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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/11/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 2038/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico AC ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'avv. MARESI MICHELE e avv. MANGIULLO Pt_1 P.IVA_1
CHRISTIAN
OPPONENTE contro
, P.I. con l'avv. MORBIDELLI ANDREA CP_1 P.IVA_2
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Preliminarmente si evidenzia che l'attualità della controversia è connessa al rispetto dei principi di economia dei giudizi e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Il compito del giudicante è quello di individuare i parametri astratti e le condizioni concrete meritevoli di essere tutelate;
è necessario stabilire, con un sufficiente grado di approssimazione, quando si versi in una situazione d'incertezza tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03).
In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria della parte opposta (attrice sostanziale), che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Appare utile osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta ..... l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e
Pag. 2 di 10 supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Si evidenzia inoltre che la norma codificata agli art. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1 c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso, è d'obbligo l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza delle Sezioni unite n. 13331 del 2001, e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass. 15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Si sottolinea che parte opposta, previa rettifica del mero errore materiale in cui era occorsa in sede monitoria, chiedeva, in via principale, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 34.245,46 a titolo di corrispettivo per la fattura n. 1/102 del
31.12.21.
In estrema sintesi quest'ultima evidenziava: di aver provato documentalmente (doc. 5 comparsa di costituzione) come avesse già pagato una precedente fattura (la Parte_1
n. 1/100 del 30.11.21), emessa per merce prelevata con le medesime modalità – che la
Pag. 3 di 10 testimonianza di all'epoca collaboratrice della addetta alla Testimone_1 CP_1 fatturazione, era stata chiara, precisa e pienamente riscontrata dai documenti in atti…La teste ha confermato ogni singola circostanza dedotta dalla convenuta opposta (cfr. verbale d'udienza del 23.10.2025)…di essere stata presente nella chat WhatsApp in cui il Sig. richiedeva i capi di campionario (cap. 1 e 2)…che il Sig. Per_1 Parte_2 richiese i dati per la fatturazione (cap. 3)…che il Sig. i dati societari Parte_3 della a tal fine (cap. 4)…di aver emesso personalmente le fatture n. 1/100 e Parte_1
n. 1/102 (cap. 5)…che i pezzi fatturati alla corrispondevano ai modelli poi Parte_1 posti in vendita sul sito internet www.pauraclothing.com, all'epoca gestito da Pt_1
(cap. 6, con riconoscimento del doc. 8 di parte opposta).
[...]
Argomentava inoltre - non si tratta di capi qualsiasi, ma del "Campionario Paura di
FW2122"…prototipo, il modello di riferimento indispensabile per avviare Persona_2 la produzione in serie di una collezione - circostanza fattuale, di per sé nota, è stata confermata in giudizio proprio dal teste di parte opponente Interrogato sul Tes_2 capitolo 3 della memoria di il teste ha dichiarato: "la pag. n. 4 doc. 9 Parte_1 riguarda l'articolo immesso nel campionario fattura n. 69 e poi in produzione sulla Parte fattura n. 73 emessa da (cfr. verbale d'udienza del 23.10.2025). Il teste di Pt_1 ha creato un collegamento diretto e inscindibile tra il campionario prodotto per
[...]
(la cui produzione è attestata dalla fattura n. 69 di "TUALS", doc. 43 di parte CP_1 opponente) e la successiva produzione di capi commissionata proprio da Parte_1
(fattura n. 73, doc. 44 di parte opponente) – è provato che per poter avviare Parte_1 la propria produzione per la stagione A/I 2021/2022, necessitava del campionario di proprietà della CP_1
Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alle argomentazioni dell'opposta.
Al riguardo, i testi escussi, di fatto, hanno riferito: . 1 non ricordo il Testimone_3 giorno ma ero presente nella chat di WhatsApp cap. 2 si, aveva richiesto i cappellini in logistica a tale responsabile della logistica cap. 3 si è vero cap. 4 si è vero cap. Per_3
5 si è vero perché emettevo io le fatture cap. 6 si è vero cap. 7 si è vero cap. 8 si è vero;
riconosco i documenti mostrati 68, 69, 70, 71 cappotto.
Pag. 4 di 10 Il testimone libero professionista nel settore abbigliamento, dichiarava di Tes_2 non occuparsi “della parte elegante”; non è stato in grado “di riferire la stagione specifica”…”alcuni articoli si riferiscono alla fattura altri no;
mi sembra che siano le foto del campionario di una fattura successiva…” ma ha creato un nesso diretto tra il campionario prodotto per (fatt. n. 69 di "TUALS", doc. 43 di parte opp.) e la CP_1 successiva produzione di capi commissionata da (cfr. fatt. n. 73, doc. 44 di Parte_1 parte opp.); condivisibili in tal senso le deduzioni dell'opposta.
Occorre inoltre evidenziare che la statuizione del Cassazione n. 10600/24 permette di soffermarsi sulla valutazione della prova testimoniale e i criteri da adottare da parte del giudicante per verificarne l'attendibilità.
Le dichiarazioni rese dalla testimone appaiono attendibili avuto riguardo alla Tes_1 loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altri elementi concretamente accertati con caratteri di certezza;
quelle del Tes_2 tendenzialmente generiche e poco circostanziate.
Ciò sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità).
Il caso di incapacità si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione.
La valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità a testimoniare.
La capacità a testimoniare, infatti, differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di
Pag. 5 di 10 natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità; non è questo il caso, non vi sono elementi fattuali di attendibilità.
Quanto alla contestazione dei messaggi whatsapp prodotti, si rileva che…i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una chat di whatsapp mediante copia dei relativi screenshot, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi…in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (cfr. Cass. n. 11197/23, n. 19622/24; n. 11584/24; Sez. 2,
Ordinanza n. 30186 del 27/10/21; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/18).
E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023).
Nel caso in esame, parte opponente ha contestato l'utilizzabilità processuale del
“documento” in sé, piuttosto che la natura eventualmente falsificata del suo contenuto.
Infatti, con note del 11.07.23, parte opponente contestava le produzioni dei messaggi
Whatsapp: testualmente “…attesa l'applicabilità a tale fattispecie del disposto di cui all'art. 2712 c.c., la scrivente difesa contesta e disconosce sin d'ora ai sensi di legge i suddetti documenti avversari. Infatti, le allegazioni avversarie nn. 2 e 3 sono inutilizzabili e/o non valutabili dal giudicante e/o inidonee a costituire congrua prova delle circostanze cui fanno riferimento. Ad analoga conclusione perviene la
Pag. 6 di 10 giurisprudenza: si vedano in proposito Trib. Milano Sez. Lavoro 24.10.2017 e Tribunale
Milano 06.06.2017, per cui la mera copia degli screenshot o la fotocopia che riproduce i messaggi controversi, non assurgono alla dignità di prova spendibile. Nello stesso segno, in sede di legittimità, Cass. Civ. 10.03.2017 n. 231…”.
Nel rispetto dei principi espressi, occorre evidenziare comunque che per le argomentazioni innanzi esposte, i messaggi utilizzati non hanno avuto una rilevanza del tutto decisiva al fine di ritenere provato il quantum bensì tali “documenti” hanno costituito un elemento indiziario utilizzato per suffragare l'attendibilità della testimonianza resa dalla per il teste si è detto in epigrafe. Tes_1 Tes_2
In merito al disconoscimento come dedotto si osserva che quest'ultimo non può essere una mera clausola di stile;
deve essere un atto processuale ponderato, specifico e supportato da elementi concreti.
Una contestazione generica equivale a una non contestazione.
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712
c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 17 febbraio 2015, n.
3122).
In tal senso, non possono quindi ritenersi espressive del dedotto disconoscimento le deduzioni di parte opponente in quanto del tutto generiche, ciò nel rispetto della citata giurisprudenza cui si aderisce.
Analoghe considerazioni con riferimento al richiamo - operato dalla stessa parte opponente - alle deduzioni del 11.07.23 (ove non si è fatta menzione della possibile artificiosa realizzazione dei messaggi) poi del 26.11.25: ma su quest'ultimo punto è assorbente l'osservazione per cui il disconoscimento soggiace a precise preclusioni processuali (Cass. n. 1250/18, che menziona, in proposito, quelle desumibili dagli artt.
167 e 183 c.p.c.), onde non può essere certamente svolto con gli scritti conclusionali.
A tal fine rilevano il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
Pag. 7 di 10 i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2005 n. 12636).
Vi sono elementi probatori tali, nel rispetto dei limiti anzidetti, che permettono l'accoglimento della domanda di pagamento come formulata.
Ed ancora, da ultimo, vero è che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass.
15383/2010).
È anche vero che in cui vi è stata contestazione di importi, la fattura non può costituire un valido elemento di prova, specie nell'ipotesi in cui il debitore non abbia accettato, senza contestare, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. anche
Cass. 13651/2006; n. 15832/2011 e n. 6502/1998); il debitore si è opposto, si è di conseguenza aperto un giudizio ordinario in cui la fattura non costituisce più una prova sufficiente dell'esistenza del credito.
La fattura diventa quindi un semplice indizio e il creditore (che nel giudizio di opposizione assume la veste di convenuto in senso formale, ma di attore in senso sostanziale) ha l'onere di dimostrare il suo diritto con tutti i mezzi di prova ordinari.
Quest'ultima rappresenta, come detto, un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto ovvero ad esso sottostanti;
un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione
Pag. 8 di 10 dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Nel caso l'attività probatoria espletata appare sufficiente - soprattutto nel rispetto delle deduzioni di cui epigrafe – a confermare la fattura oggetto di contestazione quale indice del rapporto di dare-avere tra le parti processuali.
Ciò posto occorre ribadire che una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
L'onere di contestazione deve essere collegato alle asserzioni presenti negli atti contenenti le allegazioni delle parti, sì da consentire alle stesse nonché al giudicante di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.
Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici
(cfr. in tal senso anche Tribunale di Monza, 05.01.11).
Il creditore, a causa della contestazione dei fatti, aveva l'onere di provare il fatto modificativo o estintivo del debito, altrimenti soccombe;
i testimoni escussi, nei limiti anzidetti, hanno confermato le argomentazioni/documentazione di parte opposta.
Le anzidette argomentazioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c...
Palese il mancato rispetto dei principi di cui all'art. 1175 e 1375 c.c. circa il comportamento tenuto dalle parti processuali nel dispregio dei rapporti/obblighi previsti.
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pag. 9 di 10 Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato.
Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
In definitiva la condotta di parte opponente, attese le sollevate argomentazioni e l'attività istruttoria espletata, appare certamente in contrasto con il principio di buona fede previsto ex lege (cfr. Cass. n. 23033/11, n. 20106/09, n. 10182/09, n. 1618/09 e n.
20399/04).
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 34.245,46 come accertato, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
revoca per le motivazioni in epigrafe il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c...
Rimini, 27/11/2025
Il Giudice
F. AC
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 2038/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico AC ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'avv. MARESI MICHELE e avv. MANGIULLO Pt_1 P.IVA_1
CHRISTIAN
OPPONENTE contro
, P.I. con l'avv. MORBIDELLI ANDREA CP_1 P.IVA_2
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit...
Preliminarmente si evidenzia che l'attualità della controversia è connessa al rispetto dei principi di economia dei giudizi e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Il compito del giudicante è quello di individuare i parametri astratti e le condizioni concrete meritevoli di essere tutelate;
è necessario stabilire, con un sufficiente grado di approssimazione, quando si versi in una situazione d'incertezza tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03).
In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria della parte opposta (attrice sostanziale), che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Appare utile osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta ..... l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e
Pag. 2 di 10 supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Si evidenzia inoltre che la norma codificata agli art. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1 c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso, è d'obbligo l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza delle Sezioni unite n. 13331 del 2001, e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass. 15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Si sottolinea che parte opposta, previa rettifica del mero errore materiale in cui era occorsa in sede monitoria, chiedeva, in via principale, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 34.245,46 a titolo di corrispettivo per la fattura n. 1/102 del
31.12.21.
In estrema sintesi quest'ultima evidenziava: di aver provato documentalmente (doc. 5 comparsa di costituzione) come avesse già pagato una precedente fattura (la Parte_1
n. 1/100 del 30.11.21), emessa per merce prelevata con le medesime modalità – che la
Pag. 3 di 10 testimonianza di all'epoca collaboratrice della addetta alla Testimone_1 CP_1 fatturazione, era stata chiara, precisa e pienamente riscontrata dai documenti in atti…La teste ha confermato ogni singola circostanza dedotta dalla convenuta opposta (cfr. verbale d'udienza del 23.10.2025)…di essere stata presente nella chat WhatsApp in cui il Sig. richiedeva i capi di campionario (cap. 1 e 2)…che il Sig. Per_1 Parte_2 richiese i dati per la fatturazione (cap. 3)…che il Sig. i dati societari Parte_3 della a tal fine (cap. 4)…di aver emesso personalmente le fatture n. 1/100 e Parte_1
n. 1/102 (cap. 5)…che i pezzi fatturati alla corrispondevano ai modelli poi Parte_1 posti in vendita sul sito internet www.pauraclothing.com, all'epoca gestito da Pt_1
(cap. 6, con riconoscimento del doc. 8 di parte opposta).
[...]
Argomentava inoltre - non si tratta di capi qualsiasi, ma del "Campionario Paura di
FW2122"…prototipo, il modello di riferimento indispensabile per avviare Persona_2 la produzione in serie di una collezione - circostanza fattuale, di per sé nota, è stata confermata in giudizio proprio dal teste di parte opponente Interrogato sul Tes_2 capitolo 3 della memoria di il teste ha dichiarato: "la pag. n. 4 doc. 9 Parte_1 riguarda l'articolo immesso nel campionario fattura n. 69 e poi in produzione sulla Parte fattura n. 73 emessa da (cfr. verbale d'udienza del 23.10.2025). Il teste di Pt_1 ha creato un collegamento diretto e inscindibile tra il campionario prodotto per
[...]
(la cui produzione è attestata dalla fattura n. 69 di "TUALS", doc. 43 di parte CP_1 opponente) e la successiva produzione di capi commissionata proprio da Parte_1
(fattura n. 73, doc. 44 di parte opponente) – è provato che per poter avviare Parte_1 la propria produzione per la stagione A/I 2021/2022, necessitava del campionario di proprietà della CP_1
Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alle argomentazioni dell'opposta.
Al riguardo, i testi escussi, di fatto, hanno riferito: . 1 non ricordo il Testimone_3 giorno ma ero presente nella chat di WhatsApp cap. 2 si, aveva richiesto i cappellini in logistica a tale responsabile della logistica cap. 3 si è vero cap. 4 si è vero cap. Per_3
5 si è vero perché emettevo io le fatture cap. 6 si è vero cap. 7 si è vero cap. 8 si è vero;
riconosco i documenti mostrati 68, 69, 70, 71 cappotto.
Pag. 4 di 10 Il testimone libero professionista nel settore abbigliamento, dichiarava di Tes_2 non occuparsi “della parte elegante”; non è stato in grado “di riferire la stagione specifica”…”alcuni articoli si riferiscono alla fattura altri no;
mi sembra che siano le foto del campionario di una fattura successiva…” ma ha creato un nesso diretto tra il campionario prodotto per (fatt. n. 69 di "TUALS", doc. 43 di parte opp.) e la CP_1 successiva produzione di capi commissionata da (cfr. fatt. n. 73, doc. 44 di Parte_1 parte opp.); condivisibili in tal senso le deduzioni dell'opposta.
Occorre inoltre evidenziare che la statuizione del Cassazione n. 10600/24 permette di soffermarsi sulla valutazione della prova testimoniale e i criteri da adottare da parte del giudicante per verificarne l'attendibilità.
Le dichiarazioni rese dalla testimone appaiono attendibili avuto riguardo alla Tes_1 loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altri elementi concretamente accertati con caratteri di certezza;
quelle del Tes_2 tendenzialmente generiche e poco circostanziate.
Ciò sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità).
Il caso di incapacità si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione.
La valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità a testimoniare.
La capacità a testimoniare, infatti, differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di
Pag. 5 di 10 natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità; non è questo il caso, non vi sono elementi fattuali di attendibilità.
Quanto alla contestazione dei messaggi whatsapp prodotti, si rileva che…i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una chat di whatsapp mediante copia dei relativi screenshot, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi…in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (cfr. Cass. n. 11197/23, n. 19622/24; n. 11584/24; Sez. 2,
Ordinanza n. 30186 del 27/10/21; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/18).
E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023).
Nel caso in esame, parte opponente ha contestato l'utilizzabilità processuale del
“documento” in sé, piuttosto che la natura eventualmente falsificata del suo contenuto.
Infatti, con note del 11.07.23, parte opponente contestava le produzioni dei messaggi
Whatsapp: testualmente “…attesa l'applicabilità a tale fattispecie del disposto di cui all'art. 2712 c.c., la scrivente difesa contesta e disconosce sin d'ora ai sensi di legge i suddetti documenti avversari. Infatti, le allegazioni avversarie nn. 2 e 3 sono inutilizzabili e/o non valutabili dal giudicante e/o inidonee a costituire congrua prova delle circostanze cui fanno riferimento. Ad analoga conclusione perviene la
Pag. 6 di 10 giurisprudenza: si vedano in proposito Trib. Milano Sez. Lavoro 24.10.2017 e Tribunale
Milano 06.06.2017, per cui la mera copia degli screenshot o la fotocopia che riproduce i messaggi controversi, non assurgono alla dignità di prova spendibile. Nello stesso segno, in sede di legittimità, Cass. Civ. 10.03.2017 n. 231…”.
Nel rispetto dei principi espressi, occorre evidenziare comunque che per le argomentazioni innanzi esposte, i messaggi utilizzati non hanno avuto una rilevanza del tutto decisiva al fine di ritenere provato il quantum bensì tali “documenti” hanno costituito un elemento indiziario utilizzato per suffragare l'attendibilità della testimonianza resa dalla per il teste si è detto in epigrafe. Tes_1 Tes_2
In merito al disconoscimento come dedotto si osserva che quest'ultimo non può essere una mera clausola di stile;
deve essere un atto processuale ponderato, specifico e supportato da elementi concreti.
Una contestazione generica equivale a una non contestazione.
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712
c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 17 febbraio 2015, n.
3122).
In tal senso, non possono quindi ritenersi espressive del dedotto disconoscimento le deduzioni di parte opponente in quanto del tutto generiche, ciò nel rispetto della citata giurisprudenza cui si aderisce.
Analoghe considerazioni con riferimento al richiamo - operato dalla stessa parte opponente - alle deduzioni del 11.07.23 (ove non si è fatta menzione della possibile artificiosa realizzazione dei messaggi) poi del 26.11.25: ma su quest'ultimo punto è assorbente l'osservazione per cui il disconoscimento soggiace a precise preclusioni processuali (Cass. n. 1250/18, che menziona, in proposito, quelle desumibili dagli artt.
167 e 183 c.p.c.), onde non può essere certamente svolto con gli scritti conclusionali.
A tal fine rilevano il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
Pag. 7 di 10 i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2005 n. 12636).
Vi sono elementi probatori tali, nel rispetto dei limiti anzidetti, che permettono l'accoglimento della domanda di pagamento come formulata.
Ed ancora, da ultimo, vero è che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass.
15383/2010).
È anche vero che in cui vi è stata contestazione di importi, la fattura non può costituire un valido elemento di prova, specie nell'ipotesi in cui il debitore non abbia accettato, senza contestare, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. anche
Cass. 13651/2006; n. 15832/2011 e n. 6502/1998); il debitore si è opposto, si è di conseguenza aperto un giudizio ordinario in cui la fattura non costituisce più una prova sufficiente dell'esistenza del credito.
La fattura diventa quindi un semplice indizio e il creditore (che nel giudizio di opposizione assume la veste di convenuto in senso formale, ma di attore in senso sostanziale) ha l'onere di dimostrare il suo diritto con tutti i mezzi di prova ordinari.
Quest'ultima rappresenta, come detto, un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto ovvero ad esso sottostanti;
un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione
Pag. 8 di 10 dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Nel caso l'attività probatoria espletata appare sufficiente - soprattutto nel rispetto delle deduzioni di cui epigrafe – a confermare la fattura oggetto di contestazione quale indice del rapporto di dare-avere tra le parti processuali.
Ciò posto occorre ribadire che una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
L'onere di contestazione deve essere collegato alle asserzioni presenti negli atti contenenti le allegazioni delle parti, sì da consentire alle stesse nonché al giudicante di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.
Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici
(cfr. in tal senso anche Tribunale di Monza, 05.01.11).
Il creditore, a causa della contestazione dei fatti, aveva l'onere di provare il fatto modificativo o estintivo del debito, altrimenti soccombe;
i testimoni escussi, nei limiti anzidetti, hanno confermato le argomentazioni/documentazione di parte opposta.
Le anzidette argomentazioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c...
Palese il mancato rispetto dei principi di cui all'art. 1175 e 1375 c.c. circa il comportamento tenuto dalle parti processuali nel dispregio dei rapporti/obblighi previsti.
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pag. 9 di 10 Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato.
Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
In definitiva la condotta di parte opponente, attese le sollevate argomentazioni e l'attività istruttoria espletata, appare certamente in contrasto con il principio di buona fede previsto ex lege (cfr. Cass. n. 23033/11, n. 20106/09, n. 10182/09, n. 1618/09 e n.
20399/04).
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 34.245,46 come accertato, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
revoca per le motivazioni in epigrafe il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c...
Rimini, 27/11/2025
Il Giudice
F. AC
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