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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/08/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. 13/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 13/2019 R.G. vertente tra
(in breve (C.F.: Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Bruno Nisticò; appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Angelo Capano;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 751/2018 del Tribunale di Paola, pubblicata il 20.11.2018, avente ad oggetto inadempimento contrattuale e risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento della proposta impugnazione ed in riforma della gravata sentenza, previo ogni opportuno provvedimento o
1 declaratoria occorrenda, acquisito il fascicolo di primo grado, per gli esposti motivi, così statuire: ritenere l'appello fondato per tutti gli esposti motivi di fatto e diritto e, per l'effetto, annullare e/o riformare la decisione gravata in accoglimento delle eccezioni e conclusioni tutte rassegnate dalla concludente in prime cure, riportate in narrativa e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione che tutte si impugnano e contestano, in via del tutto preliminare dichiarare, per tutto quanto ampiamente dedotto sul punto, la nullità del gravame notificato via pec da con la conferma Parte_1 della sentenza impugnata avente n. 751/2018 emessa dal Tribunale di Paola;
in via subordinata rigettare l' appello proposto da per tutti Parte_1
i motivi sopra esposti poiché totalmente infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza n. 751/2018 emessa dal Tribunale di Paola e in ogni caro con condanna di al pagamento delle spese di lite del Parte_1 grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario".
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il signor Controparte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola-Sezione Distaccata di Scalea, esponendo che: - in data 24.03.1998, aveva stipulato con il Controparte_2 predetto istituto di credito, per conto della propria impresa, il mutuo artigiano n.
38/1946, con un contributo comunitario da garantire pari ad € 16.697,11; - pur avendo prestato idonea garanzia assicurativa e contrariamente a quanto deliberato a suo favore da , aveva ricevuto dalla banca la minor somma di € CP_3
8.270,61; - la mancata erogazione, senza ragione, della residua somma di € 8.426,50 si poneva in contrasto con i principi di buona fede e correttezza nella formazione, interpretazione ed esecuzione del contratto di mutuo;
- il comportamento sleale della banca aveva causato danni economici e di immagine quantificabili in € 50.000,00.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa, il grave inadempimento di CP_2 rispetto al dovere di buona fede, di diligenza e di correttezza nell'esecuzione del
2 contratto commesso ai danni di e, conseguentemente, Controparte_1 condannare i convenuti in solido tra di loro al risarcimento di tutti i danni subiti da
a causa di tale grave inadempimento contrattuale e che si Controparte_1 quantificano sin d'ora nella complessiva somma di €. 50.000,00 o a quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo. Con vittoria di spese e onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario per anticipazione fattane”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.06.2011, si costituiva in giudizio la quale resisteva alla domanda eccependone la prescrizione e Controparte_2 comunque la inammissibilità ed infondatezza stante la genericità delle allegazioni sia in punto di an che di quantum, nonché l'assoluta carenza di prova. Rilevava poi il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che unico soggetto semmai tenuto alla corresponsione della somma in contestazione era da ritenersi . CP_3
Esponeva al riguardo che in data 24.3.1998 aveva concesso ed erogato al CP_1 un mutuo c.d. artigiano di Lire 240.000.000; che questi, a sua volta, con delibera di del 25.09.1998, era stato ammesso ad un contributo di Lire 64.660.248 CP_3
a carico dello stesso ente artigiano, posto per metà a carico del fondo comunitario e da erogarsi con accredito sul conto dell'attore; che tali circostanze erano state Con rappresentante da al nello con nota del 15.10.1998; che di CP_2 conseguenza il versamento da parte di di un contributo inferiore a CP_3 quello ammesso era circostanza del tutto estranea alla sfera giuridica di che CP_2 quest'ultima, peraltro, con comportamento diligente e corretto, nel dare riscontro ad una nota inviata dal legale del , aveva chiarito quanto sopra, comunicando CP_1 altresì l'entità del contributo effettivamente erogato da (€ 9.388,64) CP_3 mediante accredito sul c/c dell'attore, per come poteva dedursi dagli estratti conto versati in atti;
che, così stando le cose, non poteva ritenersi CP_2 responsabile di alcunchè e men che meno dell'asserita violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
che di conseguenza, non potevano imputarsi alla stessa i danni genericamente allegati ed in alcun modo provati. La convenuta rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale di Paola-Sez. distaccata di Scalea- contrariis reiectis - : in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile, e comunque rigettare, la domanda attrice per carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
3 in subordine e nel merito, rigettare la domanda perché infondata e/o prescritta, e comunque. Con vittoria di spese e competenze”.
Con sentenza n. 751/2018 il Tribunale di Paola così statuiva: “accoglie la domanda attorea e per l'effetto, accertato l'inadempimento della convenuta e il suo venire meno agli obblighi di buona fede e di correttezza nell'esecuzione di un contratto, per tutto quanto dedotto, condanna al risarcimento dei CP_2 danni quantificati in €. 10.000,00 in favore di condanna Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese di lite che quantifica in complessivi €. 2.282,00.
[...] di cui €. 382,00 per esborsi ed €. 1.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, come per legge, di distrarre in favore del procuratore antistatario.”
Il giudice di prime cure riteneva infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla banca, essendosi questa assunta, con la nota del 15.10.1998,
l'obbligazione specifica di sollecitare ad la corresponsione delle CP_3 somme ammesse a contributo comunitario a favore del , nell'ambito CP_1 dell'attività di intermediazione svolta;
riconosceva la responsabilità della banca per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.; riteneva che la banca non solo si era resa inadempiente a tale obbligazione ed alle regole di correttezza e di diligenza - nella specie particolarmente qualificata per la convenuta - ma era venuta meno anche agli obblighi di tempestiva informazione in merito alla mancata erogazione della somma di € 8.462,50, avendovi provveduto solo in sede di riscontro alla nota del legale del
10 giugno 2006; in sintesi, la banca non aveva compiuto tutti gli atti giuridici e materiali necessari alla salvaguardia dell'altrui interesse;
prova ne era la citata missiva del 15 ottobre 1998 e la mancata comparizione del legale rappresentante dell'ente all'udienza fissata per la prova per interpello. Inoltre, il Tribunale richiamava l'attività di intermediazione esercitata dalla banca ed il contenuto dell'art. 2 del contratto di mutuo secondo cui “…. All'impresa farà carico una rata agevolata commisurata alla quota di finanziamento ammessa al contributo”. Ad avviso del Tribunale il comportamento non corretto della banca aveva causato danni all'attore per complessivi € 10.000,00 per la mancata erogazione del contributo comunitario, per non avere usufruito di rate agevolate ed a titolo di danno esistenziale da stress. Il giudice di prime cure rigettava, infine, l'eccezione di prescrizione
4 quinquennale sollevata dalla banca tenuto conto dell'atto interruttivo della prescrizione del 10.06.2006 e della notifica della citazione in data 21.03.2011.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
28.12.2018, società incorporante sulla base dei Parte_2 CP_2 seguenti motivi: 1) difetto di legittimazione passiva di – sul contratto CP_2 di finanziamento del 24.3.1998 - error in iudicando - violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 1362 e segg. c.c. - motivazione erronea ed infondata
– violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.. Deduceva l'appellante che nel contratto di finanziamento di mutuo artigiano con contributo comunitario stipulato tra le parti in data 24.03.1998, non si era assunta l'obbligazione di sollecitare la CP_2 corresponsione delle somme ammesse a contributo comunitario in favore di nell'ambito dell'attività di intermediazione svolta;
il Tribunale Controparte_1 era incorso in un errore di percezione ed interpretazione del contenuto dell'art. 2 del contratto ed in generale delle clausole del finanziamento, non rinvenendosi in nessuna di queste ultime un'obbligazione di tal fatta;
detto errore aveva condotto alla infondata statuizione di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla banca;
l'unico soggetto che aveva deliberato l'ammissione al contributo economico e si era impegnato alla relativa corresponsione era
, di conseguenza, l'eventuale inesatto adempimento di tale ultimo ente, CP_3 non poteva spiegare effetti nella sfera giuridica della banca, essendo questa del tutto estranea alla specifica vicenda;
il Giudice di prime cure, in aperta violazione del disposto di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., non aveva specificato la clausola contrattuale in cui si rinveniva la dedotta obbligazione;
l'omissione, in verità, trovava spiegazione nel fatto che un'obbligazione di tal fatta, nel contratto, non esisteva;
ed invero, l'art. 1 del contratto disciplinava lo scopo, le condizioni di concessione e di utilizzo del finanziamento, i termini e le modalità di rimborso;
l'art. 2 le condizioni di tasso, il contributo statale nel pagamento degli interessi e quelli di mora;
l'art. 3
l'intervento finanziario a tasso ridotto;
l'art. 4 i privilegi e le garanzie;
l'art. 5 le fidejussioni;
l'art. 6 la solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni;
l'art. 7 la cancellazione, la riduzione e la rinuncia dei privilegi e delle garanzie da parte della banca;
l'art. 7 la conservazione delle garanzie, l'assicurazione dell'oggetto del privilegio e dell'ipoteca; l'art. 8 l'estinzione anticipata del finanziamento;
l'art. 9
l'estinzione anticipata;
l'art. 10 la decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione del rapporto, l'esecutività delle garanzie;
l'art. 11 le spese ed il trattamento tributario;
5 l'art. 12 il domicilio ed il foro competente;
dunque in nessuna di tali clausole era dato rinvenire l'obbligazione indicata dal Tribunale a carico della banca;
2) nel merito a) sulla nota del 15.10.1998 di – error in iudicando - CP_2 violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1362 e segg.
c.c. b) violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. - motivazione erronea ed infondata – violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. e dell'art.
132 n. 4 c.p.c.. Ad avviso dell'appellante la sentenza era erronea nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto di trarre la prova dell'inadempimento della banca dal contenuto della nota del 15.10.1998, dalla mancata comparizione del legale rappresentante della stessa per sottoporsi alla prova per interpello, dalla omessa tempestiva informazione verso l'attore circa l'inesatto adempimento di
, dall'attività di intermediazione svolta per il finanziamento e dal CP_3 comma 3 dell'art. 2 del contratto, secondo cui “all'impresa farà carico una rata agevolata commisurata alla quota di finanziamento ammessa al contributo”.
Evidenziava l'appellante che nella lettera del 15.10.1998, a) non si CP_2 era assunta l'obbligazione di sollecitare ad la corresponsione delle CP_3 somme ammesse a contributo comunitario in favore di Controparte_1 nell'ambito dell'attività di intermediazione svolta o di assicurare allo stesso il versamento del contributo dovuto;
b) nella missiva la banca aveva semplicemente comunicato che: l' , nella seduta del 25.09.1998, aveva deliberato CP_3
l'ammissione dell'operazione al contributo complessivo di Lire 64.660.248; la metà di detto contributo era stata posta a carico del fondo comunitario;
il beneficiario aveva l'obbligo di produrre, tramite la filiale della banca, entro 15 giorni, la documentazione relativa alla garanzia prescelta per la erogazione del contributo, indicando gli aspetti essenziali della garanzia (dati economici, durata, soggetto garante ed altro); la locuzione contenuta nella missiva “oltre a sollecitare il suddetto adempimento” - riferita alla filiale della banca - non atteneva alla erogazione del contributo, bensì alla consegna documentale. La filiale, dunque, non avrebbe dovuto sollecitare alla erogazione del contribuito a favore del , ma CP_3 CP_1 avrebbe sollecitato quest'ultimo a consegnare la documentazione relativa alla garanzia nel termine indicato;
- di conseguenza il Tribunale era incorso in un errore di interpretazione del contenuto della missiva. Il supposto inadempimento non poteva poi dedursi: a) dalla mancata comparizione del legale rappresentante in sede di prova per interpello, essendo prova inammissibile, irrilevante e non conducente,
6 perché relativa a fatti generici, specificamente contestati, estranei alla sfera di conoscenza del l.r.p.t. della banca, non collocati in precisi ambiti soggettivi e spazio temporali;
b) dalla omessa tempestività dell'informazione all'attore circa l'inesatto adempimento di , non sussistendo uno specifico obbligo in tal senso a CP_3 carico della banca ed essendo onere del , usando l'ordinaria diligenza, CP_1 informarsi ed adoperarsi presso l'ente artigiano per conseguire l'erogazione integrale del contributo ammesso;
c) dall'asserita attività di intermediazione svolta dalla banca, in mancanza di prova dell'assunzione da parte di quest'ultima di una tale specifica obbligazione;
in mancanza di prova, altresì, con particolare riferimento alla fattispecie concreta, sia della natura, dei limiti e della portata di una tale presunta attività, sia del contenuto delle obbligazioni specifiche che la banca avrebbe assunto nei confronti del nello svolgimento della stessa;
d) dal comma 3 dell'art. 2 CP_1 del contratto, secondo cui “all'impresa farà carico una rata agevolata commisurata alla quota di finanziamento ammessa al contributo”, perché clausola neutra rispetto alla materia del contendere ed avente ad oggetto solo un dato aspetto del finanziamento;
inoltre, dal successivo cpv della medesima disposizione, si deduceva che il era consapevole che la rata agevolata (in ipotesi di ammissione al CP_1 beneficio contributivo) sarebbe gravata in parte e direttamente su , CP_3 unico soggetto a cui rivolgersi in caso di eventuale inadempimento. Nessuna responsabilità poteva essere imputata a la stessa, invero, oltre ad CP_2 avere erogato al il finanziamento richiesto, aveva adottato un CP_1 comportamento impeccabile ed in buona fede, informando lo stesso – proprio con la nota del 15.10.1998 - dell'ammissione dell'operazione al contributo da parte di
, dell'importo complessivo e degli adempimenti necessari CP_3
(presentazione delle garanzie) per poterlo conseguire;
da tale momento incombeva sul ogni ulteriore attività ivi compresa quella di vigilare sulla materiale ed CP_1 integrale erogazione del beneficio da parte dell'ente artigiano e sull'adozione delle misure necessarie in caso di inesatto adempimento e in merito a tale peculiare rapporto intercorrente tra il ed , a cui la banca era del tutto CP_1 CP_3 estranea, quest'ultima non era tenuta a nessun altro obbligo di informazione.
Sosteneva inoltre l'appellante che quand'anche e per assurdo si fosse ritenuto incombente sulla banca un onere di sollecitazione all'adempimento verso l'ente artigiano, non sarebbe comunque corretta la conseguenza tratta dal Tribunale.
Evidenziava, infatti, che l'interesse dedotto dal in ordine al presunto CP_1
7 obbligo di sollecitazione gravante sulla banca o l'omessa informazione postuma circa la concreta esatta erogazione del contributo, non rivestiva, nell'economia della controversia, il ruolo determinante che gli si era inteso attribuire dal momento che nessuna delle due violazioni poteva dirsi essenziale visto che l'inadempimento alla sollecitazione di pagamento o alla tempestiva informazione non assurgevano a motivo di perdita del diritto del verso;
il beneficiario, infatti, CP_1 CP_3 ben avrebbe potuto già nel 2006 - allorquando diceva di avere avuto notizia dell'inesatto adempimento dell' - agire verso la stessa per CP_3
l'accertamento della responsabilità contrattuale dell'ente; 3) sul danno error in iudicando – violazione dell'art. 112 c.p.c. e 116 c.p.c. – violazione degli artt. 1362
e segg. c.c. – motivazione erronea ed infondata; non sussistendo responsabilità alcuna della banca in ordine ai fatti dedotti in giudizio, nessun danno aveva subito l'odierna parte appellata;
il Giudice di prime cure era incorso in violazione dell'art. 112 c.p.c. non avendo il né allegato né chiesto né provato il c.d. danno da CP_1 stress o esistenziale;
avendo il Tribunale indebitamente ritenuto che le rate di ammortamento sarebbero aumentate in caso di integrale erogazione del contributo, pretermettendo di considerare che la durata del finanziamento (nove anni) ed il numero delle rate (18) di ammortamento, erano stati predeterminati dalle parti all'art. 1 del contratto.
Si costituiva con comparsa depositata in data 13.05.2019 il Controparte_1 quale eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di appello in quanto privo dell'attestazione di conformità ex art. 16 undecies d.l. 179/2012; nel merito chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 24.05.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.05.2019, la Corte riservava al merito la decisione sull'eccezione di nullità dell'atto di appello e fissava l'udienza del 24.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
8 Con provvedimento del 14.04.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 15.07.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità dell'atto d'appello sollevata dalla difesa del D'Anello.
Ed invero, come rilevato dall'appellante, l'appello è stato notificato in formato pdf nativo digitale firmato digitalmente (p7m) e non in copia informatica conforme ad un originale analogico. Ne consegue che, trattandosi di documento nativo digitale, dello stesso non si doveva attestare la conformità ad alcun presunto originale, poiché era esso stesso l'originale (digitale).
Peraltro, nella relata di notifica, risulta la seguente attestazione “ATTESTO ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito in L. n. 221/2012) che il messaggio p.e.c., oltre alla presente relata firmata digitalmente, contiene i seguenti allegati informatici anche questi firmati digitalmente: Atto di Appello
(nome file: “ NELLO.pdf.p7m.”) e Procura alle liti Email_1
(nome file: “PROCURA_LITI.pdf.p7m”) predetti;
altresì, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2, L. 53/1994 e 16 undecies, comma 3 del DL
179/12, che la copia informatica allegata della procura (nome file:
“PROCURA_LITI.pdf.p7m”), da me sottoscritta digitalmente, è conforme all'originale analogico in mio possesso dal quale è stata estratta.”
2.2. Nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che con la nota del 15.10.1998 la abbia CP_2 assunto una specifica obbligazione nei confronti del , essendosi impegnata CP_1
a sollecitare l'adempimento di affinchè gli venisse versato quanto CP_3 dovuto. Ha, quindi, ravvisato l'inadempimento dell'Istituto di credito non solo per non aver sollecitato il predetto adempimento, ma anche per essere venuta meno agli obblighi di informazione, non avendo comunicato la mancata erogazione della somma di €8.426,50 se non dopo lettera di sollecito del 10 giugno 2006.
Ha poi ulteriormente tratto la prova della violazione dei doveri di correttezza e buona fede incombenti sulla dalla mancata presentazione del legale CP_2 rappresentante pro-tempore di a rendere l'interrogatorio formale. CP_2
9 Più in generale ha ritenuto che gli indicati doveri facessero capo all'istituto di credito in virtù dell'attività di intermediazione da esso svolta per il finanziamento ed ha in proposito richiamato l'art. 2 comma 3 del contratto di mutuo artigiano sottoscritto dalle parti secondo cui “…all'impresa farà carico una rata agevolata commisurata alla quota di finanziamento ammessa al contributo”.
Ritiene la Corte che la ricostruzione del giudice di prime cure non sia aderente alle emergenze istruttorie.
Muovendo dalla nota del Servizio Crediti di Banca Carime del 15.10.1998, ad avviso del Collegio il Tribunale non ne ha correttamente interpretato il contenuto.
Ed invero con detta nota è stato comunicato: a) che l' , nella seduta del CP_3
25.09.1998, aveva ammesso l'operazione al contributo complessivo di L.
64.660.248; b) che la metà di detto contributo (L. 32.330.124) era stata posta a carico del fondo comunitario;
c) che il aveva l'obbligo di produrre, tramite la CP_1 filiale della banca, entro 15 giorni, la documentazione relativa alla garanzia prescelta per la erogazione del contributo;
d) l'importo e la durata della garanzia nonché particolari indicazioni in merito alla garanzia assicurativa (scelta della compagnia e pagamento del premio in un'unica soluzione); e) alla filiale di “sollecitare il suddetto adempimento” ed a collegare il mutuo al c/c intestato all'impresa, per l'eventuale accreditamento delle quote di contributo comunitario.
Ora, la locuzione contenuta nella missiva “oltre a sollecitare il suddetto adempimento” - riferita alla filiale della banca - non attiene alla erogazione del contributo, bensì alla consegna documentale da parte del . Del resto nessun CP_1 altro adempimento è dato rinvenite nella predetta nota se non, appunto, quello, a carico del , di fornire entro 15 giorni la documentazione relativa alla CP_1 garanzia.
L'affermazione del giudice di prime cure secondo cui la banca nella lettera del
15.10.1998 avrebbe assunto l'obbligo di sollecitare l'adempimento da parte di e di assicurare il versamento del dovuto si appalesa del tutto sganciata CP_3 dal tenore testuale della missiva.
2.3. Il Tribunale ha poi fondato l'inadempimento della sulla violazione dei CP_2 doveri connessi all'attività di intermediazione da essa svolta in relazione alla erogazione del contributo.
Neppure tale affermazione trova riscontro nelle risultanze documentali. In particolare, tale obbligazione non può sicuramente trarsi dal comma 3 dell'art. 2 del
10 contratto, secondo cui “all'impresa farà carico una rata agevolata commisurata alla quota di finanziamento ammessa al contributo”. Tale disposizione, infatti, nulla dice in merito allo specifico obbligo in contestazione ed anzi, nel precisare subito dopo che la rata di finanziamento sarebbe stata corrisposta da con CP_3 riferimento alla quota di contributo concessa, individua quest'ultima come unico soggetto tenuto alla erogazione del contributo.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, deve escludersi la sussistenza in capo a CP_2 dell'obbligo di sollecitare l'integrale erogazione del contributo da parte di e di assicurare l'erogazione stessa. CP_3
Appare poi evidente come, in mancanza di altri elementi di prova, nessun valore possa attribuirsi alla mancata presentazione del legale rappresentante della banca a rendere l'interrogatorio.
La ha correttamente adempiuto agli obblighi su di essa incombenti. La CP_2 stessa, invero, oltre ad avere erogato al il finanziamento richiesto, lo ha CP_1 informato, con la nota del 15.10.1998, dell'ammissione dell'operazione al contributo da parte di , dell'importo complessivo e degli adempimenti necessari CP_3
(presentazione delle garanzie) per poterlo conseguire.
Da tale momento incombeva sul , quale diretto beneficiario del CP_1 contributo, ogni ulteriore attività ivi compresa quella di vigilare sulla materiale ed integrale erogazione del contributo da parte dell'ente artigiano e sull'adozione delle misure necessarie in caso di inesatto adempimento di detto ente.
D'altra parte il , pur edotto degli accrediti di tramite gli CP_1 CP_3 estratti del conto corrente, non ha mai richiesto informazioni alla stessa, disinteressandosi per anni della vicenda.
2.4. E comunque, quand'anche dovesse ravvisarsi in capo alla Banca la violazione dell'obbligo di sollecitazione e/o di tempestiva informazione, difetta la prova dell'efficienza causale di detta violazione rispetto alla mancata integrale erogazione del contributo da parte di . CP_3
L'ammissione al contributo comunitario, così come il suo versamento, costituivano attività estranee alla sfera di controllo della Banca e riservate ad
, sicchè la prima non può essere ritenuta responsabile degli asseriti CP_3 danni subiti dal a causa della parziale erogazione del contributo. CP_1
11 La domanda proposta dal va, dunque, rigettata con conseguente riforma CP_1 della sentenza di primo grado.
§ 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente il
, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico del predetto e si liquidano CP_1 come da dispositivo in base ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 751/2018 del Tribunale di Controparte_1
Paola, pubblicata il 20.11.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
b) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute Controparte_1 dall'appellante nei due gradi del giudizio, liquidandole per il primo grado in
€3.972,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge e per il secondo grado in €382,50 per esborsi ed in €4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 13/2019 R.G. vertente tra
(in breve (C.F.: Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Bruno Nisticò; appellante
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Angelo Capano;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 751/2018 del Tribunale di Paola, pubblicata il 20.11.2018, avente ad oggetto inadempimento contrattuale e risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento della proposta impugnazione ed in riforma della gravata sentenza, previo ogni opportuno provvedimento o
1 declaratoria occorrenda, acquisito il fascicolo di primo grado, per gli esposti motivi, così statuire: ritenere l'appello fondato per tutti gli esposti motivi di fatto e diritto e, per l'effetto, annullare e/o riformare la decisione gravata in accoglimento delle eccezioni e conclusioni tutte rassegnate dalla concludente in prime cure, riportate in narrativa e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione che tutte si impugnano e contestano, in via del tutto preliminare dichiarare, per tutto quanto ampiamente dedotto sul punto, la nullità del gravame notificato via pec da con la conferma Parte_1 della sentenza impugnata avente n. 751/2018 emessa dal Tribunale di Paola;
in via subordinata rigettare l' appello proposto da per tutti Parte_1
i motivi sopra esposti poiché totalmente infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza n. 751/2018 emessa dal Tribunale di Paola e in ogni caro con condanna di al pagamento delle spese di lite del Parte_1 grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario".
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il signor Controparte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola-Sezione Distaccata di Scalea, esponendo che: - in data 24.03.1998, aveva stipulato con il Controparte_2 predetto istituto di credito, per conto della propria impresa, il mutuo artigiano n.
38/1946, con un contributo comunitario da garantire pari ad € 16.697,11; - pur avendo prestato idonea garanzia assicurativa e contrariamente a quanto deliberato a suo favore da , aveva ricevuto dalla banca la minor somma di € CP_3
8.270,61; - la mancata erogazione, senza ragione, della residua somma di € 8.426,50 si poneva in contrasto con i principi di buona fede e correttezza nella formazione, interpretazione ed esecuzione del contratto di mutuo;
- il comportamento sleale della banca aveva causato danni economici e di immagine quantificabili in € 50.000,00.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa, il grave inadempimento di CP_2 rispetto al dovere di buona fede, di diligenza e di correttezza nell'esecuzione del
2 contratto commesso ai danni di e, conseguentemente, Controparte_1 condannare i convenuti in solido tra di loro al risarcimento di tutti i danni subiti da
a causa di tale grave inadempimento contrattuale e che si Controparte_1 quantificano sin d'ora nella complessiva somma di €. 50.000,00 o a quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo. Con vittoria di spese e onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario per anticipazione fattane”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.06.2011, si costituiva in giudizio la quale resisteva alla domanda eccependone la prescrizione e Controparte_2 comunque la inammissibilità ed infondatezza stante la genericità delle allegazioni sia in punto di an che di quantum, nonché l'assoluta carenza di prova. Rilevava poi il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che unico soggetto semmai tenuto alla corresponsione della somma in contestazione era da ritenersi . CP_3
Esponeva al riguardo che in data 24.3.1998 aveva concesso ed erogato al CP_1 un mutuo c.d. artigiano di Lire 240.000.000; che questi, a sua volta, con delibera di del 25.09.1998, era stato ammesso ad un contributo di Lire 64.660.248 CP_3
a carico dello stesso ente artigiano, posto per metà a carico del fondo comunitario e da erogarsi con accredito sul conto dell'attore; che tali circostanze erano state Con rappresentante da al nello con nota del 15.10.1998; che di CP_2 conseguenza il versamento da parte di di un contributo inferiore a CP_3 quello ammesso era circostanza del tutto estranea alla sfera giuridica di che CP_2 quest'ultima, peraltro, con comportamento diligente e corretto, nel dare riscontro ad una nota inviata dal legale del , aveva chiarito quanto sopra, comunicando CP_1 altresì l'entità del contributo effettivamente erogato da (€ 9.388,64) CP_3 mediante accredito sul c/c dell'attore, per come poteva dedursi dagli estratti conto versati in atti;
che, così stando le cose, non poteva ritenersi CP_2 responsabile di alcunchè e men che meno dell'asserita violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
che di conseguenza, non potevano imputarsi alla stessa i danni genericamente allegati ed in alcun modo provati. La convenuta rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale di Paola-Sez. distaccata di Scalea- contrariis reiectis - : in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile, e comunque rigettare, la domanda attrice per carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
3 in subordine e nel merito, rigettare la domanda perché infondata e/o prescritta, e comunque. Con vittoria di spese e competenze”.
Con sentenza n. 751/2018 il Tribunale di Paola così statuiva: “accoglie la domanda attorea e per l'effetto, accertato l'inadempimento della convenuta e il suo venire meno agli obblighi di buona fede e di correttezza nell'esecuzione di un contratto, per tutto quanto dedotto, condanna al risarcimento dei CP_2 danni quantificati in €. 10.000,00 in favore di condanna Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese di lite che quantifica in complessivi €. 2.282,00.
[...] di cui €. 382,00 per esborsi ed €. 1.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa, come per legge, di distrarre in favore del procuratore antistatario.”
Il giudice di prime cure riteneva infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla banca, essendosi questa assunta, con la nota del 15.10.1998,
l'obbligazione specifica di sollecitare ad la corresponsione delle CP_3 somme ammesse a contributo comunitario a favore del , nell'ambito CP_1 dell'attività di intermediazione svolta;
riconosceva la responsabilità della banca per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.; riteneva che la banca non solo si era resa inadempiente a tale obbligazione ed alle regole di correttezza e di diligenza - nella specie particolarmente qualificata per la convenuta - ma era venuta meno anche agli obblighi di tempestiva informazione in merito alla mancata erogazione della somma di € 8.462,50, avendovi provveduto solo in sede di riscontro alla nota del legale del
10 giugno 2006; in sintesi, la banca non aveva compiuto tutti gli atti giuridici e materiali necessari alla salvaguardia dell'altrui interesse;
prova ne era la citata missiva del 15 ottobre 1998 e la mancata comparizione del legale rappresentante dell'ente all'udienza fissata per la prova per interpello. Inoltre, il Tribunale richiamava l'attività di intermediazione esercitata dalla banca ed il contenuto dell'art. 2 del contratto di mutuo secondo cui “…. All'impresa farà carico una rata agevolata commisurata alla quota di finanziamento ammessa al contributo”. Ad avviso del Tribunale il comportamento non corretto della banca aveva causato danni all'attore per complessivi € 10.000,00 per la mancata erogazione del contributo comunitario, per non avere usufruito di rate agevolate ed a titolo di danno esistenziale da stress. Il giudice di prime cure rigettava, infine, l'eccezione di prescrizione
4 quinquennale sollevata dalla banca tenuto conto dell'atto interruttivo della prescrizione del 10.06.2006 e della notifica della citazione in data 21.03.2011.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
28.12.2018, società incorporante sulla base dei Parte_2 CP_2 seguenti motivi: 1) difetto di legittimazione passiva di – sul contratto CP_2 di finanziamento del 24.3.1998 - error in iudicando - violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 1362 e segg. c.c. - motivazione erronea ed infondata
– violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.. Deduceva l'appellante che nel contratto di finanziamento di mutuo artigiano con contributo comunitario stipulato tra le parti in data 24.03.1998, non si era assunta l'obbligazione di sollecitare la CP_2 corresponsione delle somme ammesse a contributo comunitario in favore di nell'ambito dell'attività di intermediazione svolta;
il Tribunale Controparte_1 era incorso in un errore di percezione ed interpretazione del contenuto dell'art. 2 del contratto ed in generale delle clausole del finanziamento, non rinvenendosi in nessuna di queste ultime un'obbligazione di tal fatta;
detto errore aveva condotto alla infondata statuizione di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla banca;
l'unico soggetto che aveva deliberato l'ammissione al contributo economico e si era impegnato alla relativa corresponsione era
, di conseguenza, l'eventuale inesatto adempimento di tale ultimo ente, CP_3 non poteva spiegare effetti nella sfera giuridica della banca, essendo questa del tutto estranea alla specifica vicenda;
il Giudice di prime cure, in aperta violazione del disposto di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., non aveva specificato la clausola contrattuale in cui si rinveniva la dedotta obbligazione;
l'omissione, in verità, trovava spiegazione nel fatto che un'obbligazione di tal fatta, nel contratto, non esisteva;
ed invero, l'art. 1 del contratto disciplinava lo scopo, le condizioni di concessione e di utilizzo del finanziamento, i termini e le modalità di rimborso;
l'art. 2 le condizioni di tasso, il contributo statale nel pagamento degli interessi e quelli di mora;
l'art. 3
l'intervento finanziario a tasso ridotto;
l'art. 4 i privilegi e le garanzie;
l'art. 5 le fidejussioni;
l'art. 6 la solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni;
l'art. 7 la cancellazione, la riduzione e la rinuncia dei privilegi e delle garanzie da parte della banca;
l'art. 7 la conservazione delle garanzie, l'assicurazione dell'oggetto del privilegio e dell'ipoteca; l'art. 8 l'estinzione anticipata del finanziamento;
l'art. 9
l'estinzione anticipata;
l'art. 10 la decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione del rapporto, l'esecutività delle garanzie;
l'art. 11 le spese ed il trattamento tributario;
5 l'art. 12 il domicilio ed il foro competente;
dunque in nessuna di tali clausole era dato rinvenire l'obbligazione indicata dal Tribunale a carico della banca;
2) nel merito a) sulla nota del 15.10.1998 di – error in iudicando - CP_2 violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1362 e segg.
c.c. b) violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. - motivazione erronea ed infondata – violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. e dell'art.
132 n. 4 c.p.c.. Ad avviso dell'appellante la sentenza era erronea nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto di trarre la prova dell'inadempimento della banca dal contenuto della nota del 15.10.1998, dalla mancata comparizione del legale rappresentante della stessa per sottoporsi alla prova per interpello, dalla omessa tempestiva informazione verso l'attore circa l'inesatto adempimento di
, dall'attività di intermediazione svolta per il finanziamento e dal CP_3 comma 3 dell'art. 2 del contratto, secondo cui “all'impresa farà carico una rata agevolata commisurata alla quota di finanziamento ammessa al contributo”.
Evidenziava l'appellante che nella lettera del 15.10.1998, a) non si CP_2 era assunta l'obbligazione di sollecitare ad la corresponsione delle CP_3 somme ammesse a contributo comunitario in favore di Controparte_1 nell'ambito dell'attività di intermediazione svolta o di assicurare allo stesso il versamento del contributo dovuto;
b) nella missiva la banca aveva semplicemente comunicato che: l' , nella seduta del 25.09.1998, aveva deliberato CP_3
l'ammissione dell'operazione al contributo complessivo di Lire 64.660.248; la metà di detto contributo era stata posta a carico del fondo comunitario;
il beneficiario aveva l'obbligo di produrre, tramite la filiale della banca, entro 15 giorni, la documentazione relativa alla garanzia prescelta per la erogazione del contributo, indicando gli aspetti essenziali della garanzia (dati economici, durata, soggetto garante ed altro); la locuzione contenuta nella missiva “oltre a sollecitare il suddetto adempimento” - riferita alla filiale della banca - non atteneva alla erogazione del contributo, bensì alla consegna documentale. La filiale, dunque, non avrebbe dovuto sollecitare alla erogazione del contribuito a favore del , ma CP_3 CP_1 avrebbe sollecitato quest'ultimo a consegnare la documentazione relativa alla garanzia nel termine indicato;
- di conseguenza il Tribunale era incorso in un errore di interpretazione del contenuto della missiva. Il supposto inadempimento non poteva poi dedursi: a) dalla mancata comparizione del legale rappresentante in sede di prova per interpello, essendo prova inammissibile, irrilevante e non conducente,
6 perché relativa a fatti generici, specificamente contestati, estranei alla sfera di conoscenza del l.r.p.t. della banca, non collocati in precisi ambiti soggettivi e spazio temporali;
b) dalla omessa tempestività dell'informazione all'attore circa l'inesatto adempimento di , non sussistendo uno specifico obbligo in tal senso a CP_3 carico della banca ed essendo onere del , usando l'ordinaria diligenza, CP_1 informarsi ed adoperarsi presso l'ente artigiano per conseguire l'erogazione integrale del contributo ammesso;
c) dall'asserita attività di intermediazione svolta dalla banca, in mancanza di prova dell'assunzione da parte di quest'ultima di una tale specifica obbligazione;
in mancanza di prova, altresì, con particolare riferimento alla fattispecie concreta, sia della natura, dei limiti e della portata di una tale presunta attività, sia del contenuto delle obbligazioni specifiche che la banca avrebbe assunto nei confronti del nello svolgimento della stessa;
d) dal comma 3 dell'art. 2 CP_1 del contratto, secondo cui “all'impresa farà carico una rata agevolata commisurata alla quota di finanziamento ammessa al contributo”, perché clausola neutra rispetto alla materia del contendere ed avente ad oggetto solo un dato aspetto del finanziamento;
inoltre, dal successivo cpv della medesima disposizione, si deduceva che il era consapevole che la rata agevolata (in ipotesi di ammissione al CP_1 beneficio contributivo) sarebbe gravata in parte e direttamente su , CP_3 unico soggetto a cui rivolgersi in caso di eventuale inadempimento. Nessuna responsabilità poteva essere imputata a la stessa, invero, oltre ad CP_2 avere erogato al il finanziamento richiesto, aveva adottato un CP_1 comportamento impeccabile ed in buona fede, informando lo stesso – proprio con la nota del 15.10.1998 - dell'ammissione dell'operazione al contributo da parte di
, dell'importo complessivo e degli adempimenti necessari CP_3
(presentazione delle garanzie) per poterlo conseguire;
da tale momento incombeva sul ogni ulteriore attività ivi compresa quella di vigilare sulla materiale ed CP_1 integrale erogazione del beneficio da parte dell'ente artigiano e sull'adozione delle misure necessarie in caso di inesatto adempimento e in merito a tale peculiare rapporto intercorrente tra il ed , a cui la banca era del tutto CP_1 CP_3 estranea, quest'ultima non era tenuta a nessun altro obbligo di informazione.
Sosteneva inoltre l'appellante che quand'anche e per assurdo si fosse ritenuto incombente sulla banca un onere di sollecitazione all'adempimento verso l'ente artigiano, non sarebbe comunque corretta la conseguenza tratta dal Tribunale.
Evidenziava, infatti, che l'interesse dedotto dal in ordine al presunto CP_1
7 obbligo di sollecitazione gravante sulla banca o l'omessa informazione postuma circa la concreta esatta erogazione del contributo, non rivestiva, nell'economia della controversia, il ruolo determinante che gli si era inteso attribuire dal momento che nessuna delle due violazioni poteva dirsi essenziale visto che l'inadempimento alla sollecitazione di pagamento o alla tempestiva informazione non assurgevano a motivo di perdita del diritto del verso;
il beneficiario, infatti, CP_1 CP_3 ben avrebbe potuto già nel 2006 - allorquando diceva di avere avuto notizia dell'inesatto adempimento dell' - agire verso la stessa per CP_3
l'accertamento della responsabilità contrattuale dell'ente; 3) sul danno error in iudicando – violazione dell'art. 112 c.p.c. e 116 c.p.c. – violazione degli artt. 1362
e segg. c.c. – motivazione erronea ed infondata; non sussistendo responsabilità alcuna della banca in ordine ai fatti dedotti in giudizio, nessun danno aveva subito l'odierna parte appellata;
il Giudice di prime cure era incorso in violazione dell'art. 112 c.p.c. non avendo il né allegato né chiesto né provato il c.d. danno da CP_1 stress o esistenziale;
avendo il Tribunale indebitamente ritenuto che le rate di ammortamento sarebbero aumentate in caso di integrale erogazione del contributo, pretermettendo di considerare che la durata del finanziamento (nove anni) ed il numero delle rate (18) di ammortamento, erano stati predeterminati dalle parti all'art. 1 del contratto.
Si costituiva con comparsa depositata in data 13.05.2019 il Controparte_1 quale eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di appello in quanto privo dell'attestazione di conformità ex art. 16 undecies d.l. 179/2012; nel merito chiedeva il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 24.05.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.05.2019, la Corte riservava al merito la decisione sull'eccezione di nullità dell'atto di appello e fissava l'udienza del 24.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
8 Con provvedimento del 14.04.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 15.07.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità dell'atto d'appello sollevata dalla difesa del D'Anello.
Ed invero, come rilevato dall'appellante, l'appello è stato notificato in formato pdf nativo digitale firmato digitalmente (p7m) e non in copia informatica conforme ad un originale analogico. Ne consegue che, trattandosi di documento nativo digitale, dello stesso non si doveva attestare la conformità ad alcun presunto originale, poiché era esso stesso l'originale (digitale).
Peraltro, nella relata di notifica, risulta la seguente attestazione “ATTESTO ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito in L. n. 221/2012) che il messaggio p.e.c., oltre alla presente relata firmata digitalmente, contiene i seguenti allegati informatici anche questi firmati digitalmente: Atto di Appello
(nome file: “ NELLO.pdf.p7m.”) e Procura alle liti Email_1
(nome file: “PROCURA_LITI.pdf.p7m”) predetti;
altresì, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2, L. 53/1994 e 16 undecies, comma 3 del DL
179/12, che la copia informatica allegata della procura (nome file:
“PROCURA_LITI.pdf.p7m”), da me sottoscritta digitalmente, è conforme all'originale analogico in mio possesso dal quale è stata estratta.”
2.2. Nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che con la nota del 15.10.1998 la abbia CP_2 assunto una specifica obbligazione nei confronti del , essendosi impegnata CP_1
a sollecitare l'adempimento di affinchè gli venisse versato quanto CP_3 dovuto. Ha, quindi, ravvisato l'inadempimento dell'Istituto di credito non solo per non aver sollecitato il predetto adempimento, ma anche per essere venuta meno agli obblighi di informazione, non avendo comunicato la mancata erogazione della somma di €8.426,50 se non dopo lettera di sollecito del 10 giugno 2006.
Ha poi ulteriormente tratto la prova della violazione dei doveri di correttezza e buona fede incombenti sulla dalla mancata presentazione del legale CP_2 rappresentante pro-tempore di a rendere l'interrogatorio formale. CP_2
9 Più in generale ha ritenuto che gli indicati doveri facessero capo all'istituto di credito in virtù dell'attività di intermediazione da esso svolta per il finanziamento ed ha in proposito richiamato l'art. 2 comma 3 del contratto di mutuo artigiano sottoscritto dalle parti secondo cui “…all'impresa farà carico una rata agevolata commisurata alla quota di finanziamento ammessa al contributo”.
Ritiene la Corte che la ricostruzione del giudice di prime cure non sia aderente alle emergenze istruttorie.
Muovendo dalla nota del Servizio Crediti di Banca Carime del 15.10.1998, ad avviso del Collegio il Tribunale non ne ha correttamente interpretato il contenuto.
Ed invero con detta nota è stato comunicato: a) che l' , nella seduta del CP_3
25.09.1998, aveva ammesso l'operazione al contributo complessivo di L.
64.660.248; b) che la metà di detto contributo (L. 32.330.124) era stata posta a carico del fondo comunitario;
c) che il aveva l'obbligo di produrre, tramite la CP_1 filiale della banca, entro 15 giorni, la documentazione relativa alla garanzia prescelta per la erogazione del contributo;
d) l'importo e la durata della garanzia nonché particolari indicazioni in merito alla garanzia assicurativa (scelta della compagnia e pagamento del premio in un'unica soluzione); e) alla filiale di “sollecitare il suddetto adempimento” ed a collegare il mutuo al c/c intestato all'impresa, per l'eventuale accreditamento delle quote di contributo comunitario.
Ora, la locuzione contenuta nella missiva “oltre a sollecitare il suddetto adempimento” - riferita alla filiale della banca - non attiene alla erogazione del contributo, bensì alla consegna documentale da parte del . Del resto nessun CP_1 altro adempimento è dato rinvenite nella predetta nota se non, appunto, quello, a carico del , di fornire entro 15 giorni la documentazione relativa alla CP_1 garanzia.
L'affermazione del giudice di prime cure secondo cui la banca nella lettera del
15.10.1998 avrebbe assunto l'obbligo di sollecitare l'adempimento da parte di e di assicurare il versamento del dovuto si appalesa del tutto sganciata CP_3 dal tenore testuale della missiva.
2.3. Il Tribunale ha poi fondato l'inadempimento della sulla violazione dei CP_2 doveri connessi all'attività di intermediazione da essa svolta in relazione alla erogazione del contributo.
Neppure tale affermazione trova riscontro nelle risultanze documentali. In particolare, tale obbligazione non può sicuramente trarsi dal comma 3 dell'art. 2 del
10 contratto, secondo cui “all'impresa farà carico una rata agevolata commisurata alla quota di finanziamento ammessa al contributo”. Tale disposizione, infatti, nulla dice in merito allo specifico obbligo in contestazione ed anzi, nel precisare subito dopo che la rata di finanziamento sarebbe stata corrisposta da con CP_3 riferimento alla quota di contributo concessa, individua quest'ultima come unico soggetto tenuto alla erogazione del contributo.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, deve escludersi la sussistenza in capo a CP_2 dell'obbligo di sollecitare l'integrale erogazione del contributo da parte di e di assicurare l'erogazione stessa. CP_3
Appare poi evidente come, in mancanza di altri elementi di prova, nessun valore possa attribuirsi alla mancata presentazione del legale rappresentante della banca a rendere l'interrogatorio.
La ha correttamente adempiuto agli obblighi su di essa incombenti. La CP_2 stessa, invero, oltre ad avere erogato al il finanziamento richiesto, lo ha CP_1 informato, con la nota del 15.10.1998, dell'ammissione dell'operazione al contributo da parte di , dell'importo complessivo e degli adempimenti necessari CP_3
(presentazione delle garanzie) per poterlo conseguire.
Da tale momento incombeva sul , quale diretto beneficiario del CP_1 contributo, ogni ulteriore attività ivi compresa quella di vigilare sulla materiale ed integrale erogazione del contributo da parte dell'ente artigiano e sull'adozione delle misure necessarie in caso di inesatto adempimento di detto ente.
D'altra parte il , pur edotto degli accrediti di tramite gli CP_1 CP_3 estratti del conto corrente, non ha mai richiesto informazioni alla stessa, disinteressandosi per anni della vicenda.
2.4. E comunque, quand'anche dovesse ravvisarsi in capo alla Banca la violazione dell'obbligo di sollecitazione e/o di tempestiva informazione, difetta la prova dell'efficienza causale di detta violazione rispetto alla mancata integrale erogazione del contributo da parte di . CP_3
L'ammissione al contributo comunitario, così come il suo versamento, costituivano attività estranee alla sfera di controllo della Banca e riservate ad
, sicchè la prima non può essere ritenuta responsabile degli asseriti CP_3 danni subiti dal a causa della parziale erogazione del contributo. CP_1
11 La domanda proposta dal va, dunque, rigettata con conseguente riforma CP_1 della sentenza di primo grado.
§ 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente il
, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico del predetto e si liquidano CP_1 come da dispositivo in base ai valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 751/2018 del Tribunale di Controparte_1
Paola, pubblicata il 20.11.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
b) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute Controparte_1 dall'appellante nei due gradi del giudizio, liquidandole per il primo grado in
€3.972,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge e per il secondo grado in €382,50 per esborsi ed in €4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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