CASS
Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/03/2024, n. 11376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11376 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NA RA nato il [...] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione della sanzione sostitutiva, e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorso nel resto. udito il difensore avvocato LEONE ANGELO, del foro di Benevento, in sostituzione dell'avvocato PAOLUCCI FEDERICO, in difesa di AR NA RA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 11376 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 30/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza dell'Il ottobre 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento del 4 agosto 2019 di condanna di RA NA RC in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b) e comma 2 bis , in relazione all'art. 186 bis comma 1 letta) e comma 3, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in San Leucio del Sannio il 4 agosto 2019) e ha sostituito la pena detentiva, ai sensi degli artt. 53 e ss legge n. 689/1981, con la pena pecuniaria. RC è stata ritenuta responsabile per avere, nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida, guidato l'autovettura Ford Fiesta in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato pari a 147 mg/dl) e per avere cagionato il sinistro stradale a seguito del quale ella aveva riportato lesioni personali. 2. L'imputata ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato. Il difensore osserva che tra il momento dell'impatto e l'intervento del 118 era trascorsa oltre un'ora e mezza nel corso della quale RC ben avrebbe potuto assumere alcolici. L'incidente era avvenuto alle ore 14.00, mentre il personale del 118 era intervenuto alle ore 15.38 e il tasso alcolemico era stato accertato solo alle ore 16.18, sicché durante tale finestra temporale ben poteva essere accaduto che RC avesse bevuto. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte di Appello applicato di ufficio la sanzione sostitutiva dela pena pecuniaria. Il difensore osserva che, stante la incompatibilità fra la sospensione condizionale della pena e le sanzioni sostitutive, tale determinazione non poteva essere considerata di favore per il reo e la sua applicazione, in assenza di richiesta doveva ritenersi illegittima. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Francesca Costantini, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto solo con riferimento al secondo motivo. 2. Il primo motivo, con cui si censura l'affermazione della responsabilità, è infondato. In ordine all'intervallo temporale fra la guida e la sottoposizione al test alcolemico (o ad esami del sangue), questa Corte ha già avuto modo di osservare che grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare l'accertamento sul tasso alcolemico di valenza dimostrativa, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (Sez. 4, Sentenza n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532; Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo, Rv. 26372501). Alla censura proposta con i motivi di appello, per cui l'imputata avrebbe potuto consumare bevande alcoliche in ospedale in attesa degli accertamenti, la Corte ha obiettato che la condotta di guida di RC (tale per cui ella aveva perso il controllo del mezzo cagionando un sinistro autonomo a seguito del quale aveva riportato lesioni giudicate guaribili in trenta giorni), valeva di per sé a dimostrare come la stessa si fosse posta alla guida in stato di ebbrezza, con la conseguenza che la tesi difensiva, priva di riscontri a sostegno, appariva infondata. A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati di fatto riportati e non illogico, la ricorrente si limita a riproporre gli stessi elementi già valutati dai giudici di merito, senza indicare circostanze a sostegno della tesi per cui ella avrebbe bevuto dopo l'incidente, diversi ed ulteriori rispetto a quello, irrilevante, relativo all'intervallo di tempo decorso fra l'incidente e gli esami. 3. Il secondo motivo, con cui si censura la statuizione relativa alla sostituzione della pena detentiva, è fondato. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito del potere di intervenire di ufficio è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva, previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125). 3 Tale principio è stato ribadito anche a seguito della introduzione ad opera della c.d. Riforma TA ( dilgs 10 ottobre 2022 n. 150) dell'art. 545-bis cod. proc. pen., che regola il subprocedimento con cui il giudice della cognizione, in primo grado o in appello, provvede alla sostituzione delle pene de.tentive brevi. Si è, infatti, precisato che l'applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. al giudizio di appello resta pur sempre condizionata dal rispetto del principio devolutivo e che, non essendo intervenuta alcuna modifica dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., rimane valido l'orientamento contrario all'applicabilità delle sanzioni sostitutive se il relativo tema non sia stato specificamente devoluto, in ragione proprio dell'autonomia della questione relativa alla sostituzione della pena detentiva, tale da non poter essere ritenuta neppure compresa nelle doglianze inerenti più in generale al trattamento sanzionatorio, e del carattere di norma eccezionale e quindi di stretta interpretazione della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 597 cod. rispetto alla regola generale dell'effetto devolutivo fi.ssata dal comma 1 secondo il quale "l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" (Sez. 6, n. 46013 del 28/09/202:3, Fancellu, Rv. 285491). Sotto tale profilo, secondo un primo orientamento occorre che il tema sia stato prospettato con i motivi di gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ciò sia, in concreto, ancora possibile (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, Amato, dep. 11/10/2023 Rv. 285708), mentre secondo altro orientamento la richiesta può intervenire anche, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Di Rocco, Rv. 285729; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, RZ OT Rv. 285751). E', tuttavia, principio pacifico quello per cui la richiesta debba essere formulata e il giudice del gravame non possa applicare di ufficio la sanzione sostitutiva. Nel caso in esame con i motivi di appello era stata censurata solo l'affermazione della responsabilità e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e dagli atti risulta che, neppure in sede di discussione, sia stata formulata da pare dell'imputato la richiesta di sostituzione della pena detentiva. In assenza di devoluzione, la applicazione di ufficio, da parte del giudice di appello, della sanzione sostitutiva appare, pertanto, illegittima. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. 4 Così deciso in Roma in data 30 gennaio 2024 Il Consigli tensore Il Pr 'e: ente
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione della sanzione sostitutiva, e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorso nel resto. udito il difensore avvocato LEONE ANGELO, del foro di Benevento, in sostituzione dell'avvocato PAOLUCCI FEDERICO, in difesa di AR NA RA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 11376 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 30/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza dell'Il ottobre 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento del 4 agosto 2019 di condanna di RA NA RC in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b) e comma 2 bis , in relazione all'art. 186 bis comma 1 letta) e comma 3, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in San Leucio del Sannio il 4 agosto 2019) e ha sostituito la pena detentiva, ai sensi degli artt. 53 e ss legge n. 689/1981, con la pena pecuniaria. RC è stata ritenuta responsabile per avere, nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida, guidato l'autovettura Ford Fiesta in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato pari a 147 mg/dl) e per avere cagionato il sinistro stradale a seguito del quale ella aveva riportato lesioni personali. 2. L'imputata ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato. Il difensore osserva che tra il momento dell'impatto e l'intervento del 118 era trascorsa oltre un'ora e mezza nel corso della quale RC ben avrebbe potuto assumere alcolici. L'incidente era avvenuto alle ore 14.00, mentre il personale del 118 era intervenuto alle ore 15.38 e il tasso alcolemico era stato accertato solo alle ore 16.18, sicché durante tale finestra temporale ben poteva essere accaduto che RC avesse bevuto. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte di Appello applicato di ufficio la sanzione sostitutiva dela pena pecuniaria. Il difensore osserva che, stante la incompatibilità fra la sospensione condizionale della pena e le sanzioni sostitutive, tale determinazione non poteva essere considerata di favore per il reo e la sua applicazione, in assenza di richiesta doveva ritenersi illegittima. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Francesca Costantini, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto solo con riferimento al secondo motivo. 2. Il primo motivo, con cui si censura l'affermazione della responsabilità, è infondato. In ordine all'intervallo temporale fra la guida e la sottoposizione al test alcolemico (o ad esami del sangue), questa Corte ha già avuto modo di osservare che grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare l'accertamento sul tasso alcolemico di valenza dimostrativa, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (Sez. 4, Sentenza n. 50973 del 05/07/2017, Denicolò, Rv. 271532; Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mongiardo, Rv. 26372501). Alla censura proposta con i motivi di appello, per cui l'imputata avrebbe potuto consumare bevande alcoliche in ospedale in attesa degli accertamenti, la Corte ha obiettato che la condotta di guida di RC (tale per cui ella aveva perso il controllo del mezzo cagionando un sinistro autonomo a seguito del quale aveva riportato lesioni giudicate guaribili in trenta giorni), valeva di per sé a dimostrare come la stessa si fosse posta alla guida in stato di ebbrezza, con la conseguenza che la tesi difensiva, priva di riscontri a sostegno, appariva infondata. A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati di fatto riportati e non illogico, la ricorrente si limita a riproporre gli stessi elementi già valutati dai giudici di merito, senza indicare circostanze a sostegno della tesi per cui ella avrebbe bevuto dopo l'incidente, diversi ed ulteriori rispetto a quello, irrilevante, relativo all'intervallo di tempo decorso fra l'incidente e gli esami. 3. Il secondo motivo, con cui si censura la statuizione relativa alla sostituzione della pena detentiva, è fondato. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito del potere di intervenire di ufficio è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva, previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125). 3 Tale principio è stato ribadito anche a seguito della introduzione ad opera della c.d. Riforma TA ( dilgs 10 ottobre 2022 n. 150) dell'art. 545-bis cod. proc. pen., che regola il subprocedimento con cui il giudice della cognizione, in primo grado o in appello, provvede alla sostituzione delle pene de.tentive brevi. Si è, infatti, precisato che l'applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. al giudizio di appello resta pur sempre condizionata dal rispetto del principio devolutivo e che, non essendo intervenuta alcuna modifica dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., rimane valido l'orientamento contrario all'applicabilità delle sanzioni sostitutive se il relativo tema non sia stato specificamente devoluto, in ragione proprio dell'autonomia della questione relativa alla sostituzione della pena detentiva, tale da non poter essere ritenuta neppure compresa nelle doglianze inerenti più in generale al trattamento sanzionatorio, e del carattere di norma eccezionale e quindi di stretta interpretazione della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 597 cod. rispetto alla regola generale dell'effetto devolutivo fi.ssata dal comma 1 secondo il quale "l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" (Sez. 6, n. 46013 del 28/09/202:3, Fancellu, Rv. 285491). Sotto tale profilo, secondo un primo orientamento occorre che il tema sia stato prospettato con i motivi di gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ciò sia, in concreto, ancora possibile (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, Amato, dep. 11/10/2023 Rv. 285708), mentre secondo altro orientamento la richiesta può intervenire anche, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Di Rocco, Rv. 285729; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, RZ OT Rv. 285751). E', tuttavia, principio pacifico quello per cui la richiesta debba essere formulata e il giudice del gravame non possa applicare di ufficio la sanzione sostitutiva. Nel caso in esame con i motivi di appello era stata censurata solo l'affermazione della responsabilità e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e dagli atti risulta che, neppure in sede di discussione, sia stata formulata da pare dell'imputato la richiesta di sostituzione della pena detentiva. In assenza di devoluzione, la applicazione di ufficio, da parte del giudice di appello, della sanzione sostitutiva appare, pertanto, illegittima. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. 4 Così deciso in Roma in data 30 gennaio 2024 Il Consigli tensore Il Pr 'e: ente
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.