Articolo 10 della Legge 29 luglio 2015, n. 115
Articolo 9Articolo 11
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18 agosto 2015
Art. 10. Disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri. Procedura di infrazione n. 2014/2235 1. All'articolo 5, comma 7-ter, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , le parole: «L'allontanamento e' eseguito» sono sostituite dalle seguenti: «In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento e' eseguito».
Note all'art. 10:
Il testo del comma 7-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 5 (Permesso di soggiorno). - (Omissis).
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis e' adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento e' eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno.
Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell' articolo 13, comma 1 , ovvero dell' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , il provvedimento di espulsione e' adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento e' eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea.
(Omissis).".
Entrata in vigore il 18 agosto 2015
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