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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Bertillo ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2052 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA in qualità di genitore e tutore della minore Parte_1 Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Valdinievole n. 11, presso lo studio dell'Avv. ESTER
RR ND che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dell'Inps in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. CLAUDIA RUPERTO in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c., depositato in data
27.10.2023, il ricorrente in epigrafe indicato contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito che si era concluso senza il riconoscimento, in capo alla minore, della sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento ex art. 1
L. 18/80; conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo al Tribunale di: CP_1
«ACCERTARE e DICHIARARE che la minore risulta essere in possesso dei requisiti Persona_1 sanitari utili al riconoscimento della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 Legge n. 18/1980, con decorrenza dalla data della domanda del 04/07/2022 o in subordine dalla data che risulterà di giustizia. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sempre in via principale, DICHIARARE CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE in relazione al riconoscimento avvenuto nelle more dalla fase di ATP da parte dell' resistente in favore di CP_1 Per_1
dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'indennità di frequenza ai sensi della legge n. 289/90 e
[...] dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n.104/92, con decorrenza dalla data della domanda del
04/07/2022, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza CP_1 virtuale, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario».
A sostegno della domanda parte ricorrente ha affermato la sussistenza dei requisiti richiesti per la citata indennità richiamando le osservazioni critiche del proprio consulente medico e deducendo in particolare che, nel caso di un minore affetto dalle patologie croniche come quelle descritte in atti, il CTU avrebbe dovuto valutare anche «la necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano».
1.1. Si è costituito l' contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
2. La causa, istruita documentalmente e tramite espletamento di una nuova consulenza medico legale che tenesse conto anche dell'aggravamento delle condizioni di salute intervenuto nel corso del giudizio, veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. La parte ricorrente ha depositato in atti documentazione medica attestante l'aggravamento delle condizioni di salute della minore e consistente nelle certificazioni emesse dal Policlinico
Gemelli, U.O.C. Pediatria, in data 6.02.2025, 18.02.2025 e 4.03.2025 nonché i referti del Centro per la diagnosi ed il trattamento delle maculopatie e retinopatie degenerative e distrofiche dell'Azienda -
Ospedale Università di Padova del 13.01.2025, 07.02.2025 e 27.03.2025.
Ebbene, il consulente d'ufficio, nella relazione integrativa depositata in data 30.11.2025, ha ritenuto che « è affetta da grave ipovisus (VOD 0,8/10, VOS 1/10 1/10+ in binoculare) in Persona_1 distrofia maculare di RD e sindrome di ON HI LI con emangioblastomi retinici bilaterali già laser- trattati».
Se in un primo momento, in considerazione dell'esame effettuato e della documentazione depositata in atti dalla parte ricorrente, la minore appariva ancora in grado di determinarsi autonomamente, senza la necessità di una assistenza continua, dopo aver analizzato l'ulteriore successiva documentazione clinica, il CTU ha accertato «un significativo peggioramento del visus bilaterale della ragazza che al momento la pone, anche in considerazione della giovanissima età, nella necessità di essere assistita
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
negli atti della vita quotidiana. La minore presenta, pertanto, un complesso morboso che concretizza gli Persona_1 estremi per avere diritto all'indennità di accompagnamento» (si veda la relazione della dott.ssa ). Persona_2
Per quanto attiene alla data di decorrenza del riconoscimento del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, il consulente ha preso in considerazione gli elementi clinici ricavabili dalla documentazione sanitaria di nuova produzione, in particolare, la lettera di dimissione relativa al ricovero in DH pediatria del policlinico Gemelli del 4 marzo 2025, ritenendo pertanto che «lo stato invalidante, che attualmente da diritto all'indennità di accompagnamento, fosse già presente dal mese di marzo 2025».
Tali esiti dell'indagine medico legale, ai quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono la ricorrente, devono essere integralmente recepite, anche considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
4. Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza in capo alla minore dei Persona_1 requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980 a decorrere dal mese di marzo 2025.
5. In ordine alle spese di lite, la circostanza che la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento, siano stati accertati con decorrenza di gran lunga successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa, successiva anche al momento della visita peritale disposta nella prima fase di giudizio e persino posteriore al deposito del presente ricorso, costituisce giustificato motivo per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Quanto alle spese della consulenza tecnica, le medesime considerazioni in ordine alla data di decorrenza del requisito sanitario di cui è stata accertata la sussistenza -tale per cui le spese della consulenza tecnica si sarebbero potute, presumibilmente, evitare se la parte avesse presentato una nuova domanda amministrativa di aggravamento anziché presentare ricorso giudiziale e poi persino l'opposizione – rendono equo che i compensi spettanti al CTU siano posti per il 50% a carico di parte ricorrente e per il 50% a carico di in solido tra loro. CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in Parte_1 qualità di genitore e tutore della minore ogni diversa istanza, eccezione o Persona_1 deduzione disattesa, così provvede:
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
a) accerta la sussistenza in capo alla minore dei requisiti sanitari previsti Persona_1 per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980 a decorrere dal marzo 2025;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Civitavecchia, 18 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisa Bertillo
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Bertillo ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2052 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA in qualità di genitore e tutore della minore Parte_1 Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Valdinievole n. 11, presso lo studio dell'Avv. ESTER
RR ND che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dell'Inps in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. CLAUDIA RUPERTO in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c., depositato in data
27.10.2023, il ricorrente in epigrafe indicato contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito che si era concluso senza il riconoscimento, in capo alla minore, della sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento ex art. 1
L. 18/80; conveniva pertanto in giudizio l' chiedendo al Tribunale di: CP_1
«ACCERTARE e DICHIARARE che la minore risulta essere in possesso dei requisiti Persona_1 sanitari utili al riconoscimento della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 Legge n. 18/1980, con decorrenza dalla data della domanda del 04/07/2022 o in subordine dalla data che risulterà di giustizia. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sempre in via principale, DICHIARARE CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE in relazione al riconoscimento avvenuto nelle more dalla fase di ATP da parte dell' resistente in favore di CP_1 Per_1
dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'indennità di frequenza ai sensi della legge n. 289/90 e
[...] dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n.104/92, con decorrenza dalla data della domanda del
04/07/2022, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza CP_1 virtuale, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario».
A sostegno della domanda parte ricorrente ha affermato la sussistenza dei requisiti richiesti per la citata indennità richiamando le osservazioni critiche del proprio consulente medico e deducendo in particolare che, nel caso di un minore affetto dalle patologie croniche come quelle descritte in atti, il CTU avrebbe dovuto valutare anche «la necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano».
1.1. Si è costituito l' contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
2. La causa, istruita documentalmente e tramite espletamento di una nuova consulenza medico legale che tenesse conto anche dell'aggravamento delle condizioni di salute intervenuto nel corso del giudizio, veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. La parte ricorrente ha depositato in atti documentazione medica attestante l'aggravamento delle condizioni di salute della minore e consistente nelle certificazioni emesse dal Policlinico
Gemelli, U.O.C. Pediatria, in data 6.02.2025, 18.02.2025 e 4.03.2025 nonché i referti del Centro per la diagnosi ed il trattamento delle maculopatie e retinopatie degenerative e distrofiche dell'Azienda -
Ospedale Università di Padova del 13.01.2025, 07.02.2025 e 27.03.2025.
Ebbene, il consulente d'ufficio, nella relazione integrativa depositata in data 30.11.2025, ha ritenuto che « è affetta da grave ipovisus (VOD 0,8/10, VOS 1/10 1/10+ in binoculare) in Persona_1 distrofia maculare di RD e sindrome di ON HI LI con emangioblastomi retinici bilaterali già laser- trattati».
Se in un primo momento, in considerazione dell'esame effettuato e della documentazione depositata in atti dalla parte ricorrente, la minore appariva ancora in grado di determinarsi autonomamente, senza la necessità di una assistenza continua, dopo aver analizzato l'ulteriore successiva documentazione clinica, il CTU ha accertato «un significativo peggioramento del visus bilaterale della ragazza che al momento la pone, anche in considerazione della giovanissima età, nella necessità di essere assistita
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
negli atti della vita quotidiana. La minore presenta, pertanto, un complesso morboso che concretizza gli Persona_1 estremi per avere diritto all'indennità di accompagnamento» (si veda la relazione della dott.ssa ). Persona_2
Per quanto attiene alla data di decorrenza del riconoscimento del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, il consulente ha preso in considerazione gli elementi clinici ricavabili dalla documentazione sanitaria di nuova produzione, in particolare, la lettera di dimissione relativa al ricovero in DH pediatria del policlinico Gemelli del 4 marzo 2025, ritenendo pertanto che «lo stato invalidante, che attualmente da diritto all'indennità di accompagnamento, fosse già presente dal mese di marzo 2025».
Tali esiti dell'indagine medico legale, ai quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono la ricorrente, devono essere integralmente recepite, anche considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
4. Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza in capo alla minore dei Persona_1 requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980 a decorrere dal mese di marzo 2025.
5. In ordine alle spese di lite, la circostanza che la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento, siano stati accertati con decorrenza di gran lunga successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa, successiva anche al momento della visita peritale disposta nella prima fase di giudizio e persino posteriore al deposito del presente ricorso, costituisce giustificato motivo per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Quanto alle spese della consulenza tecnica, le medesime considerazioni in ordine alla data di decorrenza del requisito sanitario di cui è stata accertata la sussistenza -tale per cui le spese della consulenza tecnica si sarebbero potute, presumibilmente, evitare se la parte avesse presentato una nuova domanda amministrativa di aggravamento anziché presentare ricorso giudiziale e poi persino l'opposizione – rendono equo che i compensi spettanti al CTU siano posti per il 50% a carico di parte ricorrente e per il 50% a carico di in solido tra loro. CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in Parte_1 qualità di genitore e tutore della minore ogni diversa istanza, eccezione o Persona_1 deduzione disattesa, così provvede:
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
a) accerta la sussistenza in capo alla minore dei requisiti sanitari previsti Persona_1 per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980 a decorrere dal marzo 2025;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Civitavecchia, 18 dicembre 2025
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Dott.ssa Elisa Bertillo
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