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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1933/2024 RG promossa con ricorso ex art 414 cpc da
Parte_1
con l' avv.to Aldo Campesan
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- contumace-
e contro altresì
Controparte_2 con avv.ti Riccardo Fuso ( ), Carmelo Fazio ( ) ed CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 Antonella Di Matteo ( , ), CodiceFiscale_3 CP_3 C.F._4 Controparte_4 ( ), ( e C.F._5 Controparte_5 C.F._6 CP_6 ( ) C.F._7
- resistente - in punto: responsabilita solidale del committente;
discussa e decisa il 23.7.2025
FATTO
Il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio nei confronti della ex datrice di lavoro
[...]
con sede legale in GR (NA) 80054 Via Quarantola 29, e di quale CP_1 Controparte_2 committente esponendo :
- di avere prestato la propria attivita lavorativa alle dipendenze della medesima CP_1 presso l'unita di sita a Marghera (VE), via delle Industrie, n. 18 dal 19/01/2024 al CP_2 16/07/2024, quale operaio con mansioni di tubista e inquadrato al livello C3 del CCNL industria metalmeccanica;
- di avere svolto le mansioni assegnate in via continuativa ed esclusiva presso tale cantiere navale di Porto Marghera ove la datrice operava in appalto per l' esecuzione di lavori in Controparte_2 costruzioni navali in parte con propri dipendenti, in parte tramite subappalti a SO.G.I.L. srl EC
ISE srl e anch' esse, tutte e tre, con sede legale in GR (NA) 80054 Via Controparte_7
Quarantola 29;
- di essere rimasto a credito delle retribuzioni di giugno e luglio 2024, nonche delle spettanze e competenze di fine rapporto, TFR compreso;
e chiedendo il pagamento del dovuto a carico di EC ISE quale datrice di lavoro debitrice principale e di e quali debitrici in solido ex artt 1676 cc e 29 comma 2 d.lgs Controparte_1 Controparte_2
276/2023, quantificato il credito nelle note finali autorizzate come da seguente prospetto:
Delle tre convenute si e costituita in giudizio unicamente precisando di avere CP_2 effettivamente intrattenuto, nel periodo di causa, rapporto di appalto con la ed Controparte_1 eccependo : - la propria totale estraneita rispetto alla gestione dei rapporti di lavoro dei lavoratori impiegati negli appalti dalle ditte appaltatrici (ed eventuali subappaltatrici) nell'esecuzione delle opere e dei servizi oggetto dei contratti di appalti;
- la carenza di prova su an e quantum delle pretese;
- la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle voci non strettamente retributive e alle quote di tfr non maturate nel periodo di effettivo impiego nell'appalto;
svolgendo, verso la propria diretta controparte nel rapporto di appalto, domanda riconvenzionale trasversale di manleva previa eventuale chiamata in causa.
Le domande riconvenzionali trasversali formulate da non sono state trattate nel presente CP_2 processo in quanto non dirette a far valere garanzia propria atta a determinare l' attrazione al rito lavoro ex art 40 c 3 cpc e trattandosi in ogni caso di domande atte a determinare potenziali ritardo e maggiore gravosita dello stesso in assenza di concrete effettive ragioni di connessione tali da giustificare la trattazione simultanea (cfr art 103 comma 2 cpc), ritenuta, come da costante giurisprudenza della
Sezione, e conforme valutazione del Presidente del Tribunale, l' estraneita del rapporto di garanzia tra committente e appaltatore alla competenza del giudice del lavoro non controvertendosi ne direttamente, ne indirettamente dei rapporti di cui all'art.409 cpc. , ed esclusa l' attrazione al rito lavoro per connessione in ragione dell' inevitabile ritardo e maggiore gravosita che ne deriverebbe in assenza di concrete effettive ragioni di connessione tali da giustificare la trattazione simultanea (cfr art 103 comma
2 cpc) con rallentamento dei tempi di tutela di beni primari del lavoratore;
le pretese azionate dai lavoratori riguardano infatti crediti aventi natura alimentare, da soddisfarsi dunque in tempi rapidi, rispetto ai quali gia la sola instaurazione del contraddittorio sulla manleva comporta di per se una dilatazione dei tempi del processo.
La causa e stata istruita documentalmente e con testi e all' odierna udienza da remoto discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI
Preliminarmente quanto a va dichiarata l' interruzione del processo in quanto la Controparte_1 stesse con sentenza in data 18.4.2025 del Tribunale di Gorizia e stata posta in liquidazione giudiziale.
Quanto alla posizione il ricorso va accolto ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 per i seguenti CP_2 motivi.
Le risultanze dell' istruttoria orale comprovano lo svolgimento di attivita lavorativa del ricorrente quale dipendente nei termini prospettati, ovvero in via continuativa ed esclusiva all' interno del cantiere CP_1 navale di Porto Marghera (VE) ove la datrice operava in appalto, in parte, come nel Controparte_2 caso del ricorrente, con dipendenti propri, in parte tramite le subappaltatrici Sogil, Tecno Ise e
[...]
CP_7
Le univoche dichiarazioni in tal senso dei testi , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 assunti nell' analoga causa 1932/2024 RG, di cui e stato acquisito il verbale, non sono smentite
[...] dal benche minimo riscontro probatorio di segno opposto e confermano la prospettazione in fatto del ricorrente, gia a monte contestata da in comparsa di costituzione in modo generico. CP_2
Ne emerge la prova piena, da un lato, dell' adibizione continuativa ed esclusiva del ricorrente all' appalto presso la sede di Porto Marghera fino al 28.6.2024, dall' altro di una gestione unitaria da CP_2 parte della medesima dei subappalti a EC ISE, SOGIL e con CP_1 CP_7 prestazione dell' attivita lavorativa da parte dei relativi dipendenti facendo capo al medesimo capocantiere, inseriti in squadre promiscue e osservando il medesimo orario di lavoro.
La responsabilita di ex art 1676 cc non opera per avvenuta cessione a di tutte le CP_2 CP_8 somme riguardanti le lavorazioni realizzate dal come da documentazione dimessa in Controparte_9 atti da stessa il 4.6.2025 su ordine di esibizione ex art 210 cpc. CP_2
Sussistono invece i presupposti della responsabilita ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 nel quantum per euro 3.248,81 come da ultima colonna (responsabilita art 29 fino al 28/6/2024) del sopra riportato prospetto inserito nelle note finali attoree.
Va, infatti, tenuto conto della cessazione dell' attivita nell' appalto il 28.6.2024 emersa dall' istruttoria orale.
Correttamente, d' altro canto, tra le voci scorporate non aventi natura retributiva in senso stretto non e annoverato il cd elemento perequativo che ha natura retributiva siccome previsto una tantum dall' art. 25-ter del Contratto collettivo metalmeccanici in aggiunta alla retribuzione base nei seguenti termini
“Le imprese prive di contrattazione aziendale dovranno corrispondere ai dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno un importo pari ad euro 485,00 unitamente alla retribuzione del mese di giugno. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nell'anno precedente. I dipendenti che abbiano comunque percepito a qualsiasi titolo importi aggiuntivi rispetto ai minimi contrattuali riceveranno la somma suddetta fino a concorrenza”
Quanto agli accessori, gli interessi sono dovuti al tasso legale fino al saldo dovendosi escludere allo stato
- per recente maggioritario orientamento della Sezione in ragione della discussa compatibilita (anche alla luce delle ss.uu. 13.5.2024) con l' art 429 cpc - il riconoscimento degli interessi moratori ex art 1284
c 4 cc Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo sulla base di importo minimo dello scaglione di riferimento ridotto per serialita della controversia e maggiorato per redazione degli atti con collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
A. quanto a dichiara il processo interrotto per intervenuta liquidazione giudiziale;
CP_1
Co condanna uale committente responsabile in solido ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 CP_2
a corrispondere al ricorrente euro 3.248,81 oltre accessori ex art 429 cpc con interessi ex art 1284
c 1 cc fino al saldo nonche a rifondere allo stesso le spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in euro 1.850,00, oltre al rimborso del CU se versato.
Così deciso in Venezia, 23.7.2025
Il Giudice