Art. 3.
Nella sua prima riunione il Comitato eleggera' una Giunta composta del Presidente e di cinque membri oltre al rappresentante del Ministero del tesoro.
Il Presidente rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e della Giunta.
La Giunta e' autorizzata ad adottare i provvedimenti di urgenza, che sottoporra' alla ratifica del Comitato.
Nella sua prima riunione il Comitato eleggera' una Giunta composta del Presidente e di cinque membri oltre al rappresentante del Ministero del tesoro.
Il Presidente rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e della Giunta.
La Giunta e' autorizzata ad adottare i provvedimenti di urgenza, che sottoporra' alla ratifica del Comitato.