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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 36688 2024 RG
FRA
Avv. DI GENIO GIANCARLO Parte_1
E
contumace CP_1
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 10/10/2024 ritualmente notificato all' CP_1
ha esposto che a seguito di accertamento Parte_1 tecnico preventivo e omologa dell'accertamento gli era stata riconosciuta la condizione invalidante di cui all'art. 1 l. 18/80 (indennità di accompagnamento) e che, nonostante la notifica del decreto all e CP_1
l'invio della documentazione (Mod AP/70), non erano stati liquidati i relativi ratei.
L' è rimasto contumace. CP_1
Alla odierna udienza quindi, sulle conclusioni di parte ricorrente, il processo è stato deciso.
Va premesso che la parte ricorrente ha fondatamente chiesto la erogazione della prestazione di cui all'art. 1 L. 18/80 alla stregua del requisito sanitario accertato in sede di ATP procedimento con decorrenza dal mese di gennaio 2024 accertamento questo che, tuttavia, per come ricordato anche dalla S.C., anche se implica una valutazione sommaria degli ulteriori requisiti al fine di vagliare la ammissibilità del ricorso in termini di utilità dell'azione, non esaurisce gli oneri imposti alla parte che aneli al riconoscimento della prestazione.
Ciò precisato, osserva invero il Giudice che, nella odierna fattispecie per come evidenziato dalla parte ricorrente, risulta in atti che il decreto di omologa emesso in data 28.5.2024, è stato tempestivamente notificato (in data 3.6.2014) e che è stato trasmesso all anche il modello AP70 (in CP_1 data 10.6.2024) dal quale risulta il ricovero presso il Policlinico Gemelli dal 12 gennaio 2024 al 18 gennaio 2024, sicché, trascorsi i termini di legge, l' convenuto avrebbe dovuto dar luogo alla erogazione della CP_2 provvidenza, non ricorrendo un ricovero superiore a 29 gg, al fine di evitare il presente giudizio, nell'intento di assicurare al beneficiario la prestazione assistenziale richiesta.
In difetto di liquidazione, dunque non può che emettersi la relativa statuizione e porsi a carico dell l'onere della liquidazione delle spese CP_1 processuali, come liquidate in dispositivo tenuta presente la contumacia dell' , la limitata attività processuale e l'assenza di rilevanti questioni CP_2 giuridiche.
P.Q.M.
Condanna l' al pagamento dei ratei della indennità di CP_1 accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/80 dal 1° gennaio 2024, oltre interessi di legge ed al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.580,00 oltre accessori come per legge, da distrarre.
Così deciso in Roma all'udienza del 27/02/2025 Il Giudice