TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/10/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Forlì, sezione civile, in persona del Giudice Dott.ssa AT ET, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 188/2024 del R.G., promossa in questo grado da
C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICO BOSI, pec Email_1 opponente contro
P.IVA in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. LUCA PIAZZA e dall'avv. MARA CALBOLI, pec e Email_2 Email_3 opposta
Conclusioni per l'opponente: in via pregiudiziale, dichiarare la inammissibilità della inaudita domanda nuova tardivamente coltivata da in comparsa di costituzione e risposta, rispetto a quella coltivata in ricorso per Pt_2 ingiunzione, per i motivi illustrati da pag. 9 a 14; - conseguentemente fissare udienza ex a. 281sexies
c.p.c., essendo provata l'infondatezza totale della domanda monitoria perché integralmente pagato
l'importo richiesto prima del deposito del ricorso, e revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1263/2023 (R.g. n. 2757/2023) emesso dal Tribunale civile di Forlì il 18/12/2023, con condanna di alle spese di soccombenza;
- in subordine, nella denegata ritenuta CP_1 ammissibilità della nuova domanda avversaria, accertare la violazione dei termini a difesa di questa parte convenuta sostanziale rispetto ad essa e disporne la rimessione in termini di legge, ex a. 163bis in rel. all'art. 166 c.p.c., ovvero quantomeno ex a. 641 c.p.c., disponendo lo spostamento della prima udienza per la nuova decorrenza dei termini di cui all'art. 171ter c.p.c.; - in subordine, in ogni caso, disponga lo spostamento della prima udienza già fissata in citazione per la data del 12/6/2024 e ad oggi mai differita, allo scopo di consentire a questa parte la citazione del terzo Arch. CP_2
1 nato a [...] il [...] (C.f. ) professionalmente domiciliato in Cesena, CodiceFiscale_2
Via Cervese n. 471 ed iscritto all'ordine degli Architetti di Forlì-Cesena al n. 936, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c.; - accertare, dichiarare e condannare, per effetto della domanda riconvenzionale svolta da l'opposta a corrispondergli per i titoli Parte_1 Pt_2 dedotti la somma di € 52.702,95 ovvero la giusta somma accertata, oltre interessi legali di mora ed accessori dalla data di indebita percezione, per i titoli restitutori, risarcitori e compensativi dedotti;
- accertare e dichiarare l'insussistenza totale e/o parziale del preteso credito azionato da Pt_2 con comparsa di costituzione siccome non dovuto per i motivi esposti;
ovvero in accoglimento della eccezione riconvenzionale formulata, disporne la compensazione con le somme spettanti per i titoli restitutori, risarcitori e compensativi a ed a carico di - in ulteriore Parte_1 Pt_2 subordine, accertare la responsabilità professionale del terzo chiamato Arch. per CP_2 inadempimento contrattuale in danno del committente e per l'effetto condannarlo al Parte_1 ristoro dei danni cagionati al predetto nella misura di € 52.702,95 ovvero di quella giusta somma che risulterà accertata;
in ogni caso condannarlo a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni pretesa o somma che dovesse essere accertata in favore di comprese le eventuali spese di Parte_3 soccombenza.
Conclusioni per la società opposta:
IN VIA PRELIMINARE: • Accertata l'inconsistenza, l'infondatezza e genericità delle contestazioni espresse dalla parte opponente con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con il quale dichiara di nulla dovere pagare all'opposta e accertata l'effettiva esistenza del rapporto sostanziale
e del rapporto di debito/credito oggetto del decreto ingiuntivo dichiarare l'inammissibilità,
l'inaccoglibilità dell'opposizione svolta con ogni conseguenza di legge;
• Accertata l'erronea indicazione della fatt. n. 34/2023 di euro 22.273,90 nel ricorso di ingiunzione di pagamento, revocare il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente accertato l'inadempimento di Parte_1 per avere omesso il pagamento della fattura n. 46/23 di euro 22.154,00, condannare l'opponente con ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c., al pagamento in favore di
della somma di Euro 22.154,00 di cui alla fattura 46/2023 del 26/07/2023 oggetto dello Parte_3 stesso rapporto negoziale dal quale originava la fattura n. 34/2023. IN VIA PRINCIPALE: Accertata la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta per la somma di € 22.154,00 di cui alla fattura insoluta 46/2023 essendo il credito vantato dalla liquido, certo ed esigibile e fondato Parte_3 su precisa prova scritta, condannare a pagare in favore di la Parte_1 Parte_3 somma di € 22.154,00 di cui alla fattura insoluta 46/2023 per le causali di cui in narrativa e conseguentemente respingere la opposizione proposta dalla parte opponente e rigettare tutte le richieste ivi contenute, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte
2 in narrativa;
Accertata la malafede ovvero la colpa grave di condannare Parte_1
l'attore opponente al pagamento di una somma in favore della società ex art. 96 Controparte_1 co. 3 c.p.c. determinata in via equitativa e ricompresa nello scaglione di valore della presente controversia;
Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado giudizio ai sensi e per gli effetti degli artt. 91, 92 e 88 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24 gennaio 2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto n. 1263/2023 del 18 dicembre 2023, con il quale questo
Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di € 22.273,90, oltre accessori, a titolo di saldo della fattura n. 34 emessa il 30 maggio 2023 dalla soc. per i lavori Controparte_1 di “demolizione e parte della costruzione di fabbricati e pertinenze” dell'immobile sito in
Forlì, via Minguzzi n.
4. Ha invero eccepito l'opponente che la predetta fattura era stata integralmente pagata a mezzo due bonifici bancari, il primo eseguito il 31 maggio 2023 e il secondo eseguito il 3 luglio 2023.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il 30 marzo 2024, si è costituita la soc. chiedendo di essere autorizzata a modificare la domanda Controparte_1
e, in particolare, la condanna del committente al pagamento non già della Parte_1 fattura n. 34 del 30 maggio 2023, bensì della fattura n. 46 del 26 luglio 2023, di € 22.154,00, emessa nell'ambito del medesimo contratto di appalto e pacificamente non saldata. Con la memoria di costituzione in parola, la società opposta ha chiesto anche la revisione dei prezzi in ragione dell'addotto aumento imprevedibile dei costi, superiore al 10%, in seguito all'emergenza COVID 19.
3. Fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. e assegnati i termini a ritroso di cui all'art. 171 ter c.p.c., all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 29 ottobre 2025, in collegamento audiovisivo a distanza, mediante l'applicativo Microsoft Teams, ai sensi degli artt. 127 bis, c.p.c., 84 e
196-duodecies disp. att. c.p.c., le parti hanno discusso la causa riportandosi ai propri atti.
3 4. L'opposizione è fondata. È infatti pacifico tra le parti che la fattura n. 34 del 30 maggio
2023, azionata dalla società con il ricorso monitorio, è stata integralmente Controparte_1
pagata dal committente con due distinti bonifici bancari, rispettivamente Parte_1 disposti il 31 maggio e il 3 luglio 2023.
Non vi è dubbio quindi che il decreto ingiuntivo opposto, n. 1263/2023, deve essere qui revocato.
5. La domanda formulata dalla società appaltatrice in sede di comparsa di costituzione, di condanna del committente l pagamento della diversa fattura n. 46 del 26 Parte_1 luglio 2023, recante l'importo di € 22.154,00, è invece inammissibile.
Giova innanzi tutto ricordare che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. Ord. 18/03/2025, n. 7236; cass. SS.UU. n.
12310/2015; n. 22404 del 2018 e n. 26727 del 15/10/2024), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello ius variandi posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. La nozione di domanda alternativa, ammissibile (a differenza della domanda nuova che non costituisca una reazione specifica alle difese dell'opponente), è stata chiarita dalla S.C. che con la pronuncia a SS.UU. n.
12310/2015 ha precisato che la differenza tra le domande nuove implicitamente vietate e quelle modificate invece espressamente ammesse non consiste nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate nuove nel senso di ulteriori o aggiuntive, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono
a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività (cfr. Cass. Sez. U. n. 26727/2024, pag. 13, punto 5.2.4: il punto cruciale della questione si sposta dal perimetro formale del dilemma emendatio o mutatio libelli all'area
4 dell'interesse tutelabile, sicché la domanda modificata potrà investire tutti gli elementi identificativi oggettivi della domanda originaria, trovando l'unico limite nella stessa vicenda sostanziale prospettata con l'atto introduttivo o comunque nel collegamento a questa. Il che costituisce una interpretazione più adeguata ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo per la sua idoneità a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale, limitando il rischio di giudicati contrastanti e garantendo l'effettività della tutela rispetto al formalismo;
né controparte si trova ad essere vittima di alcuna sorpresa, né le viene diminuita la potenzialità difensiva, proprio per il riferimento o la connessione con la medesima vicenda sostanziale per cui è stata chiamata in giudizio, godendo di un congruo termine per controdedurre. Così risulta ridimensionato l'elemento oggettivo costituito da petitum e causa petendi, i quali hanno dismesso la funzione assoluta di identificazione della domanda ammissibile: l'identificazione va ora raggiunta alla luce dell'interesse di chi agisce, e quindi è attingibile dalla vicenda sostanziale che, unitamente all'effettivo esercizio del diritto di difesa di controparte, diviene il perimetro dell'ammissibilità).
6. Tanto premesso, nel caso di specie, giova innanzi tutto osservare che con il ricorso in opposizione depositato il 24 gennaio 2024, il committente on ha proposto Parte_1
alcuna domanda riconvenzionale, limitandosi piuttosto ad eccepire l'avvenuta estinzione dell'obbligazione di cui alla fattura n. 34/2023, per intervenuto pagamento.
Con la comparsa di costituzione e risposta, la società appaltatrice ha fondato la propria pretesa creditoria su altra fattura, la n. 46/2023, titolo pacificamente sostitutivo di quello iniziale.
Orbene, ritiene questo Tribunale che la domanda formulata dalla società nella memoria di costituzione non sia ammissibile perché nuova, non attenendo invero alla medesima vicenda sostanziale (“unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale” cfr. Cass. cit.), inizialmente dedotta con il ricorso monitorio.
Ed invero, mentre con la domanda monitoria l'impresa ha chiesto il pagamento della fattura n. 34/2023, emessa in relazione al contratto di appalto stipulato tra le parti nel mese di settembre 2020 (all. n. 4 alla memoria di costituzione, “fattura a saldo del SAL IV per interventi relativi a ristrutturazione di edificio residenziale previa demolizione di fabbricato esistente costituito da n. 2 unità immobiliari e dalle relative pertinenze, sito in Forlì via Gilda
Minguzzi n. 5 SCIA n. 14101 del 11.2.2021), con la domanda proposta in sede di memoria di
5 costituzione, la società ha chiesto invece il pagamento della fattura n. 46/2023, emessa dalla medesima società per opere non comprese nel suddetto contratto di appalto, aventi ad oggetto non già opere di ristrutturazione, bensì di manutenzione straordinaria e relative ad una recinzione e non già al fabbricato residenziale di cui sopra.
Tali opere di manutenzione straordinaria della recinzione trovavano titolo non già nella SCIA
n. 14101 del giorno 11 febbraio 2021, bensì in altro e diverso titolo abilitativo, ossia la
C.I.L.A. n. 0066482/2021 del 21 giugno 2021 e sono state preventivate per la prima volta dalla ditta opposta con la mail del 7 giugno 2021 (all. n. 9 in atti).
7. Deve escludersi quindi che l'interesse della società creditrice da cui è scaturita la domanda monitoria, nonché quella precisata in sede di memoria di costituzione, sia unico: si fa, infatti, riferimento una volta al pagamento del compenso delle opere di ristrutturazione di fabbricato residenziale, di cui al contratto di appalto del settembre 2020 e di cui alla S.C.I.A.
n. 14101 dell'11 febbraio 2021 e, nell'altra sede, al pagamento del compenso per le opere di manutenzione straordinaria di una recinzione muraria di cui alla C.I.L.A. n. 0066482/2021 del 21 giugno 2021 e tanto, naturalmente, in forza di fattura diverse;
fattura n. 34/2023 per il primo lavoro di ristrutturazione e fattura n. 46/2023 per il lavoro di manutenzione straordinaria della recinzione muraria.
8. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì, sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza rigettata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1263/2023, reso dal
Tribunale di Forlì il 18 dicembre 2023 nei confronti della parte opponente Parte_1
e condanna la società opposta, alla rifusione delle spese di lite,
[...] Controparte_1
che liquida in € 2.550,00 oltre € 145,00 per spese, spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Forlì, lì 29 ottobre 2025
Il Giudice
AT ET
6