in quanto avrebbe omesso di considerare che trattavasi di sostanza stupefacente del tipo hashish, e quindi di droga naturalmente esposta al celere decadimento del principio attivo. La notevole quantità di sostanza pura detenuta, poi, farebbe ritenere comunque comprovato l'avvenuto superamento del previsto valore soglia, con conseguente riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantitativo. Sotto altro profilo, quindi, risulterebbe anche erronea la motivazione con cui il giudice di merito ha disposto il riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, atteso che sarebbe stato valorizzato il buon comportamento processuale tenuto dal CA senza, tuttavia, considerare che costui: si era avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia, rendendo solo in un momento successivo dichiarazioni spontanee;
avrebbe effettuato una confessione solo parziale, ammettendo circostanze già evidenti, così non fornendo alcun valido contributo processuale;
avrebbe inverosimilmente negato la detenzione dell'arma e del munizionamento, pur essendo stati essi custoditi, unitamente allo stupefacente, in un'auto di sua proprietà e da lui condotta. 2 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, con valenza assorbente, con riguardo alla statuizione concernente la circostanza aggravante prevista dall'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990, di conseguenza imponendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro, in diversa persona fisica. 2. Risultano fondati, in particolare, i dedotti vizi inerenti alla disposta esclusione, relativamente al capo 1, dell'aggravante dell'ingente quantitativo di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990, risultando non congrua, manifestamente illogica nonché parzialmente carente la motivazione con cui la sentenza di merito ne ha escluso la ricorrenza in considerazione dell'incertezza esistente circa l'esatta determinazione del principio attivo presente nello stupefacente sequestrato. Risulta, in particolare, incoerente la modalità argomentativa con cui il Tribunale ha deciso di limitare la propria indagine valutativa alla mera condivisione dell'assunto, invero espresso da parte della difesa, per cui l'accertamento tecnico effettuato sulla droga in sequestro era risultato insufficiente a consentire un'esatta e obiettiva valutazione del principio attivo rilevato, avendo la P.G. operato su una campionatura oltremodo esigua e per nulla rappresentativa dell'intero reperto, perfino palesando delle imprecisioni in sede di misurazione del peso netto complessivo. Nel dettaglio, la sentenza ha, altresì, precisato come, a fronte di nove campionature effettuate dai Carabinieri di Ancona, il consulente tecnico della difesa ne avesse svolte venticinque, ravvisando percentuali di principio attivo di gran lunga inferiori. In opposto agli indicati aspetti, risulta, invece, fondata la doglianza con cui il P.M. ricorrente ha evidenziato la sussistenza di una carenza motivazionale laddove nella decisione impugnata non è stato ritenuto nulla con riguardo al notevole quantitativo di sostanza pura detenuta da parte dell'imputato, trattandosi di dato obiettivo di certo rilievo ai fini della valutazione dell'eventuale 3 superamento del valore di "soglia minima", determinante ai fini del riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantitativo. E' ben noto, infatti, il principio di diritto per cui, in tema di stupefacenti, può ritenersi configurabile l'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur in mancanza di perizia, nel caso in cui, alla stregua del complessivo compendio probatorio, emerga che il principio attivo estraibile dalla sostanza in sequestro, oggetto, quindi, di pesatura, abbia raggiunto la "soglia minima", ravvisabile allorquando la quantità risulti superiore, per le cd. "droghe pesanti", a 2.000 volte e, per le cd. "'droghe leggere", a 4.000 volte, il valore massimo, in milligrammi, determinato, per ogni sostanza, nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2016 (così, tra le altre, Sez. 3, n. 33139 del 08/05/2024, Bacio Terracino, Rv. 286840-01). E' stato affermato, quindi, che, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal di. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, altresì precisando, in applicazione dei relativi criteri, che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4.000 volte il valore-soglia di 500 milligrammi (così, espressamente, Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005-01). Orbene, per come rappresentato dal P.M. in ricorso, il quantitativo di principio attivo presente nella sostanza stupefacente detenuta dal CA sarebbe di gran lunga superiore alla soglia dei 2 chilogrammi di principio attivo, per essere stato indicato dai Carabinieri di Ancona in 7.025,513 grammi, nonché dallo stesso consulente tecnico della difesa in 5.237,66 grammi. Trattasi di aspetto, erroneamente non considerato da parte del giudice di merito, che, invece, necessita di opportuna valutazione, da effettuarsi, secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, in sede di rinvio ai fini dell'eventuale riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990. 3. Ne deriva l'accoglimento dell'indicato motivo, cui consegue, per la natura della questione eccepita, l'assorbimento della doglianza relativa all'effettuato riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche. 4 4. Deve essere disposto, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l'aggravante ex art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro, in diversa persona fisica.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309/1990, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma il 17 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilità del ricorso come da memoria scritta depositata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3629 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 17/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 novembre 2024 il G.U.P. del Tribunale di Pesaro, esclusa la circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenuto il vincolo della continuazione e operata la riduzione per il rito, ha condannato CA TO alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 2); 648 cod. pen. (capo 3); 697 cod. pen. (capo 4). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro eccependo, con un unico articolato motivo, violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla disposta esclusione, relativamente al capo 1, dell'aggravante dell'ingente quantitativo di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché in ordine all'effettuato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato. Il giudice, in particolare, avrebbe errato nell'escludere l'aggravante ex art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990 sul presupposto che la campionatura dei Carabinieri del LASS di Ancona sarebbe stata esigua, e quindi insufficiente a determinare il principio attivo dello stupefacente, nonché a verificare l'eventuale superamento del valore soglia ritenuto necessario ai fini della configurazione dell'aggravante, in quanto avrebbe omesso di considerare che trattavasi di sostanza stupefacente del tipo hashish, e quindi di droga naturalmente esposta al celere decadimento del principio attivo. La notevole quantità di sostanza pura detenuta, poi, farebbe ritenere comunque comprovato l'avvenuto superamento del previsto valore soglia, con conseguente riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantitativo. Sotto altro profilo, quindi, risulterebbe anche erronea la motivazione con cui il giudice di merito ha disposto il riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, atteso che sarebbe stato valorizzato il buon comportamento processuale tenuto dal CA senza, tuttavia, considerare che costui: si era avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia, rendendo solo in un momento successivo dichiarazioni spontanee;
avrebbe effettuato una confessione solo parziale, ammettendo circostanze già evidenti, così non fornendo alcun valido contributo processuale;
avrebbe inverosimilmente negato la detenzione dell'arma e del munizionamento, pur essendo stati essi custoditi, unitamente allo stupefacente, in un'auto di sua proprietà e da lui condotta. 2 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, con valenza assorbente, con riguardo alla statuizione concernente la circostanza aggravante prevista dall'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990, di conseguenza imponendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro, in diversa persona fisica. 2. Risultano fondati, in particolare, i dedotti vizi inerenti alla disposta esclusione, relativamente al capo 1, dell'aggravante dell'ingente quantitativo di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990, risultando non congrua, manifestamente illogica nonché parzialmente carente la motivazione con cui la sentenza di merito ne ha escluso la ricorrenza in considerazione dell'incertezza esistente circa l'esatta determinazione del principio attivo presente nello stupefacente sequestrato. Risulta, in particolare, incoerente la modalità argomentativa con cui il Tribunale ha deciso di limitare la propria indagine valutativa alla mera condivisione dell'assunto, invero espresso da parte della difesa, per cui l'accertamento tecnico effettuato sulla droga in sequestro era risultato insufficiente a consentire un'esatta e obiettiva valutazione del principio attivo rilevato, avendo la P.G. operato su una campionatura oltremodo esigua e per nulla rappresentativa dell'intero reperto, perfino palesando delle imprecisioni in sede di misurazione del peso netto complessivo. Nel dettaglio, la sentenza ha, altresì, precisato come, a fronte di nove campionature effettuate dai Carabinieri di Ancona, il consulente tecnico della difesa ne avesse svolte venticinque, ravvisando percentuali di principio attivo di gran lunga inferiori. In opposto agli indicati aspetti, risulta, invece, fondata la doglianza con cui il P.M. ricorrente ha evidenziato la sussistenza di una carenza motivazionale laddove nella decisione impugnata non è stato ritenuto nulla con riguardo al notevole quantitativo di sostanza pura detenuta da parte dell'imputato, trattandosi di dato obiettivo di certo rilievo ai fini della valutazione dell'eventuale 3 superamento del valore di "soglia minima", determinante ai fini del riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantitativo. E' ben noto, infatti, il principio di diritto per cui, in tema di stupefacenti, può ritenersi configurabile l'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur in mancanza di perizia, nel caso in cui, alla stregua del complessivo compendio probatorio, emerga che il principio attivo estraibile dalla sostanza in sequestro, oggetto, quindi, di pesatura, abbia raggiunto la "soglia minima", ravvisabile allorquando la quantità risulti superiore, per le cd. "droghe pesanti", a 2.000 volte e, per le cd. "'droghe leggere", a 4.000 volte, il valore massimo, in milligrammi, determinato, per ogni sostanza, nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2016 (così, tra le altre, Sez. 3, n. 33139 del 08/05/2024, Bacio Terracino, Rv. 286840-01). E' stato affermato, quindi, che, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal di. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, altresì precisando, in applicazione dei relativi criteri, che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4.000 volte il valore-soglia di 500 milligrammi (così, espressamente, Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005-01). Orbene, per come rappresentato dal P.M. in ricorso, il quantitativo di principio attivo presente nella sostanza stupefacente detenuta dal CA sarebbe di gran lunga superiore alla soglia dei 2 chilogrammi di principio attivo, per essere stato indicato dai Carabinieri di Ancona in 7.025,513 grammi, nonché dallo stesso consulente tecnico della difesa in 5.237,66 grammi. Trattasi di aspetto, erroneamente non considerato da parte del giudice di merito, che, invece, necessita di opportuna valutazione, da effettuarsi, secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, in sede di rinvio ai fini dell'eventuale riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990. 3. Ne deriva l'accoglimento dell'indicato motivo, cui consegue, per la natura della questione eccepita, l'assorbimento della doglianza relativa all'effettuato riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche. 4 4. Deve essere disposto, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l'aggravante ex art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro, in diversa persona fisica.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309/1990, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma il 17 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente