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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5309/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 29/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 21/11/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SONIA MANCINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Borgo Giannotti n. 199/N, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA FIGLIA MINORE
1) la figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori ai sensi del novellato ER art. 155, II° comma C.C. e della L. n° 54/2006, ma dimorerà e continuerà ad abitare stabilmente con la madre;
I genitori eserciteranno la responsabilità nel modo seguente: per le decisioni di maggiore interesse come, a titolo esemplificativo, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, le stesse dovranno essere concordate dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità esclusivamente e separatamente nel periodo di permanenza della figlia presso di sé. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa ogni questione relativa alla figlia.
1 2) Ogni genitore sarà sollecito nel passaggio di informazioni all'altro relativamente a quanto è nell'interesse della figlia;
ogni decisione che riguardi la minore sarà condivisa con l'altro; entrambi permetteranno alla figlia spazi e modalità adeguati di colloquio telefonico con il genitore assente, i genitori si impegnano a garantire la propria e reciproca reperibilità telefonica. In nessun caso, esplicitamente o implicitamente, uno dei due genitori avrà atteggiamenti, comportamenti o farà affermazioni che possano denigrare, sminuire, o ridicolizzare la figura ed il ruolo dell'altro genitore, in presenza della figlia. Entrambi si dovranno impegnare a tutelare e valorizzare la figura genitoriale dell'altro. Non useranno come mezzo per passarsi le comunicazioni fra genitori o per ottenere ER informazioni sull'altro genitore, o sulla vita e le abitudini della figlia. I genitori si impegnano reciprocamente a inserire futuri nuovi partner gradualmente e quando sarà una relazione stabile.
REGIME DI VISITA – CALENDARIZZAZIONE INCONTRI CON IL PADRE
3) il padre terrà con sé la figlia due volte la settimana e il fine settimana il lunedì e il martedì ER con pernotto e il fine settimana la domenica pernotto incluso.
4) VACANZE NATALIZIE E PASQUALI
Per le festività natalizie festeggerà la vigilia con la mamma e il pranzo di Natale con il papà; ER nei rimanenti giorni verrà applicato il calendario settimanale.
Per le festività pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza.
5) VACANZE ESTIVE
I genitori potranno tenere con se la bambina durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi, i genitori si impegnano a comunicarsi il periodo delle vacanze estive entro la fine del mese di maggio.
La bambina festeggerà il compleanno dei genitori rispettivamente con la mamma o con il papà.
Per quanto riguarda il compleanno della bambina i genitori sceglieranno modalità e luogo suddividendo al 50% le spese inerenti all'organizzazione della festa.
Sono sempre fatti salvi ulteriori e diversi accordi tra i due genitori tesi a migliorare il rapporto tra loro e la figlia, come cambiare il giorno della settimana, organizzare una settimana bianca o di svago preferibilmente in coincidenza con le vacane natalizie e/o pasquali al fine di non interrompere il percorso scolastico.
MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
6) I genitori concordano di provvedere direttamente al mantenimento ordinario della bambina nei giorni di rispettiva spettanza. Il padre provvederà ad integrare il mantenimento ordinario della figlia minore corrispondendo alla madre 200,00 euro (euro duecento) mensilmente oltre rivalutazioni monetaria. Le spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale saranno suddivise tra le parti in parti uguali.
7) l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre sig.ra ed il sig.. Parte_3 Pt_2
si impegna a rilasciare l'autorizzazione sottoscrivendo eventuale documentazione che l'INPS
[...] sottoporrà al richiedente;
CASA CONIUGALE
8) La casa coniugale resterà assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarvi con la Parte_3 figlia. Il contratto di locazione resterà intestato al sig. fino alla scadenza;
Parte_2
RINUNCIA ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I CONIUGI
Le parti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e pertanto rinunciano a chiedere e percepire l'assegno divorzile».
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) l'1/6/2017, dal quale è nata la figlia ER
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Capannori (LU) in data 1/6/2017, debitamente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 26, Parte 1, Ufficio 1,
3 dell'Anno 2017, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 29/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 29/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 21/11/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SONIA MANCINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Borgo Giannotti n. 199/N, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA FIGLIA MINORE
1) la figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori ai sensi del novellato ER art. 155, II° comma C.C. e della L. n° 54/2006, ma dimorerà e continuerà ad abitare stabilmente con la madre;
I genitori eserciteranno la responsabilità nel modo seguente: per le decisioni di maggiore interesse come, a titolo esemplificativo, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, le stesse dovranno essere concordate dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità esclusivamente e separatamente nel periodo di permanenza della figlia presso di sé. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa ogni questione relativa alla figlia.
1 2) Ogni genitore sarà sollecito nel passaggio di informazioni all'altro relativamente a quanto è nell'interesse della figlia;
ogni decisione che riguardi la minore sarà condivisa con l'altro; entrambi permetteranno alla figlia spazi e modalità adeguati di colloquio telefonico con il genitore assente, i genitori si impegnano a garantire la propria e reciproca reperibilità telefonica. In nessun caso, esplicitamente o implicitamente, uno dei due genitori avrà atteggiamenti, comportamenti o farà affermazioni che possano denigrare, sminuire, o ridicolizzare la figura ed il ruolo dell'altro genitore, in presenza della figlia. Entrambi si dovranno impegnare a tutelare e valorizzare la figura genitoriale dell'altro. Non useranno come mezzo per passarsi le comunicazioni fra genitori o per ottenere ER informazioni sull'altro genitore, o sulla vita e le abitudini della figlia. I genitori si impegnano reciprocamente a inserire futuri nuovi partner gradualmente e quando sarà una relazione stabile.
REGIME DI VISITA – CALENDARIZZAZIONE INCONTRI CON IL PADRE
3) il padre terrà con sé la figlia due volte la settimana e il fine settimana il lunedì e il martedì ER con pernotto e il fine settimana la domenica pernotto incluso.
4) VACANZE NATALIZIE E PASQUALI
Per le festività natalizie festeggerà la vigilia con la mamma e il pranzo di Natale con il papà; ER nei rimanenti giorni verrà applicato il calendario settimanale.
Per le festività pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza.
5) VACANZE ESTIVE
I genitori potranno tenere con se la bambina durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi, i genitori si impegnano a comunicarsi il periodo delle vacanze estive entro la fine del mese di maggio.
La bambina festeggerà il compleanno dei genitori rispettivamente con la mamma o con il papà.
Per quanto riguarda il compleanno della bambina i genitori sceglieranno modalità e luogo suddividendo al 50% le spese inerenti all'organizzazione della festa.
Sono sempre fatti salvi ulteriori e diversi accordi tra i due genitori tesi a migliorare il rapporto tra loro e la figlia, come cambiare il giorno della settimana, organizzare una settimana bianca o di svago preferibilmente in coincidenza con le vacane natalizie e/o pasquali al fine di non interrompere il percorso scolastico.
MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
6) I genitori concordano di provvedere direttamente al mantenimento ordinario della bambina nei giorni di rispettiva spettanza. Il padre provvederà ad integrare il mantenimento ordinario della figlia minore corrispondendo alla madre 200,00 euro (euro duecento) mensilmente oltre rivalutazioni monetaria. Le spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale saranno suddivise tra le parti in parti uguali.
7) l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre sig.ra ed il sig.. Parte_3 Pt_2
si impegna a rilasciare l'autorizzazione sottoscrivendo eventuale documentazione che l'INPS
[...] sottoporrà al richiedente;
CASA CONIUGALE
8) La casa coniugale resterà assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarvi con la Parte_3 figlia. Il contratto di locazione resterà intestato al sig. fino alla scadenza;
Parte_2
RINUNCIA ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I CONIUGI
Le parti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e pertanto rinunciano a chiedere e percepire l'assegno divorzile».
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) l'1/6/2017, dal quale è nata la figlia ER
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Capannori (LU) in data 1/6/2017, debitamente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 26, Parte 1, Ufficio 1,
3 dell'Anno 2017, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 29/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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