Articolo 12 della Legge 5 luglio 1982, n. 441
Articolo 11Articolo 13
Versione
31 luglio 1982
Art. 12.
Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:
1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri;
2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle societa' al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;
3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;
4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;
5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 , dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.
Entrata in vigore il 31 luglio 1982
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