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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2082/2023 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione, secondo il modulo di cui all'art. 281-sexies
c.p.c., all'udienza del giorno 01.12.2025, vertente
TRA
, nata a [...] il Parte_1
13.09.1946 (C.F.: ), e , C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentati e C.F._2
difesi dall'avv. GIUSEPPE ALOISIO, attori
E nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ), nella qualità di tutore di C.F._3 Per_1
, nata a [...] il [...] (C.F.
[...]
), rappresentato e difeso, sia congiuntamente che C.F._4
disgiuntamente, dagli avv.ti DOMENICA TRIPODI e LO MA
SI,
1 convenuto
CON INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
NEI CONFRONTI DI nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ), in proprio, rappresentato e difeso, sia C.F._3
congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti DOMENICA TRIPODI e
LO MA SI, convenuto
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE C.F._5
ALOISIO, convenuto avente per oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
Conclusioni delle parti
Si dà atto nel verbale dell'udienza del giorno 01.12.2025 che:
-l'avv. ADALGISA DI BENEDETTO, per delega dell'avv. GIUSEPPE
ALOISIO, per gli attori e per l'interventore volontario, ha così precisato le conclusioni: “si riporta all'atto introduttivo, alle altre memorie ed alle note conclusive ed auspica l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate anche nell'interesse del terzo intervenuto”;
-l'avv. DOMENICA TRIPODI, anche per delega dell'avv. SI, per ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “si Controparte_1
riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed a tutte le eccezioni processuali e di merito formulate, nonché agli atti e verbali di causa ed alle note depositate. Chiede il rigetto delle domande e delle conclusioni rassegnate dagli attori e dal terzo intervenuto”.
2 IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale , Persona_1
chiedendo di accertare e dichiarare l'indegnità della convenuta a succedere nell'eredità di per il delitto di omicidio commesso in Persona_2
data 25.05.2015 in danno della medesima e, per l'effetto, disporre che la predetta eredità, unitamente ai frutti eventualmente percepiti, non entri nel patrimonio di perché indegna e che vengano tutelati i Persona_1
diritti di essi istanti, rispettivamente madre e fratello della de cuius.
§2. Ordinata con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 03.11.2023
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_1
marito di , lo stesso si è costituito (con distinte Persona_2
comparse) sia in proprio che come tutore di Persona_1
In tale qualità ha chiesto in via preliminare di dichiarare la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di Persona_1
essendo la stessa interdetta legale, ed accertare la mancanza della condizione di procedibilità dell'azione “adottando ogni provvedimento conseguenziale ritenuto utile ed opportuno”. Ha chiesto, inoltre, nel merito, di “rigettare le avverse domande, poiché la sig.ra non è Persona_1
erede della sig.ra ” (non avendo accettato l'eredità Persona_2
neanche in forma tacita, non essendo nel possesso dei beni ed essendo stata indicata quale chiamata all'eredità solo nella denuncia di successione).
in proprio, ha chiesto di “dichiarare … la mancanza Controparte_1
della condizione di procedibilità dell'azione” nei confronti del medesimo,
“mancando l'invito alla mediazione obbligatoria ex art. 5 Dlgs n.28/2010 e art. 3 DL n.132/2014 e conseguentemente adottare ogni provvedimento ritenuto utile ed opportuno”; di dichiarare “l'assenza di condizione di
3 procedibilità per l'erronea notificazione nei confronti di e Persona_1
per il mancato invito in mediazione di ”; di “dichiarare Controparte_2
l'assenza di integrità del contraddittorio per la mancata evocazione del litisconsorte necessario, (padre della de cuius Controparte_2
)”; nel merito, di “rigettare le avverse domande per Persona_2
carenza di interesse non operando lo scorrimento a favore delle altre categorie di successibili, ma l'accrescimento a favore dell'altro erede che concorre con chi non voglia o non possa partecipare all'eredità”; di
“dichiarare che non ha accettato l'eredità, neanche Persona_1
tacitamente e che la stessa non ha percepito frutti civili dal bene (o dai beni) caduti in successione di e, per l'effetto, dichiarare Persona_2
l'inammissibilità della proposta azione”; di dichiarare, “ove ritenuta ammissibile e fondata l'azione ed integro il contraddittorio, che la quota spettante ai concorrenti (ascendenti e fratelli e sorelle) dovrà essere ripartita, secondo le previsioni e modalità di cui all'art. 582 c.c.”.
§3. Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
, padre di , con ordinanza del 13.07.2024 (nella
[...] Persona_2
quale si è pure ritenuto che l'eccezione di nullità della notifica della citazione a personalmente, anziché presso il tutore, è Persona_1
sanata dalla costituzione del tutore medesimo e che non è configurabile in concreto un conflitto di interessi tra e Persona_1 Controparte_1
dal momento che l'eventuale indegnità a succedere della prima non determinerebbe l'accrescimento della quota del secondo ex art. 522 c.c.), all'udienza del 03/03/2025 è stata rilevata la nullità della notifica a della citazione originaria unitamente alla suddetta Controparte_2
ordinanza.
4 §4. Ha, quindi, depositato comparsa di “intervento volontario” CP_2
, chiedendo: di “accertare e dichiarare l'indegnità della convenuta
[...]
a succedere nell'eredità della de cuius, Persona_1 Persona_2
per le causali spiegate in premessa”; di “disporre, per l'effetto,
[...]
che la predetta eredità, unitamente ai frutti eventualmente percepiti, correlati non entri nel patrimonio dell'odierna convenuta perché indegna e che vengano tutelati i diritti dell'interventore , padre Controparte_2
della ”. Persona_2
§5. La causa, istruita solo con la documentazione in atti, sulle conclusioni precisate dai procuratori nei termini riportati in epigrafe, è stata introitata per la decisione all'udienza del giorno 01.12.2025, secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
§6. Ciò premesso, deve essere anzitutto messo in evidenza che, così come la costituzione di quale tutore di Controparte_1 Persona_1
ha sanato la notifica della citazione alla stessa in proprio
(indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale del convenuto), la costituzione di ha sanato la nullità Controparte_2
dell'atto con cui è stato integrato il contraddittorio, nullità determinata dalla notificazione della citazione originaria unitamente all'ordinanza del
13.07.2024 [su tale nullità cfr. Cass. n. 30722 del 2023, secondo cui,
“Qualora nel giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata)
l'evocazione di una parte necessaria, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione
(indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto
l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria
5 dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto”]. Ed invero, trattandosi di nullità afferente alla vocatio in ius, è sanata ex tunc dalla costituzione del convenuto, con cui si attua nella specie il conseguimento dello scopo dell'atto di integrazione del contraddittorio.
§7. È bene, altresì, rilevare che l'eccezione di improcedibilità della domanda per l'assenza della necessaria condizione di procedibilità con riferimento ai litisconsorti necessari è superata dalla produzione del verbale negativo di mediazione del 04.09.2024, da cui si evince che sono stati invitati in mediazione e in proprio e Controparte_2 Controparte_1
n.q. di tutore di Persona_1
§8. Va disattesa anche l'eccezione di carenza di interesse ad agire degli attori, proposta dal convenuto Controparte_1
Ed infatti, l'indegnità a succedere può essere fatta valere da chiunque vi abbia un interesse, anche non patrimoniale, e la relativa azione è riservata a chi sia chiamato all'eredità e possa ancora accettare.
È precisamente ius receptum che l'indegnità non costituisce una causa di incapacità a succedere, ma di esclusione dalla successione e la sentenza costitutiva che la pronunzia provoca una situazione analoga a quella del primo chiamato, che non può o non vuole accettare l'eredità, che, ove ne ricorrano i presupposti, viene devoluta per rappresentazione agli eredi dell'indegno o, in difetto, a favore dei chiamati in subordine (Cass. n.
11195 del 1996; Cass. n. 6339 del 1982).
Legittimati a chiedere la pronuncia di indegnità sono, dunque, coloro che potenzialmente sono idonei a subentrare al posto dell'indegno nella delazione ereditaria (Cass. n. 6859 del 1993).
6 Ciò posto, nel caso di specie, in assenza di successibili per diritto di rappresentazione, sono chiamati a succedere il coniuge, gli ascendenti ed il fratello di ex art. 582 c.c. Persona_2
Ne discende che è chiaramente configurabile l'interesse ad agire degli istanti, trattandosi di azione posta a beneficio di tutti i successori legittimi
(cfr. Cass. 12 luglio 1986, n.4533).
§9. Nel merito, la domanda spiegata da e Parte_1 Parte_2
è meritevole di accoglimento.
[...]
Giova sottolineare ai fini della decisione che l'indegnità rappresenta una
“sanzione civile di carattere patrimoniale avente fondamento pubblicistico” (Cass. n. 5411 del 2019; Cass. n. 7266 del 2006), che risponde alla ratio di impedire la successione al soggetto in danno del quale siano stati commessi gravi atti ed opera come causa di esclusione dall'eredità.
I casi di indegnità sono tassativamente contemplati dall'art. 463 c.c. e si possono suddividere in tre gruppi:
1) fatti che attentano alla persona fisica o morale del de cuius o dei suoi parenti più prossimi (es. tentativo di omicidio nei confronti del de cuius o dei suoi parenti oppure condanna all'ergastolo): queste ipotesi sono contemplate nei numeri 1, 2 e 3 della suddetta norma;
2) fatti che attentano alla libertà di testare del testatore (es. induzione con dolo o violenza del de cuius a fare, revocare o mutare il proprio testamento): tali ipotesi sono comprese nei numeri 4, 5 e 6 del medesimo articolo;
3) l'ipotesi di cui al n. 3 bis dell'art 463 c.c., che considera indegno il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'art 330 c.c.
7 Ciò premesso, per quanto qui rileva, l'art. 463, comma 1 lett. a), c.c., invocato dagli attori, annovera quale prima causa di indegnità a succedere l'aver “volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale”, richiamando sistematicamente la disposizione che incrimina l'omicidio volontario (art. 575 c.p.).
Orbene, risulta dagli atti di causa che è stata imputata Persona_1
innanzi al Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria,
Per tale reato è stata condannata in primo grado alla pena di quattordici anni di reclusione, così ridotta per il rito abbreviato, e la sentenza, confermata nei successivi gradi di giudizio, è divenuta irrevocabile.
Come è noto, ai sensi dell'art 651 c.p.p. “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma
8 dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato”.
Nel caso in esame, pertanto, vale con effetto di giudicato l'accertamento penale del reato di omicidio ai danni di e la sua Persona_2
commissione da parte di che integra per l'appunto Persona_1
l'ipotesi di indegnità di cui all'art. 463, comma 1 lett. a), c.c.
Né in senso contrario assume rilievo la circostanza inerente alla mancata accettazione dell'eredità materna da parte di dedotta dal Persona_1
convenuto Controparte_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, difatti, l'indegnità non integra un'ipotesi di incapacità di acquistare l'eredità, ma è una causa di esclusione dalla successione, di talché presuppone soltanto l'accertamento del fatto che integra l'ipotesi di indegnità. Quindi,
l'indegno, finché non viene dichiarato tale, è capace a succedere, ha i poteri del chiamato ex art. 460 c.c. e può accettare l'eredità. Una volta che interviene la sentenza definitiva, trattandosi di pronuncia di natura costitutiva (cfr. Cass. n. 5411 del 2019, secondo cui “L'indegnità
a succedere prevista dall'art. 463 c.c., pur essendo operativa 'ipso iure', non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere dichiarata su domanda dell'interessato, atteso che essa non è uno 'status' del soggetto, né un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma una qualifica di comportamento che si sostanzia in una sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico e dà luogo ad una causa di esclusione dalla successione;
pertanto, essendo effetto di una pronuncia di natura costitutiva, può aversi per verificata soltanto al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza...”), l'indegno deve restituire l'eredità e gli eventuali frutti (Cass. n. 3096 del 2005).
9 Ne deriva che la declaratoria di indegnità a succedere può riguardare non solo l'erede, ma anche il semplice chiamato all'eredità, che conserva anteriormente alla pronuncia la propria capacità di succedere.
Alla luce di quanto sopra, deve essere allora accertata e dichiarata l'indegnità a succedere di al che consegue che il Persona_1
patrimonio ereditario della madre, , deve essere devoluto Persona_2
a favore del coniuge della stessa, degli ascendenti e del fratello in applicazione del citato art. 582 c.c.
§10. Dato l'esito della controversia ed avuto riguardo, per un verso, alla posizione assunta da in proprio e n.q., in via Controparte_1
subordinata, e per altro verso all'adesione da parte di alla Controparte_2
posizione degli istanti, si impone la compensazione per intero tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così dispone:
1) accerta e dichiara l'indegnità a succedere, ai sensi dell'art. 463 c.c., di nei confronti di;
Persona_1 Persona_2
2) spese compensate.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 12/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2082/2023 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione, secondo il modulo di cui all'art. 281-sexies
c.p.c., all'udienza del giorno 01.12.2025, vertente
TRA
, nata a [...] il Parte_1
13.09.1946 (C.F.: ), e , C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentati e C.F._2
difesi dall'avv. GIUSEPPE ALOISIO, attori
E nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ), nella qualità di tutore di C.F._3 Per_1
, nata a [...] il [...] (C.F.
[...]
), rappresentato e difeso, sia congiuntamente che C.F._4
disgiuntamente, dagli avv.ti DOMENICA TRIPODI e LO MA
SI,
1 convenuto
CON INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
NEI CONFRONTI DI nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ), in proprio, rappresentato e difeso, sia C.F._3
congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti DOMENICA TRIPODI e
LO MA SI, convenuto
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE C.F._5
ALOISIO, convenuto avente per oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
Conclusioni delle parti
Si dà atto nel verbale dell'udienza del giorno 01.12.2025 che:
-l'avv. ADALGISA DI BENEDETTO, per delega dell'avv. GIUSEPPE
ALOISIO, per gli attori e per l'interventore volontario, ha così precisato le conclusioni: “si riporta all'atto introduttivo, alle altre memorie ed alle note conclusive ed auspica l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate anche nell'interesse del terzo intervenuto”;
-l'avv. DOMENICA TRIPODI, anche per delega dell'avv. SI, per ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “si Controparte_1
riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed a tutte le eccezioni processuali e di merito formulate, nonché agli atti e verbali di causa ed alle note depositate. Chiede il rigetto delle domande e delle conclusioni rassegnate dagli attori e dal terzo intervenuto”.
2 IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale , Persona_1
chiedendo di accertare e dichiarare l'indegnità della convenuta a succedere nell'eredità di per il delitto di omicidio commesso in Persona_2
data 25.05.2015 in danno della medesima e, per l'effetto, disporre che la predetta eredità, unitamente ai frutti eventualmente percepiti, non entri nel patrimonio di perché indegna e che vengano tutelati i Persona_1
diritti di essi istanti, rispettivamente madre e fratello della de cuius.
§2. Ordinata con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 03.11.2023
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_1
marito di , lo stesso si è costituito (con distinte Persona_2
comparse) sia in proprio che come tutore di Persona_1
In tale qualità ha chiesto in via preliminare di dichiarare la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di Persona_1
essendo la stessa interdetta legale, ed accertare la mancanza della condizione di procedibilità dell'azione “adottando ogni provvedimento conseguenziale ritenuto utile ed opportuno”. Ha chiesto, inoltre, nel merito, di “rigettare le avverse domande, poiché la sig.ra non è Persona_1
erede della sig.ra ” (non avendo accettato l'eredità Persona_2
neanche in forma tacita, non essendo nel possesso dei beni ed essendo stata indicata quale chiamata all'eredità solo nella denuncia di successione).
in proprio, ha chiesto di “dichiarare … la mancanza Controparte_1
della condizione di procedibilità dell'azione” nei confronti del medesimo,
“mancando l'invito alla mediazione obbligatoria ex art. 5 Dlgs n.28/2010 e art. 3 DL n.132/2014 e conseguentemente adottare ogni provvedimento ritenuto utile ed opportuno”; di dichiarare “l'assenza di condizione di
3 procedibilità per l'erronea notificazione nei confronti di e Persona_1
per il mancato invito in mediazione di ”; di “dichiarare Controparte_2
l'assenza di integrità del contraddittorio per la mancata evocazione del litisconsorte necessario, (padre della de cuius Controparte_2
)”; nel merito, di “rigettare le avverse domande per Persona_2
carenza di interesse non operando lo scorrimento a favore delle altre categorie di successibili, ma l'accrescimento a favore dell'altro erede che concorre con chi non voglia o non possa partecipare all'eredità”; di
“dichiarare che non ha accettato l'eredità, neanche Persona_1
tacitamente e che la stessa non ha percepito frutti civili dal bene (o dai beni) caduti in successione di e, per l'effetto, dichiarare Persona_2
l'inammissibilità della proposta azione”; di dichiarare, “ove ritenuta ammissibile e fondata l'azione ed integro il contraddittorio, che la quota spettante ai concorrenti (ascendenti e fratelli e sorelle) dovrà essere ripartita, secondo le previsioni e modalità di cui all'art. 582 c.c.”.
§3. Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_2
, padre di , con ordinanza del 13.07.2024 (nella
[...] Persona_2
quale si è pure ritenuto che l'eccezione di nullità della notifica della citazione a personalmente, anziché presso il tutore, è Persona_1
sanata dalla costituzione del tutore medesimo e che non è configurabile in concreto un conflitto di interessi tra e Persona_1 Controparte_1
dal momento che l'eventuale indegnità a succedere della prima non determinerebbe l'accrescimento della quota del secondo ex art. 522 c.c.), all'udienza del 03/03/2025 è stata rilevata la nullità della notifica a della citazione originaria unitamente alla suddetta Controparte_2
ordinanza.
4 §4. Ha, quindi, depositato comparsa di “intervento volontario” CP_2
, chiedendo: di “accertare e dichiarare l'indegnità della convenuta
[...]
a succedere nell'eredità della de cuius, Persona_1 Persona_2
per le causali spiegate in premessa”; di “disporre, per l'effetto,
[...]
che la predetta eredità, unitamente ai frutti eventualmente percepiti, correlati non entri nel patrimonio dell'odierna convenuta perché indegna e che vengano tutelati i diritti dell'interventore , padre Controparte_2
della ”. Persona_2
§5. La causa, istruita solo con la documentazione in atti, sulle conclusioni precisate dai procuratori nei termini riportati in epigrafe, è stata introitata per la decisione all'udienza del giorno 01.12.2025, secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
§6. Ciò premesso, deve essere anzitutto messo in evidenza che, così come la costituzione di quale tutore di Controparte_1 Persona_1
ha sanato la notifica della citazione alla stessa in proprio
(indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale del convenuto), la costituzione di ha sanato la nullità Controparte_2
dell'atto con cui è stato integrato il contraddittorio, nullità determinata dalla notificazione della citazione originaria unitamente all'ordinanza del
13.07.2024 [su tale nullità cfr. Cass. n. 30722 del 2023, secondo cui,
“Qualora nel giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata)
l'evocazione di una parte necessaria, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione
(indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto
l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria
5 dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto”]. Ed invero, trattandosi di nullità afferente alla vocatio in ius, è sanata ex tunc dalla costituzione del convenuto, con cui si attua nella specie il conseguimento dello scopo dell'atto di integrazione del contraddittorio.
§7. È bene, altresì, rilevare che l'eccezione di improcedibilità della domanda per l'assenza della necessaria condizione di procedibilità con riferimento ai litisconsorti necessari è superata dalla produzione del verbale negativo di mediazione del 04.09.2024, da cui si evince che sono stati invitati in mediazione e in proprio e Controparte_2 Controparte_1
n.q. di tutore di Persona_1
§8. Va disattesa anche l'eccezione di carenza di interesse ad agire degli attori, proposta dal convenuto Controparte_1
Ed infatti, l'indegnità a succedere può essere fatta valere da chiunque vi abbia un interesse, anche non patrimoniale, e la relativa azione è riservata a chi sia chiamato all'eredità e possa ancora accettare.
È precisamente ius receptum che l'indegnità non costituisce una causa di incapacità a succedere, ma di esclusione dalla successione e la sentenza costitutiva che la pronunzia provoca una situazione analoga a quella del primo chiamato, che non può o non vuole accettare l'eredità, che, ove ne ricorrano i presupposti, viene devoluta per rappresentazione agli eredi dell'indegno o, in difetto, a favore dei chiamati in subordine (Cass. n.
11195 del 1996; Cass. n. 6339 del 1982).
Legittimati a chiedere la pronuncia di indegnità sono, dunque, coloro che potenzialmente sono idonei a subentrare al posto dell'indegno nella delazione ereditaria (Cass. n. 6859 del 1993).
6 Ciò posto, nel caso di specie, in assenza di successibili per diritto di rappresentazione, sono chiamati a succedere il coniuge, gli ascendenti ed il fratello di ex art. 582 c.c. Persona_2
Ne discende che è chiaramente configurabile l'interesse ad agire degli istanti, trattandosi di azione posta a beneficio di tutti i successori legittimi
(cfr. Cass. 12 luglio 1986, n.4533).
§9. Nel merito, la domanda spiegata da e Parte_1 Parte_2
è meritevole di accoglimento.
[...]
Giova sottolineare ai fini della decisione che l'indegnità rappresenta una
“sanzione civile di carattere patrimoniale avente fondamento pubblicistico” (Cass. n. 5411 del 2019; Cass. n. 7266 del 2006), che risponde alla ratio di impedire la successione al soggetto in danno del quale siano stati commessi gravi atti ed opera come causa di esclusione dall'eredità.
I casi di indegnità sono tassativamente contemplati dall'art. 463 c.c. e si possono suddividere in tre gruppi:
1) fatti che attentano alla persona fisica o morale del de cuius o dei suoi parenti più prossimi (es. tentativo di omicidio nei confronti del de cuius o dei suoi parenti oppure condanna all'ergastolo): queste ipotesi sono contemplate nei numeri 1, 2 e 3 della suddetta norma;
2) fatti che attentano alla libertà di testare del testatore (es. induzione con dolo o violenza del de cuius a fare, revocare o mutare il proprio testamento): tali ipotesi sono comprese nei numeri 4, 5 e 6 del medesimo articolo;
3) l'ipotesi di cui al n. 3 bis dell'art 463 c.c., che considera indegno il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'art 330 c.c.
7 Ciò premesso, per quanto qui rileva, l'art. 463, comma 1 lett. a), c.c., invocato dagli attori, annovera quale prima causa di indegnità a succedere l'aver “volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale”, richiamando sistematicamente la disposizione che incrimina l'omicidio volontario (art. 575 c.p.).
Orbene, risulta dagli atti di causa che è stata imputata Persona_1
innanzi al Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria,
Per tale reato è stata condannata in primo grado alla pena di quattordici anni di reclusione, così ridotta per il rito abbreviato, e la sentenza, confermata nei successivi gradi di giudizio, è divenuta irrevocabile.
Come è noto, ai sensi dell'art 651 c.p.p. “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma
8 dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato”.
Nel caso in esame, pertanto, vale con effetto di giudicato l'accertamento penale del reato di omicidio ai danni di e la sua Persona_2
commissione da parte di che integra per l'appunto Persona_1
l'ipotesi di indegnità di cui all'art. 463, comma 1 lett. a), c.c.
Né in senso contrario assume rilievo la circostanza inerente alla mancata accettazione dell'eredità materna da parte di dedotta dal Persona_1
convenuto Controparte_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, difatti, l'indegnità non integra un'ipotesi di incapacità di acquistare l'eredità, ma è una causa di esclusione dalla successione, di talché presuppone soltanto l'accertamento del fatto che integra l'ipotesi di indegnità. Quindi,
l'indegno, finché non viene dichiarato tale, è capace a succedere, ha i poteri del chiamato ex art. 460 c.c. e può accettare l'eredità. Una volta che interviene la sentenza definitiva, trattandosi di pronuncia di natura costitutiva (cfr. Cass. n. 5411 del 2019, secondo cui “L'indegnità
a succedere prevista dall'art. 463 c.c., pur essendo operativa 'ipso iure', non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere dichiarata su domanda dell'interessato, atteso che essa non è uno 'status' del soggetto, né un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma una qualifica di comportamento che si sostanzia in una sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico e dà luogo ad una causa di esclusione dalla successione;
pertanto, essendo effetto di una pronuncia di natura costitutiva, può aversi per verificata soltanto al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza...”), l'indegno deve restituire l'eredità e gli eventuali frutti (Cass. n. 3096 del 2005).
9 Ne deriva che la declaratoria di indegnità a succedere può riguardare non solo l'erede, ma anche il semplice chiamato all'eredità, che conserva anteriormente alla pronuncia la propria capacità di succedere.
Alla luce di quanto sopra, deve essere allora accertata e dichiarata l'indegnità a succedere di al che consegue che il Persona_1
patrimonio ereditario della madre, , deve essere devoluto Persona_2
a favore del coniuge della stessa, degli ascendenti e del fratello in applicazione del citato art. 582 c.c.
§10. Dato l'esito della controversia ed avuto riguardo, per un verso, alla posizione assunta da in proprio e n.q., in via Controparte_1
subordinata, e per altro verso all'adesione da parte di alla Controparte_2
posizione degli istanti, si impone la compensazione per intero tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così dispone:
1) accerta e dichiara l'indegnità a succedere, ai sensi dell'art. 463 c.c., di nei confronti di;
Persona_1 Persona_2
2) spese compensate.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 12/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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