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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 8570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8570 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 28818/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa PI TR ha pronunciato, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 28818/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio dell'avv. CHECCHI DANIELE, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_1
presso l'avv. GIORDANO CRISTIANA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato premesso di Parte_1
essere titolare di pensione di reversibilità e l' non le aveva erogato CP_1
il trattamento rideterminato senza la riduzione applicata dall , CP_2
pur avendo più volte avanzato richiesta in tal senso in sede amministrativa, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale
l' medesimo per ottenere il riconoscimento del suo diritto alla CP_2
rideterminazione della pensione in godimento a decorrere dal gennaio
2021.
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva in giudizio l' che CP_1
deduceva di avere provveduto, nelle more del giudizio, alla liquidazione delle somme dovute.
Le parti chiedevano pertanto, concordemente, dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo la difesa della ricorrente per la condanna dell' alla rifusione delle spese di giudizio e quella CP_2
dell' per la loro compensazione. CP_2
La causa, previo deposito da parte di ambo le parti di note scritte in sostituzione dell'udienza, viene quindi decisa con la presente sentenza.
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' , nelle more dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., CP_1
della prestazione nella misura richiesta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
2 Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
Le spese del giudizio, stante l'avvenuta liquidazione della prestazione in data (3.9.2024, cfr. comunicazione allegata al fascicolo ) CP_1
antecedente a quella di notifica del ricorso, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Roma, 21 luglio 2025
Il Giudice
PI TR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa PI TR ha pronunciato, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 28818/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio dell'avv. CHECCHI DANIELE, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_1
presso l'avv. GIORDANO CRISTIANA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato premesso di Parte_1
essere titolare di pensione di reversibilità e l' non le aveva erogato CP_1
il trattamento rideterminato senza la riduzione applicata dall , CP_2
pur avendo più volte avanzato richiesta in tal senso in sede amministrativa, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale
l' medesimo per ottenere il riconoscimento del suo diritto alla CP_2
rideterminazione della pensione in godimento a decorrere dal gennaio
2021.
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva in giudizio l' che CP_1
deduceva di avere provveduto, nelle more del giudizio, alla liquidazione delle somme dovute.
Le parti chiedevano pertanto, concordemente, dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo la difesa della ricorrente per la condanna dell' alla rifusione delle spese di giudizio e quella CP_2
dell' per la loro compensazione. CP_2
La causa, previo deposito da parte di ambo le parti di note scritte in sostituzione dell'udienza, viene quindi decisa con la presente sentenza.
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell' , nelle more dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., CP_1
della prestazione nella misura richiesta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
2 Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
Le spese del giudizio, stante l'avvenuta liquidazione della prestazione in data (3.9.2024, cfr. comunicazione allegata al fascicolo ) CP_1
antecedente a quella di notifica del ricorso, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Roma, 21 luglio 2025
Il Giudice
PI TR
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