CASS
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2025, n. 40224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40224 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NN EL, nato il [...] a [...]; avverso l'ordinanza del 10/06/2025 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fabio Picuti che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria di replica dell'Avvocato Corrado Limentani, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo e, in subordine, del secondo motivo di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame, confermava la custodia cautelare nei confronti di EL NN, nell'ambito di un procedimento per partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, Penale Sent. Sez. 6 Num. 40224 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 23/10/2025 con l'aggravante mafiosa (artt. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990; 416- bis.1 cod. pen.) (capo 2 dell'imputazione provvisoria). 2. Nell'interesse dell'indagato, ha presentato ricorso l'Avv. Corrado Limentani, deducendo i seguenti due motivi. 2.1. Violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale del riesame ha escluso la retrodatazione dei termini di fase ribadendo che non vi sarebbe alcuna contestazione cosiddetta a catena per mancanza dei requisiti di legge. A tal fine, sottraendosi al suo dovere di motivare, ha ripreso ampi stralci dell'ordinanza cautelare ed ha ritenuto mancassero i presupposti de: l'anteriorità dei fatti oggetto del presente procedimento rispetto a quelli contestati nel procedimento della Procura di Milano;
la connessione qualificata tra i medesimi;
la desumibilità degli stessi fatti anteriormente al rinvio a giudizio. In sostanza, NN avrebbe commesso il secondo reato di cui al capo 2) (partecipazione all'associazione nel procedimento di Reggio Calabria) anche dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare di Milano, ma i Giudici non si sono soffermati su tale presupposto. Per contro, come si desume già dalla lettura delle imputazioni del procedimento milanese, i reati di spaccio furono tutti realizzati in data successiva all'associazione contestata al capo del presente procedimento, con soggetti parzialmente sovrapponibili e luoghi pure parzialmente coincidenti. La connessione dei procedimenti trova conferma nella trasmissione degli atti in data 24 marzo 2022. Secondo il Giudice del riesame, non sarebbe ragionevole ipotizzare che, quando gli indagati costituirono l'associazione di cui al capo 2), in data non conosciuta ma senz'altro anteriore al settembre, avessero già ideato la commissione dei reati consumati a Pavia e provincia nell'anno 2020. Tale argomentazione contrasta però con il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la connessione qualificata è ravvisabile anche in relazione ad una fra le ipotesi di reato continuato, concorso formale, connessione teleologica, ed impone in sostanza la retrodatazione qualora i fatti oggetto di connessione siano appunto desumibili prima del rinvio a giudizio (nel ricorso si cita Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347). Il che, nel caso di esame, è rilevabile ictu ocu/i, posto che i reati fine del procedimento milanese: sono omogenei a quelli del presente procedimento (sempre in materia di droga); sono stati commessi anche parzialmente dagli stessi soggetti (RB, Sergi, Di TO, NN); la Procura era già in possesso dell'informativa investigativa almeno a partire dal 24 marzo 2022, data del suo deposito. Né può ritenersi che i reati non fossero programmabili ab origine perché 2 T'Z\ legati a circostanze occasionali o non prevedibili al momento iniziale dell'associazione. Esiste, dunque, tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli trattati nel procedimento milanese una connessione qualificata. Davanti al Tribunale del riesame era poi stato evidenziato come la nuova ordinanza già contenesse le risultanze dell'indagine milanese e illustrasse fra gli altri il ruolo di NN in tale indagine. L'ordinanza coercitiva, confermata dal Tribunale del riesame, ancora, non ha considerato che la ritenuta diversità dei fatti non è elemento ontologicamente necessario ai fini della contestazione a catena, in quanto l'ambito di operatività della disposizione è stato modificato con sentenza Corte cost. n. 408 del 2005, che dichiarò l'illegittimità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non si applicava anche a fatti diversi non connessi quando risultasse che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza. Nel caso di specie, emerge, quindi, in modo ancora più pregnante il requisito della previa desumibilità. Inoltre, come precisato dalla citata sentenza a Sezioni unite del 2020, quando nei confronti di un imputato siano emessi in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Né può condividersi la prospettiva del Giudice riesame per cui, raccogliendo l'informativa una mole immane di elementi e centinaia di allegati, il Pubblico ministero di Reggio Calabria, nel momento in cui riceveva tale informativa, il 24 marzo 2022, non poteva avere il tempo per valutarla prima del rinvio a giudizio milanese, avvenuto il giorno successivo (25 marzo 2022). Da quanto riferito emerge che, al momento del deposito dell'informativa all'autorità giudiziaria di Reggio Calabria, il Pubblico ministero di Reggio Calabria era già a conoscenza dell'ordinanza cautelare di Milano. Risulta, di conseguenza, evidente il vizio motivazionale del provvedimento del Giudice dell'indagine preliminari e poi di quello impugnato, appiattitosi sul primo. Essendo i termini di custodia cautelare scaduti, l'ordinanza va annullata. 2.3. Errata applicazione dell'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale ha ritenuto attuali le esigenze cautelari con motivazione generica, fondata su formule stereotipate ("rilevante pericolosità"; "contatti con sodali") e non ha considerato il tempo trascorso dai fatti. 3 Sotto questo profilo, la motivazione è anche contraddittoria, avendo il Giudice per le indagini preliminari evidenziato la risalenza nel tempo dei fatti per cui si procede, che appare elemento dirimente nella valutazione delle esigenze cautelari, aggiungendo che i reati-fine per cui è avanzata la richiesta cautelare risultano commessi tra il 2018 ed il 2019 e soltanto in minima parte nel 2020, ed avendo anche precisato come il trascorrere del tempo, soprattutto a partire dalla riforma del 2015, abbia assunto un significato particolare, ai fini del venir meno delle esigenze cautelari. Ha in pratica sostenuto che NN potrebbe reiterare la sola condotta di associazione a fini di spaccio ma non anche i correlati reati fine, di fatto desumendo le esigenze cautelari esclusivamente dalla supposta gravità indiziaria dei fatti associativi. 3. Il difensore del ricorrente, Avvocato Corrado Limentani, ha presentato un,a memoria in in cui replica alla requisitoria del Procuratore Generale dove affermWr - ricorso riprodurrebbe le censure svolte in sede di riesame, ed insiste nel ribadire la sussistenza del requisito dell'anteriorità dei fatti del procedimento calabrese. L'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria colloca infatti l'inizio dell'attività associativa al settembre 2018, ovverosia in epoca anteriore agli episodi milanesi del 2020, che peraltro coinvolgono gli stessi protagonisti (RB, Sergi, De TO, NN). Questi, d'altronde, rappresentano segmenti esecutivi dello stesso disegno criminoso, ovvero reati-fine dell'associazione calabrese, a ciò dovendosi aggiungere che, secondo Sez. U. n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, cit., la connessione qualificata si verifica ogniqualvolta tra i procedimenti esista una relazione funzionale o logica. E che, nel caso di specie, l'attività "lombarda" non fosse altro se non la proiezione del sodalizio calabrese, deriva dalla stessa ordinanza impugnata dove cita più volte le risultanze dell'indagine di Milano, dedicando addirittura un sotto- paragrafo, tra gli altri, a NN e al suo ruolo nell'indagine milanese. Deve quindi ravvisarsi anche il requisito della connessione qualificata. Si ravvisa, infine, il requisito della "previa desumibilità" degli elementi a base del titolo custodiale oggetto del presente ricorso al momento dell'emissione dell'ordinanza custodiale e del rinvio a giudizio del procedimento milanese, non dovendosi confondere il piano cronologico con quello giuridico. La "desumibilità" non coincide, infatti, con la "lettura" o l'approfondita valutazione" degli atti, ma con la loro oggettiva esistenza e accessibilità prima del rinvio a giudizio. E, nel caso di specie, la sequenza temporale è inequivoca. L'informativa del Nucleo Investigativo del Gruppo di Locri richiama espressamente la precedente 4 ordinanza cautelare e la connessione tra i fatti, testualmente dimostrando che gli elementi che oggi sostengono la misura calabrese erano già presenti nel compendio investigativo prima del rinvio a giudizio. Quanto alle esigenze cautelari si ribadisce che non è stato individuato alcun elemento concreto o attuale che dimostri oggi la sussistenza di un rischio effettivo di recidiva, in violazione della riforma del 2015 che ha tipizzato, accanto alla "concretezza", anche l'attualità" del pericolo di reiterazione del reato, chiamando il giudice a svolgere prognosi individualizzate, tanto più approfondite quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti e supportate da elementi specifici nonché recenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente chiarito che l'ordinanza del riesame può richiamare, o riprodurre, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, in rapporto a deduzioni difensive inidonee, anche per la loro genericità, a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappi, Rv. 265765, in motivazione). Il che è quanto accaduto nel caso di specie. Devono essere quindi respinte le deduzioni difensive sul mancato rispetto, da parte del Giudice del riesame, del suo obbligo motivazionale, in ragione della trascrizione, nell'ordinanza impugnata, di ampi stralci del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari. 2. Ciò detto, ed entrando nel merito del primo motivo di ricorso, dal confronto tra l'associazione di cui al capo 2) del procedimento calabrese, che qui rileva, e quella investigata nell'ambito del procedimento milanese è risultato che le due associazioni si manifestarono in tempi e luoghi nettamente distinti. Infatti, quella milanese era stata attiva in Casorate Primo in data anteriore e prossima al novembre 2019, sino al dicembre 2020, mentre quella calabrese era attiva in Platì, Reggio Calabria, Lombardia e Piemonte, ed accertata da settembre 2018 a gennaio 2020, con condotta perdurante. Dal provvedimento impugnato si evincei inoltre iche dell'associazione milanese non facevano parte tutti i membri di quella calabrese e che essa sembrava nulla più che una cellula di un'associazione molto più grande ed articolata, essendo peraltro precisato - aspetto di non poco conto - come nel procedimento milanese non sia contestato il reato associativo a NN. 5 Con riguardo, poi, ai profili temporali, premesso che l'ordinanza di custodia cautelare milanese fu emessa il 2 dicembre 2021, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano avanzò richiesta di giudizio immediato in data 18 marzo 2022 e il giudizio immediato fu disposto, a Milano, il 25 marzo 2022, vale a dire il giorno successivo a quello in cui le risultanze di indagine nel procedimento calabrese furono compendiate e refertate nella informativa depositata dai Carabinieri (il 24 marzo 2022). 3. Ricostruito in questi termini il quadro fattuale, ai fini della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, è oppòrtuno richiamare alcune coordinate teoriche. 3.1. In primo luogo, va ricordato che, in tema di contestazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare;
b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549). 3.2. Quindi, anche a ritenere soddisfatta la prima condizione - su cui il ricorrente invero tace, il che sarebbe astrattamente causa di inammissibilità del motivo -, si deve precisare come, nel caso di specie si sia al cospetto di procedimenti diversi, sicché non opera in modo diretto l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Posto, poi, che, diversamente da quanto ritenuto dai Giudici del provvedimento impugnato, i fatti appaiono legati da connessione qualificata, soccorre l'insegnamento di questa Corte, la quale ha da tempo chiarito che, quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058, che ha anche precisato che quello previsto dalla citata norma è l'unico caso in cui opera la regola della retrodatazione per fatti oggetto di procedimenti diversi). Tale condizione - e cioè la previa desumibilità - è tuttavia difficilmente ravvisabile nel caso di specie, e ciò non solo e non tanto perché, come rilevato nell'ordinanza impugnata, l'informativa fu depositata e divenne conoscibile soltanto il giorno prima del rinvio a giudizio milanese, ma soprattutto perché 6 NN, nel procedimento milanese, è stato chiamato a rispondere soltanto per reati-fine, sicché non si danno elementi da cui poter anche solo astrattamente desumere la partecipazione all'associazione per cui è indagato nel presente procedimento (né alcunché è dedotto in proposito dalla difesa). 3.3. Sul punto è soltanto il caso di precisare che i requisiti perché operi la retrodatazione dei termini di custodia cautelare diverrebbero ancora più stringenti nella diversa ipotesi in cui, al contrario, si escludesse la sussistenza di una connessione qualificata tra i fatti dei due procedimenti, perché, in tal caso, dovrebbero ricorrere condizioni ulteriori. Sempre secondo l'insegnamento di legittimità (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909), infatti, oltre alla previa desumibilità dei fatti al momento della prima ordinanza, sarebbe necessario che proceda la medesima Autorità giudiziaria e che la separazione dei procedimenti sia dipesa da una scelta del Pubblico Ministero. Circostanze - anche le ultime due - che evidentemente non ricorrono nel caso di specie. 3.4. Il motivo è, dunque, infondato. 4. Passando ora all'analisi del secondo motivo di ricorso, e ricordato che opera, nel caso di specie, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., i Giudici del Tribunale del riesame hanno escluso il superamento della presunzione (iun's tantum) prevista da tale disposizione con motivazione completa e non manifestamente illogica, che, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. Hanno infatti argomentato dalla gravità delle condotte, dal rilevante numero di illeciti posti in essere, dai legami criminali vantati dall'indagato e dalle modalità complessive con cui erano realizzati i fatti delittuosi, oltre che dall'esistenza di una organizzazione volta a realizzare in modo stabile, continuativo e professionale l'attività delittuosa. Dalle richiamate note fattuali hanno desunto l'esistenza di un pericolo concreto ed attuale che, se non sottoposto a controllo costante e ricorrente, NN possa commettere ulteriori delitti della stessa specie, dal momento che l'indagato ricopriva un ruolo di primo piano all'interno delle rilevate dinamiche delittuose (si collocava al "livello intermedio - secondo di tre - in cui si articolava l'associazione). Sempre in tale direzione, hanno altresì precisato che l'indagato è gravato da plurimi precedenti specifici per condotte inerenti a reati contro il patrimonio, quali numerosissime condanne per rapine e truffe, nonché da violazione delle disposizioni contro la criminalità mafiosa, da una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, e da tre condanne in materia di narcotraffico, dal che hanno coerentemente desunto che si tratta di soggetto stabilmente e continuativamente 7 dedito alla commissione di reati e portatore di una spiccata pericolosità criminale nonché proclività a delinquere. Ed hanno concluso che, alla luce di questi elementi, non rileva il tempo decorso dai fatti, con ciò facendo corretto governo del principio di diritto secondo cui il decorso del cd. "tempo silente", pur essendo idoneo a superare la presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, non è però sufficiente in tal senso, in quanto il superamento di ogni automatismo valutativo implica anche, e in senso inverso, che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza (cfr. Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698). 5. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23/10/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fabio Picuti che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria di replica dell'Avvocato Corrado Limentani, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo e, in subordine, del secondo motivo di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame, confermava la custodia cautelare nei confronti di EL NN, nell'ambito di un procedimento per partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, Penale Sent. Sez. 6 Num. 40224 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 23/10/2025 con l'aggravante mafiosa (artt. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990; 416- bis.1 cod. pen.) (capo 2 dell'imputazione provvisoria). 2. Nell'interesse dell'indagato, ha presentato ricorso l'Avv. Corrado Limentani, deducendo i seguenti due motivi. 2.1. Violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale del riesame ha escluso la retrodatazione dei termini di fase ribadendo che non vi sarebbe alcuna contestazione cosiddetta a catena per mancanza dei requisiti di legge. A tal fine, sottraendosi al suo dovere di motivare, ha ripreso ampi stralci dell'ordinanza cautelare ed ha ritenuto mancassero i presupposti de: l'anteriorità dei fatti oggetto del presente procedimento rispetto a quelli contestati nel procedimento della Procura di Milano;
la connessione qualificata tra i medesimi;
la desumibilità degli stessi fatti anteriormente al rinvio a giudizio. In sostanza, NN avrebbe commesso il secondo reato di cui al capo 2) (partecipazione all'associazione nel procedimento di Reggio Calabria) anche dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare di Milano, ma i Giudici non si sono soffermati su tale presupposto. Per contro, come si desume già dalla lettura delle imputazioni del procedimento milanese, i reati di spaccio furono tutti realizzati in data successiva all'associazione contestata al capo del presente procedimento, con soggetti parzialmente sovrapponibili e luoghi pure parzialmente coincidenti. La connessione dei procedimenti trova conferma nella trasmissione degli atti in data 24 marzo 2022. Secondo il Giudice del riesame, non sarebbe ragionevole ipotizzare che, quando gli indagati costituirono l'associazione di cui al capo 2), in data non conosciuta ma senz'altro anteriore al settembre, avessero già ideato la commissione dei reati consumati a Pavia e provincia nell'anno 2020. Tale argomentazione contrasta però con il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la connessione qualificata è ravvisabile anche in relazione ad una fra le ipotesi di reato continuato, concorso formale, connessione teleologica, ed impone in sostanza la retrodatazione qualora i fatti oggetto di connessione siano appunto desumibili prima del rinvio a giudizio (nel ricorso si cita Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347). Il che, nel caso di esame, è rilevabile ictu ocu/i, posto che i reati fine del procedimento milanese: sono omogenei a quelli del presente procedimento (sempre in materia di droga); sono stati commessi anche parzialmente dagli stessi soggetti (RB, Sergi, Di TO, NN); la Procura era già in possesso dell'informativa investigativa almeno a partire dal 24 marzo 2022, data del suo deposito. Né può ritenersi che i reati non fossero programmabili ab origine perché 2 T'Z\ legati a circostanze occasionali o non prevedibili al momento iniziale dell'associazione. Esiste, dunque, tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli trattati nel procedimento milanese una connessione qualificata. Davanti al Tribunale del riesame era poi stato evidenziato come la nuova ordinanza già contenesse le risultanze dell'indagine milanese e illustrasse fra gli altri il ruolo di NN in tale indagine. L'ordinanza coercitiva, confermata dal Tribunale del riesame, ancora, non ha considerato che la ritenuta diversità dei fatti non è elemento ontologicamente necessario ai fini della contestazione a catena, in quanto l'ambito di operatività della disposizione è stato modificato con sentenza Corte cost. n. 408 del 2005, che dichiarò l'illegittimità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non si applicava anche a fatti diversi non connessi quando risultasse che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza. Nel caso di specie, emerge, quindi, in modo ancora più pregnante il requisito della previa desumibilità. Inoltre, come precisato dalla citata sentenza a Sezioni unite del 2020, quando nei confronti di un imputato siano emessi in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Né può condividersi la prospettiva del Giudice riesame per cui, raccogliendo l'informativa una mole immane di elementi e centinaia di allegati, il Pubblico ministero di Reggio Calabria, nel momento in cui riceveva tale informativa, il 24 marzo 2022, non poteva avere il tempo per valutarla prima del rinvio a giudizio milanese, avvenuto il giorno successivo (25 marzo 2022). Da quanto riferito emerge che, al momento del deposito dell'informativa all'autorità giudiziaria di Reggio Calabria, il Pubblico ministero di Reggio Calabria era già a conoscenza dell'ordinanza cautelare di Milano. Risulta, di conseguenza, evidente il vizio motivazionale del provvedimento del Giudice dell'indagine preliminari e poi di quello impugnato, appiattitosi sul primo. Essendo i termini di custodia cautelare scaduti, l'ordinanza va annullata. 2.3. Errata applicazione dell'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il Tribunale ha ritenuto attuali le esigenze cautelari con motivazione generica, fondata su formule stereotipate ("rilevante pericolosità"; "contatti con sodali") e non ha considerato il tempo trascorso dai fatti. 3 Sotto questo profilo, la motivazione è anche contraddittoria, avendo il Giudice per le indagini preliminari evidenziato la risalenza nel tempo dei fatti per cui si procede, che appare elemento dirimente nella valutazione delle esigenze cautelari, aggiungendo che i reati-fine per cui è avanzata la richiesta cautelare risultano commessi tra il 2018 ed il 2019 e soltanto in minima parte nel 2020, ed avendo anche precisato come il trascorrere del tempo, soprattutto a partire dalla riforma del 2015, abbia assunto un significato particolare, ai fini del venir meno delle esigenze cautelari. Ha in pratica sostenuto che NN potrebbe reiterare la sola condotta di associazione a fini di spaccio ma non anche i correlati reati fine, di fatto desumendo le esigenze cautelari esclusivamente dalla supposta gravità indiziaria dei fatti associativi. 3. Il difensore del ricorrente, Avvocato Corrado Limentani, ha presentato un,a memoria in in cui replica alla requisitoria del Procuratore Generale dove affermWr - ricorso riprodurrebbe le censure svolte in sede di riesame, ed insiste nel ribadire la sussistenza del requisito dell'anteriorità dei fatti del procedimento calabrese. L'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria colloca infatti l'inizio dell'attività associativa al settembre 2018, ovverosia in epoca anteriore agli episodi milanesi del 2020, che peraltro coinvolgono gli stessi protagonisti (RB, Sergi, De TO, NN). Questi, d'altronde, rappresentano segmenti esecutivi dello stesso disegno criminoso, ovvero reati-fine dell'associazione calabrese, a ciò dovendosi aggiungere che, secondo Sez. U. n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, cit., la connessione qualificata si verifica ogniqualvolta tra i procedimenti esista una relazione funzionale o logica. E che, nel caso di specie, l'attività "lombarda" non fosse altro se non la proiezione del sodalizio calabrese, deriva dalla stessa ordinanza impugnata dove cita più volte le risultanze dell'indagine di Milano, dedicando addirittura un sotto- paragrafo, tra gli altri, a NN e al suo ruolo nell'indagine milanese. Deve quindi ravvisarsi anche il requisito della connessione qualificata. Si ravvisa, infine, il requisito della "previa desumibilità" degli elementi a base del titolo custodiale oggetto del presente ricorso al momento dell'emissione dell'ordinanza custodiale e del rinvio a giudizio del procedimento milanese, non dovendosi confondere il piano cronologico con quello giuridico. La "desumibilità" non coincide, infatti, con la "lettura" o l'approfondita valutazione" degli atti, ma con la loro oggettiva esistenza e accessibilità prima del rinvio a giudizio. E, nel caso di specie, la sequenza temporale è inequivoca. L'informativa del Nucleo Investigativo del Gruppo di Locri richiama espressamente la precedente 4 ordinanza cautelare e la connessione tra i fatti, testualmente dimostrando che gli elementi che oggi sostengono la misura calabrese erano già presenti nel compendio investigativo prima del rinvio a giudizio. Quanto alle esigenze cautelari si ribadisce che non è stato individuato alcun elemento concreto o attuale che dimostri oggi la sussistenza di un rischio effettivo di recidiva, in violazione della riforma del 2015 che ha tipizzato, accanto alla "concretezza", anche l'attualità" del pericolo di reiterazione del reato, chiamando il giudice a svolgere prognosi individualizzate, tanto più approfondite quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti e supportate da elementi specifici nonché recenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente chiarito che l'ordinanza del riesame può richiamare, o riprodurre, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, in rapporto a deduzioni difensive inidonee, anche per la loro genericità, a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappi, Rv. 265765, in motivazione). Il che è quanto accaduto nel caso di specie. Devono essere quindi respinte le deduzioni difensive sul mancato rispetto, da parte del Giudice del riesame, del suo obbligo motivazionale, in ragione della trascrizione, nell'ordinanza impugnata, di ampi stralci del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari. 2. Ciò detto, ed entrando nel merito del primo motivo di ricorso, dal confronto tra l'associazione di cui al capo 2) del procedimento calabrese, che qui rileva, e quella investigata nell'ambito del procedimento milanese è risultato che le due associazioni si manifestarono in tempi e luoghi nettamente distinti. Infatti, quella milanese era stata attiva in Casorate Primo in data anteriore e prossima al novembre 2019, sino al dicembre 2020, mentre quella calabrese era attiva in Platì, Reggio Calabria, Lombardia e Piemonte, ed accertata da settembre 2018 a gennaio 2020, con condotta perdurante. Dal provvedimento impugnato si evincei inoltre iche dell'associazione milanese non facevano parte tutti i membri di quella calabrese e che essa sembrava nulla più che una cellula di un'associazione molto più grande ed articolata, essendo peraltro precisato - aspetto di non poco conto - come nel procedimento milanese non sia contestato il reato associativo a NN. 5 Con riguardo, poi, ai profili temporali, premesso che l'ordinanza di custodia cautelare milanese fu emessa il 2 dicembre 2021, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano avanzò richiesta di giudizio immediato in data 18 marzo 2022 e il giudizio immediato fu disposto, a Milano, il 25 marzo 2022, vale a dire il giorno successivo a quello in cui le risultanze di indagine nel procedimento calabrese furono compendiate e refertate nella informativa depositata dai Carabinieri (il 24 marzo 2022). 3. Ricostruito in questi termini il quadro fattuale, ai fini della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, è oppòrtuno richiamare alcune coordinate teoriche. 3.1. In primo luogo, va ricordato che, in tema di contestazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare;
b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, Rv. 253549). 3.2. Quindi, anche a ritenere soddisfatta la prima condizione - su cui il ricorrente invero tace, il che sarebbe astrattamente causa di inammissibilità del motivo -, si deve precisare come, nel caso di specie si sia al cospetto di procedimenti diversi, sicché non opera in modo diretto l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Posto, poi, che, diversamente da quanto ritenuto dai Giudici del provvedimento impugnato, i fatti appaiono legati da connessione qualificata, soccorre l'insegnamento di questa Corte, la quale ha da tempo chiarito che, quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, opera la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058, che ha anche precisato che quello previsto dalla citata norma è l'unico caso in cui opera la regola della retrodatazione per fatti oggetto di procedimenti diversi). Tale condizione - e cioè la previa desumibilità - è tuttavia difficilmente ravvisabile nel caso di specie, e ciò non solo e non tanto perché, come rilevato nell'ordinanza impugnata, l'informativa fu depositata e divenne conoscibile soltanto il giorno prima del rinvio a giudizio milanese, ma soprattutto perché 6 NN, nel procedimento milanese, è stato chiamato a rispondere soltanto per reati-fine, sicché non si danno elementi da cui poter anche solo astrattamente desumere la partecipazione all'associazione per cui è indagato nel presente procedimento (né alcunché è dedotto in proposito dalla difesa). 3.3. Sul punto è soltanto il caso di precisare che i requisiti perché operi la retrodatazione dei termini di custodia cautelare diverrebbero ancora più stringenti nella diversa ipotesi in cui, al contrario, si escludesse la sussistenza di una connessione qualificata tra i fatti dei due procedimenti, perché, in tal caso, dovrebbero ricorrere condizioni ulteriori. Sempre secondo l'insegnamento di legittimità (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909), infatti, oltre alla previa desumibilità dei fatti al momento della prima ordinanza, sarebbe necessario che proceda la medesima Autorità giudiziaria e che la separazione dei procedimenti sia dipesa da una scelta del Pubblico Ministero. Circostanze - anche le ultime due - che evidentemente non ricorrono nel caso di specie. 3.4. Il motivo è, dunque, infondato. 4. Passando ora all'analisi del secondo motivo di ricorso, e ricordato che opera, nel caso di specie, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., i Giudici del Tribunale del riesame hanno escluso il superamento della presunzione (iun's tantum) prevista da tale disposizione con motivazione completa e non manifestamente illogica, che, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. Hanno infatti argomentato dalla gravità delle condotte, dal rilevante numero di illeciti posti in essere, dai legami criminali vantati dall'indagato e dalle modalità complessive con cui erano realizzati i fatti delittuosi, oltre che dall'esistenza di una organizzazione volta a realizzare in modo stabile, continuativo e professionale l'attività delittuosa. Dalle richiamate note fattuali hanno desunto l'esistenza di un pericolo concreto ed attuale che, se non sottoposto a controllo costante e ricorrente, NN possa commettere ulteriori delitti della stessa specie, dal momento che l'indagato ricopriva un ruolo di primo piano all'interno delle rilevate dinamiche delittuose (si collocava al "livello intermedio - secondo di tre - in cui si articolava l'associazione). Sempre in tale direzione, hanno altresì precisato che l'indagato è gravato da plurimi precedenti specifici per condotte inerenti a reati contro il patrimonio, quali numerosissime condanne per rapine e truffe, nonché da violazione delle disposizioni contro la criminalità mafiosa, da una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, e da tre condanne in materia di narcotraffico, dal che hanno coerentemente desunto che si tratta di soggetto stabilmente e continuativamente 7 dedito alla commissione di reati e portatore di una spiccata pericolosità criminale nonché proclività a delinquere. Ed hanno concluso che, alla luce di questi elementi, non rileva il tempo decorso dai fatti, con ciò facendo corretto governo del principio di diritto secondo cui il decorso del cd. "tempo silente", pur essendo idoneo a superare la presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, non è però sufficiente in tal senso, in quanto il superamento di ogni automatismo valutativo implica anche, e in senso inverso, che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza (cfr. Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698). 5. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23/10/2025