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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1589/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
composto dai sigg.ri Magistrati:
- dr.ssa Laura Petitti Presidente
- dr.ssa Rossana Musumeci Giudice
- dr.ssa Claudia Musola Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1589 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente tra
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Milano, al Largo Augusto n. 1, presso lo studio dell'avv. Gianluca
Piemonte che la rappresenta e difende come da mandato in atti
attore
CONTRO
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: procedimento per rettificazione di attribuzione di sesso, dei dati nel registro dello stato civile, ed autorizzazione del trattamento medico chirurgico.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17.12.2024 parte ricorrente concludeva come da verbale al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 20.06.2023 e regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, allegando di essere un Parte_1 soggetto affetto da disforia di genere, condizione clinica che causa la mancata coincidenza tra l'identità fisica e quella psichica, e di aver sempre vissuto una psicosessualità di tipo maschile, e desiderando intraprendere il trattamento medico-chirurgico di cui all'art. 3 l. 164/82, necessario per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, indispensabile per assicurargli uno stabile equilibrio psicofisico, ha chiesto a questo Tribunale l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico.
Parte attrice, sentita all'udienza del 6.12.2023, ha dedotto di aver intrapreso un processo di transizione da genere femminile a maschile, di aver completato un percorso psicologico di due anni, come da relazione psichica allegata in atti, e di essere attualmente seguito dal Policlinico di Palermo per la somministrazione di terapia ormonale. Ha rappresentato di aver iniziato a manifestare problemi di identità fin dall'adolescenza ma che il processo di trasformazione è iniziato intorno ai 20 anni. La parte, di stato civile libero e senza figli, ha riferito di vivere da solo;
ha confermato l'intenzione di completare il proprio percorso sottoponendosi ad interventi chirurgici di rimozione del seno e dell'utero e di essere appoggiato anche dai familiari nella propria decisione.
Dalle allegazioni di parte e dalla documentazione medica versata in atti è emerso come parte attrice abbia completato un percorso psicologico con il Dott. Psicologo Psicoterapeuta, Persona_1
come da relazione allegata (Cfr. doc. 2 allegato al ricorso introduttivo), nella quale viene diagnosticata la “disforia di genere” ed evidenziata la “necessità di poter procedere a trattamenti che consentano di adeguare la sua identità sociale, ed in un secondo momento legale, all'identità fisica mascolinizzata in cui si riconosce pienamente e in modo definitivo”; attualmente, dal punto di vista endocrinologico,
l'istante è seguita dalla D.ssa , endocrinologa, presso l'Azienda Ospedaliera Persona_2
Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, ed ha iniziato, dal mese di maggio 2023, a sottoporsi a terapia ormonale (cfr. doc 3 allegata al ricorso introduttivo).
Disposta C.T.U., affidata al dott. la causa è stata posta in decisione a seguito della Persona_3 discussione orale all'udienza del 17.12.2024.
Va innanzitutto premesso che parte attrice non è coniugata e non ha figli.
L'art. 3 l. 164/82 prevede che “il Tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso il Tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio”. Nel caso di specie il C.T.U. ha confermato come “la giovane (che ormai da tempo Parte_1 si fa chiamare ) presenti una disforia di genere” ovvero, una condizione di sofferenza Parte_2 psichica causata dalla “sensazione, di ordine soggettivo, di un mancato allineamento tra il sesso di nascita (altrimenti detto sesso biologico) e l'identità sessuale”.
Il C.T.U. ha, inoltre, sottolineato che “l'esaminata appare decisa e sinceramente desiderosa di concludere il percorso clinico per modificare completamente il proprio aspetto fisico. Vive con serenità il proprio ruolo maschile nella società e coscientemente ha deciso di sottoporsi a tutti i trattamenti previsti che porranno fine definitivamente alla dicotomia corpo-psiche. La decisione di modificare definitivamente il proprio status sessuale non è determinata da pulsioni momentanee, ma
è motivata dal desiderio di ottenere una definitiva collocazione personale e sociale, anche in termini sessuali. Tutto ciò, in assenza di elementi clinici di carattere psicopatologico, integra pienamente gli estremi previsti dalla vigente normativa in tema d'idoneità all'adeguamento del sesso somatico a quello psichico e di rettificazione anagrafica”.
Il C.T.U., infine, ha concluso affermando che l'identità psicosessuale dell'attrice “E' evidente ed indirizzata in senso maschile” e ha ribadito che “il trattamento medico chirurgico è senza alcun dubbio necessario al fine di garantire il diritto alla salute del soggetto, il suo diritto a realizzare nella vita di relazione l'identità sessuale e, in definitiva, il suo benessere psico-fisico”.
Il Pubblico Ministero, comparso all'udienza del 17.12.2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Orbene, ciò posto, in punto di diritto va evidenziato che in materia di rettificazione dell'attribuzione di sesso, la norma quadro è la legge n. 164 del 1982, il cui art. 1 stabilisce che: “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Sull'interpretazione e sul significato da attribuire alla previsione in esame sono emersi due distinti orientamenti.
Secondo una prima prospettazione, tale norma postula quale condizione necessaria per l'accoglimento della domanda di rettificazione del sesso la previa sottoposizione dell'istante ad un apposito intervento medico-chirurgico, volto ad adeguare i profili anatomici propri dell'appartenenza ad un genere sessuale (connotati fisici e organi di riproduzione) all'identità sessuale percepita dal soggetto. Si tratta di un'impostazione basata su un'interpretazione restrittiva della locuzione “intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” impiegata dal legislatore, che starebbe appunto a rappresentare la necessità del ricorso al trattamento medico-chirurgico.
Alla stregua di un secondo indirizzo, l'intervento dei sanitari non si pone quale presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda, rappresentando piuttosto solo una delle diverse espressioni del percorso di tramutamento del sesso intrapreso dall'istante, con cui questi ha la possibilità, in un'ottica tesa alla piena affermazione della sessualità, di conformare ancor di più il proprio aspetto esteriore all'identità sessuale percepita. Ne discende che la domanda di rettificazione del sesso è suscettibile di accoglimento anche in assenza del predetto trattamento medico, potendo il giudice circoscrivere il proprio apprezzamento al sentire dell'interessato, alle sue abitudini di vita e ai suoi comportamenti (Trib. Roma 7.11.2014; Trib. Messina, 04.11.2014; Trib. Siena 12.6.2013;
Trib. Roma 11.3.2011 e Trib. Roma, 22.03.2011; Trib. Roma 18.10.1997).
Le conclusioni cui giungono i sostenitori di questa seconda tesi trovano conferma anche nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011, a mente del quale: “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Tale previsione, racchiusa all'interno di una norma che disciplina gli aspetti processuali delle controversie in materia di rettificazione del sesso, stabilisce, infatti, che il Tribunale autorizza il trattamento medico-chirurgico solo quando necessario, lasciando quindi intendere che possono esserci casi in cui non si ravvisa l'esigenza di ricorrere ad alcun intervento sanitario.
Il secondo degli orientamenti riportati è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che: “Per ottenere la rettificazione degli atti di stato civile in conformità alla vera identità sessuale dell'interessato, non occorre più che sia attuato un prioritario intervento medico- chirurgico e/o psicologico che modifichi i caratteri sessuali primari: la mancata operazione preventiva non può, infatti, essere, di per sé, ragione sufficiente ad escludere il cambio di sesso nei documenti anagrafici, essendo sufficiente, a tal uopo, dimostrare, attraverso i trattamenti medico-chirurgici e/o psicologici subiti, la necessità e la radicalità della scelta intrapresa e proseguita dall'interessato” (cfr.
Cass. n. 15138/2015).
Da ultimo, la suddetta opzione interpretativa ha ricevuto anche l'avallo della Corte Costituzionale con la pronuncia n. 221/2015. La Corte ha rilevato che la previsione di cui all'art. 1 della legge n. 164/1982 costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale e normativa tesa al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale specificazione del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU). Ad avviso della Consulta, la legge ha accolto un concetto di identità sessuale che conferisce rilievo non solo agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita o “naturalmente evolutisi”, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
La formula letterale adoperata dal legislatore, che all'art. 1 della legge n. 164/1982 si è genericamente riferito alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'istante, risulta pertanto coerente con le premesse interpretative tracciate dalla Corte.
L'assenza di uno specifico riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione dei caratteri sessuali porta, infatti, ad escludere la necessità del trattamento chirurgico ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica. Il trattamento sanitario costituisce quindi solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
Secondo la Corte, l'ordinamento rimette al singolo “la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”.
Pertanto, spetta al giudice il compito di accertare le modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e il suo carattere definitivo. Il trattamento chirurgico si pone, quindi, come una mera eventualità, che può fungere da ausilio “al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.
Nel caso in esame parte attrice ha chiesto sia l'autorizzazione a sottoporsi a interventi medico- chirurgici di affermazione di genere da femminile a maschile, necessario al completo adeguamento dei caratteri sessuali primari, sia la rettificazione di attribuzione di sesso, da femminile a maschile, nei registri dello stato civile ed il mutamento del nome, da ad , al fine di adeguare Pt_1 Parte_2
la propria identità fisica al proprio stato psicologico ovvero alla propria identità interiore di tipo maschile.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione medica in atti (in particolare, relazione psicologica rilasciata dal Dott. e relazione endocrinologica dell'Azienda Ospedaliera Persona_1
Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, redatta dalla dott.ssa ), Persona_2 dall'audizione di parte attrice e dalle risultanze della Consulenza Tecnica D'Ufficio deve ritenersi che sussistano i presupposti per l'autorizzazione del trattamento medico chirurgico di cui all'art. 3 l.
164/82 e per la rettifica degli atti dello stato Civile nel senso richiesto.
In relazione alla peculiare natura della controversia non si procede alla regolamentazione delle spese, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
Le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice e, stante l'ammissione della Sig.ra al patrocinio a carico dello Stato, le Parte_1 stesse vanno poste a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
-autorizza al trattamento medico-chirurgico di cui all'art. 164/82. Parte_1
-dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il Parte_1
27/05/1998 (cod. fisc. ), nel senso che alla indicazione del sesso “femminile” C.F._1 ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso 'maschile', con indicazione, altresì, del nome
” in luogo di “ ”; Parte_2 Pt_1
-ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di PALERMO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze.
-dichiara irripetibili le spese di lite.
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice e, stante l'ammissione della stessa al patrocinio a carico dello Stato, stabilisce che tali spese siano poste a carico dell'Erario.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Giudice Est. Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
composto dai sigg.ri Magistrati:
- dr.ssa Laura Petitti Presidente
- dr.ssa Rossana Musumeci Giudice
- dr.ssa Claudia Musola Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1589 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente tra
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Milano, al Largo Augusto n. 1, presso lo studio dell'avv. Gianluca
Piemonte che la rappresenta e difende come da mandato in atti
attore
CONTRO
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: procedimento per rettificazione di attribuzione di sesso, dei dati nel registro dello stato civile, ed autorizzazione del trattamento medico chirurgico.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17.12.2024 parte ricorrente concludeva come da verbale al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 20.06.2023 e regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, allegando di essere un Parte_1 soggetto affetto da disforia di genere, condizione clinica che causa la mancata coincidenza tra l'identità fisica e quella psichica, e di aver sempre vissuto una psicosessualità di tipo maschile, e desiderando intraprendere il trattamento medico-chirurgico di cui all'art. 3 l. 164/82, necessario per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, indispensabile per assicurargli uno stabile equilibrio psicofisico, ha chiesto a questo Tribunale l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico.
Parte attrice, sentita all'udienza del 6.12.2023, ha dedotto di aver intrapreso un processo di transizione da genere femminile a maschile, di aver completato un percorso psicologico di due anni, come da relazione psichica allegata in atti, e di essere attualmente seguito dal Policlinico di Palermo per la somministrazione di terapia ormonale. Ha rappresentato di aver iniziato a manifestare problemi di identità fin dall'adolescenza ma che il processo di trasformazione è iniziato intorno ai 20 anni. La parte, di stato civile libero e senza figli, ha riferito di vivere da solo;
ha confermato l'intenzione di completare il proprio percorso sottoponendosi ad interventi chirurgici di rimozione del seno e dell'utero e di essere appoggiato anche dai familiari nella propria decisione.
Dalle allegazioni di parte e dalla documentazione medica versata in atti è emerso come parte attrice abbia completato un percorso psicologico con il Dott. Psicologo Psicoterapeuta, Persona_1
come da relazione allegata (Cfr. doc. 2 allegato al ricorso introduttivo), nella quale viene diagnosticata la “disforia di genere” ed evidenziata la “necessità di poter procedere a trattamenti che consentano di adeguare la sua identità sociale, ed in un secondo momento legale, all'identità fisica mascolinizzata in cui si riconosce pienamente e in modo definitivo”; attualmente, dal punto di vista endocrinologico,
l'istante è seguita dalla D.ssa , endocrinologa, presso l'Azienda Ospedaliera Persona_2
Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, ed ha iniziato, dal mese di maggio 2023, a sottoporsi a terapia ormonale (cfr. doc 3 allegata al ricorso introduttivo).
Disposta C.T.U., affidata al dott. la causa è stata posta in decisione a seguito della Persona_3 discussione orale all'udienza del 17.12.2024.
Va innanzitutto premesso che parte attrice non è coniugata e non ha figli.
L'art. 3 l. 164/82 prevede che “il Tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza. In tal caso il Tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio”. Nel caso di specie il C.T.U. ha confermato come “la giovane (che ormai da tempo Parte_1 si fa chiamare ) presenti una disforia di genere” ovvero, una condizione di sofferenza Parte_2 psichica causata dalla “sensazione, di ordine soggettivo, di un mancato allineamento tra il sesso di nascita (altrimenti detto sesso biologico) e l'identità sessuale”.
Il C.T.U. ha, inoltre, sottolineato che “l'esaminata appare decisa e sinceramente desiderosa di concludere il percorso clinico per modificare completamente il proprio aspetto fisico. Vive con serenità il proprio ruolo maschile nella società e coscientemente ha deciso di sottoporsi a tutti i trattamenti previsti che porranno fine definitivamente alla dicotomia corpo-psiche. La decisione di modificare definitivamente il proprio status sessuale non è determinata da pulsioni momentanee, ma
è motivata dal desiderio di ottenere una definitiva collocazione personale e sociale, anche in termini sessuali. Tutto ciò, in assenza di elementi clinici di carattere psicopatologico, integra pienamente gli estremi previsti dalla vigente normativa in tema d'idoneità all'adeguamento del sesso somatico a quello psichico e di rettificazione anagrafica”.
Il C.T.U., infine, ha concluso affermando che l'identità psicosessuale dell'attrice “E' evidente ed indirizzata in senso maschile” e ha ribadito che “il trattamento medico chirurgico è senza alcun dubbio necessario al fine di garantire il diritto alla salute del soggetto, il suo diritto a realizzare nella vita di relazione l'identità sessuale e, in definitiva, il suo benessere psico-fisico”.
Il Pubblico Ministero, comparso all'udienza del 17.12.2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Orbene, ciò posto, in punto di diritto va evidenziato che in materia di rettificazione dell'attribuzione di sesso, la norma quadro è la legge n. 164 del 1982, il cui art. 1 stabilisce che: “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Sull'interpretazione e sul significato da attribuire alla previsione in esame sono emersi due distinti orientamenti.
Secondo una prima prospettazione, tale norma postula quale condizione necessaria per l'accoglimento della domanda di rettificazione del sesso la previa sottoposizione dell'istante ad un apposito intervento medico-chirurgico, volto ad adeguare i profili anatomici propri dell'appartenenza ad un genere sessuale (connotati fisici e organi di riproduzione) all'identità sessuale percepita dal soggetto. Si tratta di un'impostazione basata su un'interpretazione restrittiva della locuzione “intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” impiegata dal legislatore, che starebbe appunto a rappresentare la necessità del ricorso al trattamento medico-chirurgico.
Alla stregua di un secondo indirizzo, l'intervento dei sanitari non si pone quale presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda, rappresentando piuttosto solo una delle diverse espressioni del percorso di tramutamento del sesso intrapreso dall'istante, con cui questi ha la possibilità, in un'ottica tesa alla piena affermazione della sessualità, di conformare ancor di più il proprio aspetto esteriore all'identità sessuale percepita. Ne discende che la domanda di rettificazione del sesso è suscettibile di accoglimento anche in assenza del predetto trattamento medico, potendo il giudice circoscrivere il proprio apprezzamento al sentire dell'interessato, alle sue abitudini di vita e ai suoi comportamenti (Trib. Roma 7.11.2014; Trib. Messina, 04.11.2014; Trib. Siena 12.6.2013;
Trib. Roma 11.3.2011 e Trib. Roma, 22.03.2011; Trib. Roma 18.10.1997).
Le conclusioni cui giungono i sostenitori di questa seconda tesi trovano conferma anche nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011, a mente del quale: “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Tale previsione, racchiusa all'interno di una norma che disciplina gli aspetti processuali delle controversie in materia di rettificazione del sesso, stabilisce, infatti, che il Tribunale autorizza il trattamento medico-chirurgico solo quando necessario, lasciando quindi intendere che possono esserci casi in cui non si ravvisa l'esigenza di ricorrere ad alcun intervento sanitario.
Il secondo degli orientamenti riportati è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che: “Per ottenere la rettificazione degli atti di stato civile in conformità alla vera identità sessuale dell'interessato, non occorre più che sia attuato un prioritario intervento medico- chirurgico e/o psicologico che modifichi i caratteri sessuali primari: la mancata operazione preventiva non può, infatti, essere, di per sé, ragione sufficiente ad escludere il cambio di sesso nei documenti anagrafici, essendo sufficiente, a tal uopo, dimostrare, attraverso i trattamenti medico-chirurgici e/o psicologici subiti, la necessità e la radicalità della scelta intrapresa e proseguita dall'interessato” (cfr.
Cass. n. 15138/2015).
Da ultimo, la suddetta opzione interpretativa ha ricevuto anche l'avallo della Corte Costituzionale con la pronuncia n. 221/2015. La Corte ha rilevato che la previsione di cui all'art. 1 della legge n. 164/1982 costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale e normativa tesa al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale specificazione del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU). Ad avviso della Consulta, la legge ha accolto un concetto di identità sessuale che conferisce rilievo non solo agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita o “naturalmente evolutisi”, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
La formula letterale adoperata dal legislatore, che all'art. 1 della legge n. 164/1982 si è genericamente riferito alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'istante, risulta pertanto coerente con le premesse interpretative tracciate dalla Corte.
L'assenza di uno specifico riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione dei caratteri sessuali porta, infatti, ad escludere la necessità del trattamento chirurgico ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica. Il trattamento sanitario costituisce quindi solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
Secondo la Corte, l'ordinamento rimette al singolo “la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”.
Pertanto, spetta al giudice il compito di accertare le modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e il suo carattere definitivo. Il trattamento chirurgico si pone, quindi, come una mera eventualità, che può fungere da ausilio “al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.
Nel caso in esame parte attrice ha chiesto sia l'autorizzazione a sottoporsi a interventi medico- chirurgici di affermazione di genere da femminile a maschile, necessario al completo adeguamento dei caratteri sessuali primari, sia la rettificazione di attribuzione di sesso, da femminile a maschile, nei registri dello stato civile ed il mutamento del nome, da ad , al fine di adeguare Pt_1 Parte_2
la propria identità fisica al proprio stato psicologico ovvero alla propria identità interiore di tipo maschile.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione medica in atti (in particolare, relazione psicologica rilasciata dal Dott. e relazione endocrinologica dell'Azienda Ospedaliera Persona_1
Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, redatta dalla dott.ssa ), Persona_2 dall'audizione di parte attrice e dalle risultanze della Consulenza Tecnica D'Ufficio deve ritenersi che sussistano i presupposti per l'autorizzazione del trattamento medico chirurgico di cui all'art. 3 l.
164/82 e per la rettifica degli atti dello stato Civile nel senso richiesto.
In relazione alla peculiare natura della controversia non si procede alla regolamentazione delle spese, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
Le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice e, stante l'ammissione della Sig.ra al patrocinio a carico dello Stato, le Parte_1 stesse vanno poste a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
-autorizza al trattamento medico-chirurgico di cui all'art. 164/82. Parte_1
-dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il Parte_1
27/05/1998 (cod. fisc. ), nel senso che alla indicazione del sesso “femminile” C.F._1 ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso 'maschile', con indicazione, altresì, del nome
” in luogo di “ ”; Parte_2 Pt_1
-ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di PALERMO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze.
-dichiara irripetibili le spese di lite.
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice e, stante l'ammissione della stessa al patrocinio a carico dello Stato, stabilisce che tali spese siano poste a carico dell'Erario.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Giudice Est. Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti