CASS
Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2024, n. 18912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18912 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VITALI DIEGO nato a [...] 11 14/07/1980 avverso l'ordinanza del 20/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 1 Num. 18912 Anno 2024 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 08/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo - quale Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta presentata da EG LI, volta alla unificazione sotto il vincolo della continuazione della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 05/03/2019 e della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale, in data 23/09/2016, entrambe per imputazioni ex art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il provvedimento reiettivo si fonda - quanto al tempus commissi delicti dei reati giudicati mediante le suddette sentenze - sul decorso di un lasso di tempo pari a circa due anni;
tale dato è stato ritenuto atto a escludere la sussistenza di una ideazione preventiva di carattere unitario, potendosi evincere, invece, trattarsi delle abituali modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale, da parte del condannato. 2. Ricorre per cassazione EG LI, a mezzo dell'avv. Benedetto Maria Bonomo, deducendo un motivo unico, mediante il quale vengono cumulativamente denunciati i vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nonché di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Nel provvedimento impugnato infatti, non vi è traccia di una effettiva valutazione in ordine alle modalità realizzative delle diverse condotte, non essendo nemmeno descritti i relativi fatti;
manca, inoltre, qualsiasi esplicitazione delle ragioni poste a fondamento della decisione. Le allegazioni e deduzioni difensive, inerenti alla identità delle violazioni, nonché alla medesima collocazione spaziale, alla omogeneità esecutiva e, infine, alla breve distanza temporale intercorrente fra i fatti, non sono state prese in considerazione. È errata, del resto, l'affermazione secondo la quale i reati oggetto delle due pronunce siano tra loro separati da un arco temporale di due anni, trattandosi invece di condotte ravvicinate ed espressione di unica deliberazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo. Il ricorso è fondato, stante la sussistenza del lamentato deficit motivazionale, dato che il Giudice dell'esecuzione si è limitato a valorizzare la mera distanza temporale esistente fra i fatti, senza specificare, però, le ragioni sulle quali si basi la ritenuta assenza di un iniziale e unitario disegno criminoso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. In via preliminare, giova ricordare come la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, abbia individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, ad opera del soggetto attivo, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato in vista del conseguimento di un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156). Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita ispirata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). La verifica di tale preordinazione — ritenuta meritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio, stante la minore capacità a delinquere evidenziata da chi si determini a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di plurime spinte criminose indipendenti e reiterate — investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi, ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596). Ne discende che «Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 2.1. Non è, per converso, necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso, tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 e Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). L'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, allorquando il convincimento del giudice risulti sorretto da una motivazione adeguata e congrua, immune da vizi logici e da travisamento dei fatti. 2.2. Nel caso di specie, il Tribunale di Bergamo ha fondato la decisione su un iter argomentativo che si palesa profondamente carente, in quanto agganciato a un solo dato estrinseco (che la difesa, peraltro, assume esser stato erroneamente rilevato), rappresentato dalla distanza temporale intercorrente fra i diversi reati. Non è stato preso in considerazione, però, alcuno degli ulteriori indici potenzialmente evocativi di una preventiva ideazione unitaria, ad onta delle specifiche deduzioni difensive, con le quali il Giudice dell'esecuzione non ha instaurato alcun confronto sostanziale. Si è in tal modo scelto di rinunziare ad un esame meno superficiale della dedotta questione, che si alimentasse del vaglio in ordine alla natura dei fati contestati, nonché della loro collocazione geografica e cronologica e, infine, delle diverse possibili causali ad essi sottese. Deve ritenersi, pertanto, sussistente il lamentato vizio di motivazione. 3. Discende dal superiore rilievo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Bergamo. Così deciso in Roma, 08 marzo 2024.
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 1 Num. 18912 Anno 2024 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 08/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo - quale Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta presentata da EG LI, volta alla unificazione sotto il vincolo della continuazione della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 05/03/2019 e della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale, in data 23/09/2016, entrambe per imputazioni ex art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il provvedimento reiettivo si fonda - quanto al tempus commissi delicti dei reati giudicati mediante le suddette sentenze - sul decorso di un lasso di tempo pari a circa due anni;
tale dato è stato ritenuto atto a escludere la sussistenza di una ideazione preventiva di carattere unitario, potendosi evincere, invece, trattarsi delle abituali modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale, da parte del condannato. 2. Ricorre per cassazione EG LI, a mezzo dell'avv. Benedetto Maria Bonomo, deducendo un motivo unico, mediante il quale vengono cumulativamente denunciati i vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nonché di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Nel provvedimento impugnato infatti, non vi è traccia di una effettiva valutazione in ordine alle modalità realizzative delle diverse condotte, non essendo nemmeno descritti i relativi fatti;
manca, inoltre, qualsiasi esplicitazione delle ragioni poste a fondamento della decisione. Le allegazioni e deduzioni difensive, inerenti alla identità delle violazioni, nonché alla medesima collocazione spaziale, alla omogeneità esecutiva e, infine, alla breve distanza temporale intercorrente fra i fatti, non sono state prese in considerazione. È errata, del resto, l'affermazione secondo la quale i reati oggetto delle due pronunce siano tra loro separati da un arco temporale di due anni, trattandosi invece di condotte ravvicinate ed espressione di unica deliberazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo. Il ricorso è fondato, stante la sussistenza del lamentato deficit motivazionale, dato che il Giudice dell'esecuzione si è limitato a valorizzare la mera distanza temporale esistente fra i fatti, senza specificare, però, le ragioni sulle quali si basi la ritenuta assenza di un iniziale e unitario disegno criminoso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. In via preliminare, giova ricordare come la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, abbia individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, ad opera del soggetto attivo, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato in vista del conseguimento di un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156). Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita ispirata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). La verifica di tale preordinazione — ritenuta meritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio, stante la minore capacità a delinquere evidenziata da chi si determini a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di plurime spinte criminose indipendenti e reiterate — investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi, ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596). Ne discende che «Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 2.1. Non è, per converso, necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso, tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 e Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). L'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, allorquando il convincimento del giudice risulti sorretto da una motivazione adeguata e congrua, immune da vizi logici e da travisamento dei fatti. 2.2. Nel caso di specie, il Tribunale di Bergamo ha fondato la decisione su un iter argomentativo che si palesa profondamente carente, in quanto agganciato a un solo dato estrinseco (che la difesa, peraltro, assume esser stato erroneamente rilevato), rappresentato dalla distanza temporale intercorrente fra i diversi reati. Non è stato preso in considerazione, però, alcuno degli ulteriori indici potenzialmente evocativi di una preventiva ideazione unitaria, ad onta delle specifiche deduzioni difensive, con le quali il Giudice dell'esecuzione non ha instaurato alcun confronto sostanziale. Si è in tal modo scelto di rinunziare ad un esame meno superficiale della dedotta questione, che si alimentasse del vaglio in ordine alla natura dei fati contestati, nonché della loro collocazione geografica e cronologica e, infine, delle diverse possibili causali ad essi sottese. Deve ritenersi, pertanto, sussistente il lamentato vizio di motivazione. 3. Discende dal superiore rilievo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Bergamo. Così deciso in Roma, 08 marzo 2024.