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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - nelle persone dei magistrati:
- Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
- Dott. Mirco Lombardi Giudice
- Dott. Dario Colasanti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA di omologa del concordato preventivo RG 32/2024 su domanda della (CF CP_1
), avente sede legale in Santa Maria Hoè (LC) in Via Giovanni XXIII n. 52, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Locati;
PREMESSO
- che in data 3.5.2024 la società ha depositato ricorso per l'accesso agli strumenti di CP_1 regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della documentazione ex art. 44 CCII;
- che il Tribunale con decreto del 7.05.2024 ha concesso termine sino al 6.7.2024 per la proposizione della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- che in seguito ad istanza del ricorrente il Tribunale, con decreto ha concesso proroga del termine fino al 05.09.2024 ai sensi dell'art. 44 CCII;
- che la ricorrente ha provveduto, nel termine prefissato, al deposito della domanda di concordato preventivo ai sensi degli artt. 40 e 84;
- che il Commissario Giudiziale ha segnalato alcuni profili di criticità cosicchè il Tribunale ha assegnato il termine del 27.01.2025 per il deposito di memorie e chiarimenti ed eventuale modifica di piano e proposta, fissando contestualmente udienza in data 4.02.2025 per la discussione dei chiarimenti resi e sull'ammissibilità della domanda;
-che in sede di udienza il GD ha concesso ulteriore termine al 24.02.2025 per il deposito di memoria integrativa;
- che, a seguito delle integrazioni richieste, il piano concordatario ha previsto la soddisfazione dei creditori mediante l'incasso dei crediti, la realizzazione di rimanenze di magazzino, l'incasso dei canoni d'affitto dell'azienda, il pagamento di un “premio” per l'omologa condizionato all'aggiudicazione dell'azienda in capo all'affittuario, e la cessione d'azienda (per cui l'affittuaria ha formulato una proposta d'acquisto, impegnandosi se necessario a rilanciare fino all'entità del premio per l'omologa);
- che la proposta concordataria ha previsto la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c., la falcidia di tutti gli altri creditori privilegiati, nonché
l'adempimento parziale a favore dei chirografari entro 15 mesi dell'omologa, suddivisi in classi secondo le seguenti modalità: 1, MCC degradato su debito escusso: soddisfo complessivo 9,63%, di cui 3,50% per la parte degradata al chirografo.
2. Enti Previdenziali degradati: soddisfo al 9% 3.
Locatore degradato: soddisfo 9%.
4. Erario degradato: soddisfo 9%.
5. Enti locali degradati: soddisfo
9%.
6. Banche chirografarie garantite MCC su debito non ancora escusso: soddisfo 1%.
7. Banche chirografarie non garantite: soddisfo 8%.
8. Chirografari residui: soddisfo 8%.
9. Creditori minori: soddisfo 8%. 10. Chirografari assicurati: soddisfo 8%.
- che il Tribunale, con decreto del 3.3.2025 ha ammesso la società ricorrente alla procedura concordataria e regolato le tempistiche e le modalità delle operazioni di voto, nonché ha invitato la a presentare al GD apposita istanza contenente la proposta circa le modalità di manifestazione CP_1 di interesse per l'acquisto dell'azienda ai sensi dell'art. 91 CCII, formulata di concerto con il
Commissario Giudiziale;
- che, in data 12.06.2025, il GD ha aggiudicato l'azienda di proprietà della in favore di CP_1
Rewave srl, dopo aver accertato la regolarità della procedura instauratasi successivamente al decreto di apertura;
- che il Commissario giudiziale nelle relazioni di cui all'art. 105 CCII ha espresso parere favorevole, evidenziando la preferibilità dell'opzione concordataria rispetto a quella liquidatoria;
- che all'esito delle operazioni di voto, la proposta di concordato è stata approvata da n. 4 classi e non approvata da n. 6 classi di creditori chirografi ammessi al voto come specificatamente riportato nella tabella qui di seguito:
Riepilogo voti
Creditori Crediti quorum favorevoli % contrari % astenuti % esito chirografi ammessi al
Ammessi al voto voto
Classe 1: MCC 404.736,70 202.368,35 0,00 0,00 0,00 0,00 404.736,70 100 Non app. degradato
Classe 2: Enti 180.117,67 90.058,83 0,00 0,00 175.859,10 97,64 4.258,57 2,36 Non app.
Prev degradati
Classe 3_ Forn. 116.378,41 58.189,21 0,00 0,00 95.583,52 82,13 20.794,89 17,87 Non app
Priv degr (locat) Per Per Classe 4: 448.241,08 224.120,54 448.241,08 100 0,00 0,00 0,00 0,00 degradato Classe 5: Enti 16.305,88 8.152,94 0,00 0,00 14.644,78 89,81 1.661,10 10,19 Non app locali degr, Per Classe 6- 2.357.327,27 1.178.663,64 1.335.465,55 56,65 305.682,34 12,97 716.179,38 30,38
Banche chir garantite +res deb
Classe 7- 208.904,18 104.452,09 0,00 0,00 208.904,18 100 0,00 0,00 Non app
Banche chir non gara
Classe 8 Cred. 1.061.832,75 530.916,38 751.967,86 80,82 86.139,71 8,11 223.725,19 21,07 App
Chir residui
Classe 9 Cred. 3.756,84 1.878,42 3.356,84 89,35 0,00 0,00 400,00 10,65 App minori
Classe 10 Cred 250.845,25 125.422,63 58.094,22 23,16 105.088,34 41,89 87.662,69 34,95 Non app chir ass
- che ai sensi dell'art. 109, comma 5, CCII la proposta di concordato in continuità aziendale non è stata approvata dai creditori;
- che, entro il termine assegnato dal Tribunale, la società concordataria, in data 4.8.2025, ha depositato domanda di omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII, in ragione della riduzione delle classi da 10 a 9, per l'inclusione dell'unico creditore della classe 3 nella classe 10, e del cram down ai sensi dell'art. 88 comma 4 CCII;
- che, in data 21.11.2025, il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio parere favorevole;
- che in data 14.10.2025 la società ricorrente ha depositato una nota con allegate la documentazione delle notifiche effettuate e la dichiarazione del 13.10.2025 del creditore Saica Pack Italia Spa, che nulla oppone all'inserimento nella classe 10;
- che all'udienza del 27.11.2025 la società concordataria ha insistito per l'omologa ed il Commissario
Giudiziale ha ribadito il proprio parere positivo;
RITENUTO
- che la procedura, così come descritta, si sia svolta regolarmente, così sussistendo il requisito di cui all'art. 112 comma 1° lett. a);
- che, in mancanza di sopravvenienze peggiorative nelle more del procedimento, persistano i requisiti di ammissibilità della domanda concordataria, già valutati in sede di ammissione e di conseguenza sussistano i requisiti di cui all'art. 112 comma 1° lett. c), d), e) g): sussistenza della qualità di imprenditore commerciale dell'istante; superamento delle soglie di esenzione ex art. all'art. 2 comma
1° lett. d) CCII;
individuazione del centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII;
idoneità della documentazione prodotta ai sensi degli artt. 39, 44, 87 e 88
CCII; ricorrenza dello stato di crisi (consistente in vera e propria insolvenza); non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati ai sensi dell'art. 47 comma 1° lett. b) CCII e della lett. f) dell'art. 112 comma 1° CCII;
inapplicabilità della soglia minima di soddisfazione dell'art. 84 comma 4° CCII, in quanto il piano rientra appieno nella definizione dell'art. 84 comma 2° CCII;
corretto declassamento al chirografo dei crediti privilegiati alla stregua dell'apposita relazione ex art. 84 comma 5° CCII;
rispetto della regola di cui all'art. 84 comma 6° CCII con riferimento al pagamento in percentuale dei chirografi mediante l'impiego del surplus concordatario;
corretta formazione delle classi ai sensi degli artt. 85, 88 e 109 comma 5° CCII e trattamento omogeneo all'interno di ciascuna di esse;
- che, pur non essendo rispettato il requisito di cui all'art. 112 comma 1° lett. f) CCII, in quanto non tutte le classi hanno votato favorevolmente, l'omologa sia possibile per il ricorso il ricorso congiunto dei requisiti ai punti a), b), c) e d) di cui all'art. 112 comma 2° CCII: rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione nel riparto del valore di liquidazione;
surplus liquidatorio distribuito in modo che il trattamento delle classi dissenzienti sia almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;
nessun creditore riceve più del proprio credito;
approvazione dalla maggioranza delle classi, di cui una formata da creditori titolari di diritti di prelazione;
- che il requisito di cui alla lett. d) sussista, nonostante l'esito della votazione apparentemente contrario, perché innanzitutto è necessario operare la correzione del numero delle classi a causa della sopravvenuta conoscenza che il credito del locatore, declassato al chirografo, era assicurato, cosicché avrebbe dovuto essere collocato nell'ambito dell'ultima classe di chirografari, connotati dall'assicurazione per l'inadempimento;
- che, dunque, la riduzione accennata non costituisca una modifica postuma al mero fine di ottenere l'omologa, ma il doveroso adeguamento della classazione alle effettive caratteristiche dei creditori, in precedenza non note, tanto che lo stesso locatore dissenziente ha dichiarato di non opporsi all'inserimento nell'ultima classe, nonostante che ciò comporti una diminuzione della percentuale proposta;
- che, inoltre, sussistano i presupposti dell'art. 88 comma 4° CCII idonei a consentire l'omologa nonostante il voto negativo dell'INPS, sprovvisto di motivazione e nonostante che Agenzia delle
Entrate abbia invece espresso motivatamente il voto favorevole, in ragione della indubbia prospettiva di miglior trattamento in sede concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria;
- che, di conseguenza, attraverso le operazioni descritte, sia raggiunta la maggioranza favorevole delle classi, di cui una è costituita da creditore munito di prelazione (Agenzia delle Entrate);
- che dunque non si rilevino elementi ostativi alla pronuncia di omologa;
- che, in ragione della natura del piano, basato sulla cessione dell'azienda, la cui aggiudicazione è già avvenuta ma a cui deve seguire il rogito dell'atto di cessione e la riscossione dei canoni fino a quel momento, è necessaria la nomina di un Liquidatore Giudiziale, che provvederà all'esecuzione dei residui atti di esecuzione del piano e della proposta, comprendenti anche i riparti a favore dei creditori concordatari, sulla base della generale regolamentazione contenuta nel dispositivo ai sensi dell'art. 114 CCII;
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco, nella composizione collegiale sopra indicata,
OMOLOGA il concordato preventivo di cui alla domanda presentata da (CF ) avente CP_1 P.IVA_1 sede legale in Santa Maria Hoè (LC) in Via Giovanni XXIII n. 52;
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti e Liquidatore giudiziale la dott.ssa con studio Persona_3 in Lecco, via Cavour n. 50/b;
CONFERMA nelle funzioni di Commissario Giudiziale il dott. Persona_4
DETTA le seguenti modalità per la liquidazione dei beni ceduti:
1] il Liquidatore, a seguito dell'accettazione dell'incarico, redigerà, alla presenza del Commissario e del legale rappresentante della società, verbale di consegna dei beni ceduti, che depositerà nel fascicolo, comunicando ai creditori gli importi da lui accertati;
2] ogni 6 mesi il Liquidatore comunicherà con periodicità semestrale al Commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione e quest'ultimo ne darà notizia, con le sue osservazioni, al Pubblico Ministero e ai creditori, depositandone copia presso la cancelleria del
Tribunale;
3] le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o di rapporti giuridici individuali in blocco, devono essere autorizzate dal Comitato dei creditori, cui il Liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza solo dopo aver acquisito il parere favorevole del Commissario Giudiziale ed il nulla osta del
Giudice Delegato, applicandosi altresì gli artt. 214 e ss. CCII in quanto compatibili;
4] per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore potrà ricorrere alle modalità che riterrà più opportune, previo parere favorevole ed espresso del Comitato dei Creditori, del Commissario giudiziale ed autorizzazione del Giudice Delegato;
5] il Liquidatore richiederà, per la nomina di avvocati, procuratori, tecnici e coadiutori,
l'autorizzazione del Giudice Delegato, che provvederà in seguito anche alla liquidazione del relativo compenso, previo parere di congruità del Liquidatore;
6] le somme comunque riscosse dal Liquidatore saranno immediatamente versate sul c/c intestato alla procedura concorsuale: i prelievi da tale conto potranno essere effettuati direttamente dal Liquidatore;
7] con riguardo ai riparti parziali ed a quello finale il Liquidatore giudiziale, innanzitutto elaborerà un progetto di distribuzione nel rispetto delle cause di prelazione ed in proporzione delle rispettive ragioni creditorie, da sottoporre al previo parere del Commissario giudiziale ed al nulla osta del Giudice
Delegato; successivamente il Commissario giudiziale comunicherà il progetto a tutti i creditori concordatari ed il Liquidatore giudiziale, in assenza di osservazioni da parte dei creditori nel termine di 10 giorni, darà esecuzione al progetto distribuendo le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti;
in caso di osservazioni, il Liquidatore giudiziale, prima di procedere alla distribuzione, informerà il
Giudice Delegato, previo parere del Commissario giudiziale;
8] i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifici bancari oppure assegni circolari non trasferibili che il citato istituto bancario invierà direttamente agli interessati su richiesta del
Liquidatore, rimettendo al Giudice Delegato un elenco dei bonifici o degli assegni spediti nell'ambito delle relazioni periodiche;
9] esaurita l'attività liquidatoria, prima del riparto finale, il Liquidatore giudiziale presenterà il conto della gestione applicandosi l'art. 231 CCII in quanto compatibile.
DELEGA il Giudice Delegato alla nomina del comitato dei creditori su segnalazione delle disponibilità da parte del liquidatore giudiziale;
DISPONE che il Liquidatore giudiziale curi l'inserimento della presente sentenza nell'apposito sito Internet del
Tribunale;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente, al Liquidatore giudiziale ed al
Commissario giudiziale, che provvederà a sua volta a darne notizia ai creditori, nonché per gli adempimenti ai sensi dell'art. 48 comma 5° CCII. Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Dario Colasanti dott. Marco Erminio Maria Tremolada
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - nelle persone dei magistrati:
- Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
- Dott. Mirco Lombardi Giudice
- Dott. Dario Colasanti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA di omologa del concordato preventivo RG 32/2024 su domanda della (CF CP_1
), avente sede legale in Santa Maria Hoè (LC) in Via Giovanni XXIII n. 52, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Locati;
PREMESSO
- che in data 3.5.2024 la società ha depositato ricorso per l'accesso agli strumenti di CP_1 regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della documentazione ex art. 44 CCII;
- che il Tribunale con decreto del 7.05.2024 ha concesso termine sino al 6.7.2024 per la proposizione della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- che in seguito ad istanza del ricorrente il Tribunale, con decreto ha concesso proroga del termine fino al 05.09.2024 ai sensi dell'art. 44 CCII;
- che la ricorrente ha provveduto, nel termine prefissato, al deposito della domanda di concordato preventivo ai sensi degli artt. 40 e 84;
- che il Commissario Giudiziale ha segnalato alcuni profili di criticità cosicchè il Tribunale ha assegnato il termine del 27.01.2025 per il deposito di memorie e chiarimenti ed eventuale modifica di piano e proposta, fissando contestualmente udienza in data 4.02.2025 per la discussione dei chiarimenti resi e sull'ammissibilità della domanda;
-che in sede di udienza il GD ha concesso ulteriore termine al 24.02.2025 per il deposito di memoria integrativa;
- che, a seguito delle integrazioni richieste, il piano concordatario ha previsto la soddisfazione dei creditori mediante l'incasso dei crediti, la realizzazione di rimanenze di magazzino, l'incasso dei canoni d'affitto dell'azienda, il pagamento di un “premio” per l'omologa condizionato all'aggiudicazione dell'azienda in capo all'affittuario, e la cessione d'azienda (per cui l'affittuaria ha formulato una proposta d'acquisto, impegnandosi se necessario a rilanciare fino all'entità del premio per l'omologa);
- che la proposta concordataria ha previsto la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c., la falcidia di tutti gli altri creditori privilegiati, nonché
l'adempimento parziale a favore dei chirografari entro 15 mesi dell'omologa, suddivisi in classi secondo le seguenti modalità: 1, MCC degradato su debito escusso: soddisfo complessivo 9,63%, di cui 3,50% per la parte degradata al chirografo.
2. Enti Previdenziali degradati: soddisfo al 9% 3.
Locatore degradato: soddisfo 9%.
4. Erario degradato: soddisfo 9%.
5. Enti locali degradati: soddisfo
9%.
6. Banche chirografarie garantite MCC su debito non ancora escusso: soddisfo 1%.
7. Banche chirografarie non garantite: soddisfo 8%.
8. Chirografari residui: soddisfo 8%.
9. Creditori minori: soddisfo 8%. 10. Chirografari assicurati: soddisfo 8%.
- che il Tribunale, con decreto del 3.3.2025 ha ammesso la società ricorrente alla procedura concordataria e regolato le tempistiche e le modalità delle operazioni di voto, nonché ha invitato la a presentare al GD apposita istanza contenente la proposta circa le modalità di manifestazione CP_1 di interesse per l'acquisto dell'azienda ai sensi dell'art. 91 CCII, formulata di concerto con il
Commissario Giudiziale;
- che, in data 12.06.2025, il GD ha aggiudicato l'azienda di proprietà della in favore di CP_1
Rewave srl, dopo aver accertato la regolarità della procedura instauratasi successivamente al decreto di apertura;
- che il Commissario giudiziale nelle relazioni di cui all'art. 105 CCII ha espresso parere favorevole, evidenziando la preferibilità dell'opzione concordataria rispetto a quella liquidatoria;
- che all'esito delle operazioni di voto, la proposta di concordato è stata approvata da n. 4 classi e non approvata da n. 6 classi di creditori chirografi ammessi al voto come specificatamente riportato nella tabella qui di seguito:
Riepilogo voti
Creditori Crediti quorum favorevoli % contrari % astenuti % esito chirografi ammessi al
Ammessi al voto voto
Classe 1: MCC 404.736,70 202.368,35 0,00 0,00 0,00 0,00 404.736,70 100 Non app. degradato
Classe 2: Enti 180.117,67 90.058,83 0,00 0,00 175.859,10 97,64 4.258,57 2,36 Non app.
Prev degradati
Classe 3_ Forn. 116.378,41 58.189,21 0,00 0,00 95.583,52 82,13 20.794,89 17,87 Non app
Priv degr (locat) Per Per Classe 4: 448.241,08 224.120,54 448.241,08 100 0,00 0,00 0,00 0,00 degradato Classe 5: Enti 16.305,88 8.152,94 0,00 0,00 14.644,78 89,81 1.661,10 10,19 Non app locali degr, Per Classe 6- 2.357.327,27 1.178.663,64 1.335.465,55 56,65 305.682,34 12,97 716.179,38 30,38
Banche chir garantite +res deb
Classe 7- 208.904,18 104.452,09 0,00 0,00 208.904,18 100 0,00 0,00 Non app
Banche chir non gara
Classe 8 Cred. 1.061.832,75 530.916,38 751.967,86 80,82 86.139,71 8,11 223.725,19 21,07 App
Chir residui
Classe 9 Cred. 3.756,84 1.878,42 3.356,84 89,35 0,00 0,00 400,00 10,65 App minori
Classe 10 Cred 250.845,25 125.422,63 58.094,22 23,16 105.088,34 41,89 87.662,69 34,95 Non app chir ass
- che ai sensi dell'art. 109, comma 5, CCII la proposta di concordato in continuità aziendale non è stata approvata dai creditori;
- che, entro il termine assegnato dal Tribunale, la società concordataria, in data 4.8.2025, ha depositato domanda di omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII, in ragione della riduzione delle classi da 10 a 9, per l'inclusione dell'unico creditore della classe 3 nella classe 10, e del cram down ai sensi dell'art. 88 comma 4 CCII;
- che, in data 21.11.2025, il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio parere favorevole;
- che in data 14.10.2025 la società ricorrente ha depositato una nota con allegate la documentazione delle notifiche effettuate e la dichiarazione del 13.10.2025 del creditore Saica Pack Italia Spa, che nulla oppone all'inserimento nella classe 10;
- che all'udienza del 27.11.2025 la società concordataria ha insistito per l'omologa ed il Commissario
Giudiziale ha ribadito il proprio parere positivo;
RITENUTO
- che la procedura, così come descritta, si sia svolta regolarmente, così sussistendo il requisito di cui all'art. 112 comma 1° lett. a);
- che, in mancanza di sopravvenienze peggiorative nelle more del procedimento, persistano i requisiti di ammissibilità della domanda concordataria, già valutati in sede di ammissione e di conseguenza sussistano i requisiti di cui all'art. 112 comma 1° lett. c), d), e) g): sussistenza della qualità di imprenditore commerciale dell'istante; superamento delle soglie di esenzione ex art. all'art. 2 comma
1° lett. d) CCII;
individuazione del centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII;
idoneità della documentazione prodotta ai sensi degli artt. 39, 44, 87 e 88
CCII; ricorrenza dello stato di crisi (consistente in vera e propria insolvenza); non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati ai sensi dell'art. 47 comma 1° lett. b) CCII e della lett. f) dell'art. 112 comma 1° CCII;
inapplicabilità della soglia minima di soddisfazione dell'art. 84 comma 4° CCII, in quanto il piano rientra appieno nella definizione dell'art. 84 comma 2° CCII;
corretto declassamento al chirografo dei crediti privilegiati alla stregua dell'apposita relazione ex art. 84 comma 5° CCII;
rispetto della regola di cui all'art. 84 comma 6° CCII con riferimento al pagamento in percentuale dei chirografi mediante l'impiego del surplus concordatario;
corretta formazione delle classi ai sensi degli artt. 85, 88 e 109 comma 5° CCII e trattamento omogeneo all'interno di ciascuna di esse;
- che, pur non essendo rispettato il requisito di cui all'art. 112 comma 1° lett. f) CCII, in quanto non tutte le classi hanno votato favorevolmente, l'omologa sia possibile per il ricorso il ricorso congiunto dei requisiti ai punti a), b), c) e d) di cui all'art. 112 comma 2° CCII: rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione nel riparto del valore di liquidazione;
surplus liquidatorio distribuito in modo che il trattamento delle classi dissenzienti sia almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;
nessun creditore riceve più del proprio credito;
approvazione dalla maggioranza delle classi, di cui una formata da creditori titolari di diritti di prelazione;
- che il requisito di cui alla lett. d) sussista, nonostante l'esito della votazione apparentemente contrario, perché innanzitutto è necessario operare la correzione del numero delle classi a causa della sopravvenuta conoscenza che il credito del locatore, declassato al chirografo, era assicurato, cosicché avrebbe dovuto essere collocato nell'ambito dell'ultima classe di chirografari, connotati dall'assicurazione per l'inadempimento;
- che, dunque, la riduzione accennata non costituisca una modifica postuma al mero fine di ottenere l'omologa, ma il doveroso adeguamento della classazione alle effettive caratteristiche dei creditori, in precedenza non note, tanto che lo stesso locatore dissenziente ha dichiarato di non opporsi all'inserimento nell'ultima classe, nonostante che ciò comporti una diminuzione della percentuale proposta;
- che, inoltre, sussistano i presupposti dell'art. 88 comma 4° CCII idonei a consentire l'omologa nonostante il voto negativo dell'INPS, sprovvisto di motivazione e nonostante che Agenzia delle
Entrate abbia invece espresso motivatamente il voto favorevole, in ragione della indubbia prospettiva di miglior trattamento in sede concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria;
- che, di conseguenza, attraverso le operazioni descritte, sia raggiunta la maggioranza favorevole delle classi, di cui una è costituita da creditore munito di prelazione (Agenzia delle Entrate);
- che dunque non si rilevino elementi ostativi alla pronuncia di omologa;
- che, in ragione della natura del piano, basato sulla cessione dell'azienda, la cui aggiudicazione è già avvenuta ma a cui deve seguire il rogito dell'atto di cessione e la riscossione dei canoni fino a quel momento, è necessaria la nomina di un Liquidatore Giudiziale, che provvederà all'esecuzione dei residui atti di esecuzione del piano e della proposta, comprendenti anche i riparti a favore dei creditori concordatari, sulla base della generale regolamentazione contenuta nel dispositivo ai sensi dell'art. 114 CCII;
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco, nella composizione collegiale sopra indicata,
OMOLOGA il concordato preventivo di cui alla domanda presentata da (CF ) avente CP_1 P.IVA_1 sede legale in Santa Maria Hoè (LC) in Via Giovanni XXIII n. 52;
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti e Liquidatore giudiziale la dott.ssa con studio Persona_3 in Lecco, via Cavour n. 50/b;
CONFERMA nelle funzioni di Commissario Giudiziale il dott. Persona_4
DETTA le seguenti modalità per la liquidazione dei beni ceduti:
1] il Liquidatore, a seguito dell'accettazione dell'incarico, redigerà, alla presenza del Commissario e del legale rappresentante della società, verbale di consegna dei beni ceduti, che depositerà nel fascicolo, comunicando ai creditori gli importi da lui accertati;
2] ogni 6 mesi il Liquidatore comunicherà con periodicità semestrale al Commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione e quest'ultimo ne darà notizia, con le sue osservazioni, al Pubblico Ministero e ai creditori, depositandone copia presso la cancelleria del
Tribunale;
3] le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o di rapporti giuridici individuali in blocco, devono essere autorizzate dal Comitato dei creditori, cui il Liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza solo dopo aver acquisito il parere favorevole del Commissario Giudiziale ed il nulla osta del
Giudice Delegato, applicandosi altresì gli artt. 214 e ss. CCII in quanto compatibili;
4] per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore potrà ricorrere alle modalità che riterrà più opportune, previo parere favorevole ed espresso del Comitato dei Creditori, del Commissario giudiziale ed autorizzazione del Giudice Delegato;
5] il Liquidatore richiederà, per la nomina di avvocati, procuratori, tecnici e coadiutori,
l'autorizzazione del Giudice Delegato, che provvederà in seguito anche alla liquidazione del relativo compenso, previo parere di congruità del Liquidatore;
6] le somme comunque riscosse dal Liquidatore saranno immediatamente versate sul c/c intestato alla procedura concorsuale: i prelievi da tale conto potranno essere effettuati direttamente dal Liquidatore;
7] con riguardo ai riparti parziali ed a quello finale il Liquidatore giudiziale, innanzitutto elaborerà un progetto di distribuzione nel rispetto delle cause di prelazione ed in proporzione delle rispettive ragioni creditorie, da sottoporre al previo parere del Commissario giudiziale ed al nulla osta del Giudice
Delegato; successivamente il Commissario giudiziale comunicherà il progetto a tutti i creditori concordatari ed il Liquidatore giudiziale, in assenza di osservazioni da parte dei creditori nel termine di 10 giorni, darà esecuzione al progetto distribuendo le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti;
in caso di osservazioni, il Liquidatore giudiziale, prima di procedere alla distribuzione, informerà il
Giudice Delegato, previo parere del Commissario giudiziale;
8] i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifici bancari oppure assegni circolari non trasferibili che il citato istituto bancario invierà direttamente agli interessati su richiesta del
Liquidatore, rimettendo al Giudice Delegato un elenco dei bonifici o degli assegni spediti nell'ambito delle relazioni periodiche;
9] esaurita l'attività liquidatoria, prima del riparto finale, il Liquidatore giudiziale presenterà il conto della gestione applicandosi l'art. 231 CCII in quanto compatibile.
DELEGA il Giudice Delegato alla nomina del comitato dei creditori su segnalazione delle disponibilità da parte del liquidatore giudiziale;
DISPONE che il Liquidatore giudiziale curi l'inserimento della presente sentenza nell'apposito sito Internet del
Tribunale;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente, al Liquidatore giudiziale ed al
Commissario giudiziale, che provvederà a sua volta a darne notizia ai creditori, nonché per gli adempimenti ai sensi dell'art. 48 comma 5° CCII. Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Dario Colasanti dott. Marco Erminio Maria Tremolada