TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 13/02/2026, n. 2866
TAR
Ordinanza cautelare 3 maggio 2024
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Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Improcedibilità per rimozione opere

    Il Collegio rileva che entrambe le parti riferiscono la circostanza dell'avvenuta demolizione della zona rialzata adibita a palco e del manufatto adibito a servizi igienici, dal che deriva che, per tale parte, il ricorso deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    La natura rigorosamente vincolata dell'attività di repressione degli abusi edilizi mediante l'ordine di demolizione esclude la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento, atteso che la partecipazione del privato non potrebbe comunque determinare alcun esito diverso, tanto più che nella fattispecie in decisione vengono in rilievo ipotesi di assenza del permesso di costruire e non di difformità da esso.

  • Rigettato
    Natura delle opere e legittimità dell'ordine di demolizione

    Gli interventi realizzati, valutati nella loro globalità, incidono in modo significativo sullo stato dei luoghi e non sono riconducibili ad attività edilizia libera. La carenza di titolo paesaggistico è decisiva per legittimare l'ordine di demolizione. La tettoia altera la sagoma dell'edificio e crea uno spazio chiuso stabilmente configurato. Il banco bar è una struttura in muratura con impianti. Le strutture in legno nell'area verde hanno un impatto paesaggistico non irrilevante. Le doglianze relative all'art. 10, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e all'art. 26 L. 47/1985 sono inconferenti. Il principio di proporzionalità non è invocabile in casi di agire vincolato. Non sussiste disparità di trattamento. Le opere non hanno carattere pertinenziale.

  • Rigettato
    Sanabilità delle opere

    Il motivo è infondato poiché non è stata presentata alcuna istanza di sanatoria. In ogni caso, la presentazione di una domanda di sanatoria non incide sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio pregresso ma comporta la mera sospensione della sua esecutività fino alla definizione della domanda. Il rigetto dell'istanza di sanatoria non impone l'emanazione di una nuova ordinanza di demolizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 13/02/2026, n. 2866
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2866
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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