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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/09/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza del 17.9.2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3649/2024 R.G. TRA
codice fiscale: , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Giuseppe PERILLO (codice fiscale: ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ottaviano (Na) , alla via Pappalardo n. 27
Ricorrente E
, C.F. , , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
C.F. ., rapp.te e difese dall'Avv. Angelo Carbone, C.F. C.F._4
, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._5
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Resistenti FATTO E DIRITTO Con ricorso del 30.5.2024, l'istante ha dedotto di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società “New International Sea S.r.l.”, con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (NA), al Viale Orazio n. 13, in virtù di un regolare contratto a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di
“Impiegata Centralinista”, inquadrata al 5° livello del CCNL Commercio Distribuzione e Servizi, con decorrenza dal 15 aprile 2015 al 30 gennaio 2019, data di dichiarazione di dimissioni volontarie resa all'I.T.L. di Napoli;
la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 26.01.2021; dalla Certificazione Unica 2019 si evince che il “trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale” sono state calcolate dalla società datoriale nella misura di Euro 3.814,29; con provvedimento n. R.G. 4013/2023, il Tribunale di Nola- Sez. Lavoro, rigettava il ricorso per ingiunzione. Evidenziata la necessità dell'accertamento giudiziale anche per il ricorso al Fondo di Garanzia, ha così concluso: «In via preliminare,
1 a) Accertare e dichiarare la sussistenza dell'interesse ad agire di parte ricorrente;
b) Accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione passiva delle parti resistenti nella dedotto loro qualità; Nel merito, c) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha effettivamente operato, con le mansioni e la qualifica di cui in narrativa alle dipendenze della “New International Sea S.r.l.”, con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (NA), al Viale Orazio n. 13 (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli: nel periodo compreso tra il 15.05.2015 (data di P.IVA_1 assunzione ed inizio del rapporto di lavoro subordinato ) fino a tutto il 30 gennaio 2019, data di dichiarazione di dimissioni volontarie rese all'I.T.L. di Napoli e per l'effetto: d) Ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il T.F.R. Per il cennato periodo lavorativo nella misura di Euro 3.814,29, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a tutt'oggi rimasto insoluto. e) Vittoria di onorari e competenze professionali in favore del procuratore che si dichiara antistatario.». Si sono costituite le resistenti, le quali, pure riconoscendo la propria legittimazione passiva, hanno sostenuto la carenza di legittimazione ad agire della ricorrente. All'odierna udienza, sentite le parti, il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Va, innanzitutto, esaminata la questione della legittimazione passiva dei soci di società di capitali in caso di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, circostanza valutabile d'ufficio dal giudice (sul punto, a dirimere un contrasto giurisprudenziale, Cass. SS.UU. n. 2951 del 16 febbraio 2016; Cass., sez. III Civile, 21 giugno 2016, n. 12729). Le sezioni unite della Corte di Cassazione, pronunciatesi sull'argomento dopo la riforma del diritto societario, hanno reso il principio secondo cui la cancellazione, ove l'adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 D.lgs. n. 6 del 2003 (che, modificando l'art. 2495 c.c., comma 2, ha attribuito all'istituto efficacia costitutiva), determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo (cfr. Cass. S.U. 6070/2013, S.U 4060/2010; Cass. S.U. 4061/2010; Cass. S.U. 4062/2010). Risulta in tal modo definitivamente sancita la validità della tesi già espressa dalla Corte negli arresti successivi all'entrata in vigore della riforma del diritto delle società, nel senso di doversi ritenere estinta la società, che sia cancellata dal registro delle imprese, a prescindere dalla esistenza di crediti insoddisfatti e/o di rapporti non ancora al momento definiti. In sistematica coerenza con simile riconosciuta efficacia costitutiva, la Corte di Cassazione ha correlativamente affermato che l'effetto
2 estintivo, producendosi anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, determina l'insorgenza, da un lato, di una conseguente comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione (essendo legittima la cancellazione anche se il residuo attivo non è stato ancora ripartito), o sopravvenuti alla cancellazione;
e, dall'altro, di una successione dei soci medesimi ai fini dell'esercizio, “nei limiti e alle condizioni stabilite”, delle azioni dei creditori insoddisfatti (cfr. Cass. n. 22863/2011). La condizione testualmente fissata dall'art. 2495 c.c., ai fini della possibilità accordata ai creditori sociali di far valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, è che questi abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione. A seguito della cancellazione della società e conseguente estinzione della stessa è data, pertanto, al creditore sociale insoddisfatto la facoltà di agire nei confronti dei soci i quali succedono nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c. Resta ferma, tuttavia, la condizione in proposito stabilita dal più volte citato art. 2495 c.c., comma 2 rapportata al limite della concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. In ordine a tale condizione la Corte di Cassazione ha osservato che l'esigenza di tutela dei creditori della società cancellata si realizza appieno “…solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati…Come, nel caso della persona fisica, la scomparsa del debitore non estingue il debito, ma innesca un meccanismo successorio nell'ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad essere variamente contemperate con quelle degli eredi, così, quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione (alla quale, a differenza della morte della persona fisica, concorre di regola la sua stessa volontà) non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuoi dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. D'altro canto, alla tesi - pure in sé certamente plausibile - che limita il descritto meccanismo successorio all'ipotesi in cui i soci di società di capitali (o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società (tesi propugnata da Cass. 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679,
3 nonché da Cass. 9 novembre 2012, n. 19453), sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione (anche, come si dirà, ai fini processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno. Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo…L'aver ricondotto la fattispecie ad un fenomeno successorio - sia pure connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società - consente abbastanza agevolmente di ritenere applicabile, quando la cancellazione e la conseguente estinzione della società abbiano avuto luogo in pendenza di una causa di cui la società stessa era parte, la disposizione dell'art. 110 c.p.c. (come già affermato anche da Cass. 6 giugno 2012, n. 9110). Tale disposizione contempla, infatti, non solo la "morte" (come tale riferibile unicamente alle persone fisiche), ma altresì qualsiasi "altra causa" per la quale la parte venga meno, e dunque risulta idonea a ricomprendere anche l'ipotesi dell'estinzione dell'ente collettivo…”(Cass., S.U., 6070/2013; in senso conforme da ultimo Cass., 9672/2018). La Corte ha anche avuto modo di precisare ulteriormente che, sussistendo la legittimazione dei soci a prescindere dalla quota di liquidazione ottenuta, tale circostanza costituisce il presupposto di una condanna dei soci stessi, ma non impedisce l'accertamento del diritto, al quale il creditore potrebbe comunque avere un interesse (ad esempio per l'escussione di garanzie;
cfr. in tal senso, Cass. n. 14775/2017, secondo la quale: “La cancellazione della società dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado di impugnativa del licenziamento, in assenza di un residuo della liquidazione, se impedisce la condanna del socio al pagamento delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno, viceversa, non è ostativa alla pronuncia di accertamento dell'illegittimità o dell'inefficacia del recesso, che deve essere resa nel contraddittorio con i soci, nella loro qualità di successori a titolo universale, sia pure sui generis;
l'interesse ad agire del lavoratore può, infatti, persistere, ai fini dell'individuazione del momento di estinzione del rapporto lavorativo, rilevante per gli aspetti previdenziali, nonché per la maturazione del diritto all'indennità di disoccupazione o mobilità e l'iscrizione nelle relative liste”). In applicazione di tali principi, va affermata senza dubbio la legittimazione passiva dei soci della società cancellata.
4 Non vi è spazio, invece, per una domanda di condanna dei soci, quali successori della società estinta. Del resto, l'istante nelle proprie conclusioni non ha formulato alcuna domanda specifica di condanna. Invero, secondo un consolidato indirizzo della Suprema Corte, infatti: “In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell'art. 2495, comma 2, c.c. implica che l'obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio” (Cass., 15474/2017). Dal bilancio finale di liquidazione risulta un Capitale Netto di liquidazione al 31 dicembre 2020 Euro -449.783,00, il che avrebbe imposto la reiezione di una domanda di condanna. Ciò non toglie che la parte ricorrente possa mantenere, comunque, un interesse ad agire, al fine di ottenere una pronuncia di accertamento del credito rivendicato, funzionale, ad esempio a far falere eventuali garanzie (cfr la citata Cass. n. 14775/2017). Invero, la ricorrente nell'atto introduttivo ha manifestato il proprio interesse CP_ all'azione in vista dell'accesso al Fondo di Garanzia gestito dall' . Sicché, alla luce delle esposte argomentazioni, il richiesto accertamento è da considerarsi ammissibile. Ebbene, dalla documentazione in atti consta dalla Cu2019 (ultimo documento utile disponibile) un tfr maturato e rimasto in azienda di € 3.814,29. La necessità dell'accertamento giudiziale del credito (anche alla luce della reiezione della procedura monitoria) giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale:
- Dichiara la legittimazione passiva delle convenute;
- Accerta che la parte ricorrente ha maturato alle dipendenze della società New International Sea srl un tfr pari a € 3.814,29;
- Compensa le spese di lite. Nola, 17.9.2025 Il Giudice Dott. Francesco Fucci
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