Decreto cautelare 25 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 21723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21723 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21723/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02617/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2617 del 2025, proposto da
NE AI, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Sorcinelli, con domicilio digitale in atti;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 0000307.06-02-2025-R, comunicato in data 6 febbraio 2025, di revoca della concessione della ricevitoria lotto n. 746 (CA0746) in Cagliari, via Alberto Riva Villasanta, n. 197, assegnata al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa RA MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente - titolare di un esercizio per la somministrazione di bevande e alimenti sito in Cagliari, via Alberto Riva Villasanta, n. 197, cui accede, oltre che una rivendita tabacchi, la ricevitoria del lotto n. 746, (CA0746) - impugna il provvedimento in epigrafe, con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito anche “Agenzia” o “ADM”) gli ha revocato la relativa concessione per il gioco del lotto, con contestuale incameramento pro-quota del deposito cauzionale, in relazione ad una serie di reiterati tardivi versamenti dei proventi tutti resi oggetto di specifica contestazione, come da relativo riepilogo riportato nel corpo dell’atto, con la seguente motivazione “ Ritenuto che l’inadempimento all’obbligo di versare i proventi del gioco nei termini tassativamente previsti ha carattere di particolare gravità in relazione alla natura dell’attività svolta dal Sig. AI NE quale agente contabile incaricato del maneggio di denaro pubblico;
Rilevato che, per la frequenza dei ritardi nei versamenti, il comportamento del Sig. AI presenta il carattere di abitualità delle violazioni previsto dal citato art. 34, comma 1, n. 9, della L. n. 1293 del 1957 nonché dall'art. 2 della concessione;
Ritenuto che i ripetuti ritardi nei versamenti hanno manifestato l’incapacità del Sig. AI ad una corretta gestione della ricevitoria e la scarsa affidabilità del concessionario, compromettendo il rapporto fiduciario con l'Agenzia, che caratterizza la concessione” .
In particolare, la ricorrente contesta la legittimità del provvedimento (tra l’altro) per non aver l’amministrazione considerato che i versamenti tardivi contestati – peraltro di lieve entità sia per gli importi che per i giorni di ritardo - erano relativi a settimane contabili per lo più consecutive e che, pertanto, dovevano essere valutati in numero inferiore, in conformità alla circolare prot. 47846 del 18 maggio 2016 e della precedente nota prot. n. 2005/4132COALTT, in essa richiamata.
L’Agenzia si costituiva in giudizio, argomentando sull’infondatezza del ricorso avversario.
In particolare, quanto alla dedotta omessa considerazione dei ritardi consecutivi come unica violazione, evidenziava l’amministrazione come le stesse circolari richiamate in ricorso prevedano che detti ritardi possano essere al massimo tre, sicchè “ le violazioni contestate dall’Ufficio competente risult (erebbero) comunque superiori a 10 (ossia pari a 11) ”.
La Sezione con ordinanza n. 1654/2025 accoglieva l’istanza cautelare “ sospendendo, nelle more della definizione della presente controversia, l’efficacia del provvedimento impugnato, così consentendo il ripristino dell’operatività della ricevitoria ”, nella considerazione “ che le censure formulate dalla parte ricorrente richiedono un approfondimento non compatibile con la sommarietà della presente fase cautelare ” e “ che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appaia allo stato prevalente quello volto al mantenimento della res adhuc integra fino alla decisione definitiva della causa nel merito;
Ritenuto, pertanto, che al lamentato pregiudizio possa ovviarsi ”.
Seguiva il deposito di un’ulteriore rapporto informativo di ADM in cui si ribadiva la legittimità del provvedimento di revoca avversato, atteso che “ la condotta contestata al ricorrente configura la fattispecie – sopra descritta – di versamenti tardivi per un numero superiore a 10, di per sé idonea a far venir meno il rapporto fiduciario con l’Amministrazione, a prescindere dall’entità dei ritardi e dall’importo delle somme oggetto degli stessi, in quanto indice di scarsa affidabilità del concessionario”.
All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato, ritenendo il Collegio - in ossequio a quell’orientamento giurisprudenziale condiviso anche dalla Sezione (in tal senso, ex multis , questa Sezione II, sentenza n. 16119/2022, confermata in appello da Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 10111/2023) - che l’amministrazione, come evidenziato da parte ricorrente, abbia nel caso di specie, a ben vedere, omesso di considerare la stretta contiguità temporale di talune delle violazioni degli obblighi di versamento verificatesi e, per l’effetto, la loro sostanziale unicità.
Con il provvedimento impugnato, l’amministrazione ha, infatti, contestato al ricorrente la tardività di undici versamenti, però considerando - ai fini dell’individuazione di un numero di versamenti tardivi superiore a dieci, ritenuti necessari ad integrare quell’abitualità della violazione idonea a condurre alla revoca della concessione (in tal senso, la circolare AAMS prot. 2003/13386/COA/LTT e la successiva circolare prot. n. 47486 del 18 maggio 2016) - i quattro ritardati pagamenti effettuati nel marzo 2023 come due distinte violazioni.
Ebbene, a tal proposito rileva, infatti, come nella circolare AAMS 26 gennaio 2005 prot. n. 2005/4132/COALTT e in quella ADM 18 maggio 2016 prot. n. 47845 si sia, invece, statuito che “ qualora i ritardi nei versamenti dei proventi del gioco del lotto effettuati dai ricevitori siano consecutivi (…) i ritardi in parola potranno essere considerati come unica violazione ” e come sul punto la giurisprudenza abbia precisato che “ alla luce della struttura discrezionale della previsione dell’art. 34 della L. 22 dicembre 1957 n. 1293 (che si limita a prevedere la possibilità per l’Amministrazione dei Monopoli di Stato di revocare la concessione senza prevedere alcuna automaticità) e del principio generale di unicità delle violazioni verificatesi in stretta contiguità temporale che oggi ha trovato espressione nell’art. 8-bis della L 689 del 1981, l’Amministrazione aveva l’obbligo di considerare la stretta contiguità temporale delle violazioni degli obblighi di versamento verificatesi ….che in questa prospettiva doveva altresì trovare considerazione la sostanziale unicità delle violazioni… ” (in tal senso, la sentenza della Sezione n. 426/2021, che a sua volta richiama T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, n. 124/2012, anch’essa confermata dal Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 2215/2023).
Risulta peraltro smentito che, come riferito in giudizio dall’Agenzia, i ritardi consecutivi unitariamente considerati possano essere al massimo tre, invero stabilendo la circolare richiamata dalla stessa amministrazione (la nota AAMS prot. n. 4132 del 26 gennaio 2005, che rinvia alla nota AAMS 2004/60840/COALTT del 17 novembre 2004, versata in atti dall’Avvocatura) solo che si “ potrà prescindere dalla revoca solo nel caso in cui il ricevitore abbia effettuato più ritardi consecutivi prima ancora di aver ricevuto le contestazioni mossegli per la prima inadempienza ”, poi aggiungendo, nella considerazione che “ intercorrono quindici giorni prima che … (si) abbia certezza che il versamento sia stato effettuato tardivante ”, che tali versamenti consecutivi possano essere “ al massimo tre ”.
Ben si comprende, dunque, come tale nota interpretativa - ben lungi dal porre un limite assoluto al numero di ritardati versamenti consecutivi che possano essere considerati in maniera unitaria - invero si limita a stabilire che essi possano essere considerati solo se intervenuti prima che la relativa contestazione sia stata mossa, poi al riguardo esemplificando che, ove l’amministrazione si attivi tempestivamente, non appena abbia nozione del primo ritardo, solo in questa eventualità tali ritardi, in ragione del suddetto termine di quindici giorni, non possano essere superiori a tre.
Ciò posto, risulta dal prospetto dei ritardati versamenti contenuto nell’atto di revoca avversato come i quattro ritardi relativi alle quattro settimane consecutive del mese di marzo 2023 si riferiscano a pagamenti con scadenza anteriore alla contestazione mossa con riferimento anche al primo di essi, per l’appunto avvenuta solo il 29 marzo 2023 (la n. 6397) a fronte di una scadenza dell’ultimo di tali mancati versamenti del 23 dello stesso mese.
Ne consegue come, nel caso di specie, i tardivi versamenti realmente imputabili al ricorrente siano, dunque, solo dieci e non già in numero superiore a dieci, come erroneamente ritenuto dall’Agenzia, atteso che anche tali quattro versamenti tardivi, per l’appunto afferenti a quattro settimane contabili consecutive (quelle con scadenza 2, 9, 16 e 23 marzo 2023) avrebbero dovuto essere considerati, unitariamente, in ossequio alla richiamata normativa di settore, conteggiandoli come una sola violazione.
In conclusione, il ricorso deve, dunque, essere accolto sotto tale profilo (con assorbimento di ogni ulteriore doglianza che non sia stata oggetto di specifica disamina), avendo l’Agenzia omesso di considerare che il numero di versamenti tardivi commessi dal ricorrente fosse inferiore - in ragione della cumulabilità giuridica di quelli riferiti a settimane contabili consecutive - a quello che, ai sensi della lettera a) della circolare n. 47846 del 18 maggio 2016, legittima la revoca della concessione.
Il cumulo giuridico delle violazioni contestate non consente, infatti, di ritenere raggiunto né il numero di dieci versamenti tardivi di lieve entità né, tanto meno, il numero di quattro versamenti tardivi di rilevante entità nel biennio (fattispecie quest’ultima, comunque, non contestata dall’Agenzia).
L’impugnata determinazione di revoca della concessione per il gioco del lotto deve, dunque, essere annullata, restando comunque salvo ed impregiudicato ogni ulteriore atto che Roma Capitale intenderà assumere nell’esercizio dei propri relativi poteri, pur sempre nei limiti dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto annullando l’avversato provvedimento di revoca.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE IT, Presidente
RA MO, Consigliere, Estensore
Igor Nobile, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA MO | IE IT |
IL SEGRETARIO