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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1002/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
BA AO, RE
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5540/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13303/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202200068027000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 244/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
SI RIPORTANO AGLI ATTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava atti emessi dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, agente della riscossione per la Provincia di Roma:
A) Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202200068027000 dell'autovettura di sua proprietà, marca “Smart”, modello “Forfour”, targata Targa_1, notificata a mezzo Messo Equitalia 4 (ME4)- mediante raccomandata n. 69567214967-8 consegnata al destinatario in data 06/06/2023;
B) Avviso di pagamento n. 09720229027609625000 notificato a mezzo Messo Equitalia 4 (ME4) mediante raccomandata n. 695596740525, consegnata al destinatario in data 06/06/2023.
Eccepiva la prescrizione del diritto dell'ente impositore e dell'agente della riscossione;
la mancata notifica degli atti presupposti;
la non debenza delle somme richieste in quanto non titolate di alcuna carica apicale e/o di rappresentanza legale di enti o/e persone giuridiche e/o impresa che giustificasse le richieste di pagamento di tributi dovuti alla Camera di Commercio.
Il ricorso veniva parzialmente accolto con sentenza n. 13303/24, respinte le doglianze relative al difetto di notifica di n. 4 cartelle;
compensate le spese.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE per:
1. erroneità della statuizione che ha ritenuto non notificate sia l'intimazione di pagamento n.
09720169058138100000 che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780201900084502000, nonché le cartelle esattoriali n. 09720160054570946000 e n. 09720170014817772000 con il conseguente accoglimento parziale del ricorso e annullamento sia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202200068027000 che l'intimazione di pagamento n. 09720229027609625000 relativamente alle cartelle esattoriali n. 09720160054570946000 e n. 09720170014817772000.
2. erroneità della statuizione che ha ritenuto sussistente la prescrizione dal momento che sia per la cartella esattoriale n. 09720160054570946000 che per quella n. 09720170014817772000 la prescrizione è stata interrotta coi seguenti atti:
a) intimazione di pagamento n. 09720169058138100000 notificata in data 04.03.2017 per irreperibilità assoluta;
b) comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.09780201900084502000 notificata in data
07.11.2022 per irreperibilità assoluta;
c) comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202200068027000 notificata in data
06.06.2023 a mani del contribuente e impugnata;
d) l'intimazione di pagamento n. 09720229027609625000 notificata in data 06.06.2023 a mani del contribuente e impugnata.
L'appellante a ciò aggiunge la disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. Si è costituita Resistente_1 con atto di controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione di pagamento n. 09720169058138100000 e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780201900084502000 sono state notificate con il rito dell' irreperibilità assoluta.
Come condivisibilmente stabilito dal primo giudice, si ritiene che sia l'intimazione di pagamento n.
09720169058138100000, notificata in data 04/03/2017 per irreperibilità assoluta, che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.09780201900084502000, notificata in data 07/11/2022, anch'essa per irreperibilità assoluta, non siano state validamente notificate dal momento che, pur risultando dalla certificazione anagrafica la residenza della contribuente in Indirizzo_1 -Roma, la notifica presso detto indirizzo sia dell'intimazione di pagamento che del preavviso di fermo amministrativo sono state effettuate con il rito degli irreperibili e senza che sia emerso chiaramente che le ricerche volte a verificare il ricorrere dell'irreperibilità assoluta sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alle notifiche in esame (Cass. 20425/2017; Cass. 11452/2018; Cass. 36766/2021).
Debbono, pertanto, ritenersi prescritte le cartelle n.09720160054570946000 di euro 369,82 (Diritto annuale
CCIAA 2013) e n. 09720170014817772000 di euro 297,58 (Diritto annuale CCIAA 2014), di cui ai sopraddetti atti non validamente notificati.
L' affidamento dei carichi all'Agente delle Riscossione prima dei periodi di sospensione menzionati dall'art. 68, comma 4 bis, lett. a e b, del D.L. n. 18/2020 rende inapplicabile al caso di specie la normativa dettata per fronteggiare l'emergenza nazionale da COVID-19.
L'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. II, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Agenzia delle Entrate - Riscossione, così provvede: - rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellata delle spese del grado di giudizio liquidate in euro 568,00, oltre accessori, come per legge. Così deciso in
Roma nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2026. Il Giudice est. La Presidente Paola Baldovini
UL PA
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
BA AO, RE
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5540/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13303/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202200068027000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 244/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
SI RIPORTANO AGLI ATTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava atti emessi dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, agente della riscossione per la Provincia di Roma:
A) Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202200068027000 dell'autovettura di sua proprietà, marca “Smart”, modello “Forfour”, targata Targa_1, notificata a mezzo Messo Equitalia 4 (ME4)- mediante raccomandata n. 69567214967-8 consegnata al destinatario in data 06/06/2023;
B) Avviso di pagamento n. 09720229027609625000 notificato a mezzo Messo Equitalia 4 (ME4) mediante raccomandata n. 695596740525, consegnata al destinatario in data 06/06/2023.
Eccepiva la prescrizione del diritto dell'ente impositore e dell'agente della riscossione;
la mancata notifica degli atti presupposti;
la non debenza delle somme richieste in quanto non titolate di alcuna carica apicale e/o di rappresentanza legale di enti o/e persone giuridiche e/o impresa che giustificasse le richieste di pagamento di tributi dovuti alla Camera di Commercio.
Il ricorso veniva parzialmente accolto con sentenza n. 13303/24, respinte le doglianze relative al difetto di notifica di n. 4 cartelle;
compensate le spese.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE per:
1. erroneità della statuizione che ha ritenuto non notificate sia l'intimazione di pagamento n.
09720169058138100000 che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780201900084502000, nonché le cartelle esattoriali n. 09720160054570946000 e n. 09720170014817772000 con il conseguente accoglimento parziale del ricorso e annullamento sia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202200068027000 che l'intimazione di pagamento n. 09720229027609625000 relativamente alle cartelle esattoriali n. 09720160054570946000 e n. 09720170014817772000.
2. erroneità della statuizione che ha ritenuto sussistente la prescrizione dal momento che sia per la cartella esattoriale n. 09720160054570946000 che per quella n. 09720170014817772000 la prescrizione è stata interrotta coi seguenti atti:
a) intimazione di pagamento n. 09720169058138100000 notificata in data 04.03.2017 per irreperibilità assoluta;
b) comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.09780201900084502000 notificata in data
07.11.2022 per irreperibilità assoluta;
c) comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202200068027000 notificata in data
06.06.2023 a mani del contribuente e impugnata;
d) l'intimazione di pagamento n. 09720229027609625000 notificata in data 06.06.2023 a mani del contribuente e impugnata.
L'appellante a ciò aggiunge la disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. Si è costituita Resistente_1 con atto di controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione di pagamento n. 09720169058138100000 e la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780201900084502000 sono state notificate con il rito dell' irreperibilità assoluta.
Come condivisibilmente stabilito dal primo giudice, si ritiene che sia l'intimazione di pagamento n.
09720169058138100000, notificata in data 04/03/2017 per irreperibilità assoluta, che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.09780201900084502000, notificata in data 07/11/2022, anch'essa per irreperibilità assoluta, non siano state validamente notificate dal momento che, pur risultando dalla certificazione anagrafica la residenza della contribuente in Indirizzo_1 -Roma, la notifica presso detto indirizzo sia dell'intimazione di pagamento che del preavviso di fermo amministrativo sono state effettuate con il rito degli irreperibili e senza che sia emerso chiaramente che le ricerche volte a verificare il ricorrere dell'irreperibilità assoluta sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alle notifiche in esame (Cass. 20425/2017; Cass. 11452/2018; Cass. 36766/2021).
Debbono, pertanto, ritenersi prescritte le cartelle n.09720160054570946000 di euro 369,82 (Diritto annuale
CCIAA 2013) e n. 09720170014817772000 di euro 297,58 (Diritto annuale CCIAA 2014), di cui ai sopraddetti atti non validamente notificati.
L' affidamento dei carichi all'Agente delle Riscossione prima dei periodi di sospensione menzionati dall'art. 68, comma 4 bis, lett. a e b, del D.L. n. 18/2020 rende inapplicabile al caso di specie la normativa dettata per fronteggiare l'emergenza nazionale da COVID-19.
L'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. II, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Agenzia delle Entrate - Riscossione, così provvede: - rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellata delle spese del grado di giudizio liquidate in euro 568,00, oltre accessori, come per legge. Così deciso in
Roma nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2026. Il Giudice est. La Presidente Paola Baldovini
UL PA