TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1818/2024 R.G.; sul ricorso depositato il 10/04/2024, proposto dall' Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t. (difesa dall'avv. Magda Santagati);
[...] nei confronti di (difesa dall'avv. Maria Giovanna Meduri); Controparte_1 dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note di trattazione scritta di parte opponente e parte opposta;
così definitivamente provvede:
“Rigetta l'opposizione
Condanna parte opponente al pagamento alla opposta delle spese del Parte_2 giudizio della presente fase che liquida complessivamente in 700,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte opposta.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte Con l'odierno ricorso parte opponente chiedeva di revocare il provvedimento ingiuntivo n.
66/2024 - emesso da questo Tribunale in data 05.03.2024 - con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della sig.ra della somma di € 702,10 a titolo di Controparte_1 risarcimento danni da mancata erogazione buoni pasto;
oltre interessi legali nonché le spese del procedimento monitorio.
1 A fondamento della propria opposizione, deduceva la carenza dei criteri di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Deduceva l'inesistenza del credito vantato per corretto adempimento del datore di lavoro e la mancata effettuazione della pausa lavorativa.
Specificava, altresì, che all'opposto erano già stati riconosciuti i buoni pasto corrispondenti alle giornate di effettivo servizio, in cui ha svolto sette ore di lavoro giornaliere, ma sino al limite massimo di otto buoni mensili, in base all'accordo stipulato con tutte le sigle sindacali in data
07.09.2023, per il periodo 2016-2022.
Si costituiva l'opposta, ribadendo la pretesa oggetto dell'ingiunzione e concludeva, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. opposto.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso in opposizione è infondato.
La causa concerne la mancata attribuzione dei buoni pasto maturati dalla parte opposta – Parte Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere presso l' – per tutti i turni di servizio eccedenti le sette ore giornaliere per i periodi dal gennaio 2022 al dicembre 2023, per un totale pari a 170 buoni non erogati.
Ciò premesso ed esposto, le norme del CCNL e del Regolamento aziendale sanciscono il diritto dei dipendenti al buono pasto sostitutivo del servizio di mensa al ricorrere delle condizioni precisate negli stessi atti e ne determinano il valore nominale.
Sul tema delle condizioni di fruizione dei buoni pasto è inoltre intervenuta la giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass., ord. 24271/2024), secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, e diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”.
L'assunto della parte opposta appare fondato , in adesione ai principi normativi e dettati dalla stessa giurisprudenza di legittimità .
Più specificamente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato : < questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sovrapponibile, confermando la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, aveva
2 considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del contratto collettivo integrativo del comparto Sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno;
con tale principio si è affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato,
l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato"(Cass. n. 5547 del
2021);> Cass. n. 15629 /2021.; in senso analogo di recente Cass Civile Ord. Sez. L Num. 32113
Anno 2022
Ha chiarito la locale Corte di Appello con Sentenza n. 180/2025 pubbl. il 28/03/2025 in cui ha affermato che anche il personale infermieristico che svolge i turni ha diritto al buono pasto o al valore risarcitorio equivalente per il fatto stesso di aver superato le sei ore di lavoro maturando la pausa e il diritto alla mensa o al buono pasto .Si legge infatti : < Per accertare l'esistenza o meno del diritto dell'odierna appellante occorre muovere dall'esame dell'art. 29 secondo comma CCNL comparto sanità del 2001, il quale testualmente prevede: “ Le in relazione al proprio Pt_1 assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive . Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro. Il pasto va consumato fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti ”. L'articolo 29 va letto ed interpretato in combinato disposto con l'articolo 8 del D.L.66/2003 che, attribuendo un diritto alla pausa al lavoratore, prevede testualmente: “qualora l'orario di lavoro giornaliero eccede il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo…” .
In estrinsecazione dell'art 8 summenzionato, il C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, all'art. 27 co. 4 dispone che: “qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il
3 personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto (…). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'azienda o ente nella città, alla dimensione della città (…)”.
Alla luce della disciplina sopra esaminata, non pare dubbio che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e dunque con il diritto alla mensa. La conseguenza di una siffatta interpretazione delle norme sopra riportate induce a ritenere che il diritto al pasto debba riconoscersi a tutti i dipendenti che di fatto effettuino un orario di lavoro gravoso, al fine di garantire loro il diritto alla pausa, quindi, in definitiva, a tutti i dipendenti che espletino un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore.
Pertanto, unica condizione legittimante il diritto alla pausa è il superamento delle 6 ore, sicchè anche laddove, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, le mansioni ed i turni sono tali da non consentire al dipendente la fruizione della pausa in termini di effettiva concretezza, non vi è decadenza dal correlato diritto alla mensa che potrà essere attuato con modalità sostitutive, ovvero con il diritto ai buoni pasto.
In tal senso è l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito che il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo è strettamente collegato al diritto alla pausa, spettante ogniqualvolta si osservi un turno superiore alle sei ore. Ciò indipendentemente dalla tipologia di turno (diurno o notturno). La Suprema Corte ha invero uniformato il trattamento tra i diversi tipi di turni, riconoscendo che la particolare articolazione dell'orario di lavoro non può essere motivo per negare un diritto che mira al benessere del lavoratore e a garantirgli condizioni lavorative adeguate (Cass. 21440/2024; Cass 15629/21; Cass5547/21). Ha altresì chiarito che la mancata fruizione da parte del lavoratore turnista del riposo, con contestuale consumazione del pasto, per causa a lui non imputabile determina allo stesso un danno non patrimoniale risarcibile per mancato recupero psicofisico. >.
In senso analogo a prescindere dall'essere turnista è la giurisprudenza di legittimità secondo cui <
Le censure sono entrambe infondate alla stregua dell'orientamento ormai consolidato di questa
Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 22478 dell'8.8.2024, Cass. n. 32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell'1.3.2021) secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei
4 dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”. Pertanto, deve ritenersi aver la Corte territoriale correttamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 riconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro, a prescindere dalla natura turnista o meno dell'orario lavorativo.> così Cass
Sez. L, Ordinanza n. 25525 del 2025.
Deve darsi atto che a fronte della dettagliata e minuziosa allegazione, supportata dalla documentazione allegata dall'odierna opposta in ordine al valore dei buoni pasti maturati e non Parte corrisposti da parte datoriale, l' non ha svolto difese specifiche né dimostrato l'adempimento.
Orbene, nel caso di specie, il regolamento aziendale del 2016 prevedeva espressamente per i dipendenti che prestano attività lavorativa con prosecuzione nelle ore pomeridiane, dopo almeno 7 ore, il diritto al buono pasto.
Parte opposta precisa, tuttavia, che il calcolo alla base del decreto ingiuntivo è fatto sulla base delle sole giornate di servizio in cui ha svolto attività lavorativa con rientri pomeridiani, come previsto dall'orario di lavoro ed effettuando una prestazione abbondantemente superiore alle 7 ore giornaliere continuative e la relativa pausa, come risulta dai cartelli delle timbrature allegati. Part L non giustifica quali problemi organizzativi vi siano stati per non erogare i buoni pasto richiesti, nel periodo tra il 2022 e 2023.
Il lavoratore che abbia maturato il diritto ai buoni pasto ha acquisito il diritto al suo patrimonio.
L'accordo del 3.4.2023, riguardante comunque solo fino al dicembre 2022, non può, salvo Parte specifico mandato del lavoratore qui non dimostrato dall' avere effetti di rinuncia ad un diritto ormai acquisito.
In ogni caso non può derogare alla contrattazione collettiva e alla legge senza mandato specifico del lavoratore , qui non dimostrato
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
SPESE DEL GIUDIZIO
5 Parte Spese della fase di opposizione - quelle del monitorio sono confermate -a carico dell' per la soccombenza e liquidate tenuto conto del DM 55 del 2014 e succ. mod., avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Reggio Calabria 26.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1818/2024 R.G.; sul ricorso depositato il 10/04/2024, proposto dall' Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t. (difesa dall'avv. Magda Santagati);
[...] nei confronti di (difesa dall'avv. Maria Giovanna Meduri); Controparte_1 dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note di trattazione scritta di parte opponente e parte opposta;
così definitivamente provvede:
“Rigetta l'opposizione
Condanna parte opponente al pagamento alla opposta delle spese del Parte_2 giudizio della presente fase che liquida complessivamente in 700,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte opposta.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte Con l'odierno ricorso parte opponente chiedeva di revocare il provvedimento ingiuntivo n.
66/2024 - emesso da questo Tribunale in data 05.03.2024 - con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della sig.ra della somma di € 702,10 a titolo di Controparte_1 risarcimento danni da mancata erogazione buoni pasto;
oltre interessi legali nonché le spese del procedimento monitorio.
1 A fondamento della propria opposizione, deduceva la carenza dei criteri di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Deduceva l'inesistenza del credito vantato per corretto adempimento del datore di lavoro e la mancata effettuazione della pausa lavorativa.
Specificava, altresì, che all'opposto erano già stati riconosciuti i buoni pasto corrispondenti alle giornate di effettivo servizio, in cui ha svolto sette ore di lavoro giornaliere, ma sino al limite massimo di otto buoni mensili, in base all'accordo stipulato con tutte le sigle sindacali in data
07.09.2023, per il periodo 2016-2022.
Si costituiva l'opposta, ribadendo la pretesa oggetto dell'ingiunzione e concludeva, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. opposto.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso in opposizione è infondato.
La causa concerne la mancata attribuzione dei buoni pasto maturati dalla parte opposta – Parte Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere presso l' – per tutti i turni di servizio eccedenti le sette ore giornaliere per i periodi dal gennaio 2022 al dicembre 2023, per un totale pari a 170 buoni non erogati.
Ciò premesso ed esposto, le norme del CCNL e del Regolamento aziendale sanciscono il diritto dei dipendenti al buono pasto sostitutivo del servizio di mensa al ricorrere delle condizioni precisate negli stessi atti e ne determinano il valore nominale.
Sul tema delle condizioni di fruizione dei buoni pasto è inoltre intervenuta la giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass., ord. 24271/2024), secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, e diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”.
L'assunto della parte opposta appare fondato , in adesione ai principi normativi e dettati dalla stessa giurisprudenza di legittimità .
Più specificamente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato : < questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sovrapponibile, confermando la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, aveva
2 considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del contratto collettivo integrativo del comparto Sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno;
con tale principio si è affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato,
l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato"(Cass. n. 5547 del
2021);> Cass. n. 15629 /2021.; in senso analogo di recente Cass Civile Ord. Sez. L Num. 32113
Anno 2022
Ha chiarito la locale Corte di Appello con Sentenza n. 180/2025 pubbl. il 28/03/2025 in cui ha affermato che anche il personale infermieristico che svolge i turni ha diritto al buono pasto o al valore risarcitorio equivalente per il fatto stesso di aver superato le sei ore di lavoro maturando la pausa e il diritto alla mensa o al buono pasto .Si legge infatti : < Per accertare l'esistenza o meno del diritto dell'odierna appellante occorre muovere dall'esame dell'art. 29 secondo comma CCNL comparto sanità del 2001, il quale testualmente prevede: “ Le in relazione al proprio Pt_1 assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive . Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro. Il pasto va consumato fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti ”. L'articolo 29 va letto ed interpretato in combinato disposto con l'articolo 8 del D.L.66/2003 che, attribuendo un diritto alla pausa al lavoratore, prevede testualmente: “qualora l'orario di lavoro giornaliero eccede il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo…” .
In estrinsecazione dell'art 8 summenzionato, il C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, all'art. 27 co. 4 dispone che: “qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il
3 personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto (…). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'azienda o ente nella città, alla dimensione della città (…)”.
Alla luce della disciplina sopra esaminata, non pare dubbio che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e dunque con il diritto alla mensa. La conseguenza di una siffatta interpretazione delle norme sopra riportate induce a ritenere che il diritto al pasto debba riconoscersi a tutti i dipendenti che di fatto effettuino un orario di lavoro gravoso, al fine di garantire loro il diritto alla pausa, quindi, in definitiva, a tutti i dipendenti che espletino un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore.
Pertanto, unica condizione legittimante il diritto alla pausa è il superamento delle 6 ore, sicchè anche laddove, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, le mansioni ed i turni sono tali da non consentire al dipendente la fruizione della pausa in termini di effettiva concretezza, non vi è decadenza dal correlato diritto alla mensa che potrà essere attuato con modalità sostitutive, ovvero con il diritto ai buoni pasto.
In tal senso è l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito che il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo è strettamente collegato al diritto alla pausa, spettante ogniqualvolta si osservi un turno superiore alle sei ore. Ciò indipendentemente dalla tipologia di turno (diurno o notturno). La Suprema Corte ha invero uniformato il trattamento tra i diversi tipi di turni, riconoscendo che la particolare articolazione dell'orario di lavoro non può essere motivo per negare un diritto che mira al benessere del lavoratore e a garantirgli condizioni lavorative adeguate (Cass. 21440/2024; Cass 15629/21; Cass5547/21). Ha altresì chiarito che la mancata fruizione da parte del lavoratore turnista del riposo, con contestuale consumazione del pasto, per causa a lui non imputabile determina allo stesso un danno non patrimoniale risarcibile per mancato recupero psicofisico. >.
In senso analogo a prescindere dall'essere turnista è la giurisprudenza di legittimità secondo cui <
Le censure sono entrambe infondate alla stregua dell'orientamento ormai consolidato di questa
Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 22478 dell'8.8.2024, Cass. n. 32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell'1.3.2021) secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei
4 dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”. Pertanto, deve ritenersi aver la Corte territoriale correttamente interpretato la disposizione contrattuale di cui all'art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 riconoscendo il collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di un intervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anche in sede legislativa ove l'intervallo è previsto per la consumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei ore di lavoro, a prescindere dalla natura turnista o meno dell'orario lavorativo.> così Cass
Sez. L, Ordinanza n. 25525 del 2025.
Deve darsi atto che a fronte della dettagliata e minuziosa allegazione, supportata dalla documentazione allegata dall'odierna opposta in ordine al valore dei buoni pasti maturati e non Parte corrisposti da parte datoriale, l' non ha svolto difese specifiche né dimostrato l'adempimento.
Orbene, nel caso di specie, il regolamento aziendale del 2016 prevedeva espressamente per i dipendenti che prestano attività lavorativa con prosecuzione nelle ore pomeridiane, dopo almeno 7 ore, il diritto al buono pasto.
Parte opposta precisa, tuttavia, che il calcolo alla base del decreto ingiuntivo è fatto sulla base delle sole giornate di servizio in cui ha svolto attività lavorativa con rientri pomeridiani, come previsto dall'orario di lavoro ed effettuando una prestazione abbondantemente superiore alle 7 ore giornaliere continuative e la relativa pausa, come risulta dai cartelli delle timbrature allegati. Part L non giustifica quali problemi organizzativi vi siano stati per non erogare i buoni pasto richiesti, nel periodo tra il 2022 e 2023.
Il lavoratore che abbia maturato il diritto ai buoni pasto ha acquisito il diritto al suo patrimonio.
L'accordo del 3.4.2023, riguardante comunque solo fino al dicembre 2022, non può, salvo Parte specifico mandato del lavoratore qui non dimostrato dall' avere effetti di rinuncia ad un diritto ormai acquisito.
In ogni caso non può derogare alla contrattazione collettiva e alla legge senza mandato specifico del lavoratore , qui non dimostrato
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
SPESE DEL GIUDIZIO
5 Parte Spese della fase di opposizione - quelle del monitorio sono confermate -a carico dell' per la soccombenza e liquidate tenuto conto del DM 55 del 2014 e succ. mod., avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Reggio Calabria 26.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6