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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 5335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5335 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 7368/2015
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del giudice dott. Andrea CH ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(c.f. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TI OL attore/opponente contro c.f. ), assistita e difesa dall'Avv. SCIARRA Controparte_1 P.IVA_1
IA IA convenuta/opposta
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati rispettivamente in data 15/04/2025 e 14/04/2025, conclusioni da intendersi ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. in data 30/04/2015 parte attrice ha opposto il decreto ingiuntivo n. 1614/2015 (n. 3536/2015 R.G.) del 6/3/2015, notificato in data
17/3/2015, deducendo quanto segue: i) parte opposta, quale procuratrice di
[...]
ha agito in sede monitoria nei confronti dell'opponente in qualità di CP_2
fideiussore (doc. 1) in relazione ad un credito di € 97.768,91, oltre interessi, a titolo di saldo debitore al 30/9/2007 del conto anticipi n. 10875129 accesso da CP_3
presso Banca Intesa s.p.a.; ii) la pretesa creditoria azionata è da ritenersi prescritta ex art. 2934 c.c. in quanto, a seguito di formale messa in mora del 2/4/2004 (doc. 2), non
è intervenuto alcun successivo atto interruttivo della prescrizione fino alla notifica del decreto ingiuntivo opposto perfezionatasi quando il credito si era ormai estinto;
iii) in ogni caso, la garanzia fideiussoria omnibus prestata dall'opponente è inefficace sia in considerazione dell'eccessività del limite massimo garantito (pari a € 2.349.878,89), sia in virtù di quanto disposto dall'art. 1956 c.c.; iv) nella denegata ipotesi in cui la fideiussione dovesse essere ritenuta valida e efficace, l'opponente ha comunque revocato le garanzie rilasciate mediante lettera raccomandata del 15/12/2003 (doc. 3), di talché per le obbligazioni sorte successivamente a tale data alcun vincolo può essere sorto in capo al sig. . In conclusione, parte opponente ha chiesto, previa Pt_1
sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto decreto ingiuntivo, la revoca dello stesso.
Con comparsa di costituzione depositata in data 22/09/2015 si è costituita l'opposta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto segue: i)
l'eccezione di prescrizione è infondata avendo l'originario creditore formulato istanza di ammissione al passivo nell'ambito del fallimento della debitrice principale accolta in data 14/11/2006 a seguito di opposizione (doc. 22-23). Il creditore ha, inoltre, agito in sede revocatoria nei confronti del condebitore in solido sig. , CP_4
giudizio conclusosi con sentenza n. 533/2013, del 12/2/2013, passata in giudicato
(doc. 19-26). Tali atti, pacificamente interruttivi della prescrizione, spiegano efficacia anche nei confronti di parte opponente ai sensi dell'art. 1310 c.c.; ii) quanto alla garanzia fideiussoria prestata, essa è da intendersi valida ed efficace non prevedendo l'art. 1938 c.c. alcun vincolo di proporzionalità necessaria tra il debito garantito e l'ammontare della garanzia offerta e non potendosi ritenere applicabile l'art. 1956
c.c. avendo l'opponente svolto incarichi apicali all'interno della società debitrice
(doc. 6); iii) venendo, infine, all'ammontare del credito azionato in sede monitoria, esso si riferisce integralmente ad operazioni bancarie concluse al 30/9/2003 (doc. 10), pag. 2/6 ben prima quindi che il sig. revocasse le garanzie prestate. In conclusione, la Pt_1
convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. la causa è stata più volte rinviata per il tentativo di conciliazione e, infine, riassegnata allo scrivente il quale con ordinanza del 18/4/2025 l'ha riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
L'opposizione è infondata per le ragioni appresso indicate.
1. Sull'eccezione di prescrizione
Parte opponente ha, in primo luogo, eccepito la prescrizione del credito azionato in sede monitoria in considerazione del fatto che, successivamente alla messa in mora del 2/4/2004 (doc. 2), alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione sarebbe stato indirizzato al condebitore in solido.
L'opposta ha contestato la fondatezza dell'eccezione ritenendo validi atti interruttivi della prescrizione nei confronti del fideiussore, ai sensi dell'art. 1310 c.c., l'istanza di ammissione al passivo del 14/11/2006 (doc. 22-23) e l'azione revocatoria esercitata verso altro fideiussore conclusasi il 12/2/2013 (doc. 19-26).
Sul punto la difesa attorea ha contestato la rilevanza di tali atti sussistendo, nel primo caso, la carenza di legittimazione ad agire del soggetto che ha ottenuto l'ammissione al passivo del credito, essendo stato lo stesso medio tempore ceduto alla
[...]
e, nel secondo, l'irrilevanza dell'azione volta a ricostituire la garanzia CP_2
patrimoniale di altro fideiussore nei confronti dell'opponente.
Entrambe le prospettazioni sono destituite di fondamento.
Quanto all'ammissione al passivo, si rileva che la cessione del credito in pendenza del giudizio di opposizione allo stato passivo integra un'ipotesi di successione a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c., sicché il cedente è rimasto nel giudizio quale sostituto processuale (Cass. Civ. n. 2364/1981). La circostanza che il provvedimento pag. 3/6 di ammissione al passivo sia stato pronunciato a seguito di parziale rinuncia al credito o di transazione da parte del cedente, il quale tuttavia non era più titolare del diritto e non avrebbe quindi potuto disporne, non assume rilevanza ai fini dell'interruzione della prescrizione che si riconnette alla presentazione dell'istanza di ammissione al passivo e non già alla successiva ammissione del credito (Cass. Civ. n. 17412/2016).
Analogamente la giurisprudenza è stabile nel ricollegare alla proposizione di azione revocatoria effetti interruttivi della prescrizione affermando che: “La proposizione dell'azione revocatoria […] produce, ai sensi degli art. 2943 e 2945 cod. civ.,
l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione di tale diritto, pur se quest'ultimo sia azionato solo successivamente in autonomo giudizio, trattandosi di un comportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontà di esercitare specificamente il diritto medesimo” (Cass. Civ. n. 1084/2011; id. 8659/2025).
L'estensione dell'efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti degli altri condebitori in solido è, peraltro, espressamente sancita dall'art. 1310 c.c..
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione è infondata e va perciò respinta.
2. Sulla validità della fideiussione
Parte opponente ha, inoltre, eccepito l'invalidità della fideiussione per eccessività del limite massimo garantito, nonché ai sensi dell'art. 1956 c.c..
Entrambe le prospettazioni sono prive di pregio.
In caso di fideiussioni cd. omnibus, quali quella in esame (doc. 1), l'art. 1938 c.c. prescrive l'indicazione di un importo massimo garantito al fine di circoscrivere ab origine l'esposizione del garante. Tale adempimento risulta essere stato rispettato nel caso di specie avendo le parti indicato l'importo massimo entro il quale la garanzia fideiussoria deve ritenersi operante ed efficace.
Qualora l'importo massimo garantito risulti, originariamente o per fatti sopravvenuti, eccessivo sussistendo quindi un “sostanziale divario tra l'obbligazione principale e
l'oggetto della fideiussione”, il rimedio non è costituito, come suggestivamente sostenuto dalla parte opponente, dall'inefficacia della garanzia, quanto piuttosto dalla pag. 4/6 possibilità di ottenere una riduzione della garanzia prestata in quanto eccedente in misura sproporzionata l'obbligazione garantita (Cass. Civ. n. 16552/2024).
Quanto invece all'applicazione dell'art. 1956 c.c., essa è subordinata ad una triplice condizione: i) la concessione di un ulteriore credito al soggetto garantito;
ii) la consapevolezza da parte del creditore delle diminuite garanzie patrimoniali del garantito;
iii) la mancanza di autorizzazione da parte del fideiussore.
Ebbene, parte opponente si è limitata ad allegare che al momento del rilascio della fideiussione il creditore era già a conoscenza delle precarie condizioni economiche del garantito (o quantomeno avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza)
e, cionondimeno, ha erogato il credito.
Tale situazione, rimasta sfornita di riscontro, non rientra tuttavia nel paradigma di cui all'art. 1956 c.c. e ciò in quanto non si tratterebbe di conseguire la liberazione da obbligazioni future, quanto piuttosto di un profilo di invalidità genetica della garanzia in quanto ottenuta nella piena consapevolezza, da parte del creditore, dell'insolvenza del soggetto garantito non nota al fideiussore.
Trattasi di situazione che comunque non ricorre nel caso di specie e ciò in quanto, da un lato, la fideiussione risale al 3/8/2001 e il fallimento del soggetto garantito è dell'11/12/2003, dall'altro, il garante rivestiva all'epoca l'incarico di componente del
C.d.A. di dal 18/6/2001 al 31/10/2003 (doc. 6), sicché era ben conscio CP_3
della consistenza patrimoniale della società garantita.
Da quanto esposto consegue la piena operatività ed efficacia della garanzia prestata da parte opponente.
3. Sull'ammontare delle somme ingiunte
Parte opponente contesta, in ultimo, l'entità della pretesa ingiunta in quanto riferita al
30/9/2007, sebbene il sig. abbia ritirato le garanzie fideiussorie prestate a far Pt_1
data dal 15/12/2003 (doc. 3).
Ebbene, a prescindere dalla validità di tale dichiarazione, l'opposta ha documentato
(doc. 10) che il credito di riferisce in realtà ad operazioni (anticipi fatture) effettuate pag. 5/6 nel primo semestre del 2003, sicché anche tale doglianza è infondata riferendosi la richiesta azionata in fase monitoria a debiti contratti prima dell'efficacia del recesso.
4. Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base della nota spese depositata dalla difesa di parte convenuta opposta in data 23/6/2025.
Sul punto si osserva che, secondo consolidata giurisprudenza: “la nota spese ex art.75 disp. att. cod. proc. civ. funge anche da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa, [e questo perché] quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore” ostandovi il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. Civ., n. 30087/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo n.
1614/2015 (n. 3536/2015 R.G.) del 6/3/2015, notificato in data 17/3/2015;
condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite che liquida sulla base della nota spese depositata in € 2.700,00 (di cui € 350,00 per la fase di studio;
€ 800,00 per la fase introduttiva;
€ 700,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 850,00 per la fase decisionale), oltre al 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Brescia, lì 04/12/2025.
Il giudice
Andrea CH
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 7368/2015
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del giudice dott. Andrea CH ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(c.f. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TI OL attore/opponente contro c.f. ), assistita e difesa dall'Avv. SCIARRA Controparte_1 P.IVA_1
IA IA convenuta/opposta
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati rispettivamente in data 15/04/2025 e 14/04/2025, conclusioni da intendersi ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. in data 30/04/2015 parte attrice ha opposto il decreto ingiuntivo n. 1614/2015 (n. 3536/2015 R.G.) del 6/3/2015, notificato in data
17/3/2015, deducendo quanto segue: i) parte opposta, quale procuratrice di
[...]
ha agito in sede monitoria nei confronti dell'opponente in qualità di CP_2
fideiussore (doc. 1) in relazione ad un credito di € 97.768,91, oltre interessi, a titolo di saldo debitore al 30/9/2007 del conto anticipi n. 10875129 accesso da CP_3
presso Banca Intesa s.p.a.; ii) la pretesa creditoria azionata è da ritenersi prescritta ex art. 2934 c.c. in quanto, a seguito di formale messa in mora del 2/4/2004 (doc. 2), non
è intervenuto alcun successivo atto interruttivo della prescrizione fino alla notifica del decreto ingiuntivo opposto perfezionatasi quando il credito si era ormai estinto;
iii) in ogni caso, la garanzia fideiussoria omnibus prestata dall'opponente è inefficace sia in considerazione dell'eccessività del limite massimo garantito (pari a € 2.349.878,89), sia in virtù di quanto disposto dall'art. 1956 c.c.; iv) nella denegata ipotesi in cui la fideiussione dovesse essere ritenuta valida e efficace, l'opponente ha comunque revocato le garanzie rilasciate mediante lettera raccomandata del 15/12/2003 (doc. 3), di talché per le obbligazioni sorte successivamente a tale data alcun vincolo può essere sorto in capo al sig. . In conclusione, parte opponente ha chiesto, previa Pt_1
sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposto decreto ingiuntivo, la revoca dello stesso.
Con comparsa di costituzione depositata in data 22/09/2015 si è costituita l'opposta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto segue: i)
l'eccezione di prescrizione è infondata avendo l'originario creditore formulato istanza di ammissione al passivo nell'ambito del fallimento della debitrice principale accolta in data 14/11/2006 a seguito di opposizione (doc. 22-23). Il creditore ha, inoltre, agito in sede revocatoria nei confronti del condebitore in solido sig. , CP_4
giudizio conclusosi con sentenza n. 533/2013, del 12/2/2013, passata in giudicato
(doc. 19-26). Tali atti, pacificamente interruttivi della prescrizione, spiegano efficacia anche nei confronti di parte opponente ai sensi dell'art. 1310 c.c.; ii) quanto alla garanzia fideiussoria prestata, essa è da intendersi valida ed efficace non prevedendo l'art. 1938 c.c. alcun vincolo di proporzionalità necessaria tra il debito garantito e l'ammontare della garanzia offerta e non potendosi ritenere applicabile l'art. 1956
c.c. avendo l'opponente svolto incarichi apicali all'interno della società debitrice
(doc. 6); iii) venendo, infine, all'ammontare del credito azionato in sede monitoria, esso si riferisce integralmente ad operazioni bancarie concluse al 30/9/2003 (doc. 10), pag. 2/6 ben prima quindi che il sig. revocasse le garanzie prestate. In conclusione, la Pt_1
convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnati alle parti i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. la causa è stata più volte rinviata per il tentativo di conciliazione e, infine, riassegnata allo scrivente il quale con ordinanza del 18/4/2025 l'ha riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
L'opposizione è infondata per le ragioni appresso indicate.
1. Sull'eccezione di prescrizione
Parte opponente ha, in primo luogo, eccepito la prescrizione del credito azionato in sede monitoria in considerazione del fatto che, successivamente alla messa in mora del 2/4/2004 (doc. 2), alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione sarebbe stato indirizzato al condebitore in solido.
L'opposta ha contestato la fondatezza dell'eccezione ritenendo validi atti interruttivi della prescrizione nei confronti del fideiussore, ai sensi dell'art. 1310 c.c., l'istanza di ammissione al passivo del 14/11/2006 (doc. 22-23) e l'azione revocatoria esercitata verso altro fideiussore conclusasi il 12/2/2013 (doc. 19-26).
Sul punto la difesa attorea ha contestato la rilevanza di tali atti sussistendo, nel primo caso, la carenza di legittimazione ad agire del soggetto che ha ottenuto l'ammissione al passivo del credito, essendo stato lo stesso medio tempore ceduto alla
[...]
e, nel secondo, l'irrilevanza dell'azione volta a ricostituire la garanzia CP_2
patrimoniale di altro fideiussore nei confronti dell'opponente.
Entrambe le prospettazioni sono destituite di fondamento.
Quanto all'ammissione al passivo, si rileva che la cessione del credito in pendenza del giudizio di opposizione allo stato passivo integra un'ipotesi di successione a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c., sicché il cedente è rimasto nel giudizio quale sostituto processuale (Cass. Civ. n. 2364/1981). La circostanza che il provvedimento pag. 3/6 di ammissione al passivo sia stato pronunciato a seguito di parziale rinuncia al credito o di transazione da parte del cedente, il quale tuttavia non era più titolare del diritto e non avrebbe quindi potuto disporne, non assume rilevanza ai fini dell'interruzione della prescrizione che si riconnette alla presentazione dell'istanza di ammissione al passivo e non già alla successiva ammissione del credito (Cass. Civ. n. 17412/2016).
Analogamente la giurisprudenza è stabile nel ricollegare alla proposizione di azione revocatoria effetti interruttivi della prescrizione affermando che: “La proposizione dell'azione revocatoria […] produce, ai sensi degli art. 2943 e 2945 cod. civ.,
l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione di tale diritto, pur se quest'ultimo sia azionato solo successivamente in autonomo giudizio, trattandosi di un comportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontà di esercitare specificamente il diritto medesimo” (Cass. Civ. n. 1084/2011; id. 8659/2025).
L'estensione dell'efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti degli altri condebitori in solido è, peraltro, espressamente sancita dall'art. 1310 c.c..
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione è infondata e va perciò respinta.
2. Sulla validità della fideiussione
Parte opponente ha, inoltre, eccepito l'invalidità della fideiussione per eccessività del limite massimo garantito, nonché ai sensi dell'art. 1956 c.c..
Entrambe le prospettazioni sono prive di pregio.
In caso di fideiussioni cd. omnibus, quali quella in esame (doc. 1), l'art. 1938 c.c. prescrive l'indicazione di un importo massimo garantito al fine di circoscrivere ab origine l'esposizione del garante. Tale adempimento risulta essere stato rispettato nel caso di specie avendo le parti indicato l'importo massimo entro il quale la garanzia fideiussoria deve ritenersi operante ed efficace.
Qualora l'importo massimo garantito risulti, originariamente o per fatti sopravvenuti, eccessivo sussistendo quindi un “sostanziale divario tra l'obbligazione principale e
l'oggetto della fideiussione”, il rimedio non è costituito, come suggestivamente sostenuto dalla parte opponente, dall'inefficacia della garanzia, quanto piuttosto dalla pag. 4/6 possibilità di ottenere una riduzione della garanzia prestata in quanto eccedente in misura sproporzionata l'obbligazione garantita (Cass. Civ. n. 16552/2024).
Quanto invece all'applicazione dell'art. 1956 c.c., essa è subordinata ad una triplice condizione: i) la concessione di un ulteriore credito al soggetto garantito;
ii) la consapevolezza da parte del creditore delle diminuite garanzie patrimoniali del garantito;
iii) la mancanza di autorizzazione da parte del fideiussore.
Ebbene, parte opponente si è limitata ad allegare che al momento del rilascio della fideiussione il creditore era già a conoscenza delle precarie condizioni economiche del garantito (o quantomeno avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza)
e, cionondimeno, ha erogato il credito.
Tale situazione, rimasta sfornita di riscontro, non rientra tuttavia nel paradigma di cui all'art. 1956 c.c. e ciò in quanto non si tratterebbe di conseguire la liberazione da obbligazioni future, quanto piuttosto di un profilo di invalidità genetica della garanzia in quanto ottenuta nella piena consapevolezza, da parte del creditore, dell'insolvenza del soggetto garantito non nota al fideiussore.
Trattasi di situazione che comunque non ricorre nel caso di specie e ciò in quanto, da un lato, la fideiussione risale al 3/8/2001 e il fallimento del soggetto garantito è dell'11/12/2003, dall'altro, il garante rivestiva all'epoca l'incarico di componente del
C.d.A. di dal 18/6/2001 al 31/10/2003 (doc. 6), sicché era ben conscio CP_3
della consistenza patrimoniale della società garantita.
Da quanto esposto consegue la piena operatività ed efficacia della garanzia prestata da parte opponente.
3. Sull'ammontare delle somme ingiunte
Parte opponente contesta, in ultimo, l'entità della pretesa ingiunta in quanto riferita al
30/9/2007, sebbene il sig. abbia ritirato le garanzie fideiussorie prestate a far Pt_1
data dal 15/12/2003 (doc. 3).
Ebbene, a prescindere dalla validità di tale dichiarazione, l'opposta ha documentato
(doc. 10) che il credito di riferisce in realtà ad operazioni (anticipi fatture) effettuate pag. 5/6 nel primo semestre del 2003, sicché anche tale doglianza è infondata riferendosi la richiesta azionata in fase monitoria a debiti contratti prima dell'efficacia del recesso.
4. Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base della nota spese depositata dalla difesa di parte convenuta opposta in data 23/6/2025.
Sul punto si osserva che, secondo consolidata giurisprudenza: “la nota spese ex art.75 disp. att. cod. proc. civ. funge anche da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa, [e questo perché] quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore” ostandovi il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. Civ., n. 30087/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo n.
1614/2015 (n. 3536/2015 R.G.) del 6/3/2015, notificato in data 17/3/2015;
condanna l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite che liquida sulla base della nota spese depositata in € 2.700,00 (di cui € 350,00 per la fase di studio;
€ 800,00 per la fase introduttiva;
€ 700,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 850,00 per la fase decisionale), oltre al 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Brescia, lì 04/12/2025.
Il giudice
Andrea CH
pag. 6/6