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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 23/07/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
PARTE ATTRICE: con l'Avv. D'ARIENZO VITO Parte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA: con l'Avv. RAMELLA BENNA Controparte_1 C.F._2
ARIANNA
TERZO CHIAMATO: CONTUMACE C.F._3 C.F._4
TRIBUNALE ORDINARIO di MARSALA
SEZIONE CIVILE
N. 18 2025 RGC
All'udienza del 23.7.2025 sono comparsi:
per parte già intimante l'Avv. il quale discute la quale discute la causa rappresentando che Parte_1
parte intimata ha provato l'esistenza del contratto di locazione, la debenza dei canoni di locazione e degli oneri condominiali (circostanze non contestati ex adverso), mentre parte intimata ha affermato che essi sono dovuti dal in forza di cessione del contatto avvenuta di fatto in virtù degli Parte_2
accordi di separazione omologati dal tribunale. Rileva che tuttavia tali affermazioni non sono state provate e che sono inammissibili accordi modificativi del contratto di locazione in forma orale (che avrebbero dovuto ex lege effettuati in forma scritta). Precisa infine che parte intimante non ha ricevuto mai alcuna comunicazione in ordine al subentro del . Per questi mortivi chiede Parte_2
pronunciarsi la risoluzione del contratto di locazione stipulato inter partes per morosità della conduttrice condannando la stessa al pagamento dei canoni dovuti da settembre 2022 ad oggi (€
11.900 € 350 x n. 34 mensilità) e degli oneri condominiali (€ 1.320,41) ordinando alla conduttrice e al terzo l'immediato rilascio in favore del proprietario, con vittoria di spese (€ 396,22) CP_2
e compensi di lite;
Per parte già intimata l'Avv. Adele Pipitone in sostituzione della procuratrice costituita la quale discute la causa riportandosi integralmente alla memoria integrativa del 17.4.2025 e alle conclusioni
1 ivi rassegnate e chiedendo che si tenga conto della circostanza del godimento dell'immobile da parte del solo , contumace. Fa presente altresì che la parte intimata versa in condizioni di disagio Parte_2
economico (cfr. ammissione al patrocinio a spese dello stato).
L'Avv. precisa che manca la prova di quanto ex adverso asserito. Parte_1
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio
Verbale chiuso alle ore 11.58
Il Giudice Dott.ssa Rosita Cosentino,
Il Giudice Onorario della Sezione Civile dott.ssa Rosita Cosentino
ad esito della camera di consiglio, riaperto il verbale alle ore 15.50, assenti le parti ha pronunziato il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe specificato vertente tra le parti indicate in epigrafe che completa di dispositivo di cui dà lettura deposita
IN FATTO
Con atto notificato il 07/11/2024, ha intimato a sfratto Parte_1 Controparte_1
per morosità con contestuale citazione per la convalida con richiesta di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti ed oneri condominiali.
2 All'udienza del'8 gennaio 2025, a seguito della costituzione in giudizio e della opposizione di parte intimata, la scrivente ha disposto il mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatorio ex D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 ed ha fissato in pari data l'udienza ex art. 420 c.p.c.
Vano il tentativo di conciliazione, all'udienza del 30.4.2025, è stata autorizzata la chiamata del terzo
(rimasto contumace) chiesta da entrambe le parti costituite. CP_2
La causa, dunque, è stata istruita tramite l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti di causa ed è stata assunta in decisione in data odierna
IN DIRITTO
Occorre anzitutto rigettare l'eccezione formulata da parte intimata quanto al difetto di legittimazione passiva per i seguenti motivi:
- i coniugi e si sono separati consensualmente con accordo CP_2 Controparte_1
omologato dal Tribunale di Marsala in data 14/12/2021;
- il punto 2. dell'accordo di separazione prevede l'assegnazione della casa coniugale a Controparte_1
;
[...]
- l'art. 6 comma 3 L. n. 392/1978 (In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al
conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto). Tale comma deve essere letto infatti in continuità con il precedente comma 2 (In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del
matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al
conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a
quest'ultimo) e inquadrato nell'ambito dell'interesse che è volto a tutelare. Da ciò si evince che la
3 previsione normativa è disposta in favore del coniuge non conduttore assegnatario della casa familiare e pertanto non è applicabile al caso di specie;
- la sentenza Corte Costituzionale n. 404 del 7 aprile 1988 si è limitata ad estendere le ipotesi di cessione del contratto di locazione previste dall'art. 6, comma 3, l. 392/1978 ai conviventi di fatto.
Nel caso di specie, la e il erano ritualmente coniugati donde eventuali modifiche CP_1 Parte_2
delle condizioni della separazione avrebbero dovuto essere trasfuse in un provvedimento reso dal competente Tribunale (per non dire comunque che parte intimata non ha fornito alcuna prova nè in merito all'accordo che sarebbe intervenuto con l'ex coniuge né in merito alla comunicazione di tale circostanza al locatore che dunque in ogni caso avrebbe incolpevolmente confidato nella Parte_1
prosecuzione del rapporto locativo con l'originario conduttore: confr. ex multis Cass. n. 28615/2019).
Quanto al merito occorre rilevare che la signora nè ha contestato an e quantum debeatur né CP_1
ha fornito idoneo supporto probatorio in orine al proprio assunto difensivo (godimento dell'immobile da parte del solo : es. prove per testi) non essendo sufficienti a tal fine né i contratti da essa Parte_2
stipulati per altro immobile in Masserano (all. 1 e 2 opposizione in cui ella risulta comunque residente in Castelvetrano), né il certificato inerente la sua residenza nel Comune di Masserano (comunque datato 21.12.2024), né il contratto di lavoro da essa prodotto (comunque limitato al periodo
1.7.2024 -31.12.2024) poiché tutti documenti che non escludono l'uso e il godimento -da parte della stessa- dell'immobile oggetto di causa (tanto che la medesima parte convenuta dichiara di esservi tornata nel periodo compreso da novembre 2023 a febbraio 2024 - cfr. opposizione).
E neppure alcun argomento di prova può essere tratto dalla mancata costituzione in giudizio del
. Parte_2
Le superiori considerazioni comportano l'accoglimento delle domande formulate da parte attrice nei confronti della signora quanto al pagamento dei canoni e degli oneri condominiali e nei CP_1
4 confronti della signora e del signor in solido quanto al rilascio dell'immobile CP_1 Parte_2
(risultando egli comunque residente presso l'immobile oggetto di causa come da certificato allegato dalla convenuta alla memoria del 18.4.2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore effettivo della controversia nonché dell'attività effettivamente posta in essere, si liquidano al minimo come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala –in composizione monocratica– nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Rosita Cosentino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe specificata, ogni diversa eccezione e difesa disattesa, accoglie le domande formulate da parte attrice e per l'effetto:
-dichiara risolto il contratto di locazione oggetto del presente giudizio stipulato tra Parte_1
e il 22 febbraio 2016 e registrato al Protocollo Telematico
[...] Controparte_1
dell'Agenzia delle entrate n. 16022311331820320 per morosità della conduttrice;
-condanna la signora al pagamento in favore del Signor Controparte_1 Parte_1
della somma di € 11.900,00 quali canoni di locazione (da settembre 2022 a luglio 2025: € 350 x n. 34
mensilità) e di € 1.320,41 quali oneri condominiali;
oltre (a titolo di indennità) ai canoni che matureranno sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile; oltre all'aumento istat dal dì del dovuto a quello del soddisfo;
oltre agli interessi legali dal dì del dovuto a quello del soddisfo;
-ordina alla signora e al Signor in solido di rilasciare l'immobile Controparte_1 CP_2
de quo libero da persone e cose;
-condanna la signora e in solido al pagamento in favore del Controparte_1 CP_2
Signor della somma di Euro E 1.700 quali compensi di lite (di cui € 460 per Fase Parte_1
5 Studio, € 389 per Fase introduttiva, € 851 per Fase Trattazione e Fase Decisoria), oltre cassa, IVA (ove dovuta) e 15% rimborso forfetizzato ed oltre spese per E 396,22.
Così deciso in Marsala, 23/07/2025
IL GIUDICE dott.ssa Rosita Cosentino
6
PARTE CONVENUTA: con l'Avv. RAMELLA BENNA Controparte_1 C.F._2
ARIANNA
TERZO CHIAMATO: CONTUMACE C.F._3 C.F._4
TRIBUNALE ORDINARIO di MARSALA
SEZIONE CIVILE
N. 18 2025 RGC
All'udienza del 23.7.2025 sono comparsi:
per parte già intimante l'Avv. il quale discute la quale discute la causa rappresentando che Parte_1
parte intimata ha provato l'esistenza del contratto di locazione, la debenza dei canoni di locazione e degli oneri condominiali (circostanze non contestati ex adverso), mentre parte intimata ha affermato che essi sono dovuti dal in forza di cessione del contatto avvenuta di fatto in virtù degli Parte_2
accordi di separazione omologati dal tribunale. Rileva che tuttavia tali affermazioni non sono state provate e che sono inammissibili accordi modificativi del contratto di locazione in forma orale (che avrebbero dovuto ex lege effettuati in forma scritta). Precisa infine che parte intimante non ha ricevuto mai alcuna comunicazione in ordine al subentro del . Per questi mortivi chiede Parte_2
pronunciarsi la risoluzione del contratto di locazione stipulato inter partes per morosità della conduttrice condannando la stessa al pagamento dei canoni dovuti da settembre 2022 ad oggi (€
11.900 € 350 x n. 34 mensilità) e degli oneri condominiali (€ 1.320,41) ordinando alla conduttrice e al terzo l'immediato rilascio in favore del proprietario, con vittoria di spese (€ 396,22) CP_2
e compensi di lite;
Per parte già intimata l'Avv. Adele Pipitone in sostituzione della procuratrice costituita la quale discute la causa riportandosi integralmente alla memoria integrativa del 17.4.2025 e alle conclusioni
1 ivi rassegnate e chiedendo che si tenga conto della circostanza del godimento dell'immobile da parte del solo , contumace. Fa presente altresì che la parte intimata versa in condizioni di disagio Parte_2
economico (cfr. ammissione al patrocinio a spese dello stato).
L'Avv. precisa che manca la prova di quanto ex adverso asserito. Parte_1
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio
Verbale chiuso alle ore 11.58
Il Giudice Dott.ssa Rosita Cosentino,
Il Giudice Onorario della Sezione Civile dott.ssa Rosita Cosentino
ad esito della camera di consiglio, riaperto il verbale alle ore 15.50, assenti le parti ha pronunziato il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe specificato vertente tra le parti indicate in epigrafe che completa di dispositivo di cui dà lettura deposita
IN FATTO
Con atto notificato il 07/11/2024, ha intimato a sfratto Parte_1 Controparte_1
per morosità con contestuale citazione per la convalida con richiesta di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti ed oneri condominiali.
2 All'udienza del'8 gennaio 2025, a seguito della costituzione in giudizio e della opposizione di parte intimata, la scrivente ha disposto il mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatorio ex D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 ed ha fissato in pari data l'udienza ex art. 420 c.p.c.
Vano il tentativo di conciliazione, all'udienza del 30.4.2025, è stata autorizzata la chiamata del terzo
(rimasto contumace) chiesta da entrambe le parti costituite. CP_2
La causa, dunque, è stata istruita tramite l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti di causa ed è stata assunta in decisione in data odierna
IN DIRITTO
Occorre anzitutto rigettare l'eccezione formulata da parte intimata quanto al difetto di legittimazione passiva per i seguenti motivi:
- i coniugi e si sono separati consensualmente con accordo CP_2 Controparte_1
omologato dal Tribunale di Marsala in data 14/12/2021;
- il punto 2. dell'accordo di separazione prevede l'assegnazione della casa coniugale a Controparte_1
;
[...]
- l'art. 6 comma 3 L. n. 392/1978 (In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al
conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto). Tale comma deve essere letto infatti in continuità con il precedente comma 2 (In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del
matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al
conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a
quest'ultimo) e inquadrato nell'ambito dell'interesse che è volto a tutelare. Da ciò si evince che la
3 previsione normativa è disposta in favore del coniuge non conduttore assegnatario della casa familiare e pertanto non è applicabile al caso di specie;
- la sentenza Corte Costituzionale n. 404 del 7 aprile 1988 si è limitata ad estendere le ipotesi di cessione del contratto di locazione previste dall'art. 6, comma 3, l. 392/1978 ai conviventi di fatto.
Nel caso di specie, la e il erano ritualmente coniugati donde eventuali modifiche CP_1 Parte_2
delle condizioni della separazione avrebbero dovuto essere trasfuse in un provvedimento reso dal competente Tribunale (per non dire comunque che parte intimata non ha fornito alcuna prova nè in merito all'accordo che sarebbe intervenuto con l'ex coniuge né in merito alla comunicazione di tale circostanza al locatore che dunque in ogni caso avrebbe incolpevolmente confidato nella Parte_1
prosecuzione del rapporto locativo con l'originario conduttore: confr. ex multis Cass. n. 28615/2019).
Quanto al merito occorre rilevare che la signora nè ha contestato an e quantum debeatur né CP_1
ha fornito idoneo supporto probatorio in orine al proprio assunto difensivo (godimento dell'immobile da parte del solo : es. prove per testi) non essendo sufficienti a tal fine né i contratti da essa Parte_2
stipulati per altro immobile in Masserano (all. 1 e 2 opposizione in cui ella risulta comunque residente in Castelvetrano), né il certificato inerente la sua residenza nel Comune di Masserano (comunque datato 21.12.2024), né il contratto di lavoro da essa prodotto (comunque limitato al periodo
1.7.2024 -31.12.2024) poiché tutti documenti che non escludono l'uso e il godimento -da parte della stessa- dell'immobile oggetto di causa (tanto che la medesima parte convenuta dichiara di esservi tornata nel periodo compreso da novembre 2023 a febbraio 2024 - cfr. opposizione).
E neppure alcun argomento di prova può essere tratto dalla mancata costituzione in giudizio del
. Parte_2
Le superiori considerazioni comportano l'accoglimento delle domande formulate da parte attrice nei confronti della signora quanto al pagamento dei canoni e degli oneri condominiali e nei CP_1
4 confronti della signora e del signor in solido quanto al rilascio dell'immobile CP_1 Parte_2
(risultando egli comunque residente presso l'immobile oggetto di causa come da certificato allegato dalla convenuta alla memoria del 18.4.2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore effettivo della controversia nonché dell'attività effettivamente posta in essere, si liquidano al minimo come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala –in composizione monocratica– nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Rosita Cosentino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe specificata, ogni diversa eccezione e difesa disattesa, accoglie le domande formulate da parte attrice e per l'effetto:
-dichiara risolto il contratto di locazione oggetto del presente giudizio stipulato tra Parte_1
e il 22 febbraio 2016 e registrato al Protocollo Telematico
[...] Controparte_1
dell'Agenzia delle entrate n. 16022311331820320 per morosità della conduttrice;
-condanna la signora al pagamento in favore del Signor Controparte_1 Parte_1
della somma di € 11.900,00 quali canoni di locazione (da settembre 2022 a luglio 2025: € 350 x n. 34
mensilità) e di € 1.320,41 quali oneri condominiali;
oltre (a titolo di indennità) ai canoni che matureranno sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile; oltre all'aumento istat dal dì del dovuto a quello del soddisfo;
oltre agli interessi legali dal dì del dovuto a quello del soddisfo;
-ordina alla signora e al Signor in solido di rilasciare l'immobile Controparte_1 CP_2
de quo libero da persone e cose;
-condanna la signora e in solido al pagamento in favore del Controparte_1 CP_2
Signor della somma di Euro E 1.700 quali compensi di lite (di cui € 460 per Fase Parte_1
5 Studio, € 389 per Fase introduttiva, € 851 per Fase Trattazione e Fase Decisoria), oltre cassa, IVA (ove dovuta) e 15% rimborso forfetizzato ed oltre spese per E 396,22.
Così deciso in Marsala, 23/07/2025
IL GIUDICE dott.ssa Rosita Cosentino
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