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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/04/2024, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICAITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2780/2021 R.G.A.C., decisa il 3/4/2024 ai sensi dell'art. 429 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a NT CO e AM (LT), in Via Giovanni Randaccio n. 1108, presso lo studio dell'avv.
Anna Ianniello, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata a Scauri (LT), in Via Appia n. 749, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe D'Amici e Simona
D'Acunto, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa del 9/11/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 6/8/2021 il signor ha agito nei confronti Parte_1 della signora per ottenere la restituzione degli importi asseritamente versati in CP_1 adempimento del patto occulto collegato alle clausole di un contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 2/10/2006. A sostegno della domanda l'istante ha riferito che la convenzione, avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito a NT CO e AM (LT), in Via Stradone n. 34, prevedeva la dazione un canone di € 200,00 al mese. Ha fatto presente, nello stesso tempo, che prima della restituzione dell'appartamento, avvenuta il 31/12/2020, era stata sottoscritta una dichiarazione, datata
30/5/2020, in cui si dava atto che il compenso spettante alla locatrice per la messa a disposizione del compendio immobiliare ammontava a € 400,00 al mese. Secondo il signor una simile intesa CP_1 dovrebbe considerarsi nulla per contrasto con l'art. 13 della legge n. 431/1998; la signora CP_1 messa in mora entro sei mesi dal rilascio del bene locato, non avrebbe manifestato, inoltre, alcuna intenzione di rendere le somme incassate senza titolo. In forza di quanto precede il ricorrente ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di € 36.400,00, pari all'ammontare complessivo delle somme corrisposte in eccedenza per l'intero periodo nel quale si è protratto il rapporto locatizio.
***
Costituita con comparsa del 9/11/2021, la signora in via pregiudiziale ha dato conto CP_1 dell'improponibilità della domanda in conseguenza dell'omesso esperimento del tentativo di mediazione. Ha negato, in ogni caso, di aver sottoscritto la dichiarazione citata dal signor , ne Pt_1 ha disconosciuto l'autenticità agli effetti dell'art. 214 c.p.c. e ha contestato le affermazioni dell'istante in ordine all'entità maggiorata del canone. Fatte salve tali censure, la signora ha eccepito la CP_1 decadenza del conduttore dall'azione per effetto del deposito dell'atto introduttivo a distanza di più di sei mesi dal rilascio dell'appartamento, a detta della locatrice risalente all'ottobre del 2020; l'irrilevanza ai predetti fini della messa in mora richiamata nelle difese avverse, reputata inidonea, ai sensi dell'art. 2966 c.c., a interrompere il termine di cui all'art. 13 della legge n. 431/1998; la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., opinando il contrario, delle pretese riguardanti gli anni comprese tra il 2006 e il 2011.
***
All'udienza del 9/12/2021 è stato ordinato l'esperimento della mediazione, poi rivelatosi infruttuoso.
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Tribunale reputa che la domanda vada respinta.
Come rilevato dalla signora la mancata proposizione, ad opera del ricorrente, dell'istanza di CP_1 verificazione per contrastare il disconoscimento effettuato dalla controparte e l'assenza di riferimenti precisi, nei successivi scritti del conduttore, alla volontà di continuare ad avvalersene implicano che ai sensi dell'art. 216 c.p.c. il signor non possa utilizzare la dichiarazione del 30/5/2020 per Pt_1 dimostrare il reale ammontare dei canoni versati nel corso dello svolgimento del rapporto locatizio.
Depongono in questo senso, in particolare, le note di udienza trasmesse dal signor , nelle quali, Pt_1 accanto al generico richiamo alle precedenti difese, si chiede dapprima il rinvio della causa per lo svolgimento della mediazione, risultata in seguito inutile, e poi per l'esperimento delle prove orali.
Negli atti in questione e nelle annotazioni a verbale, a ben vedere, la scrittura privata di cui in ricorso si assume la redazione e la firma da parte della locatrice non viene neppure citata indirettamente.
E' escluso, quindi, che ricorrano le condizioni per una proposizione implicita dell'istanza di verificazione.
Vanno ribadite, per il resto, le considerazioni svolte in sede di ammissione delle istanze istruttorie sull'impossibilità di dimostrare a mezzo di testimoni l'entità dei corrispettivi pagati dal conduttore.
Nessuna ammissione sul punto si rinviene nell'interrogatorio formale deferito alla signora CP_1
Non sono presenti in atti, del pari, documenti attestanti dazioni di denaro (sempre smentite dalla locatrice) in misura esorbitante rispetto a quanto riportato nel contratto di locazione del 2/10/2006.
A fronte di un simile quadro, deve ritenersi che l'istante non abbia pagato più di € 200,00 al mese.
Resta assorbita ogni statuizione sulle ulteriori eccezioni preliminari e di merito della parte resistente.
***
Secondo soccombenza, il signor è tenuto al pagamento degli oneri di giudizio, stimabili in virtù Pt_1 dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 e €
52.000,00 e della non peculiare complessità delle questioni affrontate in € 4.000,00 (€ 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione, € 1.000,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2780/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione, domanda o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la domanda proposta da nei confronti di per le ragioni Parte_1 CP_1 indicate in motivazione;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri di giudizio, Parte_1 CP_1 stimabili in € 4.000,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
Cassino 3/4/2024
il giudice
Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2780/2021 R.G.A.C., decisa il 3/4/2024 ai sensi dell'art. 429 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a NT CO e AM (LT), in Via Giovanni Randaccio n. 1108, presso lo studio dell'avv.
Anna Ianniello, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata a Scauri (LT), in Via Appia n. 749, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe D'Amici e Simona
D'Acunto, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa del 9/11/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 6/8/2021 il signor ha agito nei confronti Parte_1 della signora per ottenere la restituzione degli importi asseritamente versati in CP_1 adempimento del patto occulto collegato alle clausole di un contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 2/10/2006. A sostegno della domanda l'istante ha riferito che la convenzione, avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito a NT CO e AM (LT), in Via Stradone n. 34, prevedeva la dazione un canone di € 200,00 al mese. Ha fatto presente, nello stesso tempo, che prima della restituzione dell'appartamento, avvenuta il 31/12/2020, era stata sottoscritta una dichiarazione, datata
30/5/2020, in cui si dava atto che il compenso spettante alla locatrice per la messa a disposizione del compendio immobiliare ammontava a € 400,00 al mese. Secondo il signor una simile intesa CP_1 dovrebbe considerarsi nulla per contrasto con l'art. 13 della legge n. 431/1998; la signora CP_1 messa in mora entro sei mesi dal rilascio del bene locato, non avrebbe manifestato, inoltre, alcuna intenzione di rendere le somme incassate senza titolo. In forza di quanto precede il ricorrente ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di € 36.400,00, pari all'ammontare complessivo delle somme corrisposte in eccedenza per l'intero periodo nel quale si è protratto il rapporto locatizio.
***
Costituita con comparsa del 9/11/2021, la signora in via pregiudiziale ha dato conto CP_1 dell'improponibilità della domanda in conseguenza dell'omesso esperimento del tentativo di mediazione. Ha negato, in ogni caso, di aver sottoscritto la dichiarazione citata dal signor , ne Pt_1 ha disconosciuto l'autenticità agli effetti dell'art. 214 c.p.c. e ha contestato le affermazioni dell'istante in ordine all'entità maggiorata del canone. Fatte salve tali censure, la signora ha eccepito la CP_1 decadenza del conduttore dall'azione per effetto del deposito dell'atto introduttivo a distanza di più di sei mesi dal rilascio dell'appartamento, a detta della locatrice risalente all'ottobre del 2020; l'irrilevanza ai predetti fini della messa in mora richiamata nelle difese avverse, reputata inidonea, ai sensi dell'art. 2966 c.c., a interrompere il termine di cui all'art. 13 della legge n. 431/1998; la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., opinando il contrario, delle pretese riguardanti gli anni comprese tra il 2006 e il 2011.
***
All'udienza del 9/12/2021 è stato ordinato l'esperimento della mediazione, poi rivelatosi infruttuoso.
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Tribunale reputa che la domanda vada respinta.
Come rilevato dalla signora la mancata proposizione, ad opera del ricorrente, dell'istanza di CP_1 verificazione per contrastare il disconoscimento effettuato dalla controparte e l'assenza di riferimenti precisi, nei successivi scritti del conduttore, alla volontà di continuare ad avvalersene implicano che ai sensi dell'art. 216 c.p.c. il signor non possa utilizzare la dichiarazione del 30/5/2020 per Pt_1 dimostrare il reale ammontare dei canoni versati nel corso dello svolgimento del rapporto locatizio.
Depongono in questo senso, in particolare, le note di udienza trasmesse dal signor , nelle quali, Pt_1 accanto al generico richiamo alle precedenti difese, si chiede dapprima il rinvio della causa per lo svolgimento della mediazione, risultata in seguito inutile, e poi per l'esperimento delle prove orali.
Negli atti in questione e nelle annotazioni a verbale, a ben vedere, la scrittura privata di cui in ricorso si assume la redazione e la firma da parte della locatrice non viene neppure citata indirettamente.
E' escluso, quindi, che ricorrano le condizioni per una proposizione implicita dell'istanza di verificazione.
Vanno ribadite, per il resto, le considerazioni svolte in sede di ammissione delle istanze istruttorie sull'impossibilità di dimostrare a mezzo di testimoni l'entità dei corrispettivi pagati dal conduttore.
Nessuna ammissione sul punto si rinviene nell'interrogatorio formale deferito alla signora CP_1
Non sono presenti in atti, del pari, documenti attestanti dazioni di denaro (sempre smentite dalla locatrice) in misura esorbitante rispetto a quanto riportato nel contratto di locazione del 2/10/2006.
A fronte di un simile quadro, deve ritenersi che l'istante non abbia pagato più di € 200,00 al mese.
Resta assorbita ogni statuizione sulle ulteriori eccezioni preliminari e di merito della parte resistente.
***
Secondo soccombenza, il signor è tenuto al pagamento degli oneri di giudizio, stimabili in virtù Pt_1 dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 e €
52.000,00 e della non peculiare complessità delle questioni affrontate in € 4.000,00 (€ 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione, € 1.000,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2780/2021 del R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione, domanda o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la domanda proposta da nei confronti di per le ragioni Parte_1 CP_1 indicate in motivazione;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri di giudizio, Parte_1 CP_1 stimabili in € 4.000,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
Cassino 3/4/2024
il giudice
Virgilio Notari