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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 02/02/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 396/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO ES, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore MEMMO SERGIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1580/2019 depositato il 13/05/2019
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Gallipoli - Comune 73014 Gallipoli LE
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3051/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 18/10/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170008733182 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede dichiararsi la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3051/03/2018 pronunciata il 15/05/2018 e depositata in Segreteria il 18/10/2018, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sez. III - ha rigettato il ricorso presentato dalla società
Ricorrente_1“ S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore
Nominativo_1Sig.ra , avverso la cartella di pagamento n. 05920170008733182, con la quale l'Agente per la Riscossione aveva intimato il pagamento di € 43.948,96 per omesso versamento della
TARI anno 2016, relativa ad uno stabilimento balneare composto da cabine, case-vacanza estive e
Ricorrente_1servizi annessi (bar, ristorante e pizzeria) denominato sito in Gallipoli (LE).
Ha proposto appello la società contribuente per la riforma della sentenza impugnata, insistendo per l'annullamento della cartella opposta, con condanna del Comune di Gallipoli al rimborso di quanto nelle more corrisposto, nonché al pagamento delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
Il Comune di Gallipoli, dal canto suo, presentava proprie controdeduzioni con le quali insisteva per la conferma della sentenza di prime cure.
Con Memoria del 5/10/2023, ribadita infine in data 29/10/2025, l'appellante ha comunicato che la pretesa per l'annualità TARI 2016, oggetto del presente giudizio, è stata definita con l'adesione della società alla definizione agevolata (rottamazione quater) di cui alla L. n. 197/2022, come da documentazione allegata. Ha chiesto quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TANTO PREMESSO La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione XXIII staccata di Lecce, riunita in camera di consiglio: VISTI gli atti della causa contrassegnata dall'RGA n. 1580/2019 a seguito di impugnazione, da parte della società “Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro
Nominativo_1tempore Sig.ra , della sentenza n. 3051/03/2018 della Commissione Tributaria
Provinciale di Lecce - Sez. III, pronunciata il 15/05/2018 e depositata in Segreteria il 18/10/2018;
PRESO ATTO della richiesta avanzata dall'appellante volta ad ottenere la cessazione della materia del contendere;
VISTO l'art. 12 bis primo comma del D.L. n. 84/2025, convertito in legge n. 108/2025, in cui è previsto che “... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute ...”;
TENUTO CONTO di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29574/2025 depositata il 7/11/2025 in cui, a quanto risulta, per la prima volta si fa applicazione della disposizione interpretativa recata dall'art. 12 bis innanzi citato;
VISTI gli artt. 44 e 45 ultimo comma del D.lgs. n. 546/1992; RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate.
Lecce, 24 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
NN RI NE SC IN
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO ES, Presidente VENNERI ANNA RITA, Relatore MEMMO SERGIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1580/2019 depositato il 13/05/2019
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Gallipoli - Comune 73014 Gallipoli LE
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3051/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 18/10/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170008733182 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede dichiararsi la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3051/03/2018 pronunciata il 15/05/2018 e depositata in Segreteria il 18/10/2018, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Sez. III - ha rigettato il ricorso presentato dalla società
Ricorrente_1“ S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore
Nominativo_1Sig.ra , avverso la cartella di pagamento n. 05920170008733182, con la quale l'Agente per la Riscossione aveva intimato il pagamento di € 43.948,96 per omesso versamento della
TARI anno 2016, relativa ad uno stabilimento balneare composto da cabine, case-vacanza estive e
Ricorrente_1servizi annessi (bar, ristorante e pizzeria) denominato sito in Gallipoli (LE).
Ha proposto appello la società contribuente per la riforma della sentenza impugnata, insistendo per l'annullamento della cartella opposta, con condanna del Comune di Gallipoli al rimborso di quanto nelle more corrisposto, nonché al pagamento delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
Il Comune di Gallipoli, dal canto suo, presentava proprie controdeduzioni con le quali insisteva per la conferma della sentenza di prime cure.
Con Memoria del 5/10/2023, ribadita infine in data 29/10/2025, l'appellante ha comunicato che la pretesa per l'annualità TARI 2016, oggetto del presente giudizio, è stata definita con l'adesione della società alla definizione agevolata (rottamazione quater) di cui alla L. n. 197/2022, come da documentazione allegata. Ha chiesto quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TANTO PREMESSO La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione XXIII staccata di Lecce, riunita in camera di consiglio: VISTI gli atti della causa contrassegnata dall'RGA n. 1580/2019 a seguito di impugnazione, da parte della società “Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro
Nominativo_1tempore Sig.ra , della sentenza n. 3051/03/2018 della Commissione Tributaria
Provinciale di Lecce - Sez. III, pronunciata il 15/05/2018 e depositata in Segreteria il 18/10/2018;
PRESO ATTO della richiesta avanzata dall'appellante volta ad ottenere la cessazione della materia del contendere;
VISTO l'art. 12 bis primo comma del D.L. n. 84/2025, convertito in legge n. 108/2025, in cui è previsto che “... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute ...”;
TENUTO CONTO di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29574/2025 depositata il 7/11/2025 in cui, a quanto risulta, per la prima volta si fa applicazione della disposizione interpretativa recata dall'art. 12 bis innanzi citato;
VISTI gli artt. 44 e 45 ultimo comma del D.lgs. n. 546/1992; RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate.
Lecce, 24 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
NN RI NE SC IN