Art. 6. Sospensione della prestazione di cassa integrazione 1. L' articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorativa). - 1. Il lavoratore che svolge attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
2. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all' articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 , sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma».
«Art. 8 (Compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorativa). - 1. Il lavoratore che svolge attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
2. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all' articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 , sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma».