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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/07/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2068/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NAPOLI SANTO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ATZENI
OLIVIERO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 03/10/2022 ha adito il Tribunale di Barcellona Parte_1 al fine di ottenere il riconoscimento della pensione indiretta ai superstiti, prevista dall'art. 22 della L. n. 903/1965, sulla scorta dell'anzianità assicurativa e contributiva maturata dal proprio genitore, nato il [...] a [...] P.G. e Persona_1 deceduto in data 23.05.2021, giusta domanda amministrativa del 09.06.2022, rigettata CP_ dall' per insussistenza del requisito della inabilità al momento del decesso de cuius
( cfr provvedimento di rigetto). CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita con la disposta c.t.u. medico-legale e alla udienza del 01.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è decisa come segue.
2- Il ricorso è fondato e merita accoglimento. A norma dell'art. 13 comma 1 del R.D.L. 14/04/1939 n. 636, così come modificato dall'art. 22 L. 21/07/1965 n. 903, nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione, spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 15 anni (18 anni per gli assicurati appartenenti alla categoria degli impiegati), ovvero, se maggiorenni, siano riconosciuti inabili al lavoro. In caso di morte del titolare di pensione di invalidità, pertanto, la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli minorenni, mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo; l'inabilità al lavoro rappresenta pertanto un presupposto del diritto alla pensione di riversibilità del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento (Cass. civ., sez. lav., 10 febbraio 1998, n. 1367).
Trattandosi di soggetto maggiorenne, è dunque al momento della morte del pensionato o dell'assicurato che debbono sussistere i requisiti di inabilità al lavoro e della vivenza a carico per il trattamento pensionistico di reversibilità (v. Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio
1992, n. 2197).
In relazione al requisito della vivenza a carico, invero, nessuna contestazione ha svolto l' . CP_1
In ogni caso, tale requisito può ritenersi dimostrato alla luce dalle produzioni documentali di parte, che dimostrano che la ricorrente conviveva con il genitore e non producesse redditi propri - cfr certificato di stato di famiglia storico, autocertificazione della ricorrente di non aver prodotto alcun reddito negli anni 2020/21/22, estratto CP_ contributivo che attesta che la ricorrente è percettrice di pensione di invalidità civile con decorrenza 07/13.
In relazione agli altri requisiti di assicurazione e contribuzione per il godimento della prestazione invocata, invero, alcuna specifica contestazione ha mosso l'Ente; in ogni caso la documentazione deposita agli atti - cfr estratto contributivo del de cuius
[...] ne comprovano la sussistenza. Per_1
In ordine al requisito della inabilità al lavoro, secondo i più recenti pronunciamenti della
Suprema Corte (cfr Cass. n. 19530 del 16.07.2024) “l'accertamento del requisito della inabilità (di cui alla l. n. 222 del 1984, art. 8), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico”.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha accertato che la ricorrente Persona_2
è affetta da: Deficit sviluppo fisico–psichico, malattia genetica: sindrome di Per_3
. Cecità occhio destro, da cataratta congenita con perdita del visus. Ipoacusia
[...] mista destra di media acuità; ipoacusia neurosensoriale sinistra di lieve entità.
Rotoscoliosi con marcata deviazione a S italica dorso lombare, quadro malformativo con sinostosi di plurimi elementi rachidei. Riduzione di diversi spazi discali. Disestesie
e parestesie agli arti inferiori, difficoltosa stazione eretta e deambulazione prolungata
( cfr relazione depositata il 18.12.2024).
Il consulente, a seguito di richiamo, ha rettificato (cfr relazione integrativa depositata il
14.04.2025) le originarie conclusioni, precisando che la ricorrente è da riconoscersi inabile al lavoro ai sensi della L.222/1984, in ragione alla patologia genetica di cui soffre sin dalla nascita che comporta chiare alterazioni fisiche tali da impedire la capacità lavorativa generica.
Ritiene il giudicante di poter condividere il giudizio del CTU, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Va infine osservato che la pensione di reversibilità decorre ex lege dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso del pensionato o dell'assicurato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Di conseguenza, sussistendo le condizioni previste dalla norma invocata, il ricorso va accolto, con condanna dell' ad erogare al ricorrente la pensione di reversibilità CP_1 ai superstiti ex art.13 R.D.L. 14/04/1939 n. 636, così come modificato dall'art. 22 L.
21/07/1965 n. 903, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso del padre avvenuta il 23.05.2021. Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla data di reiezione della stessa, se anteriore, ovvero a partire dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n.
156/1991 e dall'art. 16 L. n. 412/1991. 3- Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Parimenti, vanno poste definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate CP_1 con separato decreto.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2068/2022 RG, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente, , alla data Parte_1 del decesso del padre , il 23.05.2021, era totalmente inabile e che, di Persona_1 conseguenza, ha diritto alla pensione di reversibilità ai superstiti ex art. 13 R.D.L.
14/04/1939 n. 636, così come modificato dall'art. 22 L.21/07/1965 n. 903;
2) condanna l' ad erogare alla ricorrente la pensione di reversibilità ai superstiti ex CP_1 art.13 R.D.L. 14/04/1939 n. 636, così come modificato dall'art. 22 L.21/07/1965 n. 903,
a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del proprio genitore , avvenuto in data 23.05.2021, e pertanto condanna l' a Persona_1 CP_1 corrispondere in favore della ricorrente i relativi ratei, oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria da liquidarsi a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla data di reiezione della stessa, se anteriore, ovvero a partire dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n.
156/1991 e dall'art. 16 L. n. 412/1991; CP_ 3) condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore avv. Santo Napoli, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
4) pone le spese di ctu, come separatamente liquidate, a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 01.07.2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano