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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/12/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. PE RA Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. CI NE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 755/24 R.G posta in decisione all'udienza del
26.11.2025 promossa d a
OGGETTO: (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
Appalto: altre ipotesi ex dell'avv. LINETTI ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIA ROMANINO art. 1655 e ss. cc (ivi N. 3 BRESCIA presso il difensore avv. LINETTI ANTONELLO compresa l'azione ex
APPELLANTE
1669cc) c o n t r o
(C.F. ), CP_1 C.F._2 CP_2
); (C.F. C.F._3 Parte_2
), (C.F. ), con C.F._4 Parte_3 C.F._5
pagina 1 di 9 il patrocinio dell'avv. ZADRA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliati in VIA
NI EL 29 25062 CONCESIO presso il difensore avv. ZADRA
MASSIMILIANO
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- sezione seconda-
pubblicata in data 17.6.2024 con il n. 2592/24.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
In via principale, previe le declaratorie del caso, respinte le domande ed eccezioni delle parti appellate, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, n.
2592/2024, pubblicata il 17.06.2024 e notificata a mezzo pec in data 20.06.2024,
respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo avversaria, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 2656/2019, emesso dal Giudice designato Dott. Alessandro
Pernigotto del Tribunale di Brescia in data 22.05.2019 e notificato a mezzo posta il
27.05.2019, essendo fondate le ragioni di credito azione monitoriamente dall'arch.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del Parte_1
giudizio.
In via subordinata, previe le declaratorie del caso, condannarsi comunque gli opponenti in via tra loro solidale al pagamento della somma di €. 6.444,00, oltre agli interessi di mora al tasso previsto dal IV comma dell'art. 1284 del Codice civile dalla domanda giudiziale (22.05.2019) al saldo per le ragioni indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, o alla diversa somma che la Corte riterrà di giustizia. In via ulteriormente subordinata, previe le declaratorie del caso, nella denegata ipotesi di pagina 2 di 9 conferma della sentenza impugnata nel merito, riformarsi il capo relativo alle spese del giudizio e dichiararsi la compensazione per soccombenza reciproca, ex art. 92,
secondo comma, C.p.c.
Degli appellati:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta ex artt.
342 e 348 bis c.p.c. IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale in considerazione dei motivi indicati in narrativa e confermare la decisione della sentenza n. 2592/2024 emessa dal Tribunale di Brescia.
IN OGNI CASO: condannare parte appellante alle spese e competenze difensive di entrambi i gradi di giudizio, tra cui la tassa di registro per la sentenza di primo grado n. 2592/2024 pari ad Euro 208,75, come da liquidazione Agenzia delle Entrate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2592/23, accoglieva l'opposizione proposta da , e CP_1 CP_2 Parte_2 Pt_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 2656/19 di condanna al pagamento di
[...]
€ 6.444 oltre interessi moratori a titolo di compensi professionali richiesti dall'architetto per la direzione dei lavori delle strutture Parte_1
lignee per le opere di sovralzo eseguite nell'immobile in Flero Via XXV aprile n. 12.
Nella motivazione, il Tribunale evidenziava che il professionista non aveva provato il conferimento dell'incarico, né l'effettuazione delle opere per le quali aveva chiesto il compenso. pagina 3 di 9 La domanda doveva essere valutata considerando quanto dedotto dagli opponenti, secondo i quali nulla era dovuto al professionista poiché la prestazione di cui alla parcella del 25.2.2019, liquidata dal competente ordine professionale, era ricompresa nell'oggetto dell'appalto concluso il 29.12.2015
per la realizzazione di un edificio prefabbricato in legno con Tecnosistem
s.r.l., alla quale era stata in seguito affiancata società il cui Controparte_3
legale rappresentante era l'architetto al quale mai avevano Parte_1
conferito un incarico separato, che, nella prospettazione dell'ingiungente, era stato concluso il 6.5.2016.
Gli opponenti avevano disconosciuto la conformità della copia prodotta rispetto all'originale, che non era stato prodotto;
l'unico teste che aveva assistito alla conclusione del contratto ( non sapeva chi fosse Tes_1
l'altro contraente, il cui nome gli era stato riferito da le Parte_1
dichiarazioni rese da non avevano natura confessoria;
la CP_2
revoca dell'incarico professionale del 189.2028 citata dall'ingiungente non era rinvenibile in atti;
le prestazioni eseguite non si differenziano da quelle previste nel contratto di appalto, già remunerate;
a tale quadro probatorio deficitario doveva aggiungersi che pareva illogico che la richiesta di opinamento all'ordine degli architetti era avvenuta il 21.9.2018 per una parcella che sarebbe stata emessa il 25.2.2019 e poi liquidata il 12.3.2019.
La sentenza è stata gravata da Parte_1
pagina 4 di 9 e si sono CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_3
costituiti resistendo all'impugnazione.
All'udienza del 26.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante contesta il rigetto della domanda,
sostenendo che aveva assolto all'onere probatorio della prova dell'esistenza del contratto/disciplinare di incarico datato 6.5.2016.
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui il
Tribunale ha concluso che non fosse stata provata l'esecuzione delle prestazioni, omettendo di valutare: I) la mancata contestazione dello svolgimento dell'incarico da parte degli appellati in violazione dell'art. 115
c.p.c.; II) che era stato nominato un direttore dei lavori generali delle opere architettoniche, geom. un direttore dei lavori delle opere in Per_1
conglomerato cementizio, ing. Avanzi;
III) che la revoca dell'incarico,
avvenuta tramite lettera sottoscritta da tutti gli appellati, oltre ad essere retifica dell'operato del solo provava l'avvenuta esecuzione delle CP_2
prestazioni.
Con il terzo motivo rimarca il proprio diritto al corrispettivo per l'incarico professionale eseguito, poiché era inveritiera la gratuità dell'incarico poiché il compenso era ricompreso nel corrispettivo dell'appalto, sul punto nessuna pagina 5 di 9 valenza negativa poteva assumere il fatto che la parcella fosse stata emessa dopo la richiesta di opinamento ( che dipende dalla prassi in uso presso l'ordine degli architetti); nella misura pari ad € 5.000 come stabilito nel contratto o nella misura di € 2.739,50 in base ai parametri ministeriali.
I motivi si prestano a trattazione congiunta.
Ritiene questa Corte che il conferimento dell'incarico professionale, da parte di all'architetto sia compiutamente CP_2 Parte_1
provato.
Basti considerare che gli appellati, nella comparsa di costituzione in questo grado, hanno asserito di non aver mai contestato di aver incaricato l'architetto della direzione dei lavori per le opere lignee del sovralzo Parte_1
all'appellante, essendosi limitati a negare che l'opera dovesse essere retribuita,
poiché il compenso era ricompreso negli importi concordati e previsti nel contratto di appalto generale sottoscritto con le due società appaltatrici delle quali era legale rappresentante.
Dirimente ai fini del rigetto di ogni ulteriore profilo di rispetto alla questione della gratuità dell'incarico, è l'eccezione di inadempimento sollevata dagli appellati, il cui contenuto trova conferma nel compendio probatorio assunto.
La C.T.U. disposta in giudizio connesso iscritto al n. 1065/23 R.G., pendente tra le medesime parti nonché e conclusosi Controparte_4 Controparte_3
con sentenza n. 960/25 di questa Corte, ha accertato che nonostante non fosse pagina 6 di 9 mai stato sottoscritto un contratto di appalto diverso da quello concluso con
, si era affiancata alla appaltatrice originaria nella CP_4 CP_3
rendicontazione delle opere e nella fatturazione.
Il C.T.U. ha aggiunto che l'agire dell'attuale appellante, legale rappresentante delle due società e direttore dei lavori per il montaggio delle sole strutture lignee, aveva creato confusione sui ruoli pattuiti e sull'evoluzione del cantiere,
con conseguente fatturazione delle opere da parte di entrambe le società,
varianti in opera dei disegni progettuali dell'ingegner Persona_2
progettista delle strutture lignee, senza alcuna autorizzazione da parte sua.
Le opere si erano interrotte il 12.12.2016 per abbandono del cantiere.
Nella lettera datata 21 settembre 2018 l'appellante, rispondendo alla missiva contenente la revoca dell'incarico di direzione lavori strutture lignee,
dichiarava che era superflua, poiché il suo “compito si era interrotto unitamente alla risoluzione del contratto di appalto con Controparte_4
società della quale era legale rappresentante, essendo le due prestazioni intimamente connesse. Sarebbe stato vostro onere nominare un nuovo direttore dei lavori delle opere lignee strutturali fin dal dicembre 2016, e sarà vostra esclusiva responsabilità l'aver condotto i lavori successivamente a tale data senza un direttore”.
Sempre dalla C.T.U. emerge che al momento in cui le opere furono sospese per iniziativa dell'appellante, non era stato consegnato ai committenti né
pagina 7 di 9 depositato presso l' alcun progetto delle strutture Controparte_5
lignee firmato da un tecnico, ragione per cui gli appellati, per poter ottenere le autorizzazioni, doverono necessariamente rivolgersi ad altri professionisti,
individuato nelle figure dell'ing. e dell'ing. CP_6 CP_7
per la redazione dei progetti esecutivi e l'asseverazione di congruità del
[...]
progetto strutturale, depositati all'U.T. … il 5.4.2019, e dell'ing, CP_8
per ottenere il certificato di collaudo statico datato 4.7.2019”.
E' provato pertanto che nessuna delle prestazioni inerenti alla fase esecutiva per il montaggio delle opere lignee sia stata eseguita dall'appellante, che di conseguenza non vanta alcun titolo legittimante la domanda azionata con il giudizio monitorio, ex art. 1460 c.c.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14, scaglione di valore dichiarato, valori medi ( la rifusione delle spese sostenute per la registrazione della sentenza è
implicitamente ricompresa nella regolamentazione delle spese del primo grado, quali spese sopravvenute occorrende).
Ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 2592724 del Tribunale di Brescia, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado, che liquida in € 3.966 ( di cui € 1134 per la “fase di studio”, euro 921 per la
“fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”), oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, anticipazioni ed accessori di legge;
dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26.11.2025
La Consigliere est. Il Presidente
CI NE PE RA
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. PE RA Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. CI NE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 755/24 R.G posta in decisione all'udienza del
26.11.2025 promossa d a
OGGETTO: (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
Appalto: altre ipotesi ex dell'avv. LINETTI ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIA ROMANINO art. 1655 e ss. cc (ivi N. 3 BRESCIA presso il difensore avv. LINETTI ANTONELLO compresa l'azione ex
APPELLANTE
1669cc) c o n t r o
(C.F. ), CP_1 C.F._2 CP_2
); (C.F. C.F._3 Parte_2
), (C.F. ), con C.F._4 Parte_3 C.F._5
pagina 1 di 9 il patrocinio dell'avv. ZADRA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliati in VIA
NI EL 29 25062 CONCESIO presso il difensore avv. ZADRA
MASSIMILIANO
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- sezione seconda-
pubblicata in data 17.6.2024 con il n. 2592/24.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
In via principale, previe le declaratorie del caso, respinte le domande ed eccezioni delle parti appellate, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, n.
2592/2024, pubblicata il 17.06.2024 e notificata a mezzo pec in data 20.06.2024,
respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo avversaria, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 2656/2019, emesso dal Giudice designato Dott. Alessandro
Pernigotto del Tribunale di Brescia in data 22.05.2019 e notificato a mezzo posta il
27.05.2019, essendo fondate le ragioni di credito azione monitoriamente dall'arch.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del Parte_1
giudizio.
In via subordinata, previe le declaratorie del caso, condannarsi comunque gli opponenti in via tra loro solidale al pagamento della somma di €. 6.444,00, oltre agli interessi di mora al tasso previsto dal IV comma dell'art. 1284 del Codice civile dalla domanda giudiziale (22.05.2019) al saldo per le ragioni indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, o alla diversa somma che la Corte riterrà di giustizia. In via ulteriormente subordinata, previe le declaratorie del caso, nella denegata ipotesi di pagina 2 di 9 conferma della sentenza impugnata nel merito, riformarsi il capo relativo alle spese del giudizio e dichiararsi la compensazione per soccombenza reciproca, ex art. 92,
secondo comma, C.p.c.
Degli appellati:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta ex artt.
342 e 348 bis c.p.c. IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale in considerazione dei motivi indicati in narrativa e confermare la decisione della sentenza n. 2592/2024 emessa dal Tribunale di Brescia.
IN OGNI CASO: condannare parte appellante alle spese e competenze difensive di entrambi i gradi di giudizio, tra cui la tassa di registro per la sentenza di primo grado n. 2592/2024 pari ad Euro 208,75, come da liquidazione Agenzia delle Entrate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2592/23, accoglieva l'opposizione proposta da , e CP_1 CP_2 Parte_2 Pt_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 2656/19 di condanna al pagamento di
[...]
€ 6.444 oltre interessi moratori a titolo di compensi professionali richiesti dall'architetto per la direzione dei lavori delle strutture Parte_1
lignee per le opere di sovralzo eseguite nell'immobile in Flero Via XXV aprile n. 12.
Nella motivazione, il Tribunale evidenziava che il professionista non aveva provato il conferimento dell'incarico, né l'effettuazione delle opere per le quali aveva chiesto il compenso. pagina 3 di 9 La domanda doveva essere valutata considerando quanto dedotto dagli opponenti, secondo i quali nulla era dovuto al professionista poiché la prestazione di cui alla parcella del 25.2.2019, liquidata dal competente ordine professionale, era ricompresa nell'oggetto dell'appalto concluso il 29.12.2015
per la realizzazione di un edificio prefabbricato in legno con Tecnosistem
s.r.l., alla quale era stata in seguito affiancata società il cui Controparte_3
legale rappresentante era l'architetto al quale mai avevano Parte_1
conferito un incarico separato, che, nella prospettazione dell'ingiungente, era stato concluso il 6.5.2016.
Gli opponenti avevano disconosciuto la conformità della copia prodotta rispetto all'originale, che non era stato prodotto;
l'unico teste che aveva assistito alla conclusione del contratto ( non sapeva chi fosse Tes_1
l'altro contraente, il cui nome gli era stato riferito da le Parte_1
dichiarazioni rese da non avevano natura confessoria;
la CP_2
revoca dell'incarico professionale del 189.2028 citata dall'ingiungente non era rinvenibile in atti;
le prestazioni eseguite non si differenziano da quelle previste nel contratto di appalto, già remunerate;
a tale quadro probatorio deficitario doveva aggiungersi che pareva illogico che la richiesta di opinamento all'ordine degli architetti era avvenuta il 21.9.2018 per una parcella che sarebbe stata emessa il 25.2.2019 e poi liquidata il 12.3.2019.
La sentenza è stata gravata da Parte_1
pagina 4 di 9 e si sono CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_3
costituiti resistendo all'impugnazione.
All'udienza del 26.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante contesta il rigetto della domanda,
sostenendo che aveva assolto all'onere probatorio della prova dell'esistenza del contratto/disciplinare di incarico datato 6.5.2016.
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui il
Tribunale ha concluso che non fosse stata provata l'esecuzione delle prestazioni, omettendo di valutare: I) la mancata contestazione dello svolgimento dell'incarico da parte degli appellati in violazione dell'art. 115
c.p.c.; II) che era stato nominato un direttore dei lavori generali delle opere architettoniche, geom. un direttore dei lavori delle opere in Per_1
conglomerato cementizio, ing. Avanzi;
III) che la revoca dell'incarico,
avvenuta tramite lettera sottoscritta da tutti gli appellati, oltre ad essere retifica dell'operato del solo provava l'avvenuta esecuzione delle CP_2
prestazioni.
Con il terzo motivo rimarca il proprio diritto al corrispettivo per l'incarico professionale eseguito, poiché era inveritiera la gratuità dell'incarico poiché il compenso era ricompreso nel corrispettivo dell'appalto, sul punto nessuna pagina 5 di 9 valenza negativa poteva assumere il fatto che la parcella fosse stata emessa dopo la richiesta di opinamento ( che dipende dalla prassi in uso presso l'ordine degli architetti); nella misura pari ad € 5.000 come stabilito nel contratto o nella misura di € 2.739,50 in base ai parametri ministeriali.
I motivi si prestano a trattazione congiunta.
Ritiene questa Corte che il conferimento dell'incarico professionale, da parte di all'architetto sia compiutamente CP_2 Parte_1
provato.
Basti considerare che gli appellati, nella comparsa di costituzione in questo grado, hanno asserito di non aver mai contestato di aver incaricato l'architetto della direzione dei lavori per le opere lignee del sovralzo Parte_1
all'appellante, essendosi limitati a negare che l'opera dovesse essere retribuita,
poiché il compenso era ricompreso negli importi concordati e previsti nel contratto di appalto generale sottoscritto con le due società appaltatrici delle quali era legale rappresentante.
Dirimente ai fini del rigetto di ogni ulteriore profilo di rispetto alla questione della gratuità dell'incarico, è l'eccezione di inadempimento sollevata dagli appellati, il cui contenuto trova conferma nel compendio probatorio assunto.
La C.T.U. disposta in giudizio connesso iscritto al n. 1065/23 R.G., pendente tra le medesime parti nonché e conclusosi Controparte_4 Controparte_3
con sentenza n. 960/25 di questa Corte, ha accertato che nonostante non fosse pagina 6 di 9 mai stato sottoscritto un contratto di appalto diverso da quello concluso con
, si era affiancata alla appaltatrice originaria nella CP_4 CP_3
rendicontazione delle opere e nella fatturazione.
Il C.T.U. ha aggiunto che l'agire dell'attuale appellante, legale rappresentante delle due società e direttore dei lavori per il montaggio delle sole strutture lignee, aveva creato confusione sui ruoli pattuiti e sull'evoluzione del cantiere,
con conseguente fatturazione delle opere da parte di entrambe le società,
varianti in opera dei disegni progettuali dell'ingegner Persona_2
progettista delle strutture lignee, senza alcuna autorizzazione da parte sua.
Le opere si erano interrotte il 12.12.2016 per abbandono del cantiere.
Nella lettera datata 21 settembre 2018 l'appellante, rispondendo alla missiva contenente la revoca dell'incarico di direzione lavori strutture lignee,
dichiarava che era superflua, poiché il suo “compito si era interrotto unitamente alla risoluzione del contratto di appalto con Controparte_4
società della quale era legale rappresentante, essendo le due prestazioni intimamente connesse. Sarebbe stato vostro onere nominare un nuovo direttore dei lavori delle opere lignee strutturali fin dal dicembre 2016, e sarà vostra esclusiva responsabilità l'aver condotto i lavori successivamente a tale data senza un direttore”.
Sempre dalla C.T.U. emerge che al momento in cui le opere furono sospese per iniziativa dell'appellante, non era stato consegnato ai committenti né
pagina 7 di 9 depositato presso l' alcun progetto delle strutture Controparte_5
lignee firmato da un tecnico, ragione per cui gli appellati, per poter ottenere le autorizzazioni, doverono necessariamente rivolgersi ad altri professionisti,
individuato nelle figure dell'ing. e dell'ing. CP_6 CP_7
per la redazione dei progetti esecutivi e l'asseverazione di congruità del
[...]
progetto strutturale, depositati all'U.T. … il 5.4.2019, e dell'ing, CP_8
per ottenere il certificato di collaudo statico datato 4.7.2019”.
E' provato pertanto che nessuna delle prestazioni inerenti alla fase esecutiva per il montaggio delle opere lignee sia stata eseguita dall'appellante, che di conseguenza non vanta alcun titolo legittimante la domanda azionata con il giudizio monitorio, ex art. 1460 c.c.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14, scaglione di valore dichiarato, valori medi ( la rifusione delle spese sostenute per la registrazione della sentenza è
implicitamente ricompresa nella regolamentazione delle spese del primo grado, quali spese sopravvenute occorrende).
Ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 2592724 del Tribunale di Brescia, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado, che liquida in € 3.966 ( di cui € 1134 per la “fase di studio”, euro 921 per la
“fase introduttiva” ed euro 1.911 per la “fase decisionale”), oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, anticipazioni ed accessori di legge;
dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26.11.2025
La Consigliere est. Il Presidente
CI NE PE RA
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