Articolo 6 della Legge 4 agosto 1955, n. 706
Articolo 5Articolo 7
Versione
3 settembre 1955
Art. 6.
Per i titoli di credito denunciati nel termine stabilito dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge, i blocchi disposti in attuazione di ordinanze alleate, convalidati dal decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 58 , hanno efficacia sospensiva della prescrizione.
Entrata in vigore il 3 settembre 1955