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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 45/2023 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Antonio De
Nicolo, presso il cui studio in Trani, alla via Nigrò n. 48, elettivamente domiciliano
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso l'Avvocatura territoriale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 15 gennaio 2025 la causa è decisa mediante deposito della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 3.01.2023 il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il pagamento degli A.N.F. non corrisposti durante il rapporto lavorativo.
Più specificamente ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della
per quel che rileva in questa sede, anche da Controparte_2 luglio 2021 al 21.09.2022, data in cui la società era dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Trani e la curatela procedeva alla risoluzione del rapporto lavorativo;
che durante il rapporto lavorativo ha svolto mansioni di operaio in regime di part time come da buste paga allegate;
che, per la crisi che aveva coinvolto la società datrice di lavoro, era stato collocato con alcuni colleghi in CGO a zero ore con richiesta da parte dell'azienda di pagamento diretto della prestazione
a carico dell' con decorrenza dall'1.07.2021; che non ha mai
CP_1 ricevuto alcun pagamento, né dalla società, né dall' , degli ANF;
CP_1 che il 13.05.2022 ha presentato istanza all' per il pagamento
CP_1 diretto degli ANF, allegando dichiarazioni del liquidatore della società con cui si attestava che nel periodo di riferimento non era stato erogato alcunché dal datore di lavoro e l'orario di lavoro svolto;
che l' ha
CP_1 respinto la domanda e anche il ricorso amministrativo;
che è stata presentata domanda di ammissione al passivo ma nessuna richiesta è stata formulata in tale sede per gli che sussistono i presupposti CP_3 per l'erogazione degli A.N.F. (sussistenza di valido rapporto di lavoro subordinato, appartenenza a nucleo familiare, mancata presentazione di ammissione al passivo), con conseguente legittimazione passiva dell' .
CP_1
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale condanni l' al CP_1 pagamento in proprio favore degli assegni per il nucleo familiare dall'1.07.2021 al 28.02.2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese con attribuzione.
2 L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità della CP_1 domanda, che avrebbe dovuto essere proposta in sede fallimentare e, nel merito, l'infondatezza della stessa.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda perché non proposta in sede fallimentare.
Come risulta, infatti, dalla ricostruzione dei fatti contenuta in ricorso, suffragata dalla documentazione allegata a quest'ultimo, il ricorrente ha agito in giudizio per conseguire il pagamento diretto da parte dell' degli ANF non corrisposti dal datore di lavoro, tant'è CP_1 che in relazione agli stessi correttamente non ha presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare (cfr. all. 7 della produzione di parte ricorrente) con la conseguenza che ha legittimamente proposto la domanda innanzi al Giudice del Lavoro.
2. Sempre in via preliminare va osservato che il ricorso è ammissibile e procedibile, essendo stata presentata domanda amministrativa e, successivamente, ricorso innanzi al Comitato Provinciale (cfr. all.ti 5
e 6 della produzione di parte ricorrente).
Il merito
3. Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Com'è noto, l'assegno per il nucleo familiare, istituito con il D.P.R. n.
797/1955 e riformato parzialmente con il d.l. n. 69/1988, convertito nella L. n. 153/1988, è stato istituito per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari sono composti da più persone e i cui redditi sono al di sotto delle fasce di reddito massime stabilite dalla legge.
Il detto assegno viene corrisposto generalmente dal datore di lavoro contestualmente al pagamento della retribuzione (artt. 37 e ss. del
D.P.R. n. 797/1955), su domanda del lavoratore. Solo in casi eccezionali esso viene corrisposto direttamente dall' (nel caso in CP_1 cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici o sia operaio
3 agricolo dipendente a tempo determinato;
nel caso in cui il datore di lavoro abbia cessato la propria attività o sia stato dichiarato fallito;
nel caso in cui il lavoratore sia iscritto alla gestione separata ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali).
Sempre la medesima legge istitutiva dell'assegno al nucleo familiare
(L. n. 153/88 di conversione del d.l. n. 69/88) prevede, all'articolo 2, comma 2, l'aumento dei limiti di reddito, e conseguentemente dell'importo dell'assegno, per i nuclei familiari di cui facciano parte
“soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
Più specificamente, l'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in legge n.
153/88 dispone che “Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza,
i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto, [ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale]. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di
4 dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile.
Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo…”.
Quanto al reddito da prendere in considerazione, il comma 9 della citata norma prevede che: “Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al
30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art.
26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.”.
4. Applicando tali norme al caso di specie, deve osservarsi che il ricorrente ha diritto agli ANF richiesti.
In primo luogo, risulta documentalmente provato il rapporto di lavoro subordinato in relazione al quale sono richiesti i suddetti assegni
(cfr. buste paga sub all. 2 della produzione di parte ricorrente) e non
5 è contestata la circostanza che il ricorrente sia stato collocato in
CIGS nel periodo per il quale ha formulato richiesta di pagamento diretto all' , peraltro immediatamente precedente l'intervenuto CP_1 fallimento della società datrice di lavoro.
Né assume rilievo in senso ostativo al riconoscimento del diritto azionato la mancata autorizzazione della cassa integrazione da parte
, considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del d.lgs. CP_4 CP_1
148/15, gli ANF spettano anche ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, senza che, quindi, la mancata ammissione alla Cassa Integrazione del datore di lavoro da parte possa riverberare i propri effetti sulla posizione del CP_4 CP_1 ricorrente in assenza di altri elementi ostativi alla concessione del beneficio.
Inoltre, non esclude la sussistenza del diritto la mancanza di domanda nei confronti del datore di lavoro. Infatti, dalla normativa in tema di ANF può evincersi che l'indennità di congedo straordinario è anticipata dal datore di lavoro con possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all' . Inoltre, le prestazioni indebitamente CP_1 erogate e poste a conguaglio sono recuperate dal datore di lavoro e restituite all' . Ne consegue, pertanto, che obbligato finale CP_1 all'erogazione del trattamento ed al recupero del beneficio indebitamente erogato è avendo il datore di lavoro CP_5 unicamente un ruolo di “adiectus solutionis causa”.
Inoltre, sulla questione concernente l'individuazione del soggetto legittimato alla restituzione di tali benefici, ove illegittimamente trattenuti si è reiteratamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “è incontroverso che anche l'indennità di malattia è dovuta dall' e viene corrisposta all'avente diritto a CP_1 cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa
(Cass. n. 11296 del 2000), tanto che, qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è
l' , e non il datore di lavoro a cui non spetta alcuna valutazione in CP_1
6 ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità (Cass.
n. 4274 del 2017; Cass. n. 19316 del 2021) e solo nel caso di domanda di restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa
(Cass. n. 4274 del 2017)” (Cass., ord. n. 3076/2022 e, in termini analoghi, Cass., ord. n. 23765/14).
Ne consegue, quindi, che sussiste il diritto del ricorrente alla liquidazione degli ANF ricorrendo i presupposti di legge per l'erogazione come da documentazione in atti (mancato pagamento dal datore di lavoro, intervenuto fallimento del datore di lavoro, appartenenza a nucleo familiare, risultante dalla autocertificazione reddituale in atti).
In questo senso, peraltro, si è già espresso questo Tribunale con le sentenze nn. 310, 311 e 312 del 2024 e il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 3667/2023 allegate alle note conclusive di parte ricorrente e rese in fattispecie analoghe alla presente.
Alla luce di ciò, l' va condannato al pagamento degli ANF in CP_1 favore del ricorrente per il periodo dall'1.07.2021 al 28.02.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla domanda amministrativa al soddisfo.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento determinato in base al valore della controversia tenuto conto del periodo al quale si riferiscono gli ANF (fino ad € 5.200,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Antonio De Nicolo che ne ha fatto richiesta.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 45/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli ANF per il periodo richiesto in ricorso;
l al pagamento degli ANF in favore Controparte_5 CP_1 del ricorrente per il periodo dall'1.07.2021 al 28.02.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla domanda amministrativa al soddisfo;
3. condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 del ricorrente, che liquida in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Antonio De
Nicolo
Trani, 15.01.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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