Ordinanza cautelare 2 dicembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02157/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04308/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4308 del 2025, proposto da
S.I.D.Em. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B685573758, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Giacalone, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Borgogna n. 8;
contro
Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato, Federico Vaccarino, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Piero Zoppolato in Milano, via Dante, 16;
nei confronti
MO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
i. del Decreto del Direttore Generale della Fondazione IRCCS Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico n. 3738 del 10/10/2025, comunicata in data 14/10/2025, recante “PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’RT. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO CARDIOTOCOGRAFICO DA DESTINARE ALL’REA MATERNO INFANTILE DEL NUOVO BUILDING DELLA FONDAZIONE IRCCS “A’GRANDA –OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO –IMPORTO €974.838,29 IVA 22% INCLUSA –CIG PADRE B685573758 –CIG DERIVATO B87B9AEC60 –DGR XII/2930 –APPARECCHIATURE ED ARREDI SANITARI - FINANZIAMENTO: DGRXII2930 - CODICE PROGETTO: NO_APP - CUP C44E24000100002 - AGGIUDICAZIONE (ATTI 1.6.03/2024-446)”, con il quale con la quale è stata approvata e resa definitiva l’aggiudicazione della predetta fornitura a favore della “MO s.p.a. sede legale in Via Dione Cassio, 15 20138 Milano C.F. IT 11575580151”, nonché della connessa nota del 14/10/2025 1.6.03/2024- 446 All. 63 PC/kc, con la quale è stata comunicata la predetta aggiudicazione;
ii. di tutti i verbali di gara e segnatamente delle sedute del 05/08/2025 (di apertura delle buste contenenti di documenti amministrativi), 18/07/2025 (di apertura delle buste tecniche), 05/08/2025, 06/08/2025, 13/08/2025, 17/09/2025, 22/09/2025 (di valutazione delle offerte tecniche), 30/09/2025 (di valutazione dell’offerta economica), nella parte in cui hanno provveduto ad ammettere e ad attribuire un punteggio all’offerta tecnica ed economica della controinteressata, ove, invece, meritava l’esclusione e, sotto altri profili ed in via subordinata, anche nella parte in cui hanno provveduto ad attribuire un punteggio eccessivo all’offerta della controinteressata, non coerente con la lex specialis ;
iii. per quanto occorrer possa della lex specialis di gara (docc. D, E, F), degli atti propedeutici di approvazione del bando di gara, allo stato non conosciuti né potuti conoscere, nonché del chiarimento n. 1 del 16/05/2025 (Atti 1.6.03/2024-446 All. 23) nella parte in cui dovessero essere letti o intesi nel senso di ritenere ammissibile e conforme l’offerta della controinteressata e/o nella parte in cui dovessero essere letti o intesi nel senso di ritenere legittimo il punteggio attribuito all’offerta della controinteressata, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso agli atti qui impugnati, allo stato non conosciuti né potuti conoscere, con particolare riferimento all’eventuale intervenuta stipula del contratto.
nonché per la condanna al risarcimento in forma specifica alla aggiudicazione dell’affidamento e del contratto, con espressa dichiarazione della ricorrente, ai sensi dell’art. 121 e 122 c.p.a., di voler subentrare nel contratto eventualmente già stipulato o nel caso venisse stipulato medio tempore e, in subordine, per equivalente, dei danni subiti dal ricorrente dagli atti e comportamenti amministrativi impugnati, nella misura che sarà provata in corso di causa o, in subordine, in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MO S.p.A. e di Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. LU SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
La Fondazione IRCCS Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico (di seguito, “Stazione Appaltante” o “Policlinico”) indiceva, con bando del 17.04.2025, una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di un sistema di monitoraggio cardiotocografico da destinare all’area materno-infantile, per un importo complessivo di € 1.500.000,00, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La lex specialis di gara prevedeva, tra l’altro:
- l’obbligo per l’offerta tecnica di rispettare, a pena di esclusione, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, come previsto dai punti 16 e 24 del disciplinare;
- l’oggetto dell’appalto, descritto all’art. 1 del capitolato speciale, consisteva nella fornitura di un sistema completo, tecnologicamente avanzato e funzionalmente unitario per il monitoraggio dei parametri materno-fetali per un totale di 105 posti letto, con l’integrazione di 43 monitor fetali Philips già in uso presso il Policlinico, senza perdita di funzionalità
Le specifiche tecniche minime, dettagliate all’art. 2 del capitolato, prescrivevano, con riferimento al Cardiotocografo computerizzato BASE, specifiche “caratteristiche e funzionalità” tra cui “ Software di analisi ante-partum, garantendo l’analisi del tracciato per l’interpretazione Dawes-Redman basata su parametri (quali ad esempio FHR linea di base, accelerazioni, decelerazioni, contrazioni, STV, LTV, etc )” e, con riferimento alla Centrale di monitoraggio, la garanzia di “ accessibilità da qualsiasi postazione della rete ospedaliera ”.
Alla procedura partecipavano l’odierna ricorrente, S.I.D.EM. s.p.a. (di seguito, “ID”), e la controinteressata MO s.p.a. (di seguito, “MO”). All’esito delle valutazioni, la graduatoria finale vedeva:
1°. MO s.p.a. con un punteggio totale di 88,33 (58,33 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica).
2°. S.I.D.EM. s.p.a. con un punteggio totale di 86,41 (70 per l’offerta tecnica e 16,41 per l’offerta economica).
Lo scarto tra le due offerte risultava di 1,92 punti. Con decreto n. 3738 del 10/10/2025, la Stazione Appaltante approvava l’aggiudicazione in favore di MO.
La ricorrente, dopo aver avuto accesso agli atti di gara, con ricorso, corredato da istanza cautelare, notificato in data 07.11.2025 e regolarmente depositato, ha impugnato l’aggiudicazione e tutti gli atti in epigrafe meglio precisati, deducendo i seguenti vizi di legittimità:
A. Sulla mancata funzionalità dei cardiotocografi dell’analisi basata sui criteri Dawes-Redman:
Violazione e falsa applicazione del punto 16 e 24 del disciplinare di gara e dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 79 e del connesso all. II.5 del D. lgs. 36/2023. In via degradata, Violazione e falsa applicazione del criterio di selezione d.1 di cui al punto 19 del disciplinare di gara. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
B. Sulla assenza di connessione Moxa per 45 posti letto:
Violazione e falsa applicazione del punto 16 e 24 del disciplinare di gara e dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 79 e del connesso all. II.5 del D. lgs. 36/2023. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
C. Sulla mancanza di interfacciabilità e interoperabilità dei cardiotocografi non connessi con sistema LAN.
Violazione e falsa applicazione del punto 16 del disciplinare di gara e dell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
D. Sulla limitata accessibilità a 12 postazioni:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 79 e del connesso all. II.5 del D. lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione del punto 16 del disciplinare di gara e dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto. Violazione e falsa applicazione del criterio di selezione b.2 di cui al punto 19 del disciplinare di gara. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
E. Sulla impossibilità di utilizzare la tecnologia wireless integrata nei monitor F15 AIR in immersione:
Violazione e falsa applicazione del punto 16 del disciplinare di gara e dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed erronea valutazione dei fatti .
F. Sulla fornitura di 11 client, invece di 12:
Violazione e falsa applicazione del punto 16 del disciplinare di gara e dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
G. Sulla mancata indicazione dei tempi di intervento dell’assistenza tecnica:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1346 c.c. e del punto 16 lett. e) e 19 del disciplinare di gara. In via degradata, sulla errata attribuzione dei punteggi da parte della commissione in relazione all’assistenza tecnica manutentiva full-risk che sarà assicurata nel periodo contrattuale di garanzia (parametro f.2). - Violazione e falsa applicazione del punto 16 lett. e) e 19 del disciplinare di gara .
In aggiunta alle doglianze sopra trascritte, parte ricorrente ha altresì articolato le proprie difese a supporto della propria istanza cautelare e formulato istanza risarcitoria, quest’ultima declinata in via principale con l’invocato ristoro in forma specifica e in via subordinata per equivalente monetario, concludendo per l’accoglimento del ricorso e delle domande ivi formulate, con vittoria di spese.
In data 17.11.2025 si costituisce con memoria di mera forma la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
In data 18.11.2026 si costituisce con memoria di stile la controinteressata MO s.p.a.
In data 28.11.2025 la stazione appaltante e la controinteressata depositano documenti e memorie integrative delle proprie argomentazioni difensive, prendendo posizione su ciascun motivo di ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
In data 02.12.2025 con ordinanza n. 1351 la Sezione respinge l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di trattazione del merito, le parti si scambiano memorie e repliche ex art. 73 c.p.a.
All’udienza del 22.04.2026 l’affare passa in decisione.
DI
Il ricorso non è fondato.
Con il primo motivo di censura, la società ricorrente sostiene che l’offerta presentata dalla controinteressata MO S.p.A. sarebbe sostanzialmente difforme rispetto a un requisito minimo inderogabile previsto dalla documentazione di gara. Nello specifico, l’art. 2 del capitolato speciale, nel descrivere le caratteristiche tecniche del “CTG BASE”, avrebbe richiesto espressamente che l’apparecchio fosse dotato di “ Software di analisi ante-partum, garantendo l’analisi del tracciato per l’interpretazione Dawes-Redman basata su parametri ”. L’offerta dell’aggiudicataria, invece, non prevederebbe tale funzionalità direttamente sul singolo cardiotocografo, ma unicamente sulla centrale di monitoraggio. Tale configurazione, a dire della ricorrente, non sarebbe funzionalmente equivalente, in quanto pregiudicherebbe l’operatività dello strumento in contesti di mobilità o di monitoraggio diretto al posto letto, dove il collegamento alla centrale potrebbe non essere garantito. Di conseguenza, la Commissione di gara avrebbe dovuto escludere l’offerta di MO S.p.A. o, in subordine, attribuirle un punteggio pari a zero per il relativo criterio di valutazione.
Il Collegio non condivide la censura.
L’analisi della doglianza richiede un’interpretazione della lex specialis che tenga conto non solo del dato letterale, ma anche della finalità perseguita dalla Stazione Appaltante e dei principi generali che governano la materia dei contratti pubblici, tra cui il principio di equivalenza e il favor partecipationis .
È pur vero che il capitolato speciale, nel descrivere le specifiche tecniche del “CTG BASE”, menziona la necessità di un software per l’analisi Dawes-Redman. Tuttavia, il medesimo documento, nel descrivere la “CENTRALE DI MONITORAGGIO”, prevede la presenza di un “ algoritmo di diagnosi clinicamente validata dei tracciati ”, indicando la centrale come il fulcro del sistema per l’analisi e l’archiviazione dei dati, nonché per l’interfacciamento con la cartella clinica ospedaliera.
Una lettura sistematica di tali clausole porta a ritenere che l’esigenza primaria della Stazione Appaltante non fosse quella di imporre una rigida e specifica collocazione su ogni singolo monitor dell’algoritmo di analisi, quanto piuttosto quella di dotarsi di un sistema integrato capace di garantire, in modo affidabile e continuativo, l’analisi dei tracciati secondo i criteri Dawes-Redman lungo l’intero percorso assistenziale. L’interpretazione sostenuta dalla ricorrente finirebbe per attribuire a un dettaglio dell’architettura tecnica un carattere escludente che non appare proporzionato rispetto all’obiettivo funzionale della gara, rischiando di limitare ingiustificatamente il confronto competitivo.
In tale contesto, assume un ruolo centrale il principio di equivalenza, codificato dall’art. 79 e dall’Allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023, il quale, permeando l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, consente di ammettere soluzioni tecniche alternative a quelle previste nella lex specialis , a condizione che garantiscano il medesimo risultato funzionale. La giurisprudenza, anche di questa Sezione (T.A.R. Milano, Sez. II, 13.01.2025, n. 73), ha chiarito che il principio di equivalenza si applica anche ai requisiti minimi di carattere funzionale, promuovendo una valutazione di “conformità sostanziale” delle prestazioni offerte.
Nel caso di specie, la Commissione di gara, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha valutato l’offerta di MO S.p.A., comprensiva dei cardiotocografi e della centrale di monitoraggio, come un “sistema” complessivamente idoneo a soddisfare le esigenze richieste. Nel verbale del 22.09.2025, la Commissione ha infatti dato atto che “ il sistema di analisi RI offre la miglior analisi dei dati e dei tracciati ”, assegnando un punteggio di 4,5 su 5 per tale funzionalità. Tale giudizio tecnico, ampiamente motivato, non appare viziato da manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, unici profili che ne consentirebbero il sindacato in sede di legittimità. La ricorrente, d’altro canto, non ha fornito alcun principio di prova, quale una perizia tecnica, idoneo a dimostrare l’inadeguatezza funzionale della soluzione offerta dall’aggiudicataria o l’abnormità del giudizio espresso dalla Commissione.
In conclusione, la soluzione tecnica proposta da MO S.p.A., che centralizza l’analisi Dawes-Redman garantendone l’applicazione a tutti i tracciati acquisiti dal sistema, è stata ritenuta dalla Commissione non solo conforme, ma anche qualitativamente apprezzabile. Questa valutazione, immune da vizi palesi, si fonda su una corretta interpretazione funzionale della lex specialis e su una legittima applicazione del principio di equivalenza.
Per le ragioni esposte, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.
Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta che l’offerta presentata dalla controinteressata MO S.p.A. sarebbe palesemente incompleta e non conforme ai requisiti minimi inderogabili previsti dalla lex specialis , e come tale avrebbe dovuto essere esclusa. Nello specifico, a fronte della richiesta di un sistema di monitoraggio “ completo, tecnologicamente avanzato e funzionalmente unitario (...) per un totale di 105 posti letto ”, l’offerta di MO avrebbe previsto la fornitura di soli 60 moduli di connessione fisica (moduli Moxa), lasciando i restanti 45 posti letto come “solo software” e, pertanto, privi della componente hardware necessaria a garantire la connettività richiesta. Tale carenza, secondo la prospettazione di S.I.D.EM., costituirebbe un vulnus insanabile all’unitarietà e alla piena funzionalità del sistema, integrando una violazione di un requisito essenziale previsto a pena di esclusione.
Il Collegio non condivide.
Come più sopra già rilevato, la lex specialis richiedeva un risultato funzionale: la realizzazione di un sistema di monitoraggio unitario e pienamente accessibile per 105 posti letto. Non era invece prescritta, a pena di esclusione, una specifica modalità di connessione né una corrispondenza numerica uno-a-uno tra posti letto e moduli di conversione fisica. L’offerta della controinteressata MO S.p.A., come si evince dalla documentazione tecnica prodotta, ha garantito il raggiungimento di tale risultato, prevedendo la copertura di tutte le 105 postazioni e includendo nel pacchetto complessivo della centrale di monitoraggio tutti gli apparati hardware e le licenze software necessarie per l’integrazione, anche dei monitor preesistenti.
L’approccio della ricorrente, che si fonda su una lettura meramente quantitativa dell’offerta economica (contando il numero di moduli Moxa esplicitamente quotati), non coglie la natura funzionale del requisito e finisce per contrastare con la ratio pro-concorrenziale del principio di equivalenza, peraltro espressamente richiamato all’art. 16 del Disciplinare di gara.
La circostanza che l’offerta economica non dettagli analiticamente ogni singolo componente hardware per i 45 posti letto preesistenti non è di per sé sufficiente a dimostrare l’incompletezza dell’offerta, quando la relazione tecnica e la configurazione complessiva del sistema assicurano il soddisfacimento, sotto il profilo degli impegni contrattuali, del requisito funzionale richiesto dalla Stazione Appaltante, garantendo la connessione e l’operatività delle 105 postazioni, attraverso apparati e cavi di connessione vari, come inequivocabilmente emerge dalla Relazione Tecnico Iconografica della controinteressata. Pretendere una perfetta corrispondenza formale tra le singole voci dell’offerta economica e ogni componente astrattamente necessario, anche in assenza di specifiche indicazioni nella lex specialis , si tradurrebbe in un inammissibile aggravio per gli operatori economici e in una violazione del principio di equivalenza.
La valutazione compiuta dalla Commissione giudicatrice, che ha ritenuto l’offerta di MO S.p.A. idonea, completa e tale da garantire la funzionalità richiesta per l’intero sistema, costituisce espressione di discrezionalità tecnica che non presenta elementi di macroscopica illogicità, irrazionalità o un palese travisamento dei fatti.
Per le suesposte ragioni, anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.
Con il terzo motivo di censura, la ricorrente lamenta che l’offerta presentata dall’aggiudicataria MO S.p.A. sarebbe in palese contrasto con un requisito essenziale previsto a pena di esclusione, ovvero l’obbligo di integrare i 43 monitor fetali Philips (modelli FM20/FM30), già in dotazione alla Stazione Appaltante, “senza perdita di funzionalità”. La soluzione tecnica proposta da MO, basata su una connessione tramite adattatore RS232, comporterebbe, a dire della ricorrente, la perdita di almeno due funzionalità cruciali, intrinsecamente legate alla connessione LAN nativa dei monitor Philips:
(i) la capacità di eseguire l’upload automatico dei dati di monitoraggio registrati durante un periodo di disconnessione dalla rete, ad esempio durante il trasporto della paziente, compromettendo la continuità e completezza del dato clinico e (ii) la sincronizzazione oraria automatica e centralizzata di ogni singolo cardiotocografo con il sistema centrale, funzionalità essenziale per garantire l’accuratezza e la coerenza temporale dei tracciati.
Tale perdita di funzionalità, secondo la prospettazione di S.I.D.EM., non rappresenterebbe un mero dettaglio esecutivo, ma una violazione sostanziale di un requisito tecnico-funzionale imposto dalla lex specialis , che avrebbe dovuto condurre la Commissione di gara all’esclusione dell’offerta di MO S.p.A
La censura non è condivisibile.
La doglianza si fonda su di un’interpretazione non condivisa della lex specialis . L’art. 1 del capitolato speciale e il punto 16, lett. c), del Disciplinare di gara richiedono la “ piena interfacciabilità, interoperabilità e compatibilità dei monitor CTG con la centrale di monitoraggio proposta, dovranno essere descritti la soluzione e la fattibilità per gestire la strumentazione in un unico ambiente informatico di monitoraggio con la nuova centrale ” e la “ fattibilità di integrare nella rete i sistemi in uso (...) senza perdita di funzionalità e le modalità di realizzazione ”. Anche tali clausole devono essere interpretate secondo i principi di massima partecipazione e di effettività della concorrenza, che informano la disciplina degli appalti pubblici. L’obiettivo della stazione appaltante, come correttamente evidenziato dalla sua difesa, non era quello di richiedere la replica pedissequa di ogni singola caratteristica proprietaria del preesistente sistema tecnologico, ma di assicurare un risultato funzionale: l’integrazione di tutta la strumentazione in un nuovo sistema unitario, capace di garantire le prestazioni clinico-organizzative definite nel Capitolato, quali il monitoraggio continuo, l’archiviazione centralizzata e l’interfacciamento con il sistema informativo ospedaliero (standard HL7).
Un’interpretazione letterale e restrittiva delle clausole, come quella propugnata dalla ricorrente, condurrebbe a un irragionevole vincolo per l’amministrazione, costretta a rivolgersi esclusivamente al fornitore preesistente per non incorrere nella perdita di una qualche funzionalità proprietaria non specificamente individuata dalla stazione appaltante tra le essenziali esigenze cliniche. Tale esito si porrebbe in palese contrasto con i principi di favor partecipationis , non discriminazione e con la stessa ratio dell’art. 79 del d.lgs. 36/2023, e relativo Allegato II.5.
Ad avviso del Collegio, la valutazione operata dalla Commissione giudicatrice appare immune da vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. L’aggiudicataria MO s.p.a. ha presentato un’offerta tecnica in cui ha esplicitamente dichiarato e descritto la fattibilità dell’integrazione, impegnandosi a garantire, come emerge dalla Relazione Tecnica, che i monitor Philips fossero gestiti dalla nuova centrale “ con tutte le funzioni attive senza limitazioni ”, aggiungendo, nella Relazione Tecnica per la realizzazione della rete di monitoraggio , che i dati potessero essere “ visualizzati, stampati, analizzati ed archiviati... usufruendo di tutte le funzioni disponibili senza alcuna limitazione ”. A fronte di tale impegno negoziale, la Commissione ha ragionevolmente ritenuto soddisfatto il requisito di “ descrivere la soluzione e la fattibilità ” dell’integrazione. Peraltro, dai verbali di gara (Verbale di gara del 22.09.2022) emerge che la Commissione ha attentamente vagliato le caratteristiche della soluzione MO, assegnando, ad esempio, un punteggio solo “SUFFICIENTE” per la modalità di visualizzazione dei parametri durante il trasporto, ritenuta “non ottimale” dal punto di vista logistico, ma non per questo inammissibile. Ciò dimostra un corretto esercizio della discrezionalità tecnica, che ha distinto gli aspetti meritevoli di un punteggio inferiore da quelli, non ravvisati nel caso di specie, che avrebbero potuto comportare l’esclusione.
Per le ragioni esposte, anche il terzo motivo di ricorso deve essere rigettato.
Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che l’offerta della controinteressata MO S.p.A. avrebbe dovuto essere esclusa per palese difformità rispetto a un requisito minimo inderogabile. Nello specifico, l’art. 2 del Capitolato Speciale richiedeva che fosse garantita “ l’accessibilità da qualsiasi postazione della rete ospedaliera per visualizzare i tracciati cardiotocografici di tutti i cardiotocografi connessi e gestire gli allarmi remoti ”. L’offerta di MO, invece, avrebbe esplicitamente negato tale requisito nel questionario tecnico, limitando l’accesso a 11/12 licenze client di tipo “statico” e prospettando la necessità di futuri acquisti per estendere la connettività. La Commissione di gara, secondo la ricorrente, avrebbe illegittimamente ritenuto “equivalente” tale soluzione, con una motivazione generica e senza che l’operatore economico avesse formalmente invocato tale principio, in violazione delle procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici. In via subordinata, la ricorrente contesta l’attribuzione di un punteggio quasi massimo (4,8/5) per il sub-criterio b.2, che premiava la “massima copertura spaziale”, ritenendo tale valutazione illogica a fronte di una soluzione limitata nel numero di accessi.
Il Collegio ritiene il motivo di ricorso infondato in entrambe le sue articolazioni.
In primo luogo, va rilevato che la giurisprudenza è costante nel ritenere che, nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica, le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara non debbono intendersi come vincolanti nel quomodo , ma soltanto quoad effectum , nel senso, cioè, che le offerte sono ritenute rispettose della lex specialis laddove siano, comunque, capaci di conseguire il fine ultimo dell’affidamento (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 ottobre 2025 n. 8094).
Nel caso di specie, la richiesta di “ accessibilità da qualsiasi postazione ” non può essere interpretata, come vorrebbe la ricorrente, quale obbligo di fornire un numero illimitato e indefinito di licenze client. Una simile lettura sarebbe manifestamente irragionevole e contraria alla prassi di settore, oltre che in contrasto con altre previsioni della stessa lex specialis . Il Capitolato, infatti, prevedeva espressamente una dotazione di base di 12 postazioni di accesso (“Centrali di collegamento”), delineando così il perimetro quantitativo del fabbisogno primario della Stazione Appaltante. La clausola in esame deve, pertanto, essere intesa come requisito funzionale dell’intero sistema, che deve essere progettato per consentire, potenzialmente, l’accesso da ogni punto della rete, previa installazione del software client, e non come obbligo di fornire gratuitamente licenze illimitate.
L’offerta di MO S.p.A. risulta pienamente conforme a tale interpretazione funzionale. Come chiarito nelle memorie difensive, la soluzione proposta non si basa su licenze “statiche” rigidamente vincolate a specifici terminali, bensì su un sistema di licenze “flottanti” che consente l’accesso da un numero illimitato di postazioni, nel rispetto del limite di 12 utenti contemporanei richiesto dalla gara. La risposta “NO” fornita da MO nel questionario tecnico, come plausibilmente argomentato dalla difesa del Policlinico, si riferiva all’impossibilità di un accesso “aperto” via web da qualsiasi PC senza client dedicato, una modalità che sarebbe peraltro in contrasto con le necessarie esigenze di sicurezza e tracciabilità di un sistema medicale critico. La soluzione offerta, pertanto, non solo rispetta il requisito minimo, ma lo soddisfa con una modalità tecnologicamente flessibile e vantaggiosa per l’Amministrazione, che può gestire dinamicamente gli accessi in base alle proprie esigenze organizzative, senza costi aggiuntivi.
Ne consegue l’infondatezza della censura principale, non sussistendo alcuna violazione di un requisito minimo che potesse condurre all’esclusione dell’offerta.
Anche la censura subordinata, relativa all’attribuzione del punteggio per il sub-criterio b.2, è infondata. Il Disciplinare di gara, al punto 19, descriveva tale criterio come la valutazione della “ soluzione tecnologica che consenta la più ampia connessione alla rete dati e la massima copertura spaziale per aumentare la sicurezza del monitoraggio anche nel trasporto intraospedaliero delle pazienti ”. È evidente dal tenore letterale della clausola che l’oggetto della valutazione non era il numero di accessi client, ma l’ampiezza e l’affidabilità della connessione wireless (telemetria) e la capacità del sistema di garantire la continuità del monitoraggio durante gli spostamenti. Il coefficiente attribuito a MO costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, vizi che non emergono nel caso di specie.
Per le suesposte ragioni, il quarto motivo di ricorso deve essere integralmente rigettato
Con il quinto motivo la ricorrente si duole che l’offerta presentata dall’aggiudicataria MO S.p.A. sarebbe in palese contrasto con un requisito tecnico-funzionale inderogabile, che avrebbe dovuto condurre alla sua esclusione. Nello specifico, la lex specialis richiedeva che il sistema di monitoraggio garantisse la “ Funzione di verifica incrociata tra canali per rilevare eventuali coincidenze tra tutte le frequenze cardiache fetali e la frequenza materna ” e che fosse idoneo all’utilizzo in acqua, prevedendo “ trasduttori impermeabili ”. Il Chiarimento n. 1 specificava, inoltre, che “ le telemetrie devono poter consentire il monitoraggio in continuo dei parametri materni e fetali anche durante la movimentazione ”. La censura si appunta sulla soluzione tecnica proposta da MO per il parto in acqua. Secondo la ricorrente, MO avrebbe dichiarato nella propria offerta tecnica che la tecnologia wireless integrata nei monitor principali non è adatta all’immersione, indicando l’utilizzo della “ telemetria aggiuntiva mod.FTS-3 ” per tale evenienza. Tuttavia, analizzando la scheda tecnica di detto modulo FTS-3, emergerebbe in modo inequivocabile l’impossibilità di monitorare sott’acqua il parametro MHR (Maternal Heart Rate), ovvero la frequenza cardiaca materna. Poiché il dato MHR è indispensabile per effettuare la verifica incrociata, la soluzione offerta da MO sarebbe, secondo la prospettazione di S.I.D.EM., funzionalmente inidonea a soddisfare il requisito, integrando una difformità essenziale rispetto alle previsioni di gara.
Il Collegio ritiene che tale prospettazione non possa essere accolta.
L’art. 2 del Capitolato richiedeva, tra le altre cose, la dotazione di “ trasduttori impermeabili (...) adeguatamente protetti in caso di utilizzo in acqua (parto in acqua) ” e la presenza di una “ Funzione di verifica incrociata tra canali per rilevare coincidenze tra frequenze cardiache fetali e materna ”. Un chiarimento successivo specificava che le telemetrie dovessero assicurare il monitoraggio continuo anche con la paziente in movimento. Tuttavia, il Capitolato non prevede espressamente, a pena di esclusione, che la funzione di verifica incrociata debba essere garantita ininterrottamente e simultaneamente per tutti i parametri (inclusi DECG e MHR) in ogni singola fase del parto, specialmente in condizioni di totale immersione, che presentano noti limiti di natura fisica e tecnica. Appare irragionevole una lettura della lex specialis così impostata poiché non tiene conto complessivo risultato funzionale che la stazione appaltante mira a soddisfare, ovvero un monitoraggio sicuro e continuo della diade madre-feto, e non cristallizza un’unica e rigida modalità tecnica per conseguirlo in ogni circostanza. Ad avviso del Collegio, un’interpretazione eccessivamente formalistica, come quella propugnata dalla ricorrente, si porrebbe, ancora una volta, in contrasto con i principi di equivalenza funzionale e del favor partecipationis .
In secondo luogo, l’offerta tecnica presentata da MO s.p.a. deve essere valutata nella sua interezza e complessità. Essa prevede un sistema integrato composto dai monitor fetali F15 AIR, dotati di trasduttori wireless impermeabili e modulo per parametri materni, e, in aggiunta, dal sistema telemetrico FTS-3, specificamente dedicato al parto in acqua. Sebbene il sistema FTS-3 presenti una limitazione nella rilevazione di specifici parametri (MHR e DECG) in immersione, ciò non inficia la conformità dell’offerta nel suo complesso. Come evidenziato dalle difese dell’Amministrazione, tale limitazione non impedisce il monitoraggio dei parametri fondamentali in acqua, quali la frequenza cardiaca fetale (FHR) e l’attività uterina (TOCO), né preclude il monitoraggio dei parametri materni nelle altre fasi del percorso assistenziale, anche tramite i moduli wireless integrati nei monitor F15 Air.
La doglianza della ricorrente, pertanto, si fonda su un vizio logico, isolando una singola limitazione tecnica di un componente del sistema e decontestualizzandola dalla capacità funzionale complessiva dell’offerta. La continuità del monitoraggio e la sicurezza della paziente sono garantite dalla combinazione delle diverse tecnologie offerte, che consentono al personale clinico di disporre dei parametri necessari in base alle specifiche fasi del travaglio e del parto. La funzione di “verifica incrociata” è presente e operativa nei sistemi offerti e viene eseguita nei contesti in cui entrambi i segnali, materno e fetale, sono tecnicamente rilevabili, assolvendo così al suo scopo di presidio di sicurezza. Pretendere che tale funzione debba operare anche in condizioni di immersione, quando uno dei due segnali non è rilevabile per limiti fisici, equivarrebbe a imporre un requisito non previsto espressamente dalla lex specialis .
Infine, la valutazione circa l’idoneità della soluzione tecnica proposta da MO s.p.a. rientra nell’alveo della discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice. La Commissione ha ritenuto, con giudizio non palesemente erroneo, che la soluzione offerta da MO fosse complessivamente idonea a soddisfare le esigenze cliniche dedotte in gara, ammettendola legittimamente alla valutazione.
Per le suesposte ragioni, il motivo deve essere respinto.
Con il sesto motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta che l’offerta presentata dall’aggiudicataria MO S.p.A. presenterebbe un’insanabile incongruenza in merito a un requisito essenziale, tale da doverne comportare l’esclusione. Nello specifico, a fronte della richiesta del Capitolato di un totale di 12 centrali/client (9 nuove e 3 da aggiornare), l’offerta di MO conterrebbe una discordanza tra la “Relazione rete di monitoraggio”, in cui si dichiara un sistema composto da “n.1 Server e n.12 Client”, e l’offerta economica, che invece quota “n. 1 server e n. 11 client”. Tale discrasia, secondo la prospettazione della ricorrente, renderebbe l’offerta non chiara e non conforme alle prescrizioni di gara, in violazione del punto 16 del Disciplinare che imponeva il rispetto delle caratteristiche minime a pena di esclusione.
Il Collegio ritiene che anche tale motivo di ricorso sia infondato.
La censura mossa dalla ricorrente si fonda su un’asserita discordanza tra la relazione tecnica e l’offerta economica della controinteressata. Tuttavia, un’analisi complessiva e non parcellizzata dei documenti di gara presentati da MO S.p.A. consente di superare agevolmente l’apparente incongruenza.
È principio consolidato in giurisprudenza che le offerte, nelle procedure di evidenza pubblica, debbano essere interpretate nel loro complesso, al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa e la reale consistenza del suo impegno, senza che meri errori materiali o imprecisioni formali, facilmente emendabili attraverso una lettura sistematica della documentazione, possano condurre all’esclusione.
Nel caso di specie, la relazione tecnica di MO S.p.A. ha dichiarato in modo esplicito e inequivocabile l’impegno a fornire un sistema comprensivo di “n.12 Client”. Tale dichiarazione, contenuta nel documento deputato a descrivere le caratteristiche qualitative e quantitative della fornitura, costituisce l’assunzione di un impegno contrattuale vincolante. La successiva offerta economica, che quota separatamente solo 11 client, non smentisce tale impegno, ma deve essere letta in combinato disposto con la composizione del pacchetto base del sistema offerto.
Come chiarito dalla controinteressata, e non specificamente contestato sul punto dalla ricorrente con elementi probatori contrari, la dodicesima postazione client è ricompresa nella fornitura standard del sistema centrale. La Commissione di gara, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha evidentemente ritenuto, attraverso una lettura coordinata dei documenti, che l’offerta nel suo complesso garantisse la fornitura del numero di postazioni richieste dal Capitolato. Tale valutazione non appare viziata da manifesta illogicità o travisamento dei fatti, unici profili sindacabili in questa sede.
La doglianza della ricorrente si risolve, pertanto, in un approccio eccessivamente formalistico, che isola un singolo dato numerico dell’offerta economica senza collocarlo nel contesto dell’intera proposta tecnica ed economica. La presunta ambiguità è, in realtà, solo apparente e risulta superabile attraverso la normale attività di interpretazione e valutazione dell’offerta che compete alla Commissione giudicatrice. Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione dei principi di chiarezza e univocità dell’offerta, né tantomeno una difformità sostanziale rispetto ai requisiti minimi imposti dalla lex specialis .
Per le ragioni esposte, il sesto motivo di ricorso deve essere rigettato.
Con il settimo e ultimo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che l’offerta dell’aggiudicataria MO S.p.A. sarebbe insanabilmente viziata in relazione a un elemento essenziale del servizio, ovvero l’assistenza tecnica. Le censure si concentrano su due profili principali.
È contestata l’indeterminatezza dei tempi di intervento per cui, secondo la ricorrente, l’offerta di MO indicherebbe i tempi di intervento e di risoluzione dei guasti come “tempi obiettivo”, e non come tempi certi e vincolanti. Tale formulazione, a dire della ricorrente, contrasterebbe con la richiesta del disciplinare (punto 16, lett. e), che imponeva, a pena di esclusione, di indicare il “ Tempo di intervento espresso in ore solari ” e il “ Tempo di risoluzione guasto espresso in ore lavorative ”, implicando la necessità di un impegno preciso e non di una mera aspirazione. Tutto ciò renderebbe l’obbligazione incerta e indeterminata, in violazione dell’art. 1346 c.c.
È censurata, inoltre, l’incertezza e la contraddittorietà del servizio. Più specificamente, secondo la ricorrente l’offerta farebbe riferimento a un calendario di festività del Regno Unito (UK), introducendo incertezza sulla copertura del servizio nei giorni lavorativi italiani. Soprattutto, si evidenzia una palese e grave discrasia tra i tempi promessi da MO (es. 2 ore per il primo intervento) e quelli garantiti dal suo subappaltatore/fornitore per la manutenzione, UN, che prevedeva tempi significativamente più lunghi (es. 8 ore per il primo intervento e fino a 30 giorni per la risoluzione di guasti minori).
Il Collegio non condivide.
Il disciplinare di gara imponeva ai concorrenti di “riportare” nella relazione tecnica il “Tempo di intervento” e il “Tempo di risoluzione guasto”. MO s.p.a. ha adempiuto a tale onere indicando valori numerici precisi (es. 2 ore per l’intervento), qualificandoli come “obiettivi”. Tale qualificazione non rende l’oggetto della prestazione indeterminato, ma ne definisce la natura, riconducendola a uno standard di servizio che l’operatore si impegna a rispettare.
Come correttamente evidenziato dalle difese, la clausola non imponeva l’uso di formule specifiche né esigeva una garanzia di risultato assoluto in fase di offerta. L’aver indicato un tempo specifico è sufficiente a superare la soglia di ammissibilità prevista dalla clausola di esclusione, la cui interpretazione deve essere rigorosa e non estensibile a ipotesi non espressamente contemplate. Ad avviso del Collegio, dall’esame degli atti di gara, non si prospetta quella incertezza tale da impedire alla pubblica amministrazione di prefigurarsi, rispetto all’impegno assunto dall’aggiudicataria, un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali. La valutazione sulla “qualità” di tale impegno – se sia una garanzia assoluta o un obiettivo da perseguire – attiene al merito dell’offerta e, pertanto, alla discrezionalità tecnica della Commissione in sede di attribuzione del punteggio, non all’ammissibilità dell’offerta stessa.
Inoltre, occorre distinguere il profilo della legittimità dell’aggiudicazione da quello dell’adempimento contrattuale. L’eventuale scostamento, in fase esecutiva, dai “tempi obiettivo” promessi non configurerebbe un vizio genetico dell’offerta tale da inficiare l’aggiudicazione, ma un potenziale inadempimento contrattuale, che la stazione appaltante potrà sanzionare con gli strumenti previsti dal contratto (es. applicazione di penali). La previsione di specifiche penali nel Capitolato Speciale per il mancato rispetto di tali tempi (art. 11) conferma che si tratta di obbligazioni contrattuali pienamente definite e sanzionabili in fase esecutiva, e non di elementi che inficiano la determinatezza dell'oggetto dell'appalto. L’offerta di MO non integra, pertanto, un aliud pro alio ma una proposta negoziale completa e determinata nei suoi elementi essenziali.
Anche la censura avente ad oggetto il riferimento, contenuto nell'offerta di MO, al calendario lavorativo del Regno Unito (UK) per la definizione dei giorni festivi, ad avviso del Collegio è infondata. Il riferimento al calendario britannico appare, con ogni evidenza, un refuso derivante dall’utilizzo di un modello standard internazionale, come sostenuto dalle difese. Si tratta di un vizio meramente formale, inidoneo a inficiare la sostanza e la serietà dell’impegno negoziale. È pertanto palese che il rapporto contrattuale sarà disciplinato dalla legge italiana e dovrà conformarsi al calendario delle festività nazionali. La questione attiene a un profilo di dettaglio dell’esecuzione del contratto, facilmente emendabile in sede di stipula o attraverso i normali canali di interlocuzione tra le parti, e non incide in alcun modo sulla determinatezza o sulla validità dell’offerta tecnica presentata.
Infine, la ricorrente lamenta l’illogicità della valutazione della Commissione, che ha attribuito un giudizio di “ottimo” e un punteggio di 1,8 punti sia alla propria offerta sia a quella dell’aggiudicataria per il sub-criterio f.2, relativo alle condizioni di assistenza tecnica, nonostante la proposta di ID fosse, a suo dire, “nettamente migliorativa”.
Questa censura invade un ambito riservato alla discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice, il cui operato è sindacabile in sede di legittimità solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o palese errore tecnico, vizi che la ricorrente non ha dimostrato. L’attribuzione del punteggio tecnico non è un mero calcolo aritmetico, ma un giudizio sintetico e complessivo sulla qualità della proposta. La Commissione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, può legittimamente ritenere che due offerte, pur presentando caratteristiche diverse, raggiungano un livello qualitativo analogo e meritevole del medesimo apprezzamento. La semplice affermazione di aver presentato un’offerta migliore non è sufficiente a integrare la prova di un vizio di eccesso di potere che possa giustificare l’annullamento della valutazione.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere complessivamente respinto.
La complessità delle questioni affrontate suggerisce l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AT, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
LU SE, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| LU SE | EL AT |
IL SEGRETARIO