Articolo 26 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
Articolo 25Articolo 28
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7 aprile 1990
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28 gennaio 2003
Art. 26. 1. Quando i fatti previsti dagli articoli 648 , 648-bis e 648-ter del codice penale sono commessi nell'esercizio di attivita' bancaria, professionale o di cambio-valuta ovverso di altra attivita' soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimentidi sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti.
(( 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attivita' illecita integri i delitti previsti dall' articolo 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale ))
Entrata in vigore il 28 gennaio 2003
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