Art. 6.
Per i titoli di credito denunciati nel termine stabilito dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge, i blocchi disposti in attuazione di ordinanze alleate, convalidati dal decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 58 , hanno efficacia sospensiva della prescrizione.
Per i titoli di credito denunciati nel termine stabilito dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge, i blocchi disposti in attuazione di ordinanze alleate, convalidati dal decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 58 , hanno efficacia sospensiva della prescrizione.