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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
EO AO, EL
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2376/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Ag.entrate - IO - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 165 00195 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10698/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
12 e pubblicata il 03/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720199086720779 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 03 aprile 2023 al difensore del sig. Resistente_1, l'Agenzia delle Entrate IO (di seguito, per brevità, semplicemente “ADER”) – impugna la sentenza n.10698/12/2022 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma in data 07 luglio 2021 e depositata il 03 ottobre 2022.
Nel giudizio di prime cure il sig. Resistente_1 impugnava parzialmente l'intimazione di pagamento n.09720199086720779 limitatamente ai tributi ICI per gli anni d'imposta 2006 e 2007, per IRPEF per l'anno d'imposta 1996 e per IVA IRAP e IRPEF per l'anno d'imposta 2000.
Eccepiva il ricorrente la carenza di motivazione, l'irritualità della notifica a mezzo PEC e la prescrizione della pretesa.
Nel giudizio di prime cure non si costituiva l'ADER.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso il compensando le spese di lite.
In particolar modo i primi Giudici accoglievano l'eccezione di prescrizione della pretesa.
L'ADER impugna la sentenza di prime cure eccependo in via preliminare il parziale difetto di giurisdizione in relazione a cartelle di pagamento relative a crediti per sanzioni amministrative relative alla violazione del
Codice della strada emesse dal Comune di Roma e di Anzio, ad avvisi di addebito INPS.
Eccepisce inoltre quanto segue:
1) infondatezza della statuizione relativa alla omessa notificazione delle cartelle di pagamento in oggetto e sulla correttezza del procedimento di notifica;
2) Inammissibilità del ricorso avverso gli atti sottesi stante la loro regolare e tempestiva notifica;
3) Difetto di legittimazione passiva per tutti gli atti notificati dagli Enti creditori deducendo la necessità di integrazione contraddittorio nei confronti degli Enti creditori;
4) infondatezza della prescrizione attesa la notifica di diversi atti interruttivi della prescrizione;
5) l'appellante inoltre replica all'eccezione di difetto di motivazione sollevata dal contribuente nel primo grado di giudizio e già oggetto di rigetto da parte dei primi Giudici.
Conclude l'appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
L'appello viene iscritto a ruolo il 03 maggio 2023.
La parte appellata non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 10 dicembre 2025 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina e rigetta l'eccezione preliminare sollevata dall'ADER inerente il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione a cartelle di pagamento relative a crediti per sanzioni amministrative relative alla violazione del Codice della strada emesse dal Comune di Roma e di Anzio, ad avvisi di addebito INPS. Sul punto occorre osservare che il contribuente ha impugnato parzialmente l'intimazione di pagamento n.09720199086720779 limitatamente ai tributi ICI per gli anni d'imposta 2006 e
2007, per IRPEF per l'anno d'imposta 1996 e per IVA IRAP e IRPEF per l'anno d'imposta 2000 mentre non ha proposto impugnativa in ordine ai tributi non di competenza del Giudice tributario. Correttamente quindi i primi Giudici non si sono pronunciati su cartelle di pagamento non impugnate. L'eccezione preliminare sollevate dall'ADER è quindi rigettata.
Con il primo motivo di appello è stata eccepita l'infondatezza della statuizione relativa alla omessa notificazione delle cartelle di pagamento in oggetto e sulla correttezza del procedimento di notifica.
L'eccezione è priva di pregio. Diversamente da quanto eccepito dall'appellante, i primi Giudici non hanno statuito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottostanti l'intimazione impugnata ma hanno precisato che, non costituendosi in giudizio, l'ADER non ha contrastato l'eccezione di prescrizione maturata dalla notifica delle cartelle alla notifica dell'intimazione. L'eccezione è quindi rigettata.
Con il secondo motivo di appello è stata eccepita l'inammissibilità del ricorso avverso gli atti sottesi stante la loro regolare e tempestiva notifica.
L'eccezione è infondata. Come già esposto i primi Giudici hanno accolto il ricorso in quanto l'ADER non ha contrastato l'eccezione di prescrizione maturata dalla notifica delle cartelle alla notifica dell'intimazione. Non vi è quindi contestazione sul fatto che le cartelle di pagamento siano state correttamente notificate. Ebbene, la regolare notifica delle cartelle di pagamento pur cristallizzando la pretesa erariale non impedisce certamente l'impugnativa degli atti successivi eccependo la prescrizione della pretesa. L'eccezione è quindi rigettata.
Con il terzo motivo di appello è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva per tutti gli atti notificati dagli
Enti creditori deducendo la necessità di integrazione contraddittorio nei confronti degli Enti creditori.
L'eccezione è infondata. Il contribuente non ha mai eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici alle cartelle di pagamento ed invero come detto, neanche la mancata notifica delle cartelle di pagamento emesse dalla stessa ADER. L'eccezione è quindi rigettata.
Con il quarto motivo di appello è stata eccepita l'infondatezza della prescrizione attesa la notifica di diversi atti interruttivi della prescrizione.
A sostegno di quanto dedotto l'ADER deposita documentazione inerente intimazioni di pagamento notificate nel 2009, nel 2016 e nel 2018 (allegati da 23 a 25 della produzione dell'appellante).
In particolare in data 10 marzo 2016 risulta notificata a mezzo PEC l'intimazione di pagamento n.
09720169022393950000 contenente tutte le cartelle oggetto del presente processo. A tal riguardo questa Corte intende aderire all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi ma che al contrario, si condivide pienamente secondo la quale la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (Cass. 15.12.2021, n.
40233).
Difatti con recente pronuncia la Corte di Cassazione ha precisato che al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata (Cass. SS.UU. n.26817/2024 e precedentemente, Cass. n.22108/2024, Cass. n.10736/2024).
Nel caso di specie quindi la contribuente aveva l'onere d'impugnare intimazione n. 09720169022393950000 notificata il 10 marzo 2016 per fare valere l'eventuale decadenza o prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'intimazione n.09720199086720779 ovvero eventuali vizi di notifica delle cartelle di pagamento.
In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata andava eccepita impugnando l'intimazione
09720169022393950000 restando preclusa, invece, in sede di impugnazione della successiva intimazione attesa la cristallizzazione della pretesa.
L'eccezione è quindi accolta.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello.
Si evidenzia inoltre che con il quinto motivo di appello l'appellante ha replicato all'eccezione di difetto di motivazione sollevata dal contribuente nel primo grado di giudizio e già oggetto di rigetto da parte dei primi
Giudici.
L'eccezione sollevata dal contribuente è stata già oggetto di scrutinio e rigetto da parte dei primi Giudici.
Non si comprendono pertanto le ragioni d'impugnativa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'ADER. Condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 3.000,00 oltre accessori di legge con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma all'udienza del giorno 10 dicembre 2025.
Il EL Il Presidente
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
EO AO, EL
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2376/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Ag.entrate - IO - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 165 00195 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10698/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
12 e pubblicata il 03/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720199086720779 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 03 aprile 2023 al difensore del sig. Resistente_1, l'Agenzia delle Entrate IO (di seguito, per brevità, semplicemente “ADER”) – impugna la sentenza n.10698/12/2022 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma in data 07 luglio 2021 e depositata il 03 ottobre 2022.
Nel giudizio di prime cure il sig. Resistente_1 impugnava parzialmente l'intimazione di pagamento n.09720199086720779 limitatamente ai tributi ICI per gli anni d'imposta 2006 e 2007, per IRPEF per l'anno d'imposta 1996 e per IVA IRAP e IRPEF per l'anno d'imposta 2000.
Eccepiva il ricorrente la carenza di motivazione, l'irritualità della notifica a mezzo PEC e la prescrizione della pretesa.
Nel giudizio di prime cure non si costituiva l'ADER.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso il compensando le spese di lite.
In particolar modo i primi Giudici accoglievano l'eccezione di prescrizione della pretesa.
L'ADER impugna la sentenza di prime cure eccependo in via preliminare il parziale difetto di giurisdizione in relazione a cartelle di pagamento relative a crediti per sanzioni amministrative relative alla violazione del
Codice della strada emesse dal Comune di Roma e di Anzio, ad avvisi di addebito INPS.
Eccepisce inoltre quanto segue:
1) infondatezza della statuizione relativa alla omessa notificazione delle cartelle di pagamento in oggetto e sulla correttezza del procedimento di notifica;
2) Inammissibilità del ricorso avverso gli atti sottesi stante la loro regolare e tempestiva notifica;
3) Difetto di legittimazione passiva per tutti gli atti notificati dagli Enti creditori deducendo la necessità di integrazione contraddittorio nei confronti degli Enti creditori;
4) infondatezza della prescrizione attesa la notifica di diversi atti interruttivi della prescrizione;
5) l'appellante inoltre replica all'eccezione di difetto di motivazione sollevata dal contribuente nel primo grado di giudizio e già oggetto di rigetto da parte dei primi Giudici.
Conclude l'appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
L'appello viene iscritto a ruolo il 03 maggio 2023.
La parte appellata non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 10 dicembre 2025 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte esamina e rigetta l'eccezione preliminare sollevata dall'ADER inerente il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione a cartelle di pagamento relative a crediti per sanzioni amministrative relative alla violazione del Codice della strada emesse dal Comune di Roma e di Anzio, ad avvisi di addebito INPS. Sul punto occorre osservare che il contribuente ha impugnato parzialmente l'intimazione di pagamento n.09720199086720779 limitatamente ai tributi ICI per gli anni d'imposta 2006 e
2007, per IRPEF per l'anno d'imposta 1996 e per IVA IRAP e IRPEF per l'anno d'imposta 2000 mentre non ha proposto impugnativa in ordine ai tributi non di competenza del Giudice tributario. Correttamente quindi i primi Giudici non si sono pronunciati su cartelle di pagamento non impugnate. L'eccezione preliminare sollevate dall'ADER è quindi rigettata.
Con il primo motivo di appello è stata eccepita l'infondatezza della statuizione relativa alla omessa notificazione delle cartelle di pagamento in oggetto e sulla correttezza del procedimento di notifica.
L'eccezione è priva di pregio. Diversamente da quanto eccepito dall'appellante, i primi Giudici non hanno statuito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottostanti l'intimazione impugnata ma hanno precisato che, non costituendosi in giudizio, l'ADER non ha contrastato l'eccezione di prescrizione maturata dalla notifica delle cartelle alla notifica dell'intimazione. L'eccezione è quindi rigettata.
Con il secondo motivo di appello è stata eccepita l'inammissibilità del ricorso avverso gli atti sottesi stante la loro regolare e tempestiva notifica.
L'eccezione è infondata. Come già esposto i primi Giudici hanno accolto il ricorso in quanto l'ADER non ha contrastato l'eccezione di prescrizione maturata dalla notifica delle cartelle alla notifica dell'intimazione. Non vi è quindi contestazione sul fatto che le cartelle di pagamento siano state correttamente notificate. Ebbene, la regolare notifica delle cartelle di pagamento pur cristallizzando la pretesa erariale non impedisce certamente l'impugnativa degli atti successivi eccependo la prescrizione della pretesa. L'eccezione è quindi rigettata.
Con il terzo motivo di appello è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva per tutti gli atti notificati dagli
Enti creditori deducendo la necessità di integrazione contraddittorio nei confronti degli Enti creditori.
L'eccezione è infondata. Il contribuente non ha mai eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici alle cartelle di pagamento ed invero come detto, neanche la mancata notifica delle cartelle di pagamento emesse dalla stessa ADER. L'eccezione è quindi rigettata.
Con il quarto motivo di appello è stata eccepita l'infondatezza della prescrizione attesa la notifica di diversi atti interruttivi della prescrizione.
A sostegno di quanto dedotto l'ADER deposita documentazione inerente intimazioni di pagamento notificate nel 2009, nel 2016 e nel 2018 (allegati da 23 a 25 della produzione dell'appellante).
In particolare in data 10 marzo 2016 risulta notificata a mezzo PEC l'intimazione di pagamento n.
09720169022393950000 contenente tutte le cartelle oggetto del presente processo. A tal riguardo questa Corte intende aderire all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi ma che al contrario, si condivide pienamente secondo la quale la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (Cass. 15.12.2021, n.
40233).
Difatti con recente pronuncia la Corte di Cassazione ha precisato che al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata (Cass. SS.UU. n.26817/2024 e precedentemente, Cass. n.22108/2024, Cass. n.10736/2024).
Nel caso di specie quindi la contribuente aveva l'onere d'impugnare intimazione n. 09720169022393950000 notificata il 10 marzo 2016 per fare valere l'eventuale decadenza o prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'intimazione n.09720199086720779 ovvero eventuali vizi di notifica delle cartelle di pagamento.
In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata andava eccepita impugnando l'intimazione
09720169022393950000 restando preclusa, invece, in sede di impugnazione della successiva intimazione attesa la cristallizzazione della pretesa.
L'eccezione è quindi accolta.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello.
Si evidenzia inoltre che con il quinto motivo di appello l'appellante ha replicato all'eccezione di difetto di motivazione sollevata dal contribuente nel primo grado di giudizio e già oggetto di rigetto da parte dei primi
Giudici.
L'eccezione sollevata dal contribuente è stata già oggetto di scrutinio e rigetto da parte dei primi Giudici.
Non si comprendono pertanto le ragioni d'impugnativa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'ADER. Condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 3.000,00 oltre accessori di legge con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma all'udienza del giorno 10 dicembre 2025.
Il EL Il Presidente