CASS
Sentenza 20 novembre 2020
Sentenza 20 novembre 2020
Commentario • 1
- 1. anno 2020 - Pagina 3https://dirittifondamentali.it/
Categoriaanno 2020 Debito esistente e violenza o minaccia ad un terzo estraneo all'obbligazione: è estorsione? (Cass. Pen., sez. II, sent. 15 settembre 2020 – 20 novembre 2020, n. 32603) E' sempre configurabile il reato di estorsione nei casi in cui la violenza o la minaccia finalizzata ad ottenere l'adempimento di un debito effettivamente esistente sia posta in essere in danno di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio. Captatore informatico: utilizzabili anche le conversazioni intercettate all'estero. (Cass. Pen. Sez. II, 22 luglio-22 ottobre 2020, n. 29362) L'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguita in parte anche all'estero tramite captatore informatico installato …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2020, n. 32603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32603 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE di CAMPOBASSO nel procedimento a carico di: CO SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 16/04/2020 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO - sez. riesame. Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale GIULIO ROMANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
preso atto che nessuno è presente per l'indagato e rilevata la regolarità degli avvisi di rito. Penale Sent. Sez. 2 Num. 32603 Anno 2020 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: BELTRANI SERGIO Data Udienza: 15/09/2020 RITENUTO IN FATTO Il P.M. presso il Tribunale di Larino ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del riesame ed appello in materia cautelare, ha annullato l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Larino in data 2 marzo 2020 aveva applicato a CO SA la misura coercitiva degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., ritenendo che i fatti accertati integrassero il reato di cui all'art. 393 cod. pen., che non consente quoad poenam l'applicazione di misure coercitive. All'odierna udienza camerale è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Il PM lamenta violazione degli artt. 629 e 393 cod. pen., rilevando, sulla base degli atti d'indagine riepilogati, che i fatti accertati integrerebbero il reato di estorsione in origine contestato e ritenuto. 2. Il Tribunale ha valorizzato a fondamento della sua decisione l'astratta tutelabilità della pretesa azionata dall'indagato nei confronti della p.o. (osservando che la somma di denaro "pretesa" dall'OTTAVIANO gli era effettivamente e regolarmente dovuta dal LA), a nulla asseritamente rilevando l'intervento di terzi estranei ad essa (l'odierno ricorrente ed i coindagati), in tal senso ritenendo di risolvere il contrasto di giurisprudenza in proposito enucleato. 2.1. Il predetto contrasto (risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte, all'udienza 16/07/2020, con le seguenti affermazioni di principio: "Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio;
il concorso del terzo è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità) non era, peraltro, nel caso di specie rilevante. 2.1.1. Invero, da un lato, doveva imporsi il rilievo che alcune delle condotte di violenza e/o minaccia contestate avevano riguardato terzi congiunti del debitore LA (in particolare, la convivente ed il padre) certamente estranei al rapporto obbligatorio arbitrariamente azionato dai coimputati. I Presidente ni EV Questa Corte, premesso che la sussistenza del requisito della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo è diretta va verificata preliminarmente (poiché commette il reato di cui all'art. 393 cod. pen. "chiunque" possa ricorrere al giudice al fine di esercitare un preteso diritto), è ormai ferma nel ritenere che l'agente non potrebbe azionare in giudizio la sua pretesa chiamando in causa, in garanzia, e senza titolo alcuno, i terzi oggetto di viiolenza o minaccia;
sarebbe, pertanto, configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie;
Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio). 2.1.2. Dall'altro, il Tribunale non ha considerato che la seconda parte delle condotte di violenza o minaccia in contestazione mirava ad ottenere dalla p.o. il ritiro della denuncia nelle more presentata, pretesa senz'altro esulante dall'ambito di quelle in astratto ragionevolmente azionabili ex art. 393 cod. pen. 3. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Campobasso che si atterrà ai seguenti principi di diritto: «è sempre configurabile il reato di estorsione nei casi in cui la violenza o la minaccia finalizzata ad ottenere l'adempimento di un debito effettivamente esistente sia posta in essere in danno di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio»; «esula dall'ambito dei diritti arbitrariamente azionabili con violenza o minaccia ex art. 393 cod. pen. la pretesa di ottenere che la p.o. ritiri una denuncia».
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Campobasso Così deciso in Roma, udienza camerale 15 settembre 2020 Il Consigliere estensore RG B LT
udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale GIULIO ROMANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
preso atto che nessuno è presente per l'indagato e rilevata la regolarità degli avvisi di rito. Penale Sent. Sez. 2 Num. 32603 Anno 2020 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: BELTRANI SERGIO Data Udienza: 15/09/2020 RITENUTO IN FATTO Il P.M. presso il Tribunale di Larino ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del riesame ed appello in materia cautelare, ha annullato l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Larino in data 2 marzo 2020 aveva applicato a CO SA la misura coercitiva degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., ritenendo che i fatti accertati integrassero il reato di cui all'art. 393 cod. pen., che non consente quoad poenam l'applicazione di misure coercitive. All'odierna udienza camerale è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Il PM lamenta violazione degli artt. 629 e 393 cod. pen., rilevando, sulla base degli atti d'indagine riepilogati, che i fatti accertati integrerebbero il reato di estorsione in origine contestato e ritenuto. 2. Il Tribunale ha valorizzato a fondamento della sua decisione l'astratta tutelabilità della pretesa azionata dall'indagato nei confronti della p.o. (osservando che la somma di denaro "pretesa" dall'OTTAVIANO gli era effettivamente e regolarmente dovuta dal LA), a nulla asseritamente rilevando l'intervento di terzi estranei ad essa (l'odierno ricorrente ed i coindagati), in tal senso ritenendo di risolvere il contrasto di giurisprudenza in proposito enucleato. 2.1. Il predetto contrasto (risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte, all'udienza 16/07/2020, con le seguenti affermazioni di principio: "Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio;
il concorso del terzo è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità) non era, peraltro, nel caso di specie rilevante. 2.1.1. Invero, da un lato, doveva imporsi il rilievo che alcune delle condotte di violenza e/o minaccia contestate avevano riguardato terzi congiunti del debitore LA (in particolare, la convivente ed il padre) certamente estranei al rapporto obbligatorio arbitrariamente azionato dai coimputati. I Presidente ni EV Questa Corte, premesso che la sussistenza del requisito della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo è diretta va verificata preliminarmente (poiché commette il reato di cui all'art. 393 cod. pen. "chiunque" possa ricorrere al giudice al fine di esercitare un preteso diritto), è ormai ferma nel ritenere che l'agente non potrebbe azionare in giudizio la sua pretesa chiamando in causa, in garanzia, e senza titolo alcuno, i terzi oggetto di viiolenza o minaccia;
sarebbe, pertanto, configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie;
Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio). 2.1.2. Dall'altro, il Tribunale non ha considerato che la seconda parte delle condotte di violenza o minaccia in contestazione mirava ad ottenere dalla p.o. il ritiro della denuncia nelle more presentata, pretesa senz'altro esulante dall'ambito di quelle in astratto ragionevolmente azionabili ex art. 393 cod. pen. 3. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Campobasso che si atterrà ai seguenti principi di diritto: «è sempre configurabile il reato di estorsione nei casi in cui la violenza o la minaccia finalizzata ad ottenere l'adempimento di un debito effettivamente esistente sia posta in essere in danno di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio»; «esula dall'ambito dei diritti arbitrariamente azionabili con violenza o minaccia ex art. 393 cod. pen. la pretesa di ottenere che la p.o. ritiri una denuncia».
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Campobasso Così deciso in Roma, udienza camerale 15 settembre 2020 Il Consigliere estensore RG B LT