Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 04/03/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
OL NO Presidente EL SA Consigliere (relatore)
Marzia De Falco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 74357 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti dei signori:
1. CA RM, nato a [...] il [...] ed ivi residente alla via Cirignano n. 110 (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in San IN AL NA (AV) alla Via Graitelle n. 13, presso lo studio dell’Avv. Fulvia Pisaniello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore pervenuta il 22/10/2025;
2. EL LD, nata a [...]’Agata de’ Goti (BN) il 10/10/1967 e residente in [...] (C.F.:
[...]), elettivamente domiciliata in Cervinara (AV) alla via Mainolfi n. 18, presso lo studio dell'Avv. EL IM (PEC: michele.florimo@avvocatiavellinopec.it) che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
SENTENZA - 51/2026 Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 2 3. CI PI, nato a [...]’Agata de’ Goti (BN) il 23/7/1959 ed ivi residente in viale TO Emanuele III n. 25 (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato a Benevento in P.za Risorgimento n. 13, presso lo studio degli Avvocati EL RU (PEC: info@pec.truppieassociati.it)
ed LA ON (PEC: avv.iavarone@pec.it) che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
4. DE IZ ON, nato a [...] il [...] ed ivi residente in via San Sebastiano n. 27 (C.F.: [...]);
5. DE IM CH, nata a [...] il [...] ed ivi residente alla via OL E. Imbriani n. 82 (C.F.: [...]), elettivamente domiciliata in Cervinara (AV) alla via Mainolfi n. 18, presso lo studio dell'Avv. EL IM (PEC: michele.florimo@avvocatiavellinopec.it)
che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
6. UG AN, nata a [...] il [...] ed ivi residente in via Provinciale Est n. 7 (C.F.: [...]), elettivamente domiciliata a Benevento in P.za Risorgimento n. 13, presso lo studio degli Avvocati EL RU (PEC: info@pec.truppieassociati.it) ed LA Iavarone (PEC: avv.iavarone@pec.it) che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
7. AN AR, nata a [...] il [...] ed ivi residente in via CA RR n. 45 (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 3 dall’Avv. RO Di ON (PEC: maurodimonaco@puntopec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento alla Via Giustiniani n. 21;
8. AR LI, nato a [...] il [...] e residente in [...]
(AV) alla via Castello n. 42 (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato a Benevento in P.za Risorgimento n. 13, presso lo studio degli Avvocati EL RU (PEC: info@pec.truppieassociati.it) ed LA ON (PEC: avv.iavarone@pec.it) che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
9. TR RI, nata a [...] il [...] e residente a SA (BN) in via Cervinara n. 15 (C.F.: [...]),
rappresentata e difesa, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore trasmessa il 7/3/2025, dagli Avvocati AE UN (p.e.c.:
raffaellocapunzo@avvocatinapoli.legalmail.it), TO Luigi CC
(p.e.c.: vittorio.fucci@pec.giuffre.it) ed RI RI (p.e.c.: avvenricaguerriero@puntopec.it) ed elettivamente domiciliata presso gli indicati indirizzi di posta elettronica certificata;
10. RE OM, nato a [...] il [...] e residente in CC (BN) alla via Cortesano n. 148 (C.F.: [...]),
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore trasmessa il 18/9/2025, dall’Avv. PE MarBI (pec: giuseppemaBI@avvocatinapoli.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Pasquale del Torto n. 41;
Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 4 11. ME PE, nato a [...] il [...] e residente ad Apollosa (BN) in via Verdini n. 9 (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Appia n. 624 presso lo studio dell’Avv. Emmanuele De CI (PEC: emmanule.delucia@avvocatismcv.it), che lo rappresenta e difende con mandato rilasciato su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
12. BO IN, nata a San Bartolomeo in [...] il [...] e residente a[...] (C.F.: [...]),
elettivamente domiciliata in Airola (BN) alla via Aldo Moro n. 4, presso gli Avvocati EN MEGNA (PEC: avvvincenzomegna@puntopec.it) e EN ZAHORA (PEC: avv.vincenzozahora@pec.it), dai quali è rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra di loro, giusta procura alle liti digitalmente unita alla comparsa di costituzione e risposta;
13. TE IO, nato a [...] il [...] ed ivi residente in via G. D’Orso n. 44 (C.F.: [...]);
14. NG CI, nata a [...] il [...] ed ivi residente in via Carlo Napolitano n. 1 (C.F.: [...]);
15. OI MO, nato ad [...] il [...] e residente a [...]
IN AL NA (AV) in via Roma nn. 19/21 (C.F.:
[...]), rappresentato e difeso giusta procura a margine dell’atto di costituzione in giudizio, dall’Avv. Daniela Petitto (PEC: daniela.petitto@avvocatiavellinopec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino alla via Dante n. 16;
16. IM AS, nato a [...] il [...] ed ivi residente in Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 5 via delle Poste n. 39 (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, dall'Avv.
MA RR (PEC: marioverSI@pec.it), presso il quale elettivamente domicilia in Benevento al C.so Garibaldi n. 42;
17. NT PE, nato a [...] il [...] ed ivi residente in Corso Caudino II cort. n. 7 (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato a Benevento in P.za Risorgimento n. 13, presso lo studio degli Avvocati EL RU (PEC: info@pec.truppieassociati.it) ed LA ON (PEC: avv.iavarone@pec.it) che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
VISTO l’atto di citazione della Procura regionale, depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 22 maggio 2024;
VISTE le memorie di costituzione depositate presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale dalle Difese dei conveUT (fatta eccezione per DE IZ ON, TE IO e NG CI, non costituiti);
VISTI gli altri atti del giudizio;
CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 27 gennaio 2026, con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, sentiti il relatore Consigliere EL SA, il rappresentante del pubblico ministero in persona del S.P.G. Flavia Del Grosso e gli Avvocati MA RR
[presente in difesa IM AS nonché di CA RM (su delega orale dell’Avv. Fulvia Pisaniello)], IO PA (presente in difesa di EL LD e DE IM CH su delega dell’Avv.
EL IM nonché per i conveUT CI PI, UG AngeliSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 6 na, AR LI e NT PE su delega orale degli Avvocati EL RU e LA ON), EN NA (presente in difesa di LU LI e altresì di AN AR su delega orale dell’Avv.
RO Di ON nonché per ME PE su delega orale dell’Avv. Emmanuele De CI), PE MaBI (intervenuto in difesa del suo assistito, RE OM) e UG NO
(presente in difesa di TR RI su delega orale degli Avvocati RI RI, AE UN e TO Luigi CC), non comparsi gli altri conveUT;
Ritenuto in
FATTO
La Procura Regionale ha evocato in giudizio, con atto di citazione depositato il 22/5/2024, i signori CA RM, EL LD, CI PI, DE IZ ON, DE IM CH, UG Angelina, AN AR, AR LI, TR RI, RE OM, ME PE, BO IN, TE IO, NG CI, OI MO, IM AS e NT PE, tutti dipendenti dell’ASL di Benevento [2 specialisti ambulatoriali (ai quali è stato poi revocato l’incarico), 3 dirigenti medici e 13 unità di personale di comparto (tutti poi licenziati senza preavviso)], per sentirli condannare, per quota e nei termini precisati nello stesso atto introduttivo del giudizio, al pagamento in favore della medesima ASL, dell’importo di €
95.994,05, o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia. Il pregiudizio erariale in parola, suddiviso in tre voci (danno patrimoniale, danno Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 7 all’immagine dell’amministrazione pubblica e danno da disservizio),
sarebbe derivato da condotte di assenteismo mediante falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro con badge, segnalate dalla ridetta Azienda Sanitaria con denuncia ex art. 55 quater del d.lgs n.
165/2001 acquisita dall’Ufficio di Procura in data 20/11/2023 e sottoposte anche al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.
La Procura erariale ha riferito che aperto il fascicolo relativo alle indagini penali, “si procedeva al fine di monitorare l’entrata e l’uscita del personale dipendente presso la struttura del distretto sanitario di Montesarchio. Tali indagini sono state condotte mediante l’impiego di strumenti di registrazione e di videocontrollo instaurati in prossimità del rilevatore elettronico di presenza e del parcheggio dei veicoli, presso il detto distretto di SA, nei mesi di aprile e maggio 2022. […] Le immagini registrate dalle telecamere installate ed i riscontri documentali acquisiti presso il Distretto […] hanno permesso di stabilire che i conveUT
[…] si allontanavano arbitrariamente dal servizio senza alcun giustificato motivo, percependo comunque lo stipendio da parte dell’inconsapevole A.S.L. di Benevento, tratta in inganno, mediante artifizi e raggiri costituiti dalle timbrature e modifica degli orari di entrata ed uscita, effettuate dagli stessi oppure da colleghi compiacenti.” (cfr. atto di citazione, pagg. 3-4).
Passando alla dettagliata descrizione della vicenda oggetto di causa, il requirente ha illustrato le condotte di ciascun convenuto, precisando che nell’ambito dei procedimenti penale e disciplinare riguardanti i Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 8 medesimi fatti, è stato accertato anche per NE FA (dirigente medico) in 11 diversi episodi l’ingiustificato e fraudolento allontanamento dalla struttura sanitaria per un totale di costo per ore e miUT non lavorati pari ad € 1.349,71, posizione tuttavia stralciata dalla Procura erariale a causa del decesso del responsabile, avvenuto precedentemente all’emissione dell’invito a dedurre, senza che si ravvisasse l’illecito arricchimento degli eredi stante le specifiche caratteristiche della fattispecie in esame.
L’elemento soggettivo degli illeciti è stato configurato in termini di dolo.
Il danno cagionato all’ASL di Benevento viene prospettato “in termini di danno patrimoniale, per le ore di lavoro pagate senza una effettiva prestazione, in termini di danno all’immagine, in virtù della manifesta lesione reputazionale arrecata, nonché, come terzo pregiudizievole riflesso, in punto di danno da disservizio, correlato alle ore impiegate dal personale dell’ASL come supporto per l’attività di indagine penale espletata nonché per l’avvio e la definizione dei vari procedimenti disciplinari” (cfr. atto di citazione, pag. 9).
Ricostruendo in dettaglio le tre indicate voci di nocumento erariale, il requirente ha ritenuto addebitabile ai conveUT che si sono assentati ingiustificatamente dal luogo di lavoro cagionando al datore di lavoro un pregiudizio economico pari alle retribuzioni indebitamente corrisposte, il complessivo danno patrimoniale, correlato alle ore e miUT non lavorati e quantificato in € 6.747,37, secondo la seguente ripartizione: €
2.821,95 per CA RM, € 16,44 per EL LD, €
659,12 per CI PI, € 175,64 per DE IM CH, € 314,25 per Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 9 AN AR, € 194,75 per AR LI, € 817,59 per RE Giacomo, € 95,83 per ME PE, € 596,77 per BO IN, € 315,90 per TE IO, € 210,80 per NG CI, € 170,39 per OI MO, € 357,94 per NT PE.
Richiamando poi l’art. 55 quinquies del d.lgs. 165/2001 e sottolineando altresì che nella fattispecie concreta le condotte dei conveUT sono state oggetto di ampia attenzione della stampa anche online, la P.R.
ha contestato a tutti i conveUT la lesione dell’immagine dell’ASL di Benevento, la cui particolare intensità -reputata dal requirente desumibile da una serie di parametri dettagliatamente analizzati nell’atto di citazione- ha indotto la Procura attrice a quantificarne equitativamente l’ammontare in € 5.000,00 per ciascun soggetto convenuto, avendo costoro “concorso a determinare un malcostume generalizzato presso la struttura sanitaria che, anche tenuto conto del conseguente clamore mediatico avutosi sulla vicenda, ha fatto sì che l’immagine dell’ASL di Benevento, ed in particolare del Distretto di SA, venisse certamente e profondamente danneggiata” (cfr. pag. 15 dell’atto di citazione).
Il danno da disservizio, infine, è stato indicato dal PM procedente quale costo del personale dell’Azienda Sanitaria distolto dalla sua destinazione istituzionale e impiegato per attività di indagine, finalizzata all’attivazione dei procedimenti disciplinari nonché per la quantificazione oraria ed economica delle assenze ingiustificate in oggetto; la quantificazione di tale costo -ovvero, di tale voce di danno- è stata eseguita dalla stessa direzione generale dell’ASL di Benevento e indicata in un Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 10 totale di € 4.246,68, -in base al costo orario del lavoro dei vari dipendenti impegnati nell’accertamento- che il requirente contabile ha prospettato come solidalmente addebitabile a tutti i conveUT, detratta però la quota in astratto attribuibile al dipendete deceduto dott. NE FA (per € 235,92), con conseguente rideterminazione della medesima posta di danno in complessivi € 4.010,76.
Dopo aver analizzato e sottolineato l’infondatezza dei rilievi difensivi svolti dagli odierni conveUT nella fase pre-processuale, la P.R. ha concluso chiedendone la condanna nei termini e per gli importi specificati in precedenza.
I conveUT DE IZ ON, TE IO e NG CI non si sono costituiti in giudizio, pur avendo ricevuto regolare e tempestiva notifica dell’atto di citazione.
Tutti gli altri hanno presentato memoria di costituzione e difensive, CAIL RM e TR RI con l’assistenza dell’Avv. Fulvio Dello Iacovo, EL LD e DE IM CH con il patrocinio dell’Avv. EL IM, CI PI, UG AN, AR LI e NT PE per il tramite degli Avvocati EL RU e LA ON, AN AR con la Difesa dell’Avv. RO Di ON, RE OM con il patrocinio dell’Avv. Ottavio Pannone, ME PE con l’assistenza dell’Avv. Emmanuele De CI, BO IN per il tramite degli Avvocati EN NA e EN OR, IM AS con il patrocinio dell’Avv. MA VerSI e OI MO con l’assistenza dell’Avv. Daniela Petitto.
Quest’ultimo convenuto (OI MO, a carico del quale il requiSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 11 rente ha rilevato la falsa attestazione della propria presenza in ufficio con il concorso della EL che timbrava per il Savoia il badge n. 6138 in 14 diversi episodi nonché di essersi allontanato senza giustificazione e senza timbrare l’uscita in un episodio) si è costituito in giudizio unicamente per segnalare di non aver mai ricevuto la notifica dell’atto di citazione, né a mani proprie né mediante consegna di copia a componente della famiglia con lui convivente (moglie e figlia, come da stato di famiglia allegato) e, quindi, per eccepire l’inesistenza/nullità della notifica dell’atto di citazione nei suoi confronti.
La Difesa di CA RM e TR RI (ai quali la Procura ha contestato per il primo, dirigente medico, di essersi ingiustificatamente assentato dal luogo di lavoro senza timbrare l’ingresso e/o l’uscita in 40 diversi episodi e per entrambi, la timbratura da parte della TR in ulteriori 16 episodi del badge n. 12880 intestato al CA) ha pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità/improcedibilità della domanda per violazione dei termini perentori previsti dall’art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs. n.
165/2001. Nel merito, la Difesa dei medesimi conveUT ha chiesto il rigetto delle domande risarcitorie, per ciò che riguarda sia il danno patrimoniale, per “mancanza di prova dei fatti contestati essendo carenti ed inattendibili i video degli accessi e delle uscite dalla sede di lavoro richiamati in citazione”, che il danno all’immagine, per mancanza di prova relativa alla sua effettiva sussistenza. In mero subordine, i conveUT CA e TR hanno chiesto la rideterminazione dell’importo del danno all’immagine indicato dal requirente “in misura Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 12 meno afflittiva e proporzionata al caso concreto”. In punto di merito, CA e TR hanno insistito, in particolare, sulla circostanza che “il presunto accertamento non è basato su strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi allocati dalla medesima Amministrazione, bensì su asserite riprese video effettuate con telecamere installate dalla Polizia Giudiziaria”, il che determinerebbe l’inapplicabilità del procedimento disciplinare “speciale” di cui all’art. 55 quater d.lgs.
165/2001 utilizzato dall’Azienda datoriale. Inoltre, i medesimi conveUT hanno posto in risalto la piena legittimità, nonché la piena consapevolezza dell’Azienda sanitaria datrice di lavoro, degli allontanamenti del dr. CA dalla sede del Distretto ASL BN di SA, essendo gli allontanamenti in questione motivati dallo svolgimento dei numerosi compiti affidati al predetto, anche in altre sedi della medesima Azienda, non dotati di rilevatori marcatempo; quindi, secondo l’assunto difensivo, “ove mai dovesse ritenersi dimostrata la falsa attestazione della presenza in servizio in capo al IL e l’attività agevolativa della Mastropietro, non potrà non ritenersi parimenti accertata la piena consapevolezza dell’Amministrazione datoriale, con la conseguenza del venir meno del presupposto oggettivo della condotta contestata (l’aver tratto in inganno la PA)”.
EL LD e DE IM CH (a carico delle quali la Procura ha rilevato, rispettivamente: di aver attestato falsamente la propria presenza in ufficio in 2 episodi nonché di aver timbrato il badge n. 6016 in uso alla DE IM CH facendola risultare falsamente in servizio in 3 episodi e il badge n. 6138 in uso a OI MO facendolo Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 13 risultare falsamente in servizio in 15 episodi; di aver attestato falsamente la sua presenza in servizio con il concorso della EL in 3 episodi, di essersi allontanata dall’ufficio senza giustificazione e senza timbrare l’uscita in 3 episodi e di aver dichiarato contrariamente al vero di non aver timbrato in ingresso per mera dimenticanza in 1 episodio) hanno svolto deduzioni sostanzialmente sovrapponibili, pur se sostenute con rilievi fattuali specificamente riferiti alle rispettive situazioni personali, secondo cui non sarebbe loro concretamente e seriamente contestabile nessuna delle ipotizzate voci di danno (patrimoniale, all’immagine e da disservizio) e comunque sarebbe da ridimensionare sensibilmente la quantificazione del danno all’immagine indicata a loro carico, in ragione delle modalità del fatto (caratterizzate dalla esiguità sia delle asserite assenze ingiustificate che del pregiudizio economico subito dall’Amministrazione), del contesto socio-ambientale in cui lo stesso è avvenuto (mansioni di infermiera professionale esercitate per molti anni di servizio in un contesto lavorativo particolarmente stressante in ragione anche della cronica carenza di personale e della non corretta gestione dello stesso), della personalità dell’esponente (“assenza di precedenti penali e disciplinari, abnegazione al lavoro, contegno processuale, assoluta resipiscenza, contesto familiare assolutamente avulso dal crimine”) e delle documentate precarie condizioni di salute. Tutti elementi che deporrebbero, secondo la Difesa delle convenute, per la carenza del dolo o della colpa nella commissione delle presunte condotte contestate, quindi per l’insussistenza del danno patrimoniale. I medesimi elementi dovrebbero altresì condurre, ad avviso della EL e Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 14 della DE IM, a ritenere i trascurabili episodi di assenza ingiustificata dal lavoro emersi a loro carico, del tutto inidonei a determinare qualsivoglia lesione dell’immagine dell’Amministrazione di appartenenza o comunque, motivo di consistente riduzione dell’importo di quest’ultimo, loro addebitato dal requirente, vista altresì la mancanza della diffusività mediatica della vicenda (cd. “clamor fori”) avvenuta sporadicamente solo su stampa locale e non nazionale. Neppure il contestato danno da disservizio sarebbe nel caso di specie ravvisabile, secondo le deducenti, in quanto le attività svolte dall’Amministrazione per porre in luce gli asseriti comportamenti illeciti delle dipendenti, rientrerebbero nei compiti istituzionali della stessa. Da ciò, la richiesta di proscioglimento da ogni addebito, per inammissibilità e infondatezza delle domande attoree, e in subordine, di applicazione del potere riduttivo dell’addebito.
CI PI (al quale il requirente ha contestato di essersi assentato dal servizio senza timbrare l’uscita in un episodio e di essere falsamente risultato in servizio in sei episodi con il concorso del ME, in tre episodi con il concorso del TE e in un ulteriore episodio con il concorso della NG, tutti che timbravano per lui il badge n. 51056), UG AN (per la quale la Procura ha rilevato di aver timbrato per la PABO il badge n. 12330 attestandone falsamente l’orario di entrata e/o di uscita in tre episodi), AR LI (al quale nell’atto di citazione si contesta di aver attestato falsamente l’entrata e/o l’uscita della PABO in nove episodi, di aver falsamente attestato l’entrata e/o l’uscita proprie in sette episodi con la complicità di BO e IM che timbravano per lui il badge n. 6295 e di aver omesso le timbrature in Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 15 altri due episodi) e NT PE (a carico del quale la Procura ha rilevato di essersi allontanato dal luogo di lavoro senza giustificazione e senza timbrare l’uscita in 14 episodi) hanno chiesto, tutti, il proscioglimento da ogni addebito per inammissibilità/infondatezza della domanda attrice e in subordine, la rideterminazione in riduzione del danno loro contestato, il tutto con vittoria di spese. La UG ha altresì fatto istanza di sospensione del procedimento contabile ex art. 106 C.G.C. in attesa della definizione del giudizio penale.
Nelle rispettive memorie difensive ci si intrattiene a lungo sia nel descrivere le mansioni svolte da ciascuno dei conveUT che nel dare spiegazione delle ragioni, tutt’altro che illecite, dei comportamenti all’origine di quelle che nell’atto di citazione vengono stigmatizzate come false attestazioni della presenza in servizio. Per CI, in particolare, si evidenzia come egli fosse non lavoratore “subordinato” ma piuttosto “professionista convenzionato”, con la conseguenza che “il sistema della rilevazione del cd. marcatempo non dovrebbe essere utilizzato per tale categoria di lavoratori, i quali hanno […] l'obbligo di effettuare le prestazioni specialistiche richieste in un massimo orario di 36 settimanali”, il che non consentirebbe l’applicazione del T.U.P.I. e in particolare del richiamato art. 55 quater.
In linea generale, i predetti conveUT hanno rilevato come fossero note e autorizzate di fatto dai dirigenti del distretto, né mai oggetto di rilievo da parte di superiori gerarchici e dei dirigenti del distretto, le consolidate modalità di gestione dei servizi del D.S. nel corso dell’emergenza pandemica e nei mesi immediatamente successivi (“caratterizzate dalSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 16 la oralità delle disposizioni dei responsabili di servizio, utilizzo delle autovetture private stante la carenza di auto aziendali, nonché dalla necessità emergenziale di garantire i servizi fuori sede anche in siti privi di rilevatore della presenza del personale”). Inoltre, ad avviso dei Difensori dei deducenti, non sarebbe ravvisabile la sussistenza degli elementi indicati dall’art. 55 quater d.lgs. 165/2001, non desumibile da semplici entrate ed uscite (nella specie per pochi miUT) non correttamente registrate nei cartellini, occorrendo invece, “per espresso disposto normativo, condotte ben più cospicue e gravi del dipendente, qualificate imprescindibilmente dalle alterazioni dei sistemi di rilevamento o da altri parimenti fraudolenti comportamenti, accompagnati dall'intento di far risultare falsamente la propria presenza in servizio, con la coscienza e volontà di tale condotta e con il fine di conseguire un illecito profitto, a danno dell'amministrazione”. Nella specie, siffatti requisiti oggettivi e soggettivi sarebbero del tutto assenti nelle condotte dei conveUT, che non hanno alterato sistemi di rilevamento, né serbato contegni fraudolenti, né hanno perseguito il fine di conseguire un guadagno non spettante, a danno dell'Amministrazione.
L’asserito danno all’immagine, poi, sarebbe nella prospettazione attorea, del tutto sfornito dei necessari presupposti prescritti ex lege nonché degli imprescindibili supporti probatori, bensì sarebbe il frutto di una ricostruzione generica e apodittica, sfociata in una quantificazione priva di giustificazione.
AN AR (che ha ricevuto la contestazione di aver timbrato in otto episodi il proprio badge n. 12170 in entrata per poi allontanarsi poco Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 17 dopo senza timbrare l’uscita e -in un episodio- di non aver timbrato in entrata per poi dichiarare di aver omesso timbratura alle 10.00 per dimenticanza, facendo in realtà ingresso in ufficio alle 10.52), ha chiesto di essere prosciolta da ogni addebito per infondatezza della domanda attorea sotto tutti i profili oggettivi e soggettivi e, in via gradata la rideterminazione del danno a lei addebitabile “in applicazione del principio di proporzionalità, tenuto conto dell’effettiva incidenza della condotta dell’odierna convenuta”. A sostegno di tali conclusioni, la AN ha segnalato che: in ambito penale -diversamente da quanto operato nei confronti degli altri dipendenti coinvolti- le sono stati contestati unicamente i reati di cui agli artt. 81 cpv e 640 c. 2° c.p. mentre si è ritenuto che a suo carico non potesse essere imputata la fattispecie di cui all’art. 55 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001; l’azione erariale è stata esperita per mero richiamo rispetto a quelle disciplinare e penale, tuttora sub iudice, senza essere supportata dal -pur imprescindibile- autonomo e specifico sostrato probatorio; la disamina dei singoli episodi contestati alla AN, con l’ausilio di documentazione a riprova, consente di concludere che le assenze dal servizio senza timbrature sono state motivate da urgenze correlate allo stato di salute dell’anziana madre e comunque non hanno mai pregiudicato la prestazione del servizio per sei ore giornaliere contrattualmente previste; il danno patrimoniale è già stato risarcito mediante restituzione all’Amministrazione delle somme asseritamente non dovute mentre il danno all’immagine prospettato dalla Procura, manca radicalmente delle necessarie specifiche allegazioni probatorie ed è in ogni caso quantificato in maniera abnorme rispetto Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 18 alla concreta rilevanza dei fatti che lo avrebbero originato; analoga mancanza di prova è riscontrabile con riferimento al danno da disservizio, comunque insussistente in quanto i dipendenti aziendali che hanno svolto attività di supporto alle indagini avrebbero comunque ricevuto la dovuta retribuzione.
ME PE (per il quale la Procura erariale ha rilevato di aver timbrato il badge n. 51025 per il RE in otto episodi e il badge n.
51056 per il CI in sei episodi, nonché di aver attestato la propria presenza in ufficio con badge n. 11969 allontanandosi poi senza timbrare l’uscita in quattro episodi nonché di aver dichiarato in un altro episodio
-contrariamente al vero- di aver omesso la timbratura in ingresso per dimenticanza), ha chiesto il rigetto della domanda attorea nei suoi confronti, in quanto assolutamente sfornita di prova, e in subordine di commisurare il danno all’immagine al danno patrimoniale arrecato. Il ME ha rappresentato, con riferimento alle asserite ingiustificate assenze dal servizio, che esse si sono, al contrario, verificate proprio per ragioni di servizio, regolarmente richieste e autorizzate, dando per ciascuna di esse specifiche spiegazioni. Riguardo le contestate marcature dei badge per i dottori RE e CI, il ME ha rappresentato di averle effettuate su richiesta degli stessi medici che avevano effettuato visite domiciliari ai pazienti aventi diritto -dopo aver svolto quelle ambulatoriali presso la sede ASL di SA- e, “per evitare il rientro in sede, solo ed esclusivamente per marcare il badge in uscita, chiedevano al Meoli di effettuare la detta marcatura in loro luogo, previa comunicazione da parte loro di aver ultimato le visite domiciliari. La condotta Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 19 addebitata era giustificata anche dall'esigenza di sopperire alla mancanza di un registro su cui i medici in questione potevano annotare le uscite e le relative causali (visite mediche domiciliari)”. Tali circostanze eliderebbero, secondo il deducente, non solo il danno patrimoniale (la cui irrisorietà basterebbe da sola ad annullare il contestato danno d’immagine), ma altresì quello all’immagine dell’Amministrazione.
L’inesistenza del danno da disservizio sarebbe, a sua volta, testimoniata, dalla circostanza che il ME, in realtà, “ha implementato il servizio offerto senza gravare sulle casse dell’ente per cui lavorava”.
BO IN [alla quale il requirente ha contestato di aver timbrato il badge n. 6295 di AR LI attestandone falsamente l’orario di ingresso o di uscita in sei episodi e di aver attestato falsamente il proprio orario di entrata o di uscita in ventuno episodi (tre con il concorso della FRUIE, nove con il concorso del AR, cinque con il concorso del DE IZ e quattro con il concorso del IM, i quali tutti timbravano per lei il badge n. 12330], ha chiesto il rigetto della domanda attorea, per insussistenza dei rilevati profili d’illiceità, e in subordine, la riduzione degli importi a lei addebitati nell’ambito di ciascuna delle tre ipotizzate voci di danno, commisurando tali importi a quanto effettivamente causativo di pregiudizio economico, di lesione dell’immagine della P.A. o di disservizio della stessa. A supporto di tali conclusioni, ha illustrato i molteplici compiti svolti quale dipendente dell’ASL di Benevento ed ha rappresentato, in particolare, che “le ore in cui la resistente sarebbe risultata <assente> dalla sede di SA sono state utilizzate, in realtà, per espletare prestazioni lavorative (i) pertinenti tanto alle finalità dell’Ente Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 20
(assistenza domiciliare a soggetti allettati o comunque in condizioni di grave disabilità, attività di organizzazione di sedi operative distaccate della stessa ASL) quanto alla qualifica professionale della resistente; (ii)
autorizzate e comunque note dalla Dirigenza della stessa ASL, ed in qualche caso addirittura esplicitamente disposte con ordine di servizio”.
Posto che ciò sarebbe sufficiente a minare radicalmente la pretesa attorea, la BO ha altresì rilevato che la sussistenza del danno all’immagine resterebbe comunque eliminata dalla circostanza che la vicenda ebbe risonanza unicamente nell’ambito territoriale beneventano, mentre il danno da disservizio non sarebbe rilevabile in fattispecie in quanto “l’attività del personale dell’UPD è ontologicamente finalizzata proprio <<all’avvio e alla definizione dei procedimenti disciplinari>>”
e sia la quantificazione oraria ed economica delle assenze che la scelta di quanti e quali dipendenti utilizzare ai fini delle indagini, sono frutto di rappresentazioni e di scelte unilaterali dell’Amministrazione, in quanto tali prive di riscontri probatori.
IM AS (a carico del quale la Procura erariale indica la falsa attestazione della presenza di AR LI mediante la marcatura del suo badge n. 6295 in un episodio e la timbratura del badge in uso alla BO in quattro occasioni) ha chiesto di essere prosciolto da ogni addebito e, in subordine, la rideterminazione del nocumento erariale eventualmente ritenuto correlabile alla sua condotta meramente colposa; in via istruttoria, ha fatto istanza di varie prove testimoniali. Il SINE ha evidenziato, descrivendo i compiti assegnati a lui e ai due dipendenti la cui falsa attestazione della presenza in servizio egli avrebSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 21 be consentito mediante la marcatura del loro badge, che si tratterebbe “in realtà piuttosto [di] episodi determinati dalla impossibilità di utilizzo del badge elettronico nelle condizioni di lavoro ampiamente flessibili richieste su più sedi o per servizi esterni privi di possibilità di attestazione della presenza, in assenza di istruzioni adeguate della Dirigenza ASL, con modalità anzi favorita dalla stessa per sburocratizzare al fine del raggiungimento urgente del fine del ripristino e riorganizzazione dei servizi”
subito dopo la fine dell’emergenza pandemica. Il IM ha, quindi, provveduto a dare spiegazione di ciascuno degli episodi contestati, concludendo sul punto rappresentando che egli, in tali episodi, ha agito “difformemente alla regola, nel momento in cui ha utilizzato il badge altrui, ma non lo ha fatto con volontà di partecipare ad una truffa o per consentire una appropriazione indebita o agevolare una assenza o alterare il sistema di rilevamento”, bensì soltanto per agevolare i due predetti dipendenti, presenti presso altre sedi dell’ASL di SA per ragioni di servizio, nella timbratura del badge. Riguardo il danno all’immagine e quello da disservizio, ha contestato per il primo l’apodittica indicazione di un importo uguale per ciascun convenuto a prescindere dall’atteggiarsi della singola condotta e comunque l’assenza di prova e, per il secondo, ha svolto rilievi analoghi a quelli evidenziati dalla BO.
RE OM (al quale il requirente ha contestato di aver attestato falsamente il proprio orario di uscita con il concorso di DE IZ, ME e TE, che timbravano per lui il badge n. 51025 in sedici episodi) ha chiesto di essere prosciolto da ogni addebito. Tali concluSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 22 sioni sono state supportate con articolate deduzioni, mediante le quali il RE ha posto in risalto la regolamentazione generale e specifica contrattuale del rapporto che lega all’ASL lo specialista convenzionato, al quale non sarebbero applicabili le disposizioni normative del T.U.P.I. richiamate dalla Procura, evidenziando comunque, e in particolare, che in tutti gli episodi contestati l’assenza dalla sede di Montesarchio si giustificava con l’uscita dalla stessa per effettuare le visite domiciliari ai pazienti aventi diritto -la cui organizzazione viene curata direttamente dall’ASL di appartenenza- come comprovato dalla relativa modulistica, firmata e sottoscritta anche dal paziente o suo congiunto.
Per ciò che specificamente concerne la vicenda oggetto di giudizio, egli ha sostanzialmente rilevato che “nessun provvedimento pregiudizievole è mai intervenuto in sede penale; la causa di impugnativa di licenziamento […] è pendente; la attività professionale nei giorni indicati
[…] è stata puntualmente espletata come pure confortano i relativi verbali di accesso, sottoscritti dai pazienti (o parenti legittimati)”. Ciò eliderebbe senz’altro il contestato danno patrimoniale, mentre con riferimento al danno all’immagine il RE ha rilevato l’assenza di prova sia della sua sussistenza che della quantificazione proposta dalla Procura, supporto probatorio peraltro imprescindibile, in ragione sia dei principi individuati in proposito dalla giurisprudenza costituzionale e contabile, che dell’inapplicabilità allo specialista convenzionato del regime previsto per il pubblico dipendente e, quindi, dell’art. 55 quinquies d.lgs.
165/2001 invocato dal requirente. Il danno da disservizio, poi, non sarebbe giammai riscontrabile nel caso del RE, emergendo Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 23 chiaramente dagli atti prodotti che “il professionista si è sempre attenuto alle indicazioni della azienda, proprio per garantire la continuità terapeutica ed ha sempre seguito il criterio di utilità e benessere degli assistiti”. In via pregiudiziale, il convenuto ha eccepito la lesione del diritto di difesa, derivante dalla mancata consegna di tutti i documenti, copie, atti, riguardanti lo stesso RE, di cui egli ha fatto espressa istanza, rimasta priva di riscontro.
Alcuni difensori hanno poi trasmesso documentazione riguardante la liquidazione ai loro assistiti, della produttività 2023 al netto delle somme di cui essi sarebbero debitori in relazione ai fatti oggetto di discussione.
Con sentenza non definitiva-ordinanza n. 561/2024, emessa all’esito dell’udienza del 24/10/2024 si è dichiarata la contumacia dei conveUT DE IZ ON, TE IO e NG CI, sono state respinte tutte le eccezioni pregiudiziali, si è dichiarato il non luogo a provvedere sull’eccezione d’inammissibilità/improcedibilità della domanda per violazione dei termini perentori previsti dall’art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs. n. 165/2001, per rinuncia della parte all’eccezione stessa, ed è stata respinta l’istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 106 C.G.C. in attesa della definizione del giudizio penale. Inoltre, con il ridetto provvedimento si è ordinata l’acquisizione delle sentenze di primo grado del Giudice del Lavoro emesse a definizione dei giudizi civili instaurati mediante impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati in danno dei conveUT dall’Azienda Sanitaria di appartenenza ed è stata ammessa prova testimoniale, fissando per la relativa acquisizione l’udienza del 27/3/2025, accogliendo parzialmente -per la ritenuta rileSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 24 vanza e utilità della medesima prova testimoniale ai fini del deciderel’istanza articolata dalla parte convenuta IM AS. Tale prova è stata ammessa, in particolare, nei confronti del testimone dott.ssa Rosa SI, dirigente ASL Benevento, Direttore del Distretto di SA all'epoca, affinché riferisse sulla circostanza, segnalata da tutti i conveUT costituiti, della consapevolezza da parte dei dirigenti del distretto, né mai oggetto di rilievo, delle usuali modalità di gestione dei servizi del D.S. nel corso dell’emergenza pandemica e nei mesi immediatamente successivi, che sarebbero state caratterizzate da oralità delle disposizioni dei responsabili di servizio, dall’utilizzo delle autovetture private stante la carenza di auto aziendali, nonché dalla necessità emergenziale di garantire i servizi fuori sede anche in siti privi di rilevatore della presenza del personale.
Il 3/3/2025 l’Avv. MA RR, difensore di IM AS, ha trasmesso sentenza di primo grado del Tribunale di Benevento n.
1029/2024, nonché atto di appello avverso la stessa, con la quale è stato respinto il ricorso del IM avverso i provvedimenti con cui, in relazione ai fatti oggetto dell’odierna contestazione, l’ASL di Benevento ha prima sospeso il ricorrente ai sensi dell'art. 55 quater comma 3 e 3 bis D.
L.vo 165/2001 (provvedimento Prot. 0086577/u del 18/9/2023) e poi lo ha licenziato senza preavviso (provvedimento Prot. 0098277/u del 18/10/2023).
In data 7/3/2025 la convenuta TR RI, convenuta nell’odierno giudizio, ha trasmesso atto di costituzione di nuovo difensore, essendo ora patrocinata dagli Avvocati AE UN, TO Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 25 Luigi CC ed RI RI, i quali riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dall’Avv. Fulvio Dello Iacovo e richiamate tutte le ragioni e difese espresse negli atti depositati in giudizio dal medesimo, si sono formalmente costituiti in sua sostituzione ed hanno concluso in conformità. In ottemperanza alla sentenza –
ordinanza di questa Sezione n. 561/2024, con il medesimo atto hanno depositato copia della sentenza del Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, n. 136/2025 che ha respinto il ricorso con cui la TR ha impugnato il provvedimento di licenziamento senza preavviso prot. n.
100850 del 25/10/2023 adottato nei suoi confronti dall’ASL di Benevento in relazione ai fatti oggetto dell’odierna contestazione. Il 24/3/2025 la Difesa della TR ha trasmesso nota a difesa, nella quale la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attrice nei suoi confronti, sul presupposto che a suo carico non è ravvisabile la violazione dell’art.
55-quinquies del D.lgs. 165/2001, non avendo ella attestato falsamente la propria presenza bensì timbrato il badge del dr. CA in assenza di alcun fine privato; l’insussistenza del danno patrimoniale diretto farebbe venir meno, secondo l’assunto difensivo, anche il contestato danno da disservizio.
In data 18/9/2025 il convenuto RE OM ha trasmesso memoria di costituzione di nuovo difensore, ovvero dell’Avv. PE MarBI in sostituzione dell’Avv. Ottavio Pannone; in tale atto il nuovo patrono ha fatto proprie tutte le conclusioni, istruttorie e di merito, formulate dalla precedente difesa e come precisate nel corso del giudizio.
Il 25/9/2025 la Difesa di TR RI ha inviato nota integraSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 26 tiva, in cui ha brevemente reiterato i rilievi proposti nella prima comparsa di costituzione in giudizio, sottolineando altresì la mancanza dell’elemento soggettivo del contestato illecito erariale nonché di prove concrete del danno oggetto di addebito nei suoi confronti; sul punto la TR ha posto in particolare risalto la circostanza che la timbratura in 16 episodi del badge n. 12880 intestato al CA -in cui si sostanza la contestazione della Procura alla convenuta- non rispondeva ad alcun fine privato della stessa TR né è provato che tale timbratura fosse il frutto di accordo fraudolento con il dr. CAIL, così esulando dalla previsione dell’art. 55 quinquies e potendo essere ascritta tutt’al più a colpa lieve.
In data 26/9/2025 il Difensore di EL LD ha depositato copia del verbale di commissione medica per l’accertamento invalidità di civile del 7/1/2025, in cui si riconosce alla convenuta un’invalidità del 60%.
Il 30/9/2025 la Difesa di BO IN ha trasmesso memoria di udienza in cui ha concluso per: il rigetto della domanda attorea quanto al titolo di danno patrimoniale perché non vi è stata alcuna sottrazione di tempo lavorativo, limitando comunque -in subordine- la determinazione del danno a quei periodi per i quali sia risultata effettivamente assente ogni prestazione lavorativa da parte della resistente; la rideterminazione della domanda quanto al titolo di danno all’immagine nel rispetto della concreta lesività e del principio di equità, tenendo conto della diffusione meramente locale della vicenda e dei limitati periodi di effettiva assenza, rigettando in ogni caso la richiesta di condanna in solido; la Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 27 reiezione della domanda quanto al danno da disservizio, limitandolo comunque -in subordine- in subordine al quantum deductum et probatum. In tale nota a difesa la BO ha descritto le mansioni cui è stata destinata nel corso del trentennale servizio senza mai ricevere rilievi o contestazioni di alcun tipo, ha evidenziato che in tre episodi in cui ella sarebbe stata inopinatamente assente dal luogo di lavoro secondo la contestazione del requirente erariale, la BO ha in realtà preso in carico dei pazienti, ha ribadito le ragioni della mancata timbratura già precedentemente descritte sottolineando in particolare come la fondatezza delle stesse non possa reputarsi scalfita dalla dichiarazioni testimoniali della dott.ssa OS SI -“che avrebbe potuto essere chiamata a rispondere a sua volta contabilmente, quantomeno per omesso controllo, delle medesime violazioni contestate alla resistente”- ed ha nuovamente negato la sussistenza nel suo caso di assenteismo fraudolento, con conseguenti non configurabilità del contestato danno patrimoniale, mancanza di prova del danno all’immagine e del danno da disservizio e comunque l’esorbitanza delle relative quantificazioni.
Nella medesima data (30/9/2025) è stata altresì trasmessa nota a difesa per RE OM, in cui in via pregiudiziale si reitera l’eccezione di nullità dell’intero procedimento per cui è causa, per la violazione del termine di cui all’art. 55 quater, comma 3-quater del d.lgs. 165/2001. Inoltre, in tale atto difensivo si contesta la ricostruzione attorea, riportando in buona sostanza, le argomentazioni versate nell’atto di appello avverso la sentenza n. 625/2025 del Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro con cui è stato respinto il ricorso del MAZZASezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 28 RE avverso il provvedimento di revoca dell’incarico adottato nei suoi confronti dall’ASL di Benevento in relazione ai fatti oggetto anche del presente giudizio.
Il 2/10/2025 IM AS ha trasmesso, per il tramite del Difensore Avv. MA RR, nota integrativa a difesa nella quale si confermano le conclusioni della comparsa di costituzione in giudizio, rappresentando in particolare la non rilevabilità in concreto dell’elemento soggettivo del dolo prospettato dal requirente ed intrattenendosi sul valore e sulla rilevanza da attribuire alle dichiarazioni testimoniali acquisite all’udienza del 27/3/2025, punto quest’ultimo su cui si rappresenta che “le dichiarazioni complessive della teste comprovano, senz'altro non smentiscono, quanto dedotto in fatto nella comparsa di costituzione riguardo alle circostanze in cui si sono verificati gli accadimenti”.
In data 3/10/2025 la Difesa di AN AR ha trasmesso la sentenza n.
924/2025 del Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento disciplinare.
Il 21/10/2025 la Procura Regionale ha trasmesso telematicamente nota della Direzione generale dell’ASL di Benevento prot. 0110968 del 20/10/2025 e nota della Direzione del Distretto di SA prot.
0110960 del 20/10/2025, con le quali è stato dato riscontro alla richiesta di chiarimenti della stessa Procura erariale, motivata dall’esigenza di controdedurre alle eccezioni formulate da RE OM nell’ultima memoria difensiva con produzione documentale, intese a rappresentare la regolarità dell’attività svolta dal medesimo MAZZARELLA presso il Distretto Sanitario di SA nel periodo interessato Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 29 dalle condotte oggetto di causa.
In data 22/10/2025 è pervenuta costituzione di nuovo difensore per CA RM, che per il presente giudizio ha conferito mandato all’Avv. Fulvia Pisaniello in sostituzione dell’Avv. Fulvio Dello Iacovo.
Con ordinanza a verbale del 23/10/2025 il Collegio, rilevato che a quella data non risultava “integralmente adempiuto l’incombente istruttorio costituito dalla esibizione/acquisizione delle sentenze di primo grado del Giudice del lavoro emesse a definizione dei giudizi instaurati dai conveUT relativi all’impugnazione dei provvedimenti disciplinari emessi per i medesimi fatti di cui al presente giudizio”, ne ha rinviato la discussione all’odierna udienza, “onerando le parti interessate a produrre entro il ventesimo giorno antecedente l’udienza i provvedimenti non ancora depositati, ciascuna a soddisfacimento dell’onere della prova su di essa gravante”; con la medesima ordinanza a verbale si è stabilito che “in caso di mancata emissione di sentenza di primo grado si dovrà certificare lo stato del relativo giudizio innanzi al competente tribunale”.
L’unico deposito eseguito dalle parti convenute, è della Difesa di FRUIE AN, che in data 13/1/2026 ha trasmesso la sentenza n.
3937/2025 della Corte d’Appello di Napoli che ha respinto il ricorso della medesima UG avverso la sentenza n. 555/2025 del Tribunale di Benevento che aveva statuito la legittimità del provvedimento di licenziamento senza preavviso adottato nei suoi confronti dall’ASL di Benevento in relazione ai medesimi fatti qui analizzati.
In data 22/1/2026 l’Ufficio di Procura ha depositato, avendo acquisito dall’ASL di Benevento tutte le pronunce ad oggi emesse in sede giurisdiSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 30 zionale del lavoro nell’ambito della vicenda oggetto del presente giudizio, le decisioni che “risultano ancora non presenti agli atti del fascicolo:
sentenza del Tribunale Benevento con cui è stato rigettato il ricorso proposto dal sig. Meoli; sentenza del Tribunale di Benevento con cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla sig.ra Frugiero; sentenza del Tribunale di Benevento con cui è stato rigettato il ricorso proposto dal Sig. Petecca (contumace)”. L’Ufficio di Procura ha altresì depositato “le seguenti sentenze di secondo grado nelle more intervenute: sentenza della Corte di Appello di Napoli con cui è stato rigettato il gravame proposto dal sig. IL; dispositivo di sentenza della Corte di Appello di Napoli con cui è stato rigettato il gravame proposto dal sig. Mazzarella”.
Alla pubblica udienza odierna il PM ha depositato la stampa delle informazioni trasmesse all’Ufficio di Procura dal Difensore incaricato dall’ASL, Avv. EN Barrasso, per tutti i procedimenti inerenti la vicenda oggetto di causa, riguardanti lo stato e gli esiti di tali procedimenti, incardinati davanti al giudice del lavoro. Inoltre, ha rilevato il superamento delle questioni preliminari già risolte con la sentenza/ordinanza 561/2024 e ha svolto considerazioni sull’utilità delle chiare informazioni acquisite con la prova testimoniale assunta il 27/3/2025. Il PM ha quindi ribadito e precisato, con l’ausilio di molteplici riferimenti giurisprudenziali e di riferimenti alla documentazione in atti, le tipologie di danno in cui è stata articolata la richiesta risarcitoria, con particolare riferimento al danno all’immagine e al danno da disservizio, per poi passare in rassegna le singole posizioni degli incolpati, ponendo in risalto l’infondatezza delle deduzioni difensive. Gli Avvocati presenti (MA Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 31 RR, IO PA, EN NA, PE MarBI e Augusto NO) si sono integralmente riportati alle memorie in atti, meglio specificando taluni punti riteUT di specifico interesse, quali le carenze probatorie rilevate, la scarsa consistenza delle affermazioni rese in sede testimoniale, gli elementi idonei a confutare i tratti illeciti delle condotte di alcuni conveUT descritti dal requirente.
La causa è stata, all’esito del dibattimento, trattenuta per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
A. La fattispecie al vaglio del Collegio riguarda il danno complessivo di
€ 95.994,05, suddiviso in tre voci (danno patrimoniale, danno all’immagine dell’amministrazione pubblica e danno da disservizio), che secondo la prospettazione attorea sarebbe stato provocato all’ASL di Benevento da 17 dipendenti della stessa Azienda Sanitaria [2 specialisti ambulatoriali (ai quali è stato poi revocato l’incarico), 3 dirigenti medici e 13 unità di personale di comparto (tutti poi licenziati senza preavviso)],
in relazione a condotte di assenteismo dagli stessi poste in essere mediante falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro con badge, fattispecie prevista dall’art. 55 quater del d.lgs n. 165/2001.
Preliminarmente, deve rilevarsi l’inammissibilità dell’eccezione di nullità dell’intero procedimento per cui è causa, per la violazione del termine di cui all’art. 55 quater, comma 3-quater del d.lgs. 165/2001, sollevata dalla Difesa di RE OM, in ragione del fatto che riguardo tale eccezione, già con la sentenza non definitiva – ordinanza n.
561/2024, emessa nell’ambito del presente giudizio, si è dichiarato su di Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 32 essa il non luogo a provvedere per rinuncia della parte all’eccezione stessa, eseguendone altresì lo scrutinio che ne pone in luce la giuridica infondatezza.
B. La vicenda oggetto di causa nasce da un’indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino (R.G.N.R. n.
741/22 i cui atti sono stati poi trasmessi per competenza territoriale alla Procura di Benevento) per false attestazioni di avvenute inoculazioni di vaccini per Covid-19, durante la quale veniva alla luce una diffusa prassi di timbrature irregolari da parte del personale dipendente dell’ASL presso il Distretto di SA.
Nell’ambito del procedimento che ne scaturiva (proc. n. 1195/2022 R.G.N.R.) si procedeva a monitorare l’entrata e l’uscita del personale dipendente presso la struttura del Distretto sanitario di SA.
Specificamente, le indagini venivano condotte mediante l’impiego di strumenti di registrazione e di videocontrollo installati in prossimità del rilevatore elettronico di presenza e del parcheggio dei veicoli, presso il detto distretto di SA, nei mesi di aprile e maggio 2022.
L’addebito nei confronti dei conveUT, fra medici, infermieri e impiegati amministrativi, trae origine proprio dal raffronto fra le riprese del sistema di videosorveglianza e le risultanze del sistema di rilevazione delle presenze, che ha permesso agli inquirenti di verificare come gli indagati attestassero falsamente la presenza in servizio dei colleghi mediante vidimazione del badge, nonostante l’assenza sul luogo di lavoro dei rispettivi titolari, e/o beneficiassero delle timbrature effettuate da altri, come comprovato dal monitoraggio video e dall’allontanamento dalla Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 33 struttura sanitaria dei diretti interessati in epoca antecedente alla vidimazione da parte del complice o dall’entrata in un momento successivo alla stessa.
L’ordinanza del GIP emessa a seguito della richiesta di misure cautelari redatta dal Pubblico Ministero nell’ambito del procedimento penale n.
1195/2022 R.G.N.R., sulla scorta della documentazione presentata dalla Procura, dà atto che il monitoraggio video e la documentazione acquisita presso il Distretto sanitario confermavano le ipotesi accusatorie. Il GIP, infatti, ha affermato di condividere integralmente la ricostruzione fattuale operata dalla Procura, atteso che “la corposa attività investigativa posta in essere ha consentito l’emersione a carico degli indagati di un quadro indiziario di consistente gravità, tale da non consentire una diversa ricostruzione ed interpretazione dei fatti […] Può pienamente condividersi l’assunto accusatorio in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in ordine ai delitti loro rispettivamente contestati. Invero, il grave compendio indiziario acquisito a carico degli odierni indagati consente di effettuare una ragionevole prognosi di colpevolezza nei loro confronti” (p. 133 ordinanza GIP);
sicché la chiesta misura cautelare non veniva poi concessa in ragione della sola esclusione delle esigenze cautelari prospettate dalla Procura penale.
Di analogo tenore l’atto di citazione del requirente erariale, ove si legge, nel paragrafo dedicato ad ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E RICOSTRUZIONE DEL FATTO, che “Le immagini registrate dalle telecamere installate ed i riscontri documentali acquisiti presso il Distretto, relativi alle giornate di presenza dei Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 34 dipendenti osservati (in doc. 12), hanno permesso di stabilire che i conveUT, in una situazione di diffusa illegalità e di conclamato malcostume, si allontanavano arbitrariamente dal servizio senza alcun giustificato motivo, percependo comunque lo stipendio da parte dell’inconsapevole A.S.L. di Benevento, tratta in inganno, mediante artifizi e raggiri costituiti dalle timbrature e modifica degli orari di entrata ed uscita, effettuate dagli stessi oppure da colleghi compiacenti”. Il richiamato doc. 12 contiene, come si evince dall’elenco documenti, la copia digitale integrale degli atti del p.p. n. R.G.N.R. 1195/2022 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, con allegati (documentazione, pertanto, acquisita e vagliata dalla Procura contabile per pervenire alle richiamate conclusioni).
Gli atti in parola possono -diversamente da quanto asserito dalle Difese dei conveUT- senz’altro concorrere, nel raffronto con le altre risultanze processuali, alla formazione del libero convincimento del giudice, stante la mancanza nell’ordinamento processuale vigente di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, “ond’è che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo” (C. Cass. Sez. 2^, sentenza n. 5965/2004;
Sez. 3^, sentenza n. 13229/2015).
Nel caso in esame, i predetti documenti si fondano sul compendio probatorio acquisito nell’ambito delle indagini penali, ovvero sulle immagini registrate dalle telecamere installate dagli inquirenti, corroborate dai Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 35 riscontri documentali acquisiti presso il distretto; compendio probatorio passato al vaglio del giudice per le indagini preliminari, che ha ritenuto, per ogni lavoratore e per ogni episodio contestato, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (cfr. ordinanza G.I.P. del Tribunale di Benevento n. 3201/22 depositata il 30/5/2023). Tali acquisizioni probatorie, già di per sé non attaccabili tanto da far ritenere completamente fuori bersaglio talune argomentazioni difensive secondo cui sarebbero “carenti ed inattendibili i video degli accessi e delle uscite dalla sede di lavoro richiamati in citazione” (cfr. memoria difensiva CA – MASTROPIETRO) risultano poi sensibilmente irrobustite, nell’ambito del presente giudizio, dagli elementi desumibili sia dalla prova testimoniale del 27/3/2025 che dalle decisioni del giudice del lavoro (acquisite in ottemperanza alla sentenza non definitiva – ordinanza n. 561/2024) di reiezione dei ricorsi degli odierni conveUT avverso i provvedimenti dell’ASL di Benevento di licenziamento o di revoca dell’incarico da cui sono stati colpiti in relazione ai fatti oggetto di causa.
Quanto emerso dalla prova testimoniale richiesta dalla difesa di IM AS, in particolare, ha consentito di smentire l’asserzione rinvenibile nelle argomentazioni difensive dei conveUT, secondo cui erano note e autorizzate di fatto dai dirigenti del distretto, né mai oggetto di rilievo da parte di superiori gerarchici e dei dirigenti del distretto, le consolidate modalità di gestione dei servizi del D.S. nel corso dell’emergenza pandemica e nei mesi immediatamente successivi, in cui le disposizioni dei responsabili dei servizi venivano impartite oralmente, si utilizzavano per i servizi fuori sede le autovetture private stante la carenza di auto azienSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 36 dali ed i medesimi servizi si svolgevano anche in siti privi di rilevatore della presenza del personale (cd. dispositivo marcatempo).
Infatti, la testimone dott.ssa OS SI -all’epoca dei fatti dirigente ASL Benevento titolare dell’incarico di Direttore del Distretto di Montesarchio- ha rappresentato che nel caso di autorizzazione dei dipendenti allo svolgimento di servizio fuori sede, l’autorizzazione stessa avrebbe dovuto essere scritta e protocollata e corrispondere alle timbrature in uscita e in entrata, dato che i fatti hanno avuto luogo quando il Distretto da lei diretto era già munito di dispositivo marcatempo; la dott.ssa SI ha riferito altresì che “in base alle varie normative che si sono succedute in relazione alle missioni fuori sede, in uscita si doveva timbrare col codice F1”, che se ci si recava nella altre sedi dove non erano allestiti i marcatempo, al termine del servizio fuori sede si rientrava timbrando in entrata sempre col codice F1 e che per recarsi presso l’Hub vaccinale o presso il CAD, ubicati rispettivamente nei Comuni di Montesarchio e di Airola, “l'autorizzazione alla missione poteva comprendere o il ricorso al mezzo di servizio se disponibile oppure l'autorizzazione all'autorizzo del mezzo proprio”, precisando sul punto che “il ricorso all'auto propria o a quella di servizio non modificava la modalità di timbratura”.
Riguardo le disposizioni impartite dalla stessa dott.ssa SI nel giugno 2022 (prot. n. 56953 del 1/6/2022, prodotta dall’Avv. MA RR, e prot. n. 58606 dell’8/6/2022, depositata dalla stessa testimone) per l’istituzione di un registro cartaceo destinato alle annotazioni dell'uscita dalla sede del Distretto per motivi di servizio, la dott.ssa SI ha confermato la paternità di entrambe le disposizioni, precisando Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 37 sull’argomento che esse null’altro facevano che ribadire regole già in vigore e che l’istituzione del predetto registro -del resto non costituente una novità ma già “disposto dal precedente management e così risalente nel tempo”- si aggiungeva al dispositivo marcatempo ma certamente non intendeva sostituirlo.
Riguardo il mancato rilievo di irregolarità né da febbraio a maggio 2022 né ancora successivamente dal maggio 2022 al settembre 2023 nelle presenze dei dipendenti e segnatamente di BO IN e di AR LI, la dott.ssa SI ha precisato che “una o due volte al mese facevo passare fogli di presenze tra il personale che dovevano sottoscrivere.
Questo serviva per verifiche da effettuarsi a campione. ln questi casi non ho mai riscontrato delle irregolarità relativamente alla presenza di AL e Marro”. Con specifico riferimento alla posizione difensiva di BO IN, la dott.ssa SI ha chiarito -con esposizione dei fatti priva di incertezze e di ambiguità- che ella non aveva “dato nessun incarico [nel periodo da marzo in poi almeno fino a maggio 2022 alla chiusura dell'hub vaccinale di SA e alle operazioni di apertura del CAD di Airola] alla Sig.ra IN AL di sopraintendere nel periodo richiamato. I lavori di ristrutturazione non erano di competenza della AL. L'hub vaccinale è stato chiuso il 31 marzo; per quanto riguarda il CAD di Airola nei mesi di aprile maggio erano in corso lavori di ristrutturazione. L'inaugurazione al CAD è stata fatta ad agosto con apertura agli inizi di settembre. ln quel periodo, essendo chiuso al pubblico, nessun’altra attività si svolgeva presso il CAD”; confermando, infine, di non aver “dato incarico alla AL di sovraintendere ai lavori di riSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 38 strutturazione e di conseguenza nemmeno al trasporto di macchinari da collocare nella sede ristrutturata”.
Nel corso dell’escussione della testimone è emerso altresì che successivamente ai fatti oggetto di causa la regolamentazione nell’utilizzo del badge di presenza è stata modificata solo marginalmente, nel senso che “esisteva un badge jolly che attualmente non viene più utilizzato”.
Ebbene, in primo luogo si osserva che l’esistenza già precedentemente all’assunzione dell’incarico di direzione della dott.ssa SI, di disposizioni che in relazione agli spostamenti tra tutte le sedi e alle strutture operative, prevedevano l'utilizzo della uscita con marcatura e utilizzo del codice F1, è confermato dalla circolare prot. 55873 in data 17/5/2021 dell’ASL Benevento – U.O.C. Gestione Risorse Umane avente ad oggetto "Causali di presenza" esibita dal PM all’udienza del 27/3/2025, in cui si indica per il servizio fuori sede il Codice 001, a riprova cioè della circostanza che l’allontanamento dalla sede del Distretto di SA per servizio nelle altre sedi distrettuali non poteva avvenire in assoluta libertà e senza alcuna rilevazione, come sembrerebbero voler affermare le Difese dei conveUT. Del resto, è estremamente chiara la disposizione prot. n. 58606 dell’8/6/2022 a firma della stessa dott.ssa SI (da lei prodotta in copia all’udienza del 27/3/2025), avente ad oggetto “Rispetto orario di Lavoro”, in cui si esordisce come segue: “Si è avuto modo di constatare che vi è difformità in merito al rispetto delle timbrature per l’attestazione in servizio della presenza del personale dipendente.
Pertanto, richiamate tutte le disposizioni impartite in materia precedentemente e nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa di rifeSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 39 rimento, con decorrenza immediata, si dispone quanto segue […]”; in riferimento ai “Permessi per servizio fuori sede”, nella medesima disposizione si ribadisce che “il servizio fuori sede va preventivamente autorizzato dal Responsabile dell’UOS che avrà cura di autorizzare l’uso del mezzo proprio con modulistica in uso per le missioni quando non sono disponibili le auto di servizio o richiedere l’utilizzo dell’auto quanto è possibile. Il dipendente autorizzato ad effettuare il servizio fuori sede ha l’obbligo di firmare il registro cartaceo presso l’Ufficio Protocollo come da comunicazione prot. n. 565452 del 01.06.2022 allegata e timbrare con la causale presente sul marcatempo con la dicitura <fuori servizio>
[…]”.
Sul punto, restano altresì condivisibili le considerazioni del PM di udienza, che criticando le difese depositate in vista dell’udienza di ottobre 2025 -
in cui si commenta l'esame della teste OS SI definendola alla stregua di “teste avverso”- ha osservato che la testimonianza della dott.ssa SI è stata richiesta proprio dai difensori e che se questi ultimi avessero ritenuto che dichiarazioni della teste fossero incompatibili con altre precedenti, o comunque non veritiere, avrebbero dovuto chiedere la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per falsa testimonianza; il PM, piuttosto, ha ritenuto di rilevare la chiarezza e la coerenza delle dichiarazioni in parola, evidenziando in particolare che costei ha ben chiarito che nel periodo di interesse, le entrate e le uscite dei dipendenti dalla sede di servizio erano rilevate con badge e che le varie circolari susseguitesi nel tempo non hanno fatto altro che confermare le modalità di rilevazione della presenza già in vigore, ricordando comunque che Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 40 il punto cruciale del giudizio attiene alla circostanza che i dipendenti si scambiavano il badge, pratica giammai consentita.
Non sembrano particolarmente rilevanti le argomentazioni svolte sul punto nel corso dell’odierna udienza, dagli Avvocati MA RR e EN NA, secondo cui le dichiarazioni testimoniali della dott.ssa SI non possono definirsi false ma soltanto inconsistenti, poiché improntate al mero scopo di ottenere un proprio discarico da eventuali addebiti di responsabilità. Invero, in primo luogo tali addebiti non sono stati mai profilati, in nessuna delle sedi in cui la vicenda è stata esaminata, e in secondo luogo, si è trattato di dichiarazioni assistite da chiari riscontri documentali, già precedentemente analizzati.
Le deduzioni difensive, ampiamente compendiate nella premessa in fatto e sinteticamente riproposte nel corso dell’odierna udienza, sono state altresì smentite, con efficace e articolato percorso argomentativo, dalle sentenze del Giudice del Lavoro, fra le quali appare utile riportare, sin da subito, la n. 924/2025 del Tribunale di Benevento, emessa nei confronti di AN AR, secondo la cui Difesa le assenze dal servizio senza timbrature sono state motivate da urgenze correlate allo stato di salute dell’anziana madre e comunque non hanno mai pregiudicato la prestazione del servizio per sei ore giornaliere contrattualmente previste, mentre il danno patrimoniale è già stato risarcito mediante restituzione all’Amministrazione delle somme asseritamente non dovute. Con specifico riferimento alla AN, ma con rilievi estensibili senz’altro anche agli altri conveUT, nella predetta decisione si legge: “[…] quanto dichiarato dalla ricorrente non giustifica in alcun modo la condotta contestata.
Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 41 Preliminarmente appaiono del tutto generiche le deduzioni della parte che nemmeno chiarisce da quale persona sarebbe stata telefonata.
Inoltre, per provare tale circostanza, non articola prova testimoniale limitandosi a depositare dei certificati medici dai quali risulta solo che la madre nelle date degli allontanamenti era stata sottoposta a visita (tra l’altro non in pronto soccorso, pertanto, in assenza di urgenza) senza che ci sia la prova della presenza della ricorrente o dell’orario della visita. In ogni caso i certificati non potrebbero giustificare in alcun modo l’uscita della ricorrente senza timbratura ed il rientro solo al fine di timbrare l’uscita in quanto la ricorrente avrebbe benissimo potuto timbrare l’uscita prima di lasciare l’ospedale o quanto meno avvisare la dirigente di eventuali urgenze. Per quanto concerne l’elemento soggettivo, si osserva che ai fini dell’integrazione dell’illecito disciplinare sono sufficienti la consapevolezza e la volontarietà della condotta, consistente, nella fattispecie concreta nel far risultare, attraverso un utilizzo irregolare dei sistemi di rilevazione delle presenze, la propria presenza sul luogo di lavoro nell’intervallo compreso fra la timbratura in ingresso e quella in uscita, in difformità dalla reale situazione di fatto. La AN non ha fornito alcuna prova di aver acquisito la prescritta autorizzazione per allontanarsi dalla sede di servizio. Invero l’esistenza di una preventiva autorizzazione per gli allontanamenti dalla sede di servizio in orario difforme da quello risultante dal sistema di rilevazione delle presenze, avrebbe potuto e dovuto essere provata -vieppiù trattandosi di rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione- attraverso idonea documentazione. La ricorrente sostiene, inoltre, che in tutte le circostanze Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 42 oggetto di contestazione avrebbe sempre regolarmente svolto il numero di ore giornaliere (sei) a partire dalla timbratura mattutina, allontanandosi solo dopo avere rispettato l’orario di servizio. Ebbene tale circostanza, seppur appurata, non sarebbe idonea ad elidere il rilievo disciplinare della condotta consistente nell’avere falsamente attestato la presenza. Valga osservare che laddove la ricorrente avesse concluso l’orario di lavoro, non avrebbe certamente avuto necessità di rientrare in ospedale per timbrare l’uscita. In ogni caso tale circostanza è smentita dalle risultanze documentali.
In data 5.4.2022 la ricorrente è stata presente dalle 9.12 alle 14.23; il 20.4.2022 è stata presente dalle 9.36 alle 14.45; il 22.4.2022 è stata presente dalle 9.55 alle 14.37; in data 26.4.2022 è stata presente dalle 10.06 alle 12.06 e dalle 13.29 alle 14.21; il 27.4.2022 è stata presente dalle 10.25 alle 14.37; in data 3.5.2022 è stata presente dalle 9.36 alle 13.15 e dalle 14.17 alle 14.38; il 4.5.2022 è stata presente dalle 10.15 ed esce alle 15.02. In tutte queste occasioni la AN, contrariamente a quanto dedotto, è stata presente per un tempo inferiore alle 6 ore.
I fatti contestati sono provati e che non siano indice di abitualità appare del tutto inverosimile, tenuto conto del numero di volte in cui la condotta disciplinarmente rilevante è stata ripetuta (alla ricorrente è contestato di aver falsamente attestato la propria in 9 occasioni entro un lasso temporale di circa un mese). È quindi indiscutibile che la ricorrente abbia -consapevolmente e intenzionalmente- fatto in modo che dal sistema di rilevazione delle presenze emergesse una situazione di fatto diversa da quella reale. Per tutte le ragioni esposte, gli addebiti mossi Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 43 alla ricorrente devono ritenersi provati nella loro materialità. […]
Nella fattispecie la sanzione, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, appare proporzionata non rilevando che la ricorrente abbia tenuto una condotta meno grave dei colleghi considerato che si è resa colpevole della falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente avendo mancato di registrare le uscite interruttive del servizio. Del resto che non si tratti di mera dimenticanza è provato dalla circostanza che la ricorrente, in tutte le occasioni, ben si ricordava di tornare presso la sede dell’ASL solo ed esclusivamente al fine di marcare l’uscita, senza avvertire nessun superiore che era stata assente per un determinato lasso di tempo. Il fatto tipico è provato nella sua materialità, così come ne è provata l’intenzionalità. La rilevanza degli obblighi violati è particolarmente elevata, tanto da essere stata fatta oggetto di una valutazione ex ante da parte del legislatore, interpretata dalla giurisprudenza come una <presunzione legale di gravità dell’illecito>. La numerosità degli episodi, entro un arco temporale assai ridotto, esclude che si sia trattato di condotte occasionali. La reiterazione della condotta denota la piena consapevolezza e volontarietà della stessa e dunque la maggiore intensità dell’elemento volitivo. Il codice disciplinare espressamente dispone che si tenga conto, per la graduazione della sanzione, di vari elementi fra cui il concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro. L’esiguità della somma costituente l’<ingiusto profitto> imputato alla ricorrente (€ 301,39), è da questo punto di vista parametro inadeguato per valutare la gravità di condotte che, alla stregua degli standard valutativi generalmente condivisi nella Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 44 realtà sociale e nell’attuale momento storico, sono oggettivamente non conformi ai valori dell’ordinamento, costituendo una palese violazione dei doveri fondamentali di diligenza e leale collaborazione scaturenti dal vincolo di subordinazione. Ancora, le condotte contestate alla ricorrente costituiscono un atto illecito rilevante non solo sotto il profilo dell'esatto adempimento degli obblighi scaturenti dal contratto di lavoro, ma anche sul piano penale e su quello della responsabilità amministrativa.
Dalle difese della ricorrente non emerge alcun elemento utile a scriminare l’illecito ovvero ad attenuarne la gravità. Sotto il profilo del grado del danno, che pure rientra fra i criteri generali di determinazione della sanzione applicabile, va però considerato che oltre al pregiudizio economico vi è anche quello all’immagine, che nella fattispecie è stato senz’altro ingente per l’ASL, tenuto conto della sua rilevante funzione sociale e della risonanza che la notizia ha assunto sulla stampa locale.
Quand’anche si valorizzi il fatto che si sia trattato di assenze non numerose, non foriere di particolare pregiudizio economico e di (relativamente) breve durata, ciò, in ogni caso, non riesce a elidere o, comunque, a ridimensionare apprezzabilmente il consilium fraudis […] che ne aveva sorretto le modalità di compimento, sì da recidere gravemente il vincolo fiduciario con il datore (specie se ente pubblico) e da impedire la prosecuzione del rapporto lavorativo (Cass. sent. 9054/2025).
In definitiva, tenuto conto della rilevanza degli obblighi violati e della numerosità di violazioni entro un ristrettissimo arco temporale, non si ritiene che agli elementi attenuanti addotti dalla ricorrente possa essere ascritto un rilievo tale da ridurre la gravità di una condotta che è, viceSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 45 versa, idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia circa la futura correttezza dell’adempimento della prestazione dedotta in contratto, in quanto è sintomatica di un atteggiarsi del lavoratore dipendente rispetto all’adempimento dei suoi obblighi connotato da spregio, ovvero da superficialità estrema e non giustificabile”.
Le surriportate, ampie e lucide osservazioni del giudice del lavoro sannita, si rivelano altresì utili a smentire gli assunti difensivi di EL LD e DE IM CH, che hanno sottolineato l’esiguità delle asserite assenze ingiustificate, la dedizione al lavoro dimostrata nel corso degli anni, l’assenza di precedenti penali e disciplinari e le precarie condizioni di salute.
Neppure può trovare adesione la tesi di CI PI, UG Angelina, AR LI e NT PE, secondo i quali l’art. 55 quater del T.U.P.I. richiederebbe requisiti oggettivi e soggettivi del tutto assenti nelle condotte dei conveUT, che non hanno alterato sistemi di rilevamento, né serbato contegni fraudolenti, né hanno perseguito il fine di conseguire un guadagno non spettante, a danno dell'Amministrazione. Infatti, si osserva sul punto nella sentenza n. 1030/2024 del Tribunale di Benevento
– Sezione Lavoro, che secondo la giurisprudenza di legittimità “<in tema di licenziamento disciplinare, ricorre l'ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente, prevista dall'art. 55quater del D.Lgs. n. 165 del 2001, in caso di timbratura del cartellino marcatempo non corrispondente alla reale situazione di fatto, giacché la falsa attestazione del pubblico dipendente riportata sui cartellini marcatempo o sui fogli di presenza costituisce condotta fraudolenta Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 46 oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro circa la presenza effettiva sul luogo di lavoro> (Cass., n. 17637 del 06/09/2016;
conf. n. 5777/2016). La chiara formulazione della disposizione ed anche la sua ratio, questa evincibile dall'obiettivo, enunciato nel D.lgs. n. 150 del 2009, art. 67, comma 1, di potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo, inducono ad affermare che la registrazione effettuata attraverso l'utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se nell'intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita (cfr. Cass. n. 24574/2016). La fattispecie disciplinare di fonte legale si realizza, dunque, non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita. La condotta che si compendia nell'allontanamento dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza economicamente apprezzabili è, infatti, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e costituisce, ad un tempo, condotta penalmente rilevante ai sensi del comma 1 dell'art. 55 quinSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 47 quies D. Lgs. 165/2001”.
Il giudice del lavoro beneventano ha altresì provveduto, con convincenti osservazioni, a smentire l’assunto di RE OM, che nel presente giudizio è stato fatto proprio anche da CI PI, secondo cui la qualità di “professionista convenzionato” precluderebbe per costoro l’applicazione del T.U.P.I. e in particolare del richiamato art.
55 quater. Infatti, nella sentenza n. 625/2025 relativa a RE OM, si osserva che “per espressa previsione dell’art. 55 del d.lgs.
165/2001, gli artt. 55 quater e 55 quinquies trovano diretta applicazione al personale che opera alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo. Tuttavia, l’art. 39 dell’ACN, che regola i rapporti con gli specialisti ambulatoriali convenzionati, prevede, al 1° comma, che <In considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano le figure dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista convenzionato, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti, veterinari e professionisti, in analogia ai principi stabiliti dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150>, e, al 2° comma, che <I criteri per l’individuazione delle violazioni sono i seguenti: violazione di obblighi e compiti previsti dagli Accordi (Nazionale, Regionale ed Aziendale),
mancata collaborazione con le strutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato negli Accordi, mancato rispetto delle norme previste dall’Allegato 5 – Codice di comportamento degli specialisti Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 48 ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali>. L’Allegato 5, recante il codice disciplinare, prevede che gli specialisti ambulatoriali debbano, fra le altre cose, <b) assicurare lo svolgimento dei propri compiti nel rispetto della normativa contrattuale, della legislazione vigente e, per quanto di pertinenza, dei programmi di attività concordati con l’Azienda Sanitaria> e
<c) assicurare la presenza in servizio nell’orario indicato nella lettera d’incarico, nel rispetto del regolamento organizzativo della AFT, UCCP o struttura di appartenenza>. Infine, l’Allegato 6 dispone che si applichi la
<revoca dell’incarico senza preavviso, per infrazioni, relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali, o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l’Azienda e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro>. Ne discende che la tenuta delle condotte – di rilevanza penale, oltre che disciplinare – delineate dagli artt. 55 quater e 55 quinquies del d.lgs. 165/2001 costituisce altresì violazione degli obblighi gravanti sul medico convenzionato e ben può integrare, nel rispetto dei principi di graduazione delle sanzioni e di proporzionalità, motivo di revoca dell’incarico senza preavviso”.
In realtà, riguardo le posizioni di CI e RE, anche il PM di udienza ha apprezzabilmente evidenziato che i sanitari convenzionati avevano anch’essi un orario di lavoro, per cui dovevano essere presenti in ambulatorio e per tal motivo erano dotati di badge; quindi, anche per loro gli allontanamenti dalla sede di lavoro erano disciplinati e dovevano essere autorizzati: sul punto ha richiamato la sentenza n.
Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 49 251/2024 emessa da questa Sezione Giurisdizionale, relativa a fattispecie del tutto analoga a quella oggetto dell’odierno giudizio.
Del resto, tale interpretazione trova ampio conforto nella sentenza n.
204/2025 della Sez. II d’Appello, menzionata dal PM di udienza, alla cui ampia motivazione sul punto si fa rinvio.
Per quanto, ancora, specificamente riguarda il RE, il PM ha ricordato che questi ha tentato di giustificare (parte del)le singole assenze che gli sono state contestate affermando che esse corrispondono a visite domiciliari da lui eseguite, senza peraltro, che nei relativi referti siano indicati gli orari delle visite in parola, per cui non è possibile stabilire se le stesse sono state -come è probabile- eseguite nelle ore pomeridiane. Il PM ha altresì esposto alcune utili precisazioni in merito alla nota prot. 0013175 del 4/2/2025, a firma del dr. ON Glorioso (depositata in data 30/9/2025 dalla Difesa del convenuto RE), con specifico riferimento alla parte in cui si dice che il dr. RE “nei mesi di Aprile e Maggio 2022 ha effettuato regolarmente la propria attività”; a tal proposito infatti, l’Ufficio di Procura ha depositato in data 21/10/2025 nota della Direzione Generale dell’ASL di Benevento prot. 0110968 del 20/10/2025 e nota della Direzione del Distretto di SA prot.
0110960 del 20/10/2025, con le quali è stato dato riscontro alla richiesta di chiarimenti dello stesso Ufficio di Procura con riguardo alla ridetta nota del dr. Glorioso. Nelle note depositate si legge, in particolare, che
“l’inciso di cui alla nota prot. 0013175 del 4/2/2025 < nei mesi di Aprile e Maggio 2022 ha effettuato regolarmente la propria attività> è da intendersi quale assenza di disservizi o altre anomalie, fermo restando Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 50 l’accertamento dei fatti in sede penale relativi alla vicenda dell’<assenteismo> e ai provvedimenti adottati dall’Azienda in sede disciplinare”; il che ovviamente chiarisce -a firma dello stesso dr. Antonio Glorioso, Direttore Distretto SA- che la nota in esame non ha nessun significato scriminante delle condotte assenteistiche del MAZLL, le cui doglianze avverso il provvedimento ASL BN di revoca dell’incarico senza preavviso in correlazione ai fatti oggetto di causa, sono state ritenute infondate in sede giurisdizionale del lavoro, anche nel giudizio di secondo grado.
In definitiva, risultano significativamente idonee ad irrobustire la pretesa attorea, tutte le sentenze rese dal Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro, acquisite in atti (n. 1029/2024 per IM AS, n. 1030/2024 per CA RM, n. 555/2025 per UG AN, 924/2025 per AN AR, n. 136/2025 per TR RI, n. 625/2025 per RE OM, [n. non indicato, data pronuncia 23/5/2025]
per ME PE, [n. non indicato, data pronuncia 1/4/2025] per TE IO), che hanno tutte confermato la sussistenza delle contestate condotte integranti falsa attestazione della presenza in servizio e la connotazione dolosa delle stesse, respingendo i ricorsi degli odierni incolpati avverso i provvedimenti di licenziamento/risoluzione del rapporto di lavoro emessi dall’ASL di Benevento nei loro confronti, in correlazione alla vicenda oggetto di causa.
Dalle precisazioni fornite all’Ufficio di Procura dal Difensore incaricato dall’ASL di Benevento, è stato altresì possibile avere contezza di quanto segue:
Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 51 1- AR non ha mai notificato all’ASL il ricorso avverso il provvedimento di licenziamento senza preavviso emesso nei suoi confronti, quindi il giudizio è stato definito con sentenza di improcedibilità del 30/1/2025 del Tribunale di Benevento, in composizione monocratica;
2- CI non ha mai notificato il ricorso all’ASL e non vi sono indicazioni riguardo al numero di ruolo generale;
3- AN e TE non hanno proposto appello avverso le sentenze sfavorevoli rese dal Tribunale di Benevento, per cui le relative statuizioni di rigetto sono passate in giudicato;
4- non risultano ancora definiti i gravami proposti dalla TR, dal ME e dal IM avverso le sentenze del Tribunale di Benevento di rigetto dei loro ricorsi contro i provvedimenti di licenziamento senza preavviso emessi nei loro confronti.
Venendo ad una specifica analisi delle ulteriori singole condotte, risultano altresì d’ausilio le osservazioni svolte, anche nel corso dell’odierna udienza, dal PM e dai difensori dei conveUT costituiti.
Riguardo CA RM, il PM di udienza ha correttamente evidenziato che la circostanza giustificativa da lui addotta, ovvero l’essere stato impegnato in concomitanza con le assenze rilevate, presso il CAD di Airola, non è supportata neppure da principio di prova rispetto al fatto che tali impegni siano coincisi con le assenze, così che le giustificazioni in parola risultano generiche; oltre a ciò, va ribadito che nei suoi confronti il Giudice del Lavoro ha confermato il licenziamento con sentenza confermata in appello. Anche riguardo a EL LD, il PM ha puntualmente evidenziato come le circostanze giustificative da Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 52 lei addotte sia per i casi in cui si è indebitamente assentata che quelli in cui ha timbrato per altri -ovvero generici motivi di salute che l'avrebbero portata ad allontanarsi dal lavoro dimenticando inconsapevolmente di
“strisciare” il badge- siano scarsamente plausibili, dato che il caso della dimenticanza consentiva comunque la correzione, mentre l'attestazione di invalidità depositata in vista della precedente udienza di ottobre, è il frutto di un riconoscimento recente e successivo ai fatti contestati, per cui non potrebbe in ogni caso rilevare ai fini della vicenda in esame. Per DE IM CH, merita del pari adesione l’osservazione del PM di udienza, che ha posto in risalto come le rappresentate problematiche giustificative -depressione e attacchi di panico- sembrino ben poco compatibili con le mansioni di infermiera professionale -qual è la DE IM- non vi è prova del fatto che tali riferiti episodi fossero correlati alle assenze contestate e comunque non risultano segnalati alla dirigenza nemmeno per le vie brevi. Riguardo i rilievi difensivi della MASTROPIETRO, il PM di udienza ha apprezzabilmente rilevato l’inconferenza del richiamo difensivo alla sentenza n. 373/2020 della Sezione Giurisdizionale Calabria, con la quale si è ritenuta non raggiunta la piena prova dei fatti perché presso l’ente non si utilizzava il sistema di rilevazione mediante badge bensì con registro cartaceo mensile, laddove -si osserva nella richiamata decisione, così sostanzialmente attribuendo fondatezza all’odierna tesi attorea- l’utilizzo del badge avrebbe permesso di distinguere la natura delle uscite; in ogni caso, nella fattispecie esaminata dalla Sezione calabrese si trattava di autisti, pertanto vi era l'esigenza di stabilire se l'allontanamento fosse stato dovuto a moSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 53 tivi di lavoro o meno, per cui la vicenda non è sovrapponibile a quella in esame. Le giustificazioni relative agli allontanamenti del convenuto ME, non solo non sono sicuramente correlabili alle assenze contestate, ma nemmeno risulta che egli abbia timbrato con il codice F1 che avrebbe, invece, dovuto utilizzare. Per OI, il PM ha ricordato che egli si è costituito in giudizio solo per eccepire la nullità della notifica dell’atto di citazione e che comunque, con riferimento alla sua posizione sono sufficientemente eloquenti le intercettazioni che hanno dato luogo all'indagine penale. Riguardo il IM, che timbrava per MARRO e BO, il PM ha rilevato che questi ha ammesso l’inopportunità di tale comportamento, giustificandolo con la circostanza che la PABO aveva semplicemente dimenticato il badge in sede e non poteva timbrare presso la sede dove si era recata per servizio; circostanza quest’ultima che in effetti non ha nessun rilievo giustificativo, tanto che nella sentenza n. 1029/2024 del Tribunale di Benevento (di rigetto del ricorso del IM avverso il provvedimento di licenziamento senza preavviso emesso nei suoi confronti dall’ASL di Benevento) si osserva in proposito che “in ogni caso la AL non avrebbe dovuto farsi timbrare il cartellino non essendo in sede ma attestare la sua presenza in servizio in altra sede con diverse modalità. Parte resistente infatti ha documentato che per il periodo oggetto di causa risulta una sola timbratura della AL fuori sede, dimostrando che in tali casi comunque si possa procedere pur sempre con il badge”.
Per quanto riguarda la specifica posizione della convenuta BO, vanno svolte ulteriori considerazioni. Per costei invero, gli Avvocati VerruSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 54 sio e NA hanno rappresentato l’infondatezza del libello accusatorio, richiamando in sintesi quanto evidenziato nelle rispettive memoria difensive. In primo luogo, l’Avv. RR (Difensore di IM AS) ha ribadito, nel corso dell’odierna udienza, di aver dato piena prova della presenza, nel giorno 15/4/2022, della signora IN BO presso la sede del distretto: per tale data, il capo di imputazione penale, ripreso dalla Procura, secondo l’Avv. RR infondatamente contesta l'assenza della BO per l'intera giornata, invece attestata presente proprio fotograficamente dagli atti di indagine tecnica penale.
In realtà, le assenze della BO dal servizio dissimulate grazie alla timbratura del suo badge da parte del IM AS, sono state confermate anche dal giudice civile, tanto che nella sentenza n.
1029/2024 del Tribunale di Benevento (di rigetto del ricorso del IM avverso il provvedimento di licenziamento senza preavviso emesso nei suoi confronti dall’ASL di Benevento, sopra ricordata) tali assenze vengono così compendiate: “in data 14 aprile 2022 il dott. Simone timbrava il badge n. 12330 in uso a IN AL in entrata e in uscita alle ore 13:29 e alle ore 18:02, nonostante la BO si fosse allontanata definitivamente alle ore 13:27, così risultando ugualmente la presenza in servizio della stessa per complessive cinque ore e trenta miUT; […] in data 15 aprile 2022 il dott. Simone timbrava il badge n. 12330 in uso alla AL in uscita alle ore 14:24, circostanza non vera in quanto la PABO era assente per tutta la giornata lavorativa, così risultando la presenza in servizio della stessa presso la propria sede lavorativa dalle ore 7:34 alle ore 14:24 per sei ore e cinquanta miUT; […] in data 26 apriSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 55 le 2022 il dott. Simone timbrava il badge n. 12330 in uso a IN AL in uscita alle ore 14:11, circostanza non vera in quanto la BO si allontanava alle ore 13:20 senza timbrare il badge, così risultando la presenza in servizio della stessa dalle 13:20 alle ore 14:11”.
L’assunto degli Avvocati RR e NA secondo cui -in buona sostanza- la BO si recava con la propria auto al CAD di Airola prima di recarsi presso la sede di servizio di SA sulla base di un’autorizzazione bonaria cui spesso si farebbe ricorso negli enti pubblici per raggiungere l’obiettivo, non trova alcuna conferma in atti e confligge con le modalità di timbratura obbligatoria con il codice F1 e di richiesta di autorizzazione preventiva, del pari obbligatoria, di cui si è ampiamente detto in precedenza. Neppure trova la benché minima conferma, l’affermazione secondo cui, pur essendo in corso lavori di ristrutturazione presso il CAD di Airola nel periodo interessato dalle assenze prive di giustificazione, la presenza dell’infermiera BO presso il ridetto Centro diabetologico era necessaria per stabilire la predisposizione e la collocazione delle varie sale e dei macchinari, essendo la BO particolarmente esperta nell’assistenza agli anziani e ai diabetici; in ogni caso, senza voler dubitare delle competenze professionali della convenuta, resta la circostanza dell’illecita timbratura del suo badge da parte del IM che ne attestava la presenza presso la sede di SA laddove la sua presenza presso altre sedi per ragioni di servizio avrebbe dovuto essere autorizzata ed attestata secondo le modalità previste e disciplinate.
Riguardo l’aver dato prova documentale della circostanza che nei Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 56 giorni e nelle ore di presunta e contestata assenza, la BO in tre occasioni era in servizio a SA tanto che prendeva in carico dei pazienti -come sarebbe dimostrato dalle schede ufficiali dell’ASL di SA- il PM ha correttamente rilevato in proposito che di tale presa in carico di pazienti non viene data prova, in quanto le circostanze menzionate e le schede ASL cui si fa riferimento, non sono oggetto di produzione documentale bensì sono frutto di mere asserzioni.
Come correttamente posto in evidenza dal PM di udienza, in definitiva, nessuno dei conveUT ha negato l’effettività delle condotte contestate, ossia le assenze “irrituali” dal servizio, bensì soltanto sono state addotte varie giustificazioni, effettivamente poco plausibili. Il PM ha giustamente ricordato che il badge è personale per cui custodirlo è un obbligo, come ribadito anche dai giudici del lavoro nelle sentenze emanate nell’ambito della vicenda oggetto di causa; a titolo esemplificativo il PM ha richiamato la sentenza del giudice del lavoro pronunciata nei confronti di TR RI (n. 136/2025 del Tribunale di Benevento, in composizione monocratica con funzione di giudice del lavoro), in cui si rileva che “nessuna norma o direttiva aziendale consentiva o consente ai dipendenti di timbrare il cartellino altrui in assenza dei legittimi titolari, quali che siano le ragioni dell'assenza”.
Neppure può invocarsi la circostanza (asserita) che la dirigenza fosse al corrente della prassi in uso, in quanto, avendo l'amministrazione scelto come unico metodo di rilevazione della presenza in servizio, quello del badge, ovviamente non poteva essere al corrente dell’uso illecito dello stesso; per altro verso, la teste SI ha rappresentato che dai rilievi a Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 57 campione delle presenze, da lei eseguiti, non erano emerse anomalie, le quali sono state scoperte soltanto nell'ambito dell'indagine penale mediante le intercettazioni e le rilevazioni video. La medesima dott.ssa SI ha altresì chiarito che era prevista anche una modalità di correzione per il caso di dimenticanza di timbratura, per cui anche tale giustificazione addotta dalle difese si rivela inconsistente.
L’elemento soggettivo caratterizzante siffatte condotte è chiaramente connotato, quindi, in termini di dolo, visti gli artifizi e raggiri mediante i quali i soggetti conveUT frodavano il datore di lavoro, realizzando condotte assenteistiche oppure scientemente concorrendo nella realizzazione delle stesse.
C. Tanto emergendo dagli atti di causa, appaiono sussistere tutti gli elementi per l’affermazione della responsabilità amministrativa, tenuto conto che le condotte dianzi descritte rappresentano fonte di danno erariale, secondo la condivisibile prospettazione della P.R.
Premesso, infatti, che tutti i conveUT erano all’epoca dei fatti avvinti da rapporto di servizio rispetto all’ASL di Benevento -sia i dirigenti medici che le unità di personale di comparto dipendenti della struttura sanitaria, che i due specialisti ambulatoriali incardinati nell’organizzazione sanitaria mediante specifico incarico- le condotte lesive dei rispettivi obblighi istituzionali -mediante violazione dell’art. 55, quinquies T.U.P.I., della contrattazione collettiva, dei codici di comportamento, nonché del generale dovere di fedeltà ex art. 54 Cost- si sono concretizzate nel minutaggio di lavoro non prestato che di seguito si indicano con riferimento a ciascun convenuto: per CA RM, dirigente medico, risulSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 58 tano non lavorati 48 ore e 58 miUT, del costo di € 2.821,95, per essersi ingiustificatamente assentato dal luogo di lavoro senza timbrare l’ingresso e/o l’uscita in 40 diversi episodi, con il concorso in ulteriori 16 episodi della TR RI, che timbrava per lui il badge n.
12880; per EL LD, infermiera professionale, risulta che ella timbrava il badge n. 6016 in uso alla DE IM CH facendola apparire falsamente in servizio in 3 episodi e timbrava il badge n. 6138 in uso a OI MO, facendolo apparire falsamente in servizio in 15 episodi, attestando infine falsamente la propria presenza in ufficio in 2 episodi per 44 miUT non lavorati del costo di € 16,44; per CI PI, medico specialista ambulatoriale, risulta che egli si assentava in un episodio dal servizio senza timbrare l’uscita e risultava in servizio, con il concorso del ME PE che attestava falsamente la sua presenza, TI per lui il badge n. 51056, in altri 6 distinti episodi, poi con il concorso del TE IO che timbrava per lui in 3 diversi episodi e ancora della NG CI che timbrava per lui in un ulteriore episodio, percependo così il CI compensi retributivi indebiti per € 659,12; per DE IZ ON, infermiere professionale, risulta che egli timbrò per RE il badge n. 51025 in 6 diversi episodi e per la BO il badge n. 12330 attestando falsamente l’orario di entrata di quest’ultima in 5 episodi; per DE IM CH, infermiera professionale, risulta falsa attestazione della sua presenza in servizio con il concorso della CIAAM LD in 3 episodi e che in altri 3 episodi ella si allontanava senza giustificazione e senza timbrare l’uscita, mentre in un episodio dichiarava contrariamente al vero di non aver timbrato in ingresso per Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 59 mera dimenticanza, totalizzando 7 ore e 37 miUT non lavorati, per il costo complessivo di € 175,64; per UG AN, infermiera professionale, è emerso che ella timbrava per la BO il badge n.
12330, attestandone falsamente l’orario di entrata e/o di uscita in 3 episodi; per AN AR, collaboratrice professionale amministrativo senior, risulta che ella timbrava il proprio badge n. 12170 in entrata, attestando la presenza ma allontanandosi poco dopo, senza timbrare l’uscita, in 8 episodi, in un episodio (11/4/2022) non timbrava in entrata e successivamente dichiarava di aver omesso timbratura alle h 10.00 per dimenticanza (facendo in realtà ingresso alle 10.52), per un totale di 14 ore e 19 miUT non lavorati, del costo di € 314,25; per AR LI, assistente amministrativo, è risultato che egli attestava falsamente l’entrata e/o l’uscita della BO in 9 episodi e inoltre, con la complicità di PABO e IM che timbravano per lui il badge n. 6295, egli attestava falsamente l’entrata e/o l’uscita in 7 episodi e ometteva le timbrature in altri 2 episodi, per un totale di 10 ore e 7 miUT non lavorati, del costo complessivo di € 194,75; per TR RI, coadiutore amministrativo, risulta che ella timbrava il badge n. 12880 in uso al CA facendolo risultare falsamente in servizio in 16 episodi; per RE OM, medico specialista ambulatoriale, risulta che questi attestava falsamente il proprio orario di uscita con il concorso di DE IZ, ME e TE, che timbravano per lui il badge n. 51025 in 16 episodi, conseguendo compensi retributivi indebiti per € 817,59; per ME Giuseppe, infermiere professionale, è emerso che questi timbrava il badge 51025 per il RE in 8 episodi e timbrava il badge 51056 per il Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 60 CI in 6 episodi, attestando inoltre la propria presenza in ufficio con badge n. 11969, per allontanarsi senza timbrare l’uscita, in 4 episodi, mentre in un altro episodio dichiarava contrariamente al vero di aver omesso la timbratura in ingresso per dimenticanza, il tutto per un totale di 4 ore e 24 miUT non lavorati, del costo di € 95,83; per BO IN, infermiera professionale, risulta che costei timbrava il badge di AR LI n. 6295, attestandone falsamente l’orario di ingresso o di uscita in 6 diversi episodi, attestava falsamente il proprio orario di entrata o di uscita in 21 episodi (con il concorso della UG che timbrava per lei il badge n. 12330 in 3 diversi episodi, del AR che timbrava per lei in 9 diversi episodi, del DE IZ che timbrava per lei in 5 diversi episodi e del IM che si prestava a tale “timbratura in sostituzione” in 4 episodi)
per un totale di 27 ore e 24 miUT non lavorati, del costo di € 596,77; per TE IO, coadiutore amministrativo, risulta il concorso nella falsa attestazione della presenza di RE avente badge n. 51025 in 3 diversi episodi e di CI cui era assegnato il badge n. 51056 in 3 diversi episodi, nonché la falsa attestazione della propria presenza in servizio in 14 episodi (con il concorso della NG che timbrava il badge n. 12432 in 15 diversi episodi e di De CA EL in 2 episodi), con allontanamento dal luogo di lavoro senza timbrare l’uscita in 3 diversi episodi, per un totale di 18 ore e 40 miUT non lavorati, del costo di €
315,90; per NG CI, coadiutore amministrativo, risultava la falsa attestazione della presenza del TE, TI il badge n. 12432 in possesso a quest’ultimo in 15 diversi episodi (capo T), e del CI, per il quale timbrava l’uscita in un episodio, nonché la sua stessa assenza Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 61 ingiustificata per mancata timbratura in uscita per 8 volte, per un totale di 13 ore e 21 miUT non lavorati, del costo di € 210,80; per OI Modestino, infermiere professionale, risulta che egli attestava falsamente la propria presenza in ufficio con il concorso della EL che timbrava per lui il badge n. 6138 in 14 diversi episodi e, in un altro episodio, allontanandosi senza giustificazione e senza timbrare l’uscita, per un totale di 7 ore e 36 miUT non lavorati, per un costo di € 170,39; per SINE AS, dirigente medico, risulta che egli attestava falsamente la presenza di AR LI, TI il badge n. 6295, in un episodio, e di BO IN TI il badge a costei in uso in 4 occasioni; per NT PE, coadiutore amministrativo, è emerso che egli si allontanava dal luogo di lavoro senza giustificazione e senza timbrare l’uscita in 14 episodi, per un totale di 21 ore e 15 miUT non lavorati, del costo di € 357,94.
Il danno cagionato, nei confronti dell’ASL di Benevento, è stato configurato dalla P.R. in termini di danno patrimoniale, per le ore di lavoro pagate senza una effettiva prestazione, di danno all’immagine, in virtù della manifesta lesione reputazionale arrecata, nonché, come terzo pregiudizievole riflesso, quale danno da disservizio, correlato alle ore impiegate dal personale dell’ASL come supporto per l’attività di indagine penale espletata nonché per l’avvio e la definizione dei vari procedimenti disciplinari.
C.1. Riguardo il danno patrimoniale, il requirente ha correttamente rilevato che con le condotte sopra descritte buona parte degli odierni conveUT (per lo più con l’ausilio degli altri colleghi il cui apporto causaSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 62 le è stato determinante) si sono assentati ingiustificatamente dal luogo di lavoro cagionando al datore di lavoro un danno pari alle retribuzioni indebitamente corrisposte, le cui cifre, corrispondenti al costo delle ore e dei miUT non lavorati e analiticamente riportate nelle note di calcolo elaborate dall’ASL di Benevento appositamente acquisite nella fase istruttoria, si riportano sinteticamente di seguito: CA RM, €
2.821,95; EL LD, € 16,44; CI PI, € 659,12; DE SIMONE CH, € 175,64; AN AR, € 314,25; AR LI, € 194,75; MAZLL OM, € 817,59; ME PE, € 95,83; BO IN, €
596,77; TE IO, € 315,90; NG CI, € 210,80; OI Modestino, € 170,39; NT PE, € 357,94.
Il totale di tale voce di danno ammonta ad € 6.747,37.
I conveUT, seppur intimati con formali diffide, non hanno ancora restituito le somme indebitamente percepite, ad eccezione di AN AR che alla memoria di costituzione in giudizio ha allegato (doc. n. 9) ricevuta di bonifico della Banca Unicredit, effettuato in data 29/4/2024, dell’importo di € 314,25, in favore di Centrale Unica dei Pagamenti So.Re.Sa s.p.a. quale “RECUPERO SOMME CHIESTE DALLA ASL DI BENEVENTO CON NOTA PROT. N. 20240018068 DEL 16/2/2024”. Di conseguenza, solo per LANDI AR tale voce di danno è venuta meno in corso di causa.
C.2. Nel motivare la domanda risarcitoria del danno all’immagine dell’azienda sanitaria sannita di appartenenza dei conveUT, l’attore pubblico ha in primo luogo ricordato che “l’art. 55 quinquies del D.Lgs.
165 /2001 dispone l’obbligo per il dipendente infedele di risarcire, congiuntamente al danno patrimoniale, il danno all’immagine, subito Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 63 dall’amministrazione di appartenenza, in virtù delle condotte illecite perpetrate dallo stesso titolare di rapporto di pubblico impiego”; disposizione che “ha introdotto, nel sistema normativo, una specifica previsione nel tentativo di arginare tali sempre più diffusi e deplorevoli antigiuridici comportamenti, recependo consolidata giurisprudenza contabile e tipizzando una particolare condotta del dipendente pubblico
(quella appunto della falsa attestazione della presenza in servizio attuata con l’alterazione dei sistemi di rilevamento o con diversa modalità fraudolenta) ritenuta particolarmente grave e dannosa nonché suscettibile di determinare, di per sé, un significativo e consistente vulnus all’immagine nonché alla identità della Pubblica Amministrazione”. A tal proposito il requirente ha ricordato che nel disciplinare tale specifica figura di illecito erariale si “prescinde dall’esistenza di un procedimento penale, poiché l’intento del legislatore è quello di implementare la produttività dei pubblici dipendenti contrastando i fenomeni di assenteismo indipendentemente dalla loro sussumibilità in una norma incriminatrice”. Riguardo la diffusione mediatica della vicenda di assenteismo, la Procura Regionale ha evidenziato come essa non costituisca, per consolidata giurisprudenza contabile, elemento costitutivo del danno all’immagine ma effetto ampliativo dello stesso. Ciò in quanto -ha puntualizzato il requirente nell’atto introduttivo del giudizio- “la lesione all’immagine e al prestigio dell’ente devono ritenersi realizzati ponendo in essere la condotta assenteistica, mentre gli altri elementi, quale appunto il clamore mediatico, vanno ad incidere unicamente sulla quantificazione del danno medesimo”, di talché il clamore e la risonanza “non Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 64 integrano la lesione, ma ne indicano solo la dimensione”.
In effetti, siffatta prospettazione trova ampio conforto nella giurisprudenza di questa Corte, ad esemplificazione della quale il Collegio reputa di richiamare la recentissima sentenza n. 52/2025 della Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna, in cui si osserva che la “predetta disciplina, pur connotata da indubbi elementi di specialità, non contempla […] il clamor fori quale elemento costitutivo del danno. L’elemento della risonanza mediatica, inteso nel senso tradizionale di comunicazione tramite mass media (stampa, televisioni, reti di informazioni on line), dei fatti costituisce, infatti, un parametro utile ai fini della quantificazione del pregiudizio all’immagine subito dall’ente, ma non assurge ad elemento costitutivo della fattispecie di danno (Corte dei conti I app. 376/2023).
La giurisprudenza di questa Corte (v. Corte conti I appello n. 117/2018 e 5/2019), ha più volte sottolineato la circostanza che il clamor fori non risulta fatto in alcun modo contemplato dall’art. 55- quinquies del D.lgs.
n.165/2001 come elemento costitutivo della fattispecie del danno all’immagine scaturente da assenteismo fraudolento, potendo il detrimento del prestigio della P.A. venire a concretizzarsi nei modi più svariati”. In ogni caso, nella fattispecie concreta le condotte dei conveUT -
diversamente da quanto sostenuto dalle rispettive difese, in particolare dall’Avv. RR, anche nel corso dell’odierna udienza- sono state oggetto dell’attenzione della stampa anche online e a prescindere dalla vicenda relativa alle false attestazioni di avvenute inoculazioni di vaccini per Covid-19 che ne ha casualmente consentito il disvelamento; infatti, all’atto di citazione sono allegati quindici articoli pubblicati da alSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 65 trettante pagine web, specificamente riguardanti la vicenda dell’assenteismo fraudolento che ha coinvolto ben 17 dipendenti dell’ASL di Benevento – Distretto di SA, con il risultato di un’ampia diffusione della notizia.
Come già osservato da questa Sezione nella sentenza n. 251/2024 -
relativa a fattispecie del tutto analoga- “l’elemento significativo per la configurazione del danno all’immagine, come ritenuto dalla dominante giurisprudenza contabile, condivisa da questo Collegio, è la divulgazione della notizia e la prova da parte della Procura che tale diffusione abbia determinato il discredito dell’Ente per l’azione illecita commessa dal convenuto, con conseguente perdita di fiducia da parte della cittadinanza per l’operato dell’Amministrazione (Corte Conti III Sez. App.
sentt. 4.12.2019 n. 241 e 6.11.2020 n. 189). Ebbene, la notizia [dell’illecito]
commesso dai conveUT riportata sulla stampa locale, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, ha determinato un’evidente lesione del prestigio dell’Amministrazione in conseguenza della gravità della condotta illecita di arbitrario allontanamento dal servizio. È noto che le vicende relative ai c.d. <furbetti del cartellino> suscitano particolare attenzione nella collettività, incentivando il discredito nei confronti dell’amministrazione e anche il discredito verso la categoria dei pubblici dipendenti, inducendo ingiustamente una scarsa considerazione anche nei confronti di tutti quei dipendenti pubblici che invece adempiono il loro lavoro con il rispetto delle norme (Corte Conti Sez. giur. Campania sent. 17.5.2022 n. 392). E pertanto, in considerazione della particolare attenzione mediatica che si è concentrata in sede locale su questa Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 66 vicenda, è evidente che la suddetta reiterata condotta abbia determinato una <demiUTo> dell’apprezzamento dei consociati nell’agire degli organi preposti alla gestione della cosa pubblica, ingenerando la convinzione di un’Amministrazione organizzata in maniera confusa, incidendo negativamente sulla (sminuita) considerazione nei confronti delle persone che agiscono per conto della stessa. Inoltre, il danno all’immagine anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è comunque suscettibile di valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria per il ripristino del danno al bene giuridico leso e ciò si determina, come nel caso in esame, ogni volta che il comportamento criminoso di un soggetto legato da un rapporto di servizio con l’ente pubblico sia rivolto a sfruttare la posizione ricoperta per scopi personali utilitaristici in contrasto con gli interessi pubblici generali, minando così la fiducia dei cittadini nella correttezza dell’azione amministrativa e nella gestione dei servizi predisposti per la collettività (Cass.
civ. Sez. Unite sent. 2.4.2007 n. 8098; Corte Conti III Sez. App. sent.
16.11.2018 n. 476)”.
Né può sottacersi, ad avviso del Collegio, la particolare rilevanza degli episodi di assenteismo fraudolento oggetto di causa, ascrivibili a dipendenti di azienda sanitaria, la cui funzione risiede nel corrispondere alle esigenze di cura della salute dei cittadini.
Tanto premesso in punto di lesività dell’immagine dell’amministrazione sanitaria attribuibile ai comportamenti illeciti dei conveUT, ai fini della quantificazione del danno in parola l’attore pubblico ne ha prospettato, per la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., l’aggancio a vari paSezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 67 rametri, ovvero -sul piano etico e sociale- “la superficialità degli scopi per cui sono stati integrati i disdicevoli comportamenti in oggetto” (stante il mero fine di “non lavorare, percependo, al contempo, le retribuzioni previste per le mansioni contrattualmente assegnate”) nonché -sotto il profilo della rilevanza del bene legalità- la rilevanza penale dei comportamenti in parola e la specifica disciplina ad essi riservata sul versante della responsabilità amministrativo-contabile, ed ancora e in particolare -sotto il profilo della negativa ricaduta delle condotte esaminate sulla collettività- “l’intuibile perdita di fiducia, con grave compromissione del valore della credibilità, che si viene a determinare tra i consociati verso il sistema sanitario in generale ed, in particolare, rispetto alla effettività dei servizi pubblici (di fondamentale rilevanza), offerti dall’ASL”.
La Procura erariale ha posto altresì in risalto come gli accertamenti investigativi espletati abbiano consentito di individuare percentuali di ingiustificato allontanamento e di false attestazioni della presenza sul luogo di lavoro particolarmente significative, rispetto all’arco temporale oggetto di indagine (due mesi), nonché l’incidenza delle condotte agevolatrici di coloro che hanno anche soltanto favorito l’allontanamento dal luogo di lavoro di altri dipendenti, marcando per loro i rispettivi cartellini marcatempo. Su quest’ultimo punto, il PM di udienza ha puntualmente richiamato la sentenza n. 76/2024 della Sez. I d’Appello, in cui si osserva
“come costituisce principio condiviso di teoria generale dell’illecito la possibilità di imputare la responsabilità per l’illecito <proprio> anche con riguardo all’extraneus che abbia consapevolmente arrecato un contributo causale agevolativo rispetto alla condotta dell’intraneus, principio Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 68 applicabile sul piano civilistico ex art. 2055 c.c. e codificato nel nostro ordinamento, secondo l’interpretazione di dottrina e giurisprudenza prevalenti, persino in ambito penalistico (art. 117 c.p.). […] Per giunta, detto principio risulta specificamente ribadito, quanto alla responsabilità penale (argumentum a fortiori), proprio dall’art. 55 quinquies, comma 1, del TUPI, laddove testualmente si prevede l’applicazione della medesima pena prevista per il <lavoratore> anche nei confronti del <medico> e di <chiunque altro concorre nella commissione del delitto>”.
Stanti tali considerazioni, si rivela condivisibile la prospettazione attorea, secondo cui il danno all’immagine viene quantificato nell’importo di €
5.000,00 per ciascun convenuto, avendo tutti costoro “concorso a determinare un malcostume generalizzato presso la struttura sanitaria che, anche tenuto conto del conseguente clamore mediatico avutosi sulla vicenda, ha fatto sì che l’immagine dell’ASL di Benevento, ed in particolare del Distretto di SA, venisse certamente e profondamente danneggiata”.
C.3. Riguardo, infine, il danno da disservizio, tale pregiudizio è stato presentato dall’attore pubblico come corrispondente ai costi di personale impiegati come supporto per l’attività di indagine, sul presupposto che si tratterebbe di “risorse che sono state distolte dalla loro destinazione istituzionale ed impiegate per attività di indagine, circostanze che non si sarebbero verificate senza le illecite condotte assenteistiche oggetto della principale contestazione”. Pertanto, il danno in parola è stato calcolato tenendo conto “delle ore impiegate dal personale dell’ASL
(UPD) per l’avvio e la definizione dei vari procedimenti disciplinari, alle Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 69 quali sono state aggiunte le ore impiegate da altri dipendenti dell’UOC GRU per la quantificazione oraria ed economica delle assenze in oggetto. Tali oneri sono stati quantificati dalla stessa direzione generale dell’ASL di Benevento, per un totale di euro 4.246,68, in base al costo orario del lavoro dei vari dipendenti impegnati nell’accertamento come da […] prospetti riassuntivi” (all. n. 15 all’atto di citazione).
Tale prospettazione è stata contestata dalle Difese dei conveUT, secondo cui siffatta attività d’indagine rientra nei compiti istituzionali dei dipendenti ASL che l’hanno eseguita. Sul punto, il PM di udienza ha controdedotto rilevando che un'indagine di tale portata, che ha condotto all’emissione di 17 provvedimenti disciplinari, ha richiesto necessariamente l’utilizzo di risorse che normalmente non sono impegnate in tale attività, di talché l'ASL ha rendicontato le ore di attività straordinaria svolte; a tal riguardo, ha richiamato alcune sentenze, tra cui la n.
346/2023 e la n. 207/2025 emesse da questa Sezione Giurisdizionale nonché, in particolare, la sentenza n. 251/2024 che è stata confermata dalla decisione n. 204/2025 della Sez. II d’Appello, sopra citata, tutte pronunce che confermano, tra l’altro, l’addebitabilità di responsabilità solidale per danno all’immagine e per danno da disservizio non solo a chi si è effettivamente e illecitamente assentato dal lavoro ma anche a chi ha agevolato tali assenze TI per altri.
Infatti, nella richiamata sentenza n. 346/2023 di questa Sezione Giurisdizionale si osserva che “tale tipologia di indagine non rientra nelle competenze istituzionali dell’Amministrazione […] perché si tratta comunque di attività di ispezioni straordinarie”. D’altra parte, la configurazione del Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 70 danno da disservizio quale pregiudizio derivante da “attività straordinarie di indagine interna e di ispezione collegate ai fatti dannosi” è stata fatta propria, fra le altre, dalla Sezione Giurisdizionale Toscana (sentenza n. 185/2023, che richiama la n. 8/2017 della Sez. II d’Appello), nonché dalla Sezione Giurisdizionale Lazio (sentenza n. 392/2025, relativa a fattispecie analoga a quella odierna, ovvero a un caso di assenteismo fraudolento di dipendente di ente sanitario).
C.4. Pertanto, le partite di danno sin qui descritte e riconosciute sussistenti vanno imputate, in integrale accoglimento della domanda attorea, come segue.
Il danno patrimoniale va addebitato ai singoli dipendenti che si sono assentati dal luogo di lavoro e conseguentemente arricchiti del compenso indebitamente percepito, negli importi già indicati al punto C.1.
che precede, ovvero come segue:
CA RM, € 2.821,95; EL LD, € 16,44; CI Pietro, € 659,12; DE IM CH, € 175,64; AR LI, € 194,75; MAZLL OM, € 817,59; ME PE, € 95,83; BO IN, €
596,77; TE IO, € 315,90; NG CI, € 210,80; OI Modestino, € 170,39; NT PE, € 357,94.
Per AN AR, come sopra precisato, tale voce di danno, quantificata nell’importo di € 314,25, è venuta meno in corso di causa, avendo la convenuta provveduto a restituire la somma in parola all’amministrazione sanitaria, con conseguente venir meno della materia del contendere su tale specifico punto.
Il totale di tale voce di danno ammonta, pertanto, ad € 6.433,12.
Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 71 Il danno all’immagine va addebitato nell’importo di € 5.000,00 a ciascun convenuto (ovvero anche a DE IZ, UG, TR e IM che hanno assunto il ruolo di meri agevolatori, TI per altri dipendenti).
Il danno da disservizio viene addebitato in via solidale a tutti i 17 odierni conveUT, nell’importo di € 4.010,76 (così determinato sottraendo dall’importo complessivo di € 4.246,68, la quota di € 235,92 in astratto attribuibile al dipendete deceduto dott. NE FA).
Le ridette somme vanno maggiorate con rivalutazione da calcolarsi con decorrenza dalle singole poste retributive erogate nonché, sugli importi così rivalutati, con interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo soddisfacimento del credito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, per cui vengono solidalmente addebitate a tutti i conveUT, e si liquidano come da separata nota.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA
definitivamente pronunciando:
1- DICHIARA INAMMISSIBILE l’eccezione di nullità dell’intero procedimento per la violazione del termine di cui all’art. 55 quater, comma 3-quater del d.lgs. 165/2001, sollevata dalla Difesa di RE OM;
2- CONDANNA, in accoglimento della domanda della Procura Regionale:
Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 72 a) per il danno patrimoniale pari a complessivi € 6.433,12, CA RM (€ 2.821,95), EL LD (€ 16,44), CI PI (€
659,12), DE IM CH (€ 175,64), AR LI (€ 194,75), MAZZARE OM (€ 817,59), ME PE (€ 95,83) BO IN (€
596,77), TE IO (€ 315,90), NG CI (€ 210,80), OI MO (€ 170,39) e NT PE (€ 357,94), con cessazione della materia del contendere per l’importo di € 314,25 addebitato a AN AR per restituzione dello stesso in corso di causa;
b) per il danno all’immagine tutti i conveUT (CA RM, CIAAM LD, CI PI, DE IZ ON, DE IM CH, UG AN, AN AR, AR LI, TR RI, RE OM, ME PE, BO IN, TE Giovanni, NG CI, OI MO, IM AS e NT PE), nell’importo di € 5.000,00 ciascuno;
c) per il danno da disservizio, dell’importo di € 4.010,76, tutti i conveUT
(elencati al punto che precede) in via solidale;
d) a titolo di oneri accessori, per la maggiorazione delle ridette somme con rivalutazione da calcolarsi con decorrenza dalle singole poste retributive erogate nonché, sugli importi così rivalutati, con interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo soddisfacimento del credito;
3- CONDANNA, altresì, i via solidale tutti i conveUT, soccombenti, al pagamento in favore dell’Erario delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31 comma 5 C.G.C.
Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74357 – pag. 73 MANDA alla Segreteria, per le comunicazioni e ogni altro seguito di rito.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il Cons. estensore Il Presidente
(EL SA) (OL NO)
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA (Maurizio Lanzilli)
(Firma digitale)
04/03/2026