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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2582/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, TO
DE STEFANO ARTURO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18391/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0299821 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1974/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta ai motivi di ricorso che illustra e ne chiede l'accoglimento.
Resistente: Chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF Codice fiscale ricorrente), difeso dal geometra Difensore_1
l'avviso di accertamento catastale n. 2025NA0299821, notificato in data 2/7/2025, con cui, successivamente alla DOCFA avente ad oggetto “Fusione e diversa distribuzione degli spazi interni”, veniva variata dall'Agenzia delle Entrate Territorio di Napoli la categoria catastale dell'immobile sito nel comune di
Sant'Antimo alla Indirizzo_1 risultante dalla fusine di due unità immobiliari preesistenti alla Indirizzo_1
( Nominativo_1, Particella 176 Sub 102 vani 5 categoria A/3 e sub 7 vani 9 categ. a/7) dalla categoria A/3, classe 2, vani 13,5 così come proposto dal tecnico incaricato, alla categoria A/7 classe 3.
Argomenta il ricorrente la nullità dell'atto di accertamento per:
- la mancata/errata applicazione delle norme e prassi relative al classamento catastale;
- l'erroneità della nuova categoria catastale attribuita A/7;
- la nullità dell'avviso di accertamento catastale per la mancanza del sopralluogo;
- la carenza di motivazione dell'atto di accertamento,
- la genericità degli elementi di valutazione su cui esso si basa,
e per i su esposti motivi viene chiesto l'accoglimento del ricorso in annullamento dell'avviso di accertamento catastale e vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Territorio che con dettagliate controdeduzioni rileva quanto segue:
-non necessità del sopralluogo in quanto tale adempimento non determina la nullità dell'accertamento;
-la sufficienza della motivazione dell'atto di accertamento anche in considerazione della situazione preesistente nascendo l'immobile dalla fusione di due distinte unità immobiliari di cui la principale già storicamente inquadrata nella categoria A/7 ed avendo l'unità nascente dalla suddetta fusione, in base ai rilievi fotografici ed alla dettagliata documentazione depositata agli atti tutte le caratteristiche per essere inquadrata nella categoria A/7 anche in funzione della comparazione con analoghi immobili siti nella medesima zona.
-la corretta attribuzione del classamento anche in virtù del preesistente accertamento confermato;
-la corretta metodologia operativa eseguita nella determinazione della rendita catastale così come da elenco degli immobili allegati all'atto di costituzione in giudizio;
e ha chiesto per i su esposti motivi il rigetto del ricorso in conferma dell'avviso di accertamento catastale.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 4 febbraio 2026, ove sentite le parti in causa, è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere preso atto della non necessarietà del sopralluogo così come eccepito da parte ricorrente.
La Giurisprudenza costante della Cassazione (Cassazione 2173/2020), in applicazione della Legge 154/88 ha confermato che la mancanza del previo sopralluogo, in quanto non obbligatorio, non determina assolutamente la nullità dell'atto di accertamento per cui ai fini della decisione tale eccezione deve essere rigettata.
Passando ade saminare la contestazione principale relativa al difetto di motivazione e al mancato assolvimento dell'onere probatorio la Corte di Cassazione si è espressa chiarendo che l'accertamento catastale è sufficientemente motivato con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati.
Purtuttavia quando l'Ufficio compie una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dell'accertamento deve essere più approfondita perché l'Ufficio deve indicare le differenze tra quanto dichiarato nella DOCFA rispetto a quanto accertato (Cass. 8344/2015).
In tal senso, infatti, l'indirizzo della Corte di Cassazione sulla motivazione degli atti di classamento ed attribuzione di rendita catastale conseguenti a procedura DOCFA è andato consolidandosi, nel senso che
"qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del
D. L. n. 16 del 1993, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D. M n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA),
l'obbligo di motivazione de/l'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio
e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati”.
Laddove, in caso contrario, e cioè nell'ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente "la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso" (da ultimo, Cass. ord. 12497116 e
Cassazione - Sez. Tributaria - sentenza n. 977, depositata il 17/Ol /2018).
Si tratta di un orientamento che si pone in linea con quanto stabilito da Cass. 23237/14, la quale (richiamando
Cass. ord. 3394/14) ha affermato che: "in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura
Docfa, l'atto con cui l'amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un'adeguata ancorché sommaria motivazione, che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria, affermando, appunto, che l'Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la Docfa viene disattesa".
Nel farsi carico di alcune precedenti pronunce in materia, Cass. 23237/14 cit. ha rilevato come il principio così da essa accolto "contrasta solo in apparenza con la giurisprudenza citata dalla ricorrente (da ultimo
Cass. n. 2268 del 2014) secondo cui, in ipotesi d'attribuzione della rendita catastale a seguito della procedura
Docfa, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura/o temente partecipativa dell'atto".
Quest'ultimo indirizzo deve trovare applicazione solo nel caso in cui "gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e risultino, perciò, immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita sia la risultante di una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati: in tal caso, risulta evi dente come la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini della legittimità dell'atto, ma della concreta attendibilità del giudizio espresso". Diversamente deve, però, avvenire allorquando "la rendita proposta con la Docfa non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente
": ipotesi in cui l'Ufficio dovrà, appunto, specificarle, sia per consentire al contribuente di approntare agevolmente le consequenziali difese, che per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto del- l'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate: principio questo che si pone in consonanza con la più recente giurisprudenza di questa
Corte (Cass. n. 9626 del 2012: ord. 19814 del 2012: n. 21532 del 2013: n. 17335 del 2014, n. 16887 del
2014), che, in tema di motivazione degli atti di modifica del classamento, ha, appunto, affermato che è necessaria l'enunciazione delle relative ragioni per consentire al contribuente il pieno svolgimento del suo diritto di difesa e per circoscrivere l'ambito dell'eventuale futuro giudizio.
Nel caso specifico deve essere evidenziato che l'atto di accertamento catastale è, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, pienamente motivato in applicazione della su citata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, limitandosi l'Ufficio a procedere alla conferma della categoria catastale preesistente A/7.
In effetti è da considerare che l'immobile oggetto dell'accertamento nasce dalla fusione di due immobili di cui uno dei due e, precisamente, quello di maggiore dimensioni (Nominativo_1, particella 176, sub 7, vani 9 categ.
a/7 Rc 883,14) era già inquadrato nella categoria A/7 e sotto tale profilo non può che essere osservato che l'atto di accertamento catastale appare correttamente motivato anche in funzione dell'aumento delle dimensioni del suddetto immobile e dell'acquisto, quindi, di caratteristiche di maggior preggio e sotto tale profilo la categoria catastale appare correttamente attribuita.
E sotto tale profilo nulla contesta parte ricorrente.
Per di più deve essere evidenziato che la categoria A/7 appare attribuita e l'atto compiutamente motivato anche in funzione dell'utilizzo del metodo comparativo richiamando l'Ufficio Accertatore altre tre unità immobiliari site nella medesima zona ed aventi tutte caratteristiche similiari a quella accertata ed anch'esse inquadrate nella categoria A/7.
Anche in relazione a tale metodologia operativa nulla contrappone parte ricorrente.
In effetti non può che essere osservato che risultano alquanto generiche le contestazioni mosse da parte ricorrente relative all'inidoneità dell'immobile, per le sue caratterische costruttive, ad essere inquadrato nella categoria A/7 in quanto non supportate da alcuna documentazione fotografica/tecnica e/o volta a dimostrare tale tesi difeniva ed anche per la mancata comparazione con altre unità immobiliari site nella medesima strada ed aventi caratteristiche analoghe atte a contrastare la tesi accertativa dell'Ufficio.
Deve essere, inoltre, osservato che l'Uffcio accertatore a supporto della propria tesi ha depositato agli atti ampia documentazione, anche fotografica, a cui nulla ha contrapposto parte ricorrente limitandosi ad insistere sulla propria tesi senza alcun supporto probatorio.
Per quanto su esposto il ricorso deve essere rigettato, sussistono giuste ragioni per compensare le spese vista la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione VIII, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, TO
DE STEFANO ARTURO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18391/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0299821 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1974/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta ai motivi di ricorso che illustra e ne chiede l'accoglimento.
Resistente: Chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF Codice fiscale ricorrente), difeso dal geometra Difensore_1
l'avviso di accertamento catastale n. 2025NA0299821, notificato in data 2/7/2025, con cui, successivamente alla DOCFA avente ad oggetto “Fusione e diversa distribuzione degli spazi interni”, veniva variata dall'Agenzia delle Entrate Territorio di Napoli la categoria catastale dell'immobile sito nel comune di
Sant'Antimo alla Indirizzo_1 risultante dalla fusine di due unità immobiliari preesistenti alla Indirizzo_1
( Nominativo_1, Particella 176 Sub 102 vani 5 categoria A/3 e sub 7 vani 9 categ. a/7) dalla categoria A/3, classe 2, vani 13,5 così come proposto dal tecnico incaricato, alla categoria A/7 classe 3.
Argomenta il ricorrente la nullità dell'atto di accertamento per:
- la mancata/errata applicazione delle norme e prassi relative al classamento catastale;
- l'erroneità della nuova categoria catastale attribuita A/7;
- la nullità dell'avviso di accertamento catastale per la mancanza del sopralluogo;
- la carenza di motivazione dell'atto di accertamento,
- la genericità degli elementi di valutazione su cui esso si basa,
e per i su esposti motivi viene chiesto l'accoglimento del ricorso in annullamento dell'avviso di accertamento catastale e vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Territorio che con dettagliate controdeduzioni rileva quanto segue:
-non necessità del sopralluogo in quanto tale adempimento non determina la nullità dell'accertamento;
-la sufficienza della motivazione dell'atto di accertamento anche in considerazione della situazione preesistente nascendo l'immobile dalla fusione di due distinte unità immobiliari di cui la principale già storicamente inquadrata nella categoria A/7 ed avendo l'unità nascente dalla suddetta fusione, in base ai rilievi fotografici ed alla dettagliata documentazione depositata agli atti tutte le caratteristiche per essere inquadrata nella categoria A/7 anche in funzione della comparazione con analoghi immobili siti nella medesima zona.
-la corretta attribuzione del classamento anche in virtù del preesistente accertamento confermato;
-la corretta metodologia operativa eseguita nella determinazione della rendita catastale così come da elenco degli immobili allegati all'atto di costituzione in giudizio;
e ha chiesto per i su esposti motivi il rigetto del ricorso in conferma dell'avviso di accertamento catastale.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 4 febbraio 2026, ove sentite le parti in causa, è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere preso atto della non necessarietà del sopralluogo così come eccepito da parte ricorrente.
La Giurisprudenza costante della Cassazione (Cassazione 2173/2020), in applicazione della Legge 154/88 ha confermato che la mancanza del previo sopralluogo, in quanto non obbligatorio, non determina assolutamente la nullità dell'atto di accertamento per cui ai fini della decisione tale eccezione deve essere rigettata.
Passando ade saminare la contestazione principale relativa al difetto di motivazione e al mancato assolvimento dell'onere probatorio la Corte di Cassazione si è espressa chiarendo che l'accertamento catastale è sufficientemente motivato con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati.
Purtuttavia quando l'Ufficio compie una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dell'accertamento deve essere più approfondita perché l'Ufficio deve indicare le differenze tra quanto dichiarato nella DOCFA rispetto a quanto accertato (Cass. 8344/2015).
In tal senso, infatti, l'indirizzo della Corte di Cassazione sulla motivazione degli atti di classamento ed attribuzione di rendita catastale conseguenti a procedura DOCFA è andato consolidandosi, nel senso che
"qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del
D. L. n. 16 del 1993, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D. M n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA),
l'obbligo di motivazione de/l'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio
e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati”.
Laddove, in caso contrario, e cioè nell'ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente "la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso" (da ultimo, Cass. ord. 12497116 e
Cassazione - Sez. Tributaria - sentenza n. 977, depositata il 17/Ol /2018).
Si tratta di un orientamento che si pone in linea con quanto stabilito da Cass. 23237/14, la quale (richiamando
Cass. ord. 3394/14) ha affermato che: "in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura
Docfa, l'atto con cui l'amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un'adeguata ancorché sommaria motivazione, che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria, affermando, appunto, che l'Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la Docfa viene disattesa".
Nel farsi carico di alcune precedenti pronunce in materia, Cass. 23237/14 cit. ha rilevato come il principio così da essa accolto "contrasta solo in apparenza con la giurisprudenza citata dalla ricorrente (da ultimo
Cass. n. 2268 del 2014) secondo cui, in ipotesi d'attribuzione della rendita catastale a seguito della procedura
Docfa, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura/o temente partecipativa dell'atto".
Quest'ultimo indirizzo deve trovare applicazione solo nel caso in cui "gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e risultino, perciò, immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita sia la risultante di una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati: in tal caso, risulta evi dente come la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini della legittimità dell'atto, ma della concreta attendibilità del giudizio espresso". Diversamente deve, però, avvenire allorquando "la rendita proposta con la Docfa non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente
": ipotesi in cui l'Ufficio dovrà, appunto, specificarle, sia per consentire al contribuente di approntare agevolmente le consequenziali difese, che per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto del- l'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate: principio questo che si pone in consonanza con la più recente giurisprudenza di questa
Corte (Cass. n. 9626 del 2012: ord. 19814 del 2012: n. 21532 del 2013: n. 17335 del 2014, n. 16887 del
2014), che, in tema di motivazione degli atti di modifica del classamento, ha, appunto, affermato che è necessaria l'enunciazione delle relative ragioni per consentire al contribuente il pieno svolgimento del suo diritto di difesa e per circoscrivere l'ambito dell'eventuale futuro giudizio.
Nel caso specifico deve essere evidenziato che l'atto di accertamento catastale è, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, pienamente motivato in applicazione della su citata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, limitandosi l'Ufficio a procedere alla conferma della categoria catastale preesistente A/7.
In effetti è da considerare che l'immobile oggetto dell'accertamento nasce dalla fusione di due immobili di cui uno dei due e, precisamente, quello di maggiore dimensioni (Nominativo_1, particella 176, sub 7, vani 9 categ.
a/7 Rc 883,14) era già inquadrato nella categoria A/7 e sotto tale profilo non può che essere osservato che l'atto di accertamento catastale appare correttamente motivato anche in funzione dell'aumento delle dimensioni del suddetto immobile e dell'acquisto, quindi, di caratteristiche di maggior preggio e sotto tale profilo la categoria catastale appare correttamente attribuita.
E sotto tale profilo nulla contesta parte ricorrente.
Per di più deve essere evidenziato che la categoria A/7 appare attribuita e l'atto compiutamente motivato anche in funzione dell'utilizzo del metodo comparativo richiamando l'Ufficio Accertatore altre tre unità immobiliari site nella medesima zona ed aventi tutte caratteristiche similiari a quella accertata ed anch'esse inquadrate nella categoria A/7.
Anche in relazione a tale metodologia operativa nulla contrappone parte ricorrente.
In effetti non può che essere osservato che risultano alquanto generiche le contestazioni mosse da parte ricorrente relative all'inidoneità dell'immobile, per le sue caratterische costruttive, ad essere inquadrato nella categoria A/7 in quanto non supportate da alcuna documentazione fotografica/tecnica e/o volta a dimostrare tale tesi difeniva ed anche per la mancata comparazione con altre unità immobiliari site nella medesima strada ed aventi caratteristiche analoghe atte a contrastare la tesi accertativa dell'Ufficio.
Deve essere, inoltre, osservato che l'Uffcio accertatore a supporto della propria tesi ha depositato agli atti ampia documentazione, anche fotografica, a cui nulla ha contrapposto parte ricorrente limitandosi ad insistere sulla propria tesi senza alcun supporto probatorio.
Per quanto su esposto il ricorso deve essere rigettato, sussistono giuste ragioni per compensare le spese vista la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione VIII, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.