TAR Milano, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 2157
TAR
Ordinanza cautelare 2 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata funzionalità dei cardiotocografi per l’analisi basata sui criteri Dawes-Redman

    La Corte ha ritenuto che l'esigenza primaria fosse un sistema integrato capace di garantire l'analisi dei tracciati secondo i criteri Dawes-Redman lungo l'intero percorso assistenziale. L'interpretazione della ricorrente attribuirebbe un carattere escludente a un dettaglio dell'architettura tecnica non proporzionato all'obiettivo funzionale. La soluzione offerta è stata ritenuta idonea e qualitativamente apprezzabile dalla Commissione, in applicazione del principio di equivalenza.

  • Rigettato
    Assenza di connessione Moxa per 45 posti letto

    La lex specialis richiedeva un risultato funzionale (sistema unitario e pienamente accessibile per 105 posti letto), non una specifica modalità di connessione o una corrispondenza numerica uno-a-uno tra posti letto e moduli. L'offerta ha garantito il raggiungimento del risultato funzionale, includendo apparati hardware e licenze software per l'integrazione. La lettura quantitativa della ricorrente non coglie la natura funzionale del requisito e contrasta con il principio di equivalenza.

  • Rigettato
    Mancanza di interfacciabilità e interoperabilità dei cardiotocografi non connessi con sistema LAN

    L'obiettivo della stazione appaltante era l'integrazione di tutta la strumentazione in un nuovo sistema unitario, non la replica pedissequa di ogni singola caratteristica proprietaria. L'interpretazione letterale della ricorrente contrasterebbe con i principi di favor partecipationis e non discriminazione. La Commissione ha valutato l'offerta come immune da vizi, ritenendo soddisfatto il requisito di descrivere la fattibilità dell'integrazione, pur assegnando punteggi inferiori ad aspetti non ottimali.

  • Rigettato
    Limitata accessibilità a 11/12 postazioni

    La richiesta di 'accessibilità da qualsiasi postazione' non implica l'obbligo di fornire licenze illimitate, ma un requisito funzionale del sistema. Il Capitolato prevedeva una dotazione di base di 12 postazioni. L'offerta di MO, basata su licenze 'flottanti', consente l'accesso da un numero illimitato di postazioni nel rispetto del limite di 12 utenti contemporanei, soddisfacendo il requisito funzionale con modalità tecnologicamente flessibile. La valutazione della Commissione sull'ampiezza della connessione wireless e la continuità del monitoraggio durante gli spostamenti è espressione di discrezionalità tecnica.

  • Rigettato
    Impossibilità di utilizzare la tecnologia wireless integrata nei monitor F15 AIR in immersione per la funzione di verifica incrociata

    Il Capitolato non impone che la funzione di verifica incrociata debba essere garantita ininterrottamente e simultaneamente per tutti i parametri in ogni fase, specialmente in condizioni di immersione con limiti fisici. L'offerta di MO, valutata nella sua interezza, garantisce il monitoraggio dei parametri fondamentali (FHR, TOCO) in acqua e dei parametri materni nelle altre fasi. La funzione di verifica incrociata è operativa nei contesti in cui entrambi i segnali sono tecnicamente rilevabili. La valutazione della Commissione sull'idoneità complessiva della soluzione è espressione di discrezionalità tecnica.

  • Rigettato
    Fornitura di 11 client, invece di 12

    Le offerte vanno interpretate nel loro complesso. La dichiarazione nella relazione tecnica di fornire 'n.12 Client' costituisce un impegno vincolante. La Commissione ha ritenuto, attraverso una lettura coordinata dei documenti, che l'offerta garantisse la fornitura del numero di postazioni richieste, considerando la dodicesima postazione inclusa nel pacchetto base del sistema centrale. Tale valutazione non presenta manifesta illogicità.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dei tempi di intervento dell’assistenza tecnica

    L'indicazione di valori numerici precisi, qualificati come 'obiettivi', definisce la natura della prestazione ma non la rende indeterminata. L'aver indicato un tempo specifico è sufficiente a superare la soglia di ammissibilità. La valutazione sulla qualità dell'impegno attiene al merito dell'offerta, non all'ammissibilità. L'eventuale scostamento in fase esecutiva configura inadempimento contrattuale, sanzionabile con penali previste nel Capitolato.

  • Rigettato
    Incertezza e contraddittorietà del servizio di assistenza tecnica (calendario festività UK e tempi di intervento subappaltatore)

    Il riferimento al calendario britannico è considerato un refuso da modello standard internazionale, facilmente emendabile e non incidente sulla validità dell'offerta. La valutazione sulla qualità dell'assistenza tecnica rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione, che ha ritenuto le offerte di MO e ID meritevoli del medesimo punteggio 'ottimo', senza che la ricorrente abbia provato vizi di manifesta illogicità o irragionevolezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 2157
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2157
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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