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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NE VI ES, Presidente
FESTA LI FABIO, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1052/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 700 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 700 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 700 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 700 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 700 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 172/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
l'Avv. Difensore_1 discute la causa e si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la “Ricorrente_1 S.n.c.” impugna l'Avviso di accertamento TARI n. 700 del 30-4-2025, notificatole in data 5-5-2025, relativo agli anni 2019-2023, il cui importo viene determinato dall'Ente impositore secondo i parametri dell'attività di “farmacia”, ancorchè il fabbricato oggetto di imposizione sia costituito da una palazzina composta da n. 3 unità immobiliari distinte ed autonome, poste su altrettanti livelli, una soltanto delle quali è destinata a farmacia, come risulta dalla documentazione edilizia prodotta.
Inoltre, la superficie complessiva dei tre livelli è comunque inferiore.
Il comune di Taranto, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto errati sono i parametri assunti dal comune di Taranto ai fini della determinazione dell'imposta, costituiti, per l'intero fabbricato, dalla Categoria 14 (“Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze”) del
Regolamento TARI.
Invero, risulta documentalmente che già nel 2005 il Permesso di Costruire n. 472/05, concernente la sopraelevazione del piano primo, parlava di farmacia ubicata al piano terra, mentre la sopraelevazione realizzata era destinata ad uffici, ed il preesistente piano interrato a deposito.
Tale distinta destinazione è anche confermata nella relazione tecnica di asseverazione, a firma dell'Arch.
Nominativo_1, relativa ad una SCIA (la n. 1132 del 9-6-2021) presentata successivamente dalla società ricorrente.
Certo, la proprietà non ha tempestivamente provveduto alle relative variazioni di classificazione catastale, almeno prima del giugno 2025, ma, nella vista evidenza documentale della destinazione effettiva, per il noto principio della valenza solo presuntiva delle risultanze catastali, l'inerzia non assume efficacia preclusiva di sorta, contando il dato effettivo: ciò, vieppiù in considerazione del comportamento processuale del comune di Taranto, che si è disinteressato del giudizio e non ha inteso contestare gli assunti della ricorrente, che dunque, non sussistendo ragioni di dubbio, ed anzi emergendo i riscontri documentali sopra richiamati, vanno ritenuti fondati.
E lo stesso ragionamento vale anche per le superfici tassate, perché quella ritenuta nell'atto impugnato, pari a complessivi mq. 417, non corrisponde alle misurazioni effettive che il tecnico incaricato di presentare una seconda SCIA ha rilevato con relazione del 24-5-2025, nella quale si assevera una minore superficie di mq.
348.
Ne segue l'accoglimento del ricorso nei sensi e nei limiti indicati, perché la ricorrente doveva effettivamente corrispondere la minore imposta (da rideterminarsi a cura dell'ente impostore), in relazione alla superficie effettiva (mq. 348 e non 417) e secondo i parametri indicati a pag. 4 del ricorso introduttivo del 2-7-2025, che qui si intende trascritto, conformi alle categorie di attività riportate nel vigente Regolamento TARI del
Comune di Taranto, prodotto dalla ricorrente con nota del 3-2-2026.
Ricorrono giusti motivi, derivanti dai limiti dell'annullamento, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NE VI ES, Presidente
FESTA LI FABIO, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1052/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro 72 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 700 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 700 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 700 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 700 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 700 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 172/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
l'Avv. Difensore_1 discute la causa e si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la “Ricorrente_1 S.n.c.” impugna l'Avviso di accertamento TARI n. 700 del 30-4-2025, notificatole in data 5-5-2025, relativo agli anni 2019-2023, il cui importo viene determinato dall'Ente impositore secondo i parametri dell'attività di “farmacia”, ancorchè il fabbricato oggetto di imposizione sia costituito da una palazzina composta da n. 3 unità immobiliari distinte ed autonome, poste su altrettanti livelli, una soltanto delle quali è destinata a farmacia, come risulta dalla documentazione edilizia prodotta.
Inoltre, la superficie complessiva dei tre livelli è comunque inferiore.
Il comune di Taranto, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto errati sono i parametri assunti dal comune di Taranto ai fini della determinazione dell'imposta, costituiti, per l'intero fabbricato, dalla Categoria 14 (“Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze”) del
Regolamento TARI.
Invero, risulta documentalmente che già nel 2005 il Permesso di Costruire n. 472/05, concernente la sopraelevazione del piano primo, parlava di farmacia ubicata al piano terra, mentre la sopraelevazione realizzata era destinata ad uffici, ed il preesistente piano interrato a deposito.
Tale distinta destinazione è anche confermata nella relazione tecnica di asseverazione, a firma dell'Arch.
Nominativo_1, relativa ad una SCIA (la n. 1132 del 9-6-2021) presentata successivamente dalla società ricorrente.
Certo, la proprietà non ha tempestivamente provveduto alle relative variazioni di classificazione catastale, almeno prima del giugno 2025, ma, nella vista evidenza documentale della destinazione effettiva, per il noto principio della valenza solo presuntiva delle risultanze catastali, l'inerzia non assume efficacia preclusiva di sorta, contando il dato effettivo: ciò, vieppiù in considerazione del comportamento processuale del comune di Taranto, che si è disinteressato del giudizio e non ha inteso contestare gli assunti della ricorrente, che dunque, non sussistendo ragioni di dubbio, ed anzi emergendo i riscontri documentali sopra richiamati, vanno ritenuti fondati.
E lo stesso ragionamento vale anche per le superfici tassate, perché quella ritenuta nell'atto impugnato, pari a complessivi mq. 417, non corrisponde alle misurazioni effettive che il tecnico incaricato di presentare una seconda SCIA ha rilevato con relazione del 24-5-2025, nella quale si assevera una minore superficie di mq.
348.
Ne segue l'accoglimento del ricorso nei sensi e nei limiti indicati, perché la ricorrente doveva effettivamente corrispondere la minore imposta (da rideterminarsi a cura dell'ente impostore), in relazione alla superficie effettiva (mq. 348 e non 417) e secondo i parametri indicati a pag. 4 del ricorso introduttivo del 2-7-2025, che qui si intende trascritto, conformi alle categorie di attività riportate nel vigente Regolamento TARI del
Comune di Taranto, prodotto dalla ricorrente con nota del 3-2-2026.
Ricorrono giusti motivi, derivanti dai limiti dell'annullamento, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese.