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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 3409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3409 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
nel procedimento r.g. n 768/2025
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Daniela Vitale ed elettivamente domiciliata in Portici
(NA) alla Via San Cristofaro n. 51, presso lo studio di questi;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale CP_1
difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Pasquale Fornaro ed C.F._2 elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia (NA) alla Via Porzio n. 26, presso lo studio di questi;
RESISTENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
INTERVENIENTE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI di cui alle note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 03/12/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori e nati ad Acerra (NA) il 12/10/2022 dalla relazione intervenuta Persona_1 Persona_2 tra i soggetti indicati in epigrafe.
All'udienza del 01/10/2025 le parti chiedevano breve rinvio per formalizzare l'accordo tra le stesse raggiunto. Il Giudice, rinviata la causa all'udienza del 03/12/2025, letti gli atti, lette le note di parte, riservava la causa al collegio per la decisione.
Gli accordi prevedono:
1. I figli minori, e , saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza privilegiata presso e con la madre.
2. I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale sui figli;
le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute verranno assunte d'intesa tra i due genitori benchè il padre, sin da ora, autorizza la mamma a prendere le decisioni più imminenti nell'interesse dei figli.
3. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Il padre potrà vedere i figli ed averli con sé, compatibilmente con l'attività lavorativa dallo stesso svolta nell'ambito della ristorazione/panetteria che si svolge saltuariamente anche all'estero nelle seguenti modalità:
-due mattine infrasettimanali, il martedì ed il giovedì, il padre preleverà i figli presso la casa materna e li accompagnerà a scuola. Tutte le domeniche il padre potrà stare con i figli presso la casa materna ovvero alla presenza della mamma o della nonna materna dalle ore 12 alle ore
20. Dal sesto anno di età dei figli, il padre potrà stare con i bambini negli stessi orari, anche senza la presenza di terze persone. Tale diritto di visita potrà essere ampliato e/o modificato a seguito di un percorso di rafforzamento della capacità genitoriale che il padre si impegna a effettuare sin da subito.
- durante le festività natalizie e di fine anno, ad anni alterni, i bimbi staranno: 24/12: con la madre, 25/12: e 26/12 il padre starà con i figli presso la casa materna o presso persone di fiducia della stessa, 31/12: con la madre, 01/01 il padre starà con i figli presso la casa materna o presso persone di fiducia della stessa, il 5 e 6 gennaio ad anni alterni con la madre ovvero con il padre presso la casa materna o presso persone di fiducia della stessa. Dal sesto anno di età dei figli, sarà prevista la permanenza dei figli presso il padre e/o i nonni paterni nei medesimi periodi e sempre ad anni alterni: - durante le festività pasquali, ad anni alterni, i figli (fino al sesto anno di età) staranno con la madre ovvero, anche con il padre presso la casa materna o presso persone di fiducia della stessa;
- con il padre nei giorni del compleanno, onomastico e Festa del papà, per l'intera giornata fino alle ore 21:00;
- il compleanno e l'onomastico dei figli sarà passato prevalentemente con entrambi i genitori, in mancanza di accordo, secondo il seguente criterio: il pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore;
- relativamente alle vacanze estive, stante le predette modalità di affido, per il 2026 la madre terrà i figli i primi 15 gg di agosto ed il padre i secondi alla presenza di persone di fiducia della madre e previo consenso della stessa. Diversamente il padre passerà i 15 giorni di sua spettanza unitamente alla mamma. Dal sesto anno di età dei bambini il padre potrà passare 15 giorni consecutivi con i figli alla presenza di persone di fiducia anche della madre.
5) Il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli quotidianamente.
6) Il sig. si impegna e si obbliga a versare a partire dal mese di ottobre del 2025, a titolo CP_1 di contributo al mantenimento ordinario per i due figli minori la somma di € 500,00 mensili,
(euro cinquecento/00). Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta, entro il giorno 05 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra ovvero nelle mani della stessa che ne Parte_2 rilascerà quietanza. Il sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie CP_1 nell'interesse dei figli minori, preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza per le spese mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione dei giustificativi di spesa entro e non oltre il mese successivo. Per la individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento alle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” elaborate dal Consiglio Nazionale Forense con Protocollo del 29 novembre 2017. A tali spese si aggiungano al 50% quelle dovute per eventuali campi estivi/campi scuola che si terranno nei mesi di giugno e luglio, dalla fine della scuola alle ferie del mese di agosto. Per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
7) I genitori si danno sin da ora reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio da effettuare a favore dei minori.
8) Il padre autorizza sin da ora la sig.ra a sottoscrivere anche per suo conto le Pt_1 autorizzazioni necessarie ai fini scolastici, sportivi e ludici, previa la sola comunicazione. Autorizza altresì a prendere in via esclusiva tutte le decisioni necessarie ed urgenti relative a questioni mediche e/o di salute necessarie per i figli in caso di assenza, anche momentanea del padre.
Orbene, ritiene il collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi dei minori. Ne deriva che i rapporti tra i genitori ed i minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il tribunale fa proprie.
La natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse dei minori e le conclusioni congiunte consentono di compensare integralmente le spese di lite.
PQM
a) affida i figli minori, e , ad entrambi i genitori con residenza privilegiata Per_1 Per_2 presso e con la madre. I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità sui figli;
le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute verranno assunte d'intesa tra i due genitori benchè il padre, sin da ora, autorizza la mamma a prendere le decisioni più imminenti nell'interesse dei figli;
b) prende atto che i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
c) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
d) prende atto dell'accordo tra le parti per cui il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli quotidianamente;
e) pone a carico del sig. l'obbligo di versare, a decorrere dal mese di ottobre 2025, a titolo CP_1 di contributo al mantenimento ordinario per i due figli minori la somma di € 500,00 mensili,
(euro cinquecento/00). Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta, entro il giorno 05 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra ovvero nelle mani della stessa che ne Parte_2 rilascerà quietanza;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese CP_1 straordinarie nell'interesse dei figli minori come individuate in parte motiva;
g) prende atto del reciproco consenso dei genitori al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio da effettuare a favore dei minori;
h) prende atto dell'autorizzazione rilasciata sin da ora dal sig. alla sig.ra a CP_1 Pt_1 sottoscrivere anche per suo conto le autorizzazioni necessarie ai fini scolastici, sportivi e ludici, previa la sola comunicazione e a prendere in via esclusiva tutte le decisioni necessarie ed urgenti relative a questioni mediche e/o di salute necessarie per i figli in caso di assenza, anche momentanea del padre.
a) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 15/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)