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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 4157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4157 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 299 /2022 RG
Alla udienza del 23.10.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 17.oo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
IN della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 299 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
1 Il sig. , c.f.: , (Avvocato Parte_1 C.F._1
UE Maggio)
ATTORE
CONTRO
Il , in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, rag. , C.F. Controparte_2
(avv. Francesco Cutietta) P.IVA_1
CONVENUTO
E
La HDI Italia S.p.A. (già con sede Controparte_3
in Milano Viale Certosa, 222 (P. IVA , in persona del suo P.IVA_2
legale rapp.te pro- tempore, (avv. Gianfranco Aricò)
Terza chiamata in causa
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
Ritiene e dichiara la carenza di legittimazione passiva del
[...]
, in persona dell'amministratore pro- Controparte_4
tempore;
2 Considerati i profili della vicenda nonché il mutamento della giurisprudenza, registratasi rispetto alle questioni dirimenti trattate, si ravvisano i presupposti per compensare le spese legali fra tutte le parti in causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di entrare nel merito della fattispecie per cui è causa, necessita premettere che la presente istanza va inquadrata nell'alveo della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., configurandosi nel caso di specie, una carenza di manutenzione riscontrata sul marciapiede di via
Papa ER I, caratterizzata da una grossa buca.
In particolare, il sig. mentre usciva dal negozio “Il Mercatone Pt_1
della Carne” e si avviava verso la propria auto posteggiata nella via
Papa Pio XII, angolo via Papa ER I, inciampava su una grossa buca presente sul marciapiede di via Papa ER I e rovinava al suolo,
sbattendo la faccia ed il braccio destro.
Ed invero, necessita soffermarsi sulla questione preliminare, inerente la carenza di legittimazione passiva, eccepita dal CP_1
convenuto, e ciò in ragione della circostanza che la manutenzione del marciapiede, ad uso pubblico, ove era caduto il sig. , doveva Pt_1
ritenersi a carico del , e non già del Controparte_5 CP_1
[...
, e ciò anche qualora la porzione di marciapiede, Controparte_4
3 ove era caduto l'attore, fosse ritenuto ricadente nella proprietà
Condominiale.
Ciò premesso, alla luce di copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito, condivisa da questo Giudice, la responsabilità dell'occorso n.q.
di custode del bene demaniale (marciapiede), deputato al pubblico transito, va ascritta in capo all' , per la sua precipua CP_6
funzione di custode e manutentore della stessa, in applicazione dell'art. 2051 c.c.
I giudici di merito hanno più volte precisato che, poiché i marciapiedi
posti al lato di una strada pubblica sono aperti al pubblico transito di pedoni, la responsabilità per i sinistri ivi occorsi è da ascriversi,
ancora una volta, al che, oltre ad avere il potere (dovere) di CP_5
fare la multa (o rimuovere) il veicolo parcheggiato sul marciapiede (in quanto di uso pubblico) deve garantirne la corretta 'custodia',
assicurandone la manutenzione, proprio al fine di scongiurare
pericoli agli utenti che vi transitano.
In particolare, il Legislatore ha costantemente ribadito che Il
marciapiedi antistante ad un condominio, a differenza dei cortili e degli spazi interni, è suolo pubblico e quindi appartiene totalmente alla pubblica amministrazione;
Il Decreto legislativo 285/92 (Codice della
Strada) definisce chiaramente il concetto di strada pubblica e annovera i marciapiedi nel demanio, l'articolo 3, numero 33, infatti, specifica che
4 si intende per marciapiede «parte della strada, esterna alla
carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai
pedoni». Sulla scorta di tale principio appare palesemente, illegittimo ritenere che una semplice ordinanza comunale possa derogare ad un decreto legislativo, ovverosia ad un atto di rango chiaramente superiore.
Ciò posto, ne consegue che il mantiene la proprietà del CP_5
marciapiedi anche per la porzione antistante allo stabile condominiale e tale diritto di proprietà comprende l'onere di effettuare le opere di manutenzione dovute e necessarie, di effettuare le riparazioni o manutenzioni al fine di rendere sicuro o agibile il marciapiedi,
riparazione che nella fattispecie per cui è causa avrebbe dovuto comportare la eliminazione della grossa buca ivi presente sul marciapiede di via Papa ER I, dove è caduto il sig. che Pt_1
costituiva fonte di pericolo per gli utenti in transito.
In particolare, sul punto si è registrata una certa oscillazione nelle sentenze emesse dai Giudici di merito, ma questo Decidente condivide l'orientamento oramai predominante a tenore del quale:
“L'ufficio in questione, dopo aver appurato che l'area antistante al
fabbricato in esame era, in realtà, ancora di proprietà del costruttore
dell'edificio, ha comunque precisato che, in ogni caso, l'ente custode
del marciapiede era il . ha quindi ricordato il pacifico CP_7
5 orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'amministrazione comunale ha l'obbligo di garantire che la circolazione dei pedoni debba avvenire in condizioni di sicurezza non solo sulla strada di cui è
proprietaria, ma anche sulle aree limitrofe alla medesima
"L'amministrazione comunale ha, quindi, il dovere di garantire la
circolazione di veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza non solo
sulla strada di cui è proprietaria, ma anche sulle aree limitrofe alla
via pubblica poiché è comunque obbligo dell'ente verificare che lo
stato dei luoghi dell'intera area consenta il transito in totale
sicurezza (ex multis Cass. n. 6141/2018)".
Sulla scorta della superiori argomentazioni, si ritiene e dichiara la carenza di legittimazione passiva del Controparte_4
, in persona dell'amministratore pro-tempore;
[...]
Considerati i profili della vicenda nonché il mutamento della
giurisprudenza, registratasi rispetto alle questioni dirimenti trattate, si
ravvisano i presupposti per compensare le spese legali fra tutte le parti
in causa.
Così deciso.
Pa, lì 23.10. 2025 IL G.O.P.
Valentina IN
6
Alla udienza del 23.10.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 17.oo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
IN della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 299 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
TRA
1 Il sig. , c.f.: , (Avvocato Parte_1 C.F._1
UE Maggio)
ATTORE
CONTRO
Il , in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, rag. , C.F. Controparte_2
(avv. Francesco Cutietta) P.IVA_1
CONVENUTO
E
La HDI Italia S.p.A. (già con sede Controparte_3
in Milano Viale Certosa, 222 (P. IVA , in persona del suo P.IVA_2
legale rapp.te pro- tempore, (avv. Gianfranco Aricò)
Terza chiamata in causa
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
Ritiene e dichiara la carenza di legittimazione passiva del
[...]
, in persona dell'amministratore pro- Controparte_4
tempore;
2 Considerati i profili della vicenda nonché il mutamento della giurisprudenza, registratasi rispetto alle questioni dirimenti trattate, si ravvisano i presupposti per compensare le spese legali fra tutte le parti in causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di entrare nel merito della fattispecie per cui è causa, necessita premettere che la presente istanza va inquadrata nell'alveo della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., configurandosi nel caso di specie, una carenza di manutenzione riscontrata sul marciapiede di via
Papa ER I, caratterizzata da una grossa buca.
In particolare, il sig. mentre usciva dal negozio “Il Mercatone Pt_1
della Carne” e si avviava verso la propria auto posteggiata nella via
Papa Pio XII, angolo via Papa ER I, inciampava su una grossa buca presente sul marciapiede di via Papa ER I e rovinava al suolo,
sbattendo la faccia ed il braccio destro.
Ed invero, necessita soffermarsi sulla questione preliminare, inerente la carenza di legittimazione passiva, eccepita dal CP_1
convenuto, e ciò in ragione della circostanza che la manutenzione del marciapiede, ad uso pubblico, ove era caduto il sig. , doveva Pt_1
ritenersi a carico del , e non già del Controparte_5 CP_1
[...
, e ciò anche qualora la porzione di marciapiede, Controparte_4
3 ove era caduto l'attore, fosse ritenuto ricadente nella proprietà
Condominiale.
Ciò premesso, alla luce di copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito, condivisa da questo Giudice, la responsabilità dell'occorso n.q.
di custode del bene demaniale (marciapiede), deputato al pubblico transito, va ascritta in capo all' , per la sua precipua CP_6
funzione di custode e manutentore della stessa, in applicazione dell'art. 2051 c.c.
I giudici di merito hanno più volte precisato che, poiché i marciapiedi
posti al lato di una strada pubblica sono aperti al pubblico transito di pedoni, la responsabilità per i sinistri ivi occorsi è da ascriversi,
ancora una volta, al che, oltre ad avere il potere (dovere) di CP_5
fare la multa (o rimuovere) il veicolo parcheggiato sul marciapiede (in quanto di uso pubblico) deve garantirne la corretta 'custodia',
assicurandone la manutenzione, proprio al fine di scongiurare
pericoli agli utenti che vi transitano.
In particolare, il Legislatore ha costantemente ribadito che Il
marciapiedi antistante ad un condominio, a differenza dei cortili e degli spazi interni, è suolo pubblico e quindi appartiene totalmente alla pubblica amministrazione;
Il Decreto legislativo 285/92 (Codice della
Strada) definisce chiaramente il concetto di strada pubblica e annovera i marciapiedi nel demanio, l'articolo 3, numero 33, infatti, specifica che
4 si intende per marciapiede «parte della strada, esterna alla
carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai
pedoni». Sulla scorta di tale principio appare palesemente, illegittimo ritenere che una semplice ordinanza comunale possa derogare ad un decreto legislativo, ovverosia ad un atto di rango chiaramente superiore.
Ciò posto, ne consegue che il mantiene la proprietà del CP_5
marciapiedi anche per la porzione antistante allo stabile condominiale e tale diritto di proprietà comprende l'onere di effettuare le opere di manutenzione dovute e necessarie, di effettuare le riparazioni o manutenzioni al fine di rendere sicuro o agibile il marciapiedi,
riparazione che nella fattispecie per cui è causa avrebbe dovuto comportare la eliminazione della grossa buca ivi presente sul marciapiede di via Papa ER I, dove è caduto il sig. che Pt_1
costituiva fonte di pericolo per gli utenti in transito.
In particolare, sul punto si è registrata una certa oscillazione nelle sentenze emesse dai Giudici di merito, ma questo Decidente condivide l'orientamento oramai predominante a tenore del quale:
“L'ufficio in questione, dopo aver appurato che l'area antistante al
fabbricato in esame era, in realtà, ancora di proprietà del costruttore
dell'edificio, ha comunque precisato che, in ogni caso, l'ente custode
del marciapiede era il . ha quindi ricordato il pacifico CP_7
5 orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'amministrazione comunale ha l'obbligo di garantire che la circolazione dei pedoni debba avvenire in condizioni di sicurezza non solo sulla strada di cui è
proprietaria, ma anche sulle aree limitrofe alla medesima
"L'amministrazione comunale ha, quindi, il dovere di garantire la
circolazione di veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza non solo
sulla strada di cui è proprietaria, ma anche sulle aree limitrofe alla
via pubblica poiché è comunque obbligo dell'ente verificare che lo
stato dei luoghi dell'intera area consenta il transito in totale
sicurezza (ex multis Cass. n. 6141/2018)".
Sulla scorta della superiori argomentazioni, si ritiene e dichiara la carenza di legittimazione passiva del Controparte_4
, in persona dell'amministratore pro-tempore;
[...]
Considerati i profili della vicenda nonché il mutamento della
giurisprudenza, registratasi rispetto alle questioni dirimenti trattate, si
ravvisano i presupposti per compensare le spese legali fra tutte le parti
in causa.
Così deciso.
Pa, lì 23.10. 2025 IL G.O.P.
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