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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/11/2025, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 6328/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 6328 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Feola Carla, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...]; Controparte_1 convenuto contumace NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI della parte ricorrente:
1.Voglia l'adito Tribunale pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2.Affidare la figlia minore (oggi diciassettenne) in via super esclusiva alla madre Per_1 con la quale coabita e risiede, con facoltà per la genitrice di adottare le decisioni di maggiore importanza per la minore.
3. Disporre gli incontri padre-figlia in modalità protetta presso i SS.
4.Porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 ricorrente, entro il cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00 per il mantenimento della figlia, con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai.
5.Porre a totale carico di l'obbligo di pagare le spese straordinarie per Controparte_1 la figlia o, in via del tutto subordinata, sancirne l'obbligo a carico del medesimo nella misura del 50%.
6. Disporre a carico del convenuto il contributo mensile per il mantenimento della ricorrente nella somma mensile di euro 300,00 o nella diversa misura di giustizia, con obbligo di versamento entro il giorno cinque di ogni mese ed indicizzazione Istat.
7.Condannare a versare alla ricorrente la somma mensile di euro Controparte_1 595,00 per il pagamento del canone di locazione entro il cinque di ciascun mese.
8. Condannare alle spese tutte di giudizio. Controparte_1
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 15/10/2021 parte ricorrente , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con , in data 19/01/2004 in Napoli (NA) Controparte_1 (Atto n. 4, Parte I, Sezione U, Anno 2004), dalla cui unione nasceva una Persona_2 nata in [...] il [...] -chiedeva disporsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla parte convenuta. Chiedeva, inoltre: - disporsi l'affido esclusivo della figlia in suo favore, con regolamentazione del regime di frequentazione padre-figlia; - Per_1 assegnarsi la casa coniugale in suo favore, con obbligo di parte convenuta al pagamento dei costi locativi;
-determinarsi in €400,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole, oltre la corresponsione integrale alle spese extra assegno;
-determinarsi in
€300,00 l'assegno di mantenimento in suo favore da porsi a carico di parte convenuta. All'esito della fase presidenziale, a scioglimento della riserva all'esito dell'udienza del 02/05/2022 (in cui veniva ascoltata la sola parte ricorrente ed acquisite le relazioni dei Servizi Sociali di Somma Vesuviana in merito alle condizioni socio-economiche nel nucleo familiare in esame) il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:“-autorizza i coniugi a vivere separati;
- dispone affido esclusivo della minore alla madre odierna ricorrente con facoltà Per_1 per il resistente di vederla in modalità protetta , presso i SS , un giorno a settimana a scelta da calendarizzare con il Servizio;
- determina in euro 400,00 il contributo al mantenimento della minore da porre a carico del resistente e da Controparte_1 versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico, Parte_1 vaglia postale o contanti con indicizzazione annuale Istat , con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore della figlia […]; - invita parte resistente a seguire un percorso di sostegno e formazione alla genitorialità”. Ritenuta parzialmente ammissibile la prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., il Giudice procedeva all'acquisizione all'udienza del 26/02/2025. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto si rendeva contumace. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva assegnata a sentenza per la decisione del collegio.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, l'incompatibilità caratteriale ed il disinteresse di parte convenuta nel soddisfacimento dell'esigenze familiari culminati nell'allontanamento dalla casa coniugale nell'anno 2019, comprovano il venir meno di ogni interesse tra i coniugi, tanto materiale che spirituale.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente. Il giudice ai fini dell'accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Occorre valutare se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale, dovendo ritenersi ininfluenti i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione. Nel caso di specie, la parte ricorrente fonda la domanda di addebito sulla violazione, da parte del convenuto, dei doveri coniugali, deducendo l'allontanamento improvviso e definitivo dal domicilio familiare.
2 La circostanza ha trovato conferma nella prova testimoniale e nelle relazioni dei servizi sociali (che riscontrano il narrato della ricorrente in conformità alle deduzioni contenute in ricorso). E' emerso, infatti, che il convenuto, che già era assente periodicamente dalla casa coniugale per esigenze lavorative connesse allo svolgimento dell'attività di falegname nel Comune di Ardea, nell'anno 2019 si è definitivamente allontanato dal nucleo familiare senza fare più rientro nella casa coniugale e senza neppure comunicare la circostanza alla moglie e alla figlia. La domanda di addebito della separazione deve essere, pertanto, accolta.
*** 4. Per quanto concerne la domanda di affidamento della figlia diciassettenne, ai Per_1 sensi degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., occorre specificare che il principio generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può essere derogato soltanto nel caso in cui, per comprovate ragioni, l'affidamento ad entrambi i genitori si ponga in contrasto con gli interessi del minore e renda, quindi, necessario l'affidamento esclusivo ad uno di essi. È legittimo, inoltre, l'affidamento super esclusivo ad un solo genitore, con attribuzione in via esclusiva delle scelte di maggiore interesse per il minore, qualora emerga un'inidoneità dell'altro genitore a partecipare in modo costruttivo al processo educativo (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 19 settembre 2023, n. 26840). Nel caso in esame, rilevanza assume il monitoraggio del nucleo familiare espletato dai Servizi Sociali di Somma Vesuviana, da cui si riscontra il distacco affettivo del padre, il quale - come riferito anche dalla figlia - si è rivelato spesso assente per motivi di lavoro e poco Per_1 presente, determinando nella figlia sentimenti di frustrazione per la percezione del disinteresse nutrito dal padre nei suoi confronti e la mancanza di considerazione delle sue primarie esigenze di vita quotidiana. Inoltre, nel corso degli anni, parte convenuta si è mostrata inadempiente rispetto all'obbligo contributivo disposto in favore della figlia, tanto che - come dichiarato dalla parte ricorrente - risulta non versare nulla a decorrere dal mese di dicembre 2023 sino all'attualità. Alla luce delle risultanze istruttorie e, in particolare, dell'accertata interruzione dei rapporti padre-figlia (confermata dalla prova testimoniale acquisita all'udienza del 26/02/2025), nonché del persistente inadempimento dell'obbligo di contribuzione al mantenimento economico, deve ritenersi che la soluzione dell'affidamento condiviso risulti pregiudizievole per il preminente interesse della minore, atteso il comprovato disinteresse manifestato dal padre nei suoi confronti. Si ritiene, dunque, conforme all'interesse superiore della minore, come riconosciuto anche dall'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (New York, 1989), la conferma dell'affidamento super esclusivo alla madre, che ha costantemente garantito presenza, cura, stabilità e supporto in tutte le fasi della crescita della figlia
Per_1 Quanto al regime di frequentazione del genitore non collocatario, il Tribunale ritiene congruo disporre che gli incontri padre-figlia possano avvenire esclusivamente in ambiente protetto organizzato dai Servizi Sociali competenti, con la presenza di un educatore o altro personale specializzato - senza costrizioni o forzature della minore - cui si demanda la predisposizione di un calendario da stabilire con gli interessati.
*** 5. Quanto al diritto all'assegno di mantenimento della figlia l'art. 315-bis c.c. Per_1 stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. In ordine alla quantificazione dell'importo, dall'esame della
3 documentazione versata in atti risulta che la parte ricorrente, stabilitasi nel Comune di Perugia, svolge attività lavorative di natura occasionale, percepisce integralmente l'assegno unico in favore della figlia, pari ad € 200,00 mensili, ed è gravata da oneri locativi per complessivi € 595,00 mensili (comprensivi di spese condominiali), potendo far fronte alle proprie esigenze anche grazie al sostegno economico della famiglia d'origine. Dalla consultazione dei dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria emerge, altresì, che la ricorrente non risulta percettrice di redditi per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023, mentre per l'anno d'imposta 2024 risulta dichiarato un reddito pari ad € 4.668,40. Invece, per quanto concerne il convenuto, sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, si desume che egli percepisca un trattamento pensionistico di importo pari ad € 300,00 circa e che continui a svolgere in modo saltuario l'attività di falegname nel Comune di Ardea. Tale ultima circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dalla testimone escussa all'udienza del 26/02/2025, Tes_1
Ebbene, alla luce delle riscontrate risultanze probatorie e tenuto conto delle
[...] esigenze economiche correlate all'età della minore attualmente diciassettenne, il Per_1
Tribunale ritiene equo e proporzionato determinare il contributo paterno al mantenimento della prole in € 400, somma - nella quale deve intendersi già ricompresa la quota imputabile alla contribuzione agli oneri locativi gravanti sulla ricorrente - soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare a
, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra Parte_1 assegno da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot.n.556/2021).
*** 6. Quanto alla richiesta del mantenimento di formulata nei confronti di Parte_1
, è noto che, in quanto la separazione non estingue il vincolo coniugale, Controparte_1 essa non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso di specie, dalla valutazione delle complessive condizioni socio-economiche emerge che parte ricorrente svolge attività lavorative saltuarie, percepisce l'assegno unico per la figlia pari ad € 200,00 e sostiene oneri locativi fronteggiati anche mediante il supporto della famiglia d'origine; che parte convenuta percepisce il trattamento pensionistico pari ad € 300,00 circa - che fino a maggio 2024 è stato messo a disposizione della ricorrente per pagare il canone di locazione della casa coniugale (casa che poi la predetta ha rilasciato dopo essere incorsa in morosità, con successivo trasferimento a Perugia, dove ha preso il locazione un altro alloggio) - e svolge la professione di falegname, con introiti non documentati. In considerazione di tali elementi, il Tribunale ritiene di rigettare la domanda di assegno di mantenimento, risultando non risultando adeguatamente comprovata una significativa disparità reddituale tra le parti, tale da giustificarne il riconoscimento dell'assegno.
***
4 7.Le spese di giudizio, stante la natura della causa, vengono dichiarate irrepetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 6328/2021, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi, e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in data 19/01/2004 in Napoli (NA) (Atto n. 4, Parte I, Sezione U, Anno 2004);
2) accoglie la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_1 [...] ; CP_1
3) dispone l'affido super esclusivo, ai sensi dell'art.337-quater c.c., della figlia Per_1 alla madre, presso la quale resterà collocata;
4) dispone che il padre possa esercitare il diritto di visita nei confronti della minore esclusivamente mediante incontri protetti, da svolgersi in luogo neutro e con la presenza di personale specializzato, innanzi ai Servizi sociali di competenza (cui è demandata la predisposizione del calendario degli incontri mensili) senza costrizioni o forzature della minore;
5) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
6) dispone che versi a , per il mantenimento della Controparte_1 Parte_1 figlia la somma di € 400,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla figlia (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Per_1 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
8)dichiara irripetibili le spese di giudizio relative alla parte ricorrente;
9) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 26/11/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 6328 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Feola Carla, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...]; Controparte_1 convenuto contumace NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI della parte ricorrente:
1.Voglia l'adito Tribunale pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2.Affidare la figlia minore (oggi diciassettenne) in via super esclusiva alla madre Per_1 con la quale coabita e risiede, con facoltà per la genitrice di adottare le decisioni di maggiore importanza per la minore.
3. Disporre gli incontri padre-figlia in modalità protetta presso i SS.
4.Porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 ricorrente, entro il cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00 per il mantenimento della figlia, con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai.
5.Porre a totale carico di l'obbligo di pagare le spese straordinarie per Controparte_1 la figlia o, in via del tutto subordinata, sancirne l'obbligo a carico del medesimo nella misura del 50%.
6. Disporre a carico del convenuto il contributo mensile per il mantenimento della ricorrente nella somma mensile di euro 300,00 o nella diversa misura di giustizia, con obbligo di versamento entro il giorno cinque di ogni mese ed indicizzazione Istat.
7.Condannare a versare alla ricorrente la somma mensile di euro Controparte_1 595,00 per il pagamento del canone di locazione entro il cinque di ciascun mese.
8. Condannare alle spese tutte di giudizio. Controparte_1
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 15/10/2021 parte ricorrente , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con , in data 19/01/2004 in Napoli (NA) Controparte_1 (Atto n. 4, Parte I, Sezione U, Anno 2004), dalla cui unione nasceva una Persona_2 nata in [...] il [...] -chiedeva disporsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla parte convenuta. Chiedeva, inoltre: - disporsi l'affido esclusivo della figlia in suo favore, con regolamentazione del regime di frequentazione padre-figlia; - Per_1 assegnarsi la casa coniugale in suo favore, con obbligo di parte convenuta al pagamento dei costi locativi;
-determinarsi in €400,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole, oltre la corresponsione integrale alle spese extra assegno;
-determinarsi in
€300,00 l'assegno di mantenimento in suo favore da porsi a carico di parte convenuta. All'esito della fase presidenziale, a scioglimento della riserva all'esito dell'udienza del 02/05/2022 (in cui veniva ascoltata la sola parte ricorrente ed acquisite le relazioni dei Servizi Sociali di Somma Vesuviana in merito alle condizioni socio-economiche nel nucleo familiare in esame) il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:“-autorizza i coniugi a vivere separati;
- dispone affido esclusivo della minore alla madre odierna ricorrente con facoltà Per_1 per il resistente di vederla in modalità protetta , presso i SS , un giorno a settimana a scelta da calendarizzare con il Servizio;
- determina in euro 400,00 il contributo al mantenimento della minore da porre a carico del resistente e da Controparte_1 versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico, Parte_1 vaglia postale o contanti con indicizzazione annuale Istat , con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore della figlia […]; - invita parte resistente a seguire un percorso di sostegno e formazione alla genitorialità”. Ritenuta parzialmente ammissibile la prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., il Giudice procedeva all'acquisizione all'udienza del 26/02/2025. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto si rendeva contumace. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva assegnata a sentenza per la decisione del collegio.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, l'incompatibilità caratteriale ed il disinteresse di parte convenuta nel soddisfacimento dell'esigenze familiari culminati nell'allontanamento dalla casa coniugale nell'anno 2019, comprovano il venir meno di ogni interesse tra i coniugi, tanto materiale che spirituale.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente. Il giudice ai fini dell'accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Occorre valutare se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale, dovendo ritenersi ininfluenti i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione. Nel caso di specie, la parte ricorrente fonda la domanda di addebito sulla violazione, da parte del convenuto, dei doveri coniugali, deducendo l'allontanamento improvviso e definitivo dal domicilio familiare.
2 La circostanza ha trovato conferma nella prova testimoniale e nelle relazioni dei servizi sociali (che riscontrano il narrato della ricorrente in conformità alle deduzioni contenute in ricorso). E' emerso, infatti, che il convenuto, che già era assente periodicamente dalla casa coniugale per esigenze lavorative connesse allo svolgimento dell'attività di falegname nel Comune di Ardea, nell'anno 2019 si è definitivamente allontanato dal nucleo familiare senza fare più rientro nella casa coniugale e senza neppure comunicare la circostanza alla moglie e alla figlia. La domanda di addebito della separazione deve essere, pertanto, accolta.
*** 4. Per quanto concerne la domanda di affidamento della figlia diciassettenne, ai Per_1 sensi degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., occorre specificare che il principio generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può essere derogato soltanto nel caso in cui, per comprovate ragioni, l'affidamento ad entrambi i genitori si ponga in contrasto con gli interessi del minore e renda, quindi, necessario l'affidamento esclusivo ad uno di essi. È legittimo, inoltre, l'affidamento super esclusivo ad un solo genitore, con attribuzione in via esclusiva delle scelte di maggiore interesse per il minore, qualora emerga un'inidoneità dell'altro genitore a partecipare in modo costruttivo al processo educativo (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 19 settembre 2023, n. 26840). Nel caso in esame, rilevanza assume il monitoraggio del nucleo familiare espletato dai Servizi Sociali di Somma Vesuviana, da cui si riscontra il distacco affettivo del padre, il quale - come riferito anche dalla figlia - si è rivelato spesso assente per motivi di lavoro e poco Per_1 presente, determinando nella figlia sentimenti di frustrazione per la percezione del disinteresse nutrito dal padre nei suoi confronti e la mancanza di considerazione delle sue primarie esigenze di vita quotidiana. Inoltre, nel corso degli anni, parte convenuta si è mostrata inadempiente rispetto all'obbligo contributivo disposto in favore della figlia, tanto che - come dichiarato dalla parte ricorrente - risulta non versare nulla a decorrere dal mese di dicembre 2023 sino all'attualità. Alla luce delle risultanze istruttorie e, in particolare, dell'accertata interruzione dei rapporti padre-figlia (confermata dalla prova testimoniale acquisita all'udienza del 26/02/2025), nonché del persistente inadempimento dell'obbligo di contribuzione al mantenimento economico, deve ritenersi che la soluzione dell'affidamento condiviso risulti pregiudizievole per il preminente interesse della minore, atteso il comprovato disinteresse manifestato dal padre nei suoi confronti. Si ritiene, dunque, conforme all'interesse superiore della minore, come riconosciuto anche dall'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (New York, 1989), la conferma dell'affidamento super esclusivo alla madre, che ha costantemente garantito presenza, cura, stabilità e supporto in tutte le fasi della crescita della figlia
Per_1 Quanto al regime di frequentazione del genitore non collocatario, il Tribunale ritiene congruo disporre che gli incontri padre-figlia possano avvenire esclusivamente in ambiente protetto organizzato dai Servizi Sociali competenti, con la presenza di un educatore o altro personale specializzato - senza costrizioni o forzature della minore - cui si demanda la predisposizione di un calendario da stabilire con gli interessati.
*** 5. Quanto al diritto all'assegno di mantenimento della figlia l'art. 315-bis c.c. Per_1 stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. In ordine alla quantificazione dell'importo, dall'esame della
3 documentazione versata in atti risulta che la parte ricorrente, stabilitasi nel Comune di Perugia, svolge attività lavorative di natura occasionale, percepisce integralmente l'assegno unico in favore della figlia, pari ad € 200,00 mensili, ed è gravata da oneri locativi per complessivi € 595,00 mensili (comprensivi di spese condominiali), potendo far fronte alle proprie esigenze anche grazie al sostegno economico della famiglia d'origine. Dalla consultazione dei dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria emerge, altresì, che la ricorrente non risulta percettrice di redditi per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023, mentre per l'anno d'imposta 2024 risulta dichiarato un reddito pari ad € 4.668,40. Invece, per quanto concerne il convenuto, sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, si desume che egli percepisca un trattamento pensionistico di importo pari ad € 300,00 circa e che continui a svolgere in modo saltuario l'attività di falegname nel Comune di Ardea. Tale ultima circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dalla testimone escussa all'udienza del 26/02/2025, Tes_1
Ebbene, alla luce delle riscontrate risultanze probatorie e tenuto conto delle
[...] esigenze economiche correlate all'età della minore attualmente diciassettenne, il Per_1
Tribunale ritiene equo e proporzionato determinare il contributo paterno al mantenimento della prole in € 400, somma - nella quale deve intendersi già ricompresa la quota imputabile alla contribuzione agli oneri locativi gravanti sulla ricorrente - soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare a
, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra Parte_1 assegno da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot.n.556/2021).
*** 6. Quanto alla richiesta del mantenimento di formulata nei confronti di Parte_1
, è noto che, in quanto la separazione non estingue il vincolo coniugale, Controparte_1 essa non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso di specie, dalla valutazione delle complessive condizioni socio-economiche emerge che parte ricorrente svolge attività lavorative saltuarie, percepisce l'assegno unico per la figlia pari ad € 200,00 e sostiene oneri locativi fronteggiati anche mediante il supporto della famiglia d'origine; che parte convenuta percepisce il trattamento pensionistico pari ad € 300,00 circa - che fino a maggio 2024 è stato messo a disposizione della ricorrente per pagare il canone di locazione della casa coniugale (casa che poi la predetta ha rilasciato dopo essere incorsa in morosità, con successivo trasferimento a Perugia, dove ha preso il locazione un altro alloggio) - e svolge la professione di falegname, con introiti non documentati. In considerazione di tali elementi, il Tribunale ritiene di rigettare la domanda di assegno di mantenimento, risultando non risultando adeguatamente comprovata una significativa disparità reddituale tra le parti, tale da giustificarne il riconoscimento dell'assegno.
***
4 7.Le spese di giudizio, stante la natura della causa, vengono dichiarate irrepetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 6328/2021, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi, e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in data 19/01/2004 in Napoli (NA) (Atto n. 4, Parte I, Sezione U, Anno 2004);
2) accoglie la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_1 [...] ; CP_1
3) dispone l'affido super esclusivo, ai sensi dell'art.337-quater c.c., della figlia Per_1 alla madre, presso la quale resterà collocata;
4) dispone che il padre possa esercitare il diritto di visita nei confronti della minore esclusivamente mediante incontri protetti, da svolgersi in luogo neutro e con la presenza di personale specializzato, innanzi ai Servizi sociali di competenza (cui è demandata la predisposizione del calendario degli incontri mensili) senza costrizioni o forzature della minore;
5) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
6) dispone che versi a , per il mantenimento della Controparte_1 Parte_1 figlia la somma di € 400,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla figlia (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Per_1 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
8)dichiara irripetibili le spese di giudizio relative alla parte ricorrente;
9) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 26/11/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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